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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4172/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela TONELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Castel del Rio (BO) alla via A. Giovannini 16/A e
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria PIROZZI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Napoli alla via Vincenzo Cuoco n. 5
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 28 marzo 2024.
pagina 1 di 6 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Pozzuoli (NA) il 4 giugno 2003. Dall'unione sono nati , il 30 dicembre 2006, e il 18 settembre 2011. Per_1 Per_2
Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 6 giugno 2024, il 7 giugno 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il signor PT
, nato a [...] il [...] e la NO
[...] [...]
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data 4 giugno Pt_1
2003 a Pozzuoli (NA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 113, Parte 2, serie A, anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida a entrambi i genitori, quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
pagina 2 di 6 che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) colloca la minore presso la madre;
3) prende atto che le parti hanno concordato che -fino alla data in cui l'immobile sarà venduto- la NO e i figli resteranno ad abitare nella casa coniugale sita nel Pt_1
Comune di Imola (BO) Frazione Ponticelli alla via Alfredo Grilli n. 98, senza versare a signor alcun corrispettivo e che dopo l'alienazione dell'appartamento la nuova PT residenza della NO e dei ragazzi verrà individuata nel circondario di Pt_1
Imola, tenendo conto anche delle esigenze e interessi dei figli stessi;
4) dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita a secondo il seguente Per_2 calendario:
- essendo il signor sino al mese di luglio 2026 impegnato lavorativamente in PT missione alla base Nato sita in Belgio, quest'ultimo trascorrerà con i figli due fine settimana al mese, dal venerdì al lunedì, coincidenti con i suoi rientri in Italia;
- dal termine della missione e dal suo conseguente rientro lavorativo in Italia il signor potrà vedere e tenere con sé i figli quando gli stessi vorranno e PT comunque, compatibilmente con gli impegni e i desideri dei medesimi, indicativamente per due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e a fine settimana alterni, dal venerdì alla domenica sera, salvo necessità di variazioni dipendenti dagli impegni dei figli e dei coniugi stessi;
- nelle festività del Natale, Capodanno e Pasqua starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza;
- in estate (al pari della madre) due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno tra i genitori;
5) tenuto conto della differente situazione reddituale riguardante l'attuale periodo di collocazione di missione estera, ove il padre percepisce un maggior reddito mensile determinato dalla indennità di missione, pone a carico del signor l'obbligo di PT versare, entro il giorno 26 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario nel mantenimento di e Per_1 Per_2
- a far data dal 28 marzo 2024 (data di deposito del ricorso) e sino al termine della missione la complessiva somma di € 1.500,00 (euro 750,00 per ciascuno);
- da quando terminerà la missione e rientrerà quindi nel regime ordinario reddituale per la qualifica e grado di servizio la complessiva somma di 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio); Le suddetto somme saranno rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) sancisce che dalla data di deposito del ricorso al termine della missione il signor si faccia carico del 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie PT
pagina 3 di 6 per i figli e dopo la fine della missione le sostenga nella misura del 50%; le spese straordinarie verranno determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 6 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà riconosciuto nella misura del 100% in favore della NO;
Pt_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le spese ordinarie riguardanti l'abitazione coniugale saranno a totale carico della NO finché essa Pt_1 permarrà nella stessa, ad eccezione di eventuali spese straordinarie che saranno ripartite tra i coniugi al 50%;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento;
10) prende atto che le parti hanno dichiarato che nella definitiva regolamentazione dei loro rapporti, la SI , con contratto preliminare sottoscritto in data 19 Pt_1 luglio 2024, si è impegnata a cedere e trasferire al SI , che si è impegnato ad PT acquistare, la proprietà della propria quota indivisa, pari al 50%, dell'immobile adibito a casa coniugale, sita nel Comune di Imola (BO) Loc. Ponticelli in Via Grilli, 98 e precisamente diritti pari al 50% dell'appartamento indipendente disposto su tre livelli composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere da letto, bagno, sottotetto con zona lavanderia tre terrazzi oltre a garage con lavanderia, corte di proprietà e posto auto, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Imola (BO) al:
- Foglio 193, Mappale 510, Sub. 12 e 24 graffati, Cat A/3, Classe 4, vani 5,5, Rendita €. 624,91 (Appartamento, sottotetto e corte);
- Foglio 193, Mappale 510, Sub. 6, Cat C/6, Classe 3, Consistenza 36 mq, Rendita €. 156, 18 (garage e lavanderia);
- Foglio 193, Mappale 510, Sub. 19, Cat C/6, Classe 1, Consistenza 10 mq, Rendita €. 31,50 (Posto auto);
12) prende atto che il prezzo della cessione è stato concordato tra le parti in 140.000,00 euro;
13) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il signor si accollerà, in PT sede di rogito notarile, il residuo importo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile;
14) prende atto che le parti hanno concordato che il trasferimento dell'immobile e l'accollo del mutuo da parte del signor dovranno avvenire con atto notarile PT entro e non oltre il 22 luglio 2025;
15) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che il trasferimento immobiliare di cui ai punti precedenti è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, anche in relazione al medesimo i coniugi chiedono fin da ora di potersi avvalere dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti pattuiti in sede di separazione e divorzio;
16) prende atto che le parti hanno concordato che il signor verserà alla NO PT
, a titolo di contributo e liquidazione una tantum, la ulteriore somma di Pt_1
pagina 5 di 6 30.000,00 euro, il tutto come già definito nel contratto preliminare sottoscritto tra le parti;
17) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
D) come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela TONELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Castel del Rio (BO) alla via A. Giovannini 16/A e
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria PIROZZI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Napoli alla via Vincenzo Cuoco n. 5
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 28 marzo 2024.
pagina 1 di 6 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Pozzuoli (NA) il 4 giugno 2003. Dall'unione sono nati , il 30 dicembre 2006, e il 18 settembre 2011. Per_1 Per_2
Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 6 giugno 2024, il 7 giugno 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il signor PT
, nato a [...] il [...] e la NO
[...] [...]
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data 4 giugno Pt_1
2003 a Pozzuoli (NA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 113, Parte 2, serie A, anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida a entrambi i genitori, quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
pagina 2 di 6 che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) colloca la minore presso la madre;
3) prende atto che le parti hanno concordato che -fino alla data in cui l'immobile sarà venduto- la NO e i figli resteranno ad abitare nella casa coniugale sita nel Pt_1
Comune di Imola (BO) Frazione Ponticelli alla via Alfredo Grilli n. 98, senza versare a signor alcun corrispettivo e che dopo l'alienazione dell'appartamento la nuova PT residenza della NO e dei ragazzi verrà individuata nel circondario di Pt_1
Imola, tenendo conto anche delle esigenze e interessi dei figli stessi;
4) dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita a secondo il seguente Per_2 calendario:
- essendo il signor sino al mese di luglio 2026 impegnato lavorativamente in PT missione alla base Nato sita in Belgio, quest'ultimo trascorrerà con i figli due fine settimana al mese, dal venerdì al lunedì, coincidenti con i suoi rientri in Italia;
- dal termine della missione e dal suo conseguente rientro lavorativo in Italia il signor potrà vedere e tenere con sé i figli quando gli stessi vorranno e PT comunque, compatibilmente con gli impegni e i desideri dei medesimi, indicativamente per due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e a fine settimana alterni, dal venerdì alla domenica sera, salvo necessità di variazioni dipendenti dagli impegni dei figli e dei coniugi stessi;
- nelle festività del Natale, Capodanno e Pasqua starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza;
- in estate (al pari della madre) due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno tra i genitori;
5) tenuto conto della differente situazione reddituale riguardante l'attuale periodo di collocazione di missione estera, ove il padre percepisce un maggior reddito mensile determinato dalla indennità di missione, pone a carico del signor l'obbligo di PT versare, entro il giorno 26 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario nel mantenimento di e Per_1 Per_2
- a far data dal 28 marzo 2024 (data di deposito del ricorso) e sino al termine della missione la complessiva somma di € 1.500,00 (euro 750,00 per ciascuno);
- da quando terminerà la missione e rientrerà quindi nel regime ordinario reddituale per la qualifica e grado di servizio la complessiva somma di 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio); Le suddetto somme saranno rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) sancisce che dalla data di deposito del ricorso al termine della missione il signor si faccia carico del 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie PT
pagina 3 di 6 per i figli e dopo la fine della missione le sostenga nella misura del 50%; le spese straordinarie verranno determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 6 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà riconosciuto nella misura del 100% in favore della NO;
Pt_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le spese ordinarie riguardanti l'abitazione coniugale saranno a totale carico della NO finché essa Pt_1 permarrà nella stessa, ad eccezione di eventuali spese straordinarie che saranno ripartite tra i coniugi al 50%;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento;
10) prende atto che le parti hanno dichiarato che nella definitiva regolamentazione dei loro rapporti, la SI , con contratto preliminare sottoscritto in data 19 Pt_1 luglio 2024, si è impegnata a cedere e trasferire al SI , che si è impegnato ad PT acquistare, la proprietà della propria quota indivisa, pari al 50%, dell'immobile adibito a casa coniugale, sita nel Comune di Imola (BO) Loc. Ponticelli in Via Grilli, 98 e precisamente diritti pari al 50% dell'appartamento indipendente disposto su tre livelli composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere da letto, bagno, sottotetto con zona lavanderia tre terrazzi oltre a garage con lavanderia, corte di proprietà e posto auto, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Imola (BO) al:
- Foglio 193, Mappale 510, Sub. 12 e 24 graffati, Cat A/3, Classe 4, vani 5,5, Rendita €. 624,91 (Appartamento, sottotetto e corte);
- Foglio 193, Mappale 510, Sub. 6, Cat C/6, Classe 3, Consistenza 36 mq, Rendita €. 156, 18 (garage e lavanderia);
- Foglio 193, Mappale 510, Sub. 19, Cat C/6, Classe 1, Consistenza 10 mq, Rendita €. 31,50 (Posto auto);
12) prende atto che il prezzo della cessione è stato concordato tra le parti in 140.000,00 euro;
13) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il signor si accollerà, in PT sede di rogito notarile, il residuo importo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile;
14) prende atto che le parti hanno concordato che il trasferimento dell'immobile e l'accollo del mutuo da parte del signor dovranno avvenire con atto notarile PT entro e non oltre il 22 luglio 2025;
15) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che il trasferimento immobiliare di cui ai punti precedenti è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, anche in relazione al medesimo i coniugi chiedono fin da ora di potersi avvalere dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti pattuiti in sede di separazione e divorzio;
16) prende atto che le parti hanno concordato che il signor verserà alla NO PT
, a titolo di contributo e liquidazione una tantum, la ulteriore somma di Pt_1
pagina 5 di 6 30.000,00 euro, il tutto come già definito nel contratto preliminare sottoscritto tra le parti;
17) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
D) come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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