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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 560 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICHELLI Parte_1 P.IVA_1
VITTORIO e dell'avv. PETERLE VALENTINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. VALERIO ANDREA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAROFALO Controparte_2 P.IVA_3
LUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale in via condizionata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Padova pubblicata in data
13/01/2021 e notificata in data 12/02/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“- In via cautelare, confermare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Padova, resa inter partes, n. 32 pubblicata in data
13/1/2021 e notificata tramite P.E.C. dal patrocinio del in data 12/2/2021, Controparte_2
disposta con ordinanza del 21/7/2021 sussistendo i gravi e fondati motivi per le ragioni esposte in corso di causa;
- Nel merito, riformare la sentenza n. 32/2021 per tutte le ragioni esposte nell'atto d'appello e nelle difese espletate in corso di causa e, per l'effetto, previo accertamento che nulla è dovuto dal al Centro Servizi NZ di I.P.A.B. in relazione al soggiorno Parte_1 CP_1 dei IG.ri e presso l'istituto, revocarsi e/o dichiararsi nulle e/o Parte_2 Parte_3
annullarsi le ingiunzioni prot. n. 507-508 del 25/5/2017 in quanto illegittime, ingiuste ed infondate per tutti i motivi di cui agli atti di causa.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e istanze tardivamente formulate o modificate dalle controparti.
Si chiede che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n.
55/2014.”
Per parte appellata Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE DICHIARARSI INAMMISSIBILE l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per carenza dei requisiti di cui all'art. 283 C.P.C., I
2 comma, e comunque rigettarsi la medesima, per le motivazioni tutte esposte nel corso del giudizio.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: in integrale conferma della sentenza impugnata, RESPINGERSI
l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto CONFERMARSI
INTEGRALMENTE la sentenza n. 32/2021 del 12.01.2021 emessa dal Tribunale di Padova, oggetto di appello.
Con rifusione di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento anche parziale dell'appello proposto, dovesse essere accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Pt_1 rispetto all'obbligo di pagamento delle rette di ospitalità impagate del sig. ,
[...] Parte_2 rigettato altresì l'appello incidentale proposto dal accertato e dichiarato Controparte_2
che il suddetto obbligo grava in capo al per le rette maturate Controparte_2
successivamente alla data di ingresso del sig. presso la casa di riposo quale non Parte_2
autosufficiente, per le ragioni indicate in atti, CONDANNARSI il al Controparte_2
pagamento delle suddette rette in favore del Centro Servizi per NZ di maturate CP_1
dalla data della dichiarazione di non autosufficienza sino alla data della morte del sig. PT
, che ammontano ad euro 21.174,08= ovvero, in via di estremo subordine, dalla data di
[...] emissione dell'impegnativa di residenzialità del 04.12.2016 fino alla sua morte, che ammontano ad euro 3.847,36=, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del rispetto all'obbligo di pagamento delle rette di Parte_1 ospitalità impagate della sig.ra , rigettato altresì l'appello incidentale proposto Parte_3
dal accertato e dichiarato che il suddetto obbligo grava in capo al Controparte_2
per le rette maturate successivamente alla data di ingresso della sig.ra Controparte_2
presso la casa di riposo quale non autosufficiente, CONDANNARSI il Parte_3 [...]
al pagamento delle suddette rette al Centro Servizi per NZ di CP_2 CP_1
3 maturate dalla data della dichiarazione di non autosufficienza sino alla data della morte della sig.ra , che ammontano ad euro 40.222,28= ovvero, in via di estremo subordine, Parte_3 dalla data di emissione dell'impegnativa di residenzialità del 18.10.2014 fino alla sua morte, che ammontano ad euro 32.288,44=, oltre agli interessi legali maturati su detti importi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Nel caso in cui la Corte Adita ritenesse di dover accogliere uno o più dei motivi di appello proposti dal a parziale revoca dei provvedimenti adottati sul punto in primo Parte_1
grado, ammettersi la prova per testi così come richiesta nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositate in data 30.05.2018 nell'ambito dei due procedimenti di primo grado riuniti.”
Per parte appellata Controparte_2
- in via preliminare: dichiararsi inammissibili, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342
c.p.c. e per la formazione del giudicato interno sull'applicazione dell'art. 6, co. 4, L. 328/2000,
a prescindere dall'originario stato di bisogno economico e dall'originaria non autosufficienza dei soggetti ricoverati, i primi due motivi dell'appello principale del con Parte_1
conseguente conferma in parte qua della sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 13 gennaio 2021 e notificata il 12 febbraio 2021;
- nel merito: respingersi, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, l'appello interposto dal con atto di citazione di data 12 marzo 2021 e, per l'effetto, Parte_1 confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova, n. 32/2021, pubblicata in data 13 gennaio 2021 e notificata il 12 febbraio 2021;
- nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello del nella parte in cui essi mirano a individuare nel Parte_1 CP_2
il legittimato passivo e quindi il debitore delle somme richieste dal
[...] Controparte_1
di e purché risultasse accertato che anche nell'attuale grado di giudizio
[...] CP_1
siano state proposte domande nei confronti del rigettarsi comunque tutte Controparte_2
le domande proposte nel presente giudizio nei confronti del in quanto Controparte_2
4 inammissibili e comunque infondate, per tutte le ragioni esposte in atti, accertando per l'effetto che il nulla deve al di a titolo di spese Controparte_2 Controparte_1 CP_1 di ricovero del sig. e della sig.ra nell' Parte_2 Parte_3 CP_1
- ancora nel merito, in via incidentale: nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello del nella parte in cui essi mirano a individuare nel Parte_1
il legittimato passivo e quindi il debitore delle somme richieste dal Controparte_2 [...]
, e purché risultasse accertato che anche nell'attuale grado di Controparte_1
giudizio siano state proposte domande nei confronti del accogliersi Controparte_2
l'appello interposto dal in questa sede e, anche per l'effetto, in parziale Controparte_2
riforma della sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Padova, rigettarsi tutte le domande proposte nel presente in giudizio nei confronti del in quanto inammissibili e Controparte_2
comunque infondate, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto accertarsi che il
[...]
nulla deve al di a titolo di spese di ricovero del CP_2 Controparte_1 CP_1 sig. e della sig.ra nell' Parte_2 Parte_3 CP_1
- in via istruttoria: nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello del nella parte in cui essi mirano a individuare nel Parte_1 CP_2
il legittimato passivo e quindi il debitore delle somme richieste dal
[...] Controparte_1
e purché risultasse accertato che anche nell'attuale grado di giudizio
[...] CP_1
siano state proposte domande nei confronti del a parziale revoca dei Controparte_2
provvedimenti già emessi in primo grado, accogliersi le istanze istruttorie formulate dal
[...]
nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e dichiararsi l'inutilizzabilità del CP_2
doc. 19 dimesso in primo grado, nei giudizi R.G. nn. 6842/2017 e 6843/2017, Trib. Padova, dal di nonché i docc. 15 del procedimento R.G. n. 6842/2017, Controparte_1 CP_1
Trib. Padova, e 14 del procedimento, R.G. n. 6843/2017, Trib. Padova, dimessi dal Parte_1
[...]
- spese e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con inclusione del rimborso per spese generali.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su alcuna domanda, eccezione o istanza nuova o tardivamente modificata dalle controparti.”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con due distinti atti introduttivi il proponeva opposizione dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Padova per ottenere la revoca delle ingiunzioni n. 507 e n. 508 del 25 maggio 2017
con cui era stato intimato da parte del (d'ora in Controparte_3
poi ), nelle forme previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639, il pagamento di € 59.309,64, CP_4
a saldo delle rette di ospitalità arretrate per il OR (ospite della struttura dal 23 Parte_2
marzo 2006 fino al giorno del decesso, occorso in data 26 febbraio 2017), maturate dal 2012 fino al decesso, nonché di € 59.555,64 per la ORa (ospite della struttura dal 23 Parte_3
marzo 2006 fino al giorno del decesso, occorso in data 24 settembre 2016), maturate dal 2012
fino al decesso. L'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti ex art. 6, co. 4, legge 328/2000, atteso che l'ingresso dei coniugi presso il di era avvenuto a titolo di trasferimento volontario quali CP_4 CP_1
soggetti autosufficienti a seguito delle dimissioni dal reparto di psichiatria dell'ospedale di ove erano stati ricoverati dal 5 al 23 marzo 2006 con diagnosi, per entrambi, di delirio CP_1
a due con manie di persecuzione (folie à deux). Deduceva che in data 5 dicembre 2006 era stato formalizzato proprio dal C.S.A. di il cambio di residenza anagrafica dei coniugi e che CP_1
solo a seguito di tale data potevano eventualmente ritenersi sussistenti i presupposti per l'integrazione economica, essendo intervenuta nel 2014 per la ORa e nel 2015 per il Pt_3
OR la dichiarazione di non autosufficienza mediante valutazione a mezzo S.v.a.m.a., PT
come prescritto dal D.G.R. n. 464 del 28.2.2006, sicché onerato doveva comunque ritenersi il
Eccepiva, infine, l'incertezza e la mancata dimostrazione del quantum Controparte_2
6 asseritamente dovuto, a titolo di integrazione delle rette.
2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in entrambi i giudizi il
. Nel merito, ribadiva la sussistenza dell'onere di Controparte_1
contribuzione a carico dell'opponente, adducendo che l'accesso dei coniugi nella struttura dal 23
marzo 2006 era stato sollecitato dagli stessi Servizi Sociali del dopo aver preso Parte_1
atto dell'impossibilità di gestirli a domicilio in ragione della diagnosticata patologia psichiatrica;
che le valutazioni mediche svolte in sede confermavano la loro non autosufficienza e che sempre su impulso dei predetti Servizi era stato nominato un amministratore di sostegno per il OR
e un tutore per la ORa;
che al pagamento della retta aveva provveduto fino al PT Pt_3
2012 il OR e che era stata mandata all'opponente richiesta di integrazione economica il PT
22 marzo 2012, rigettata con delibera della Giunta Comunale di n. 106 del 27 dicembre Pt_1
2012. Contestava, inoltre, la rilevanza della normativa citata con l'opposizione, deducendo che le prestazioni erogate a favore dei degenti erano di natura prettamente alberghiera/socioassistenziale e che l'onere contributivo sorge in capo agli enti locali sulla base della sola circostanza fattuale data dalla necessità del ricovero stabile in capo al soggetto destinatario della relativa prestazione, non essendo necessario che l'amministrazione accerti e certifichi formalmente la condizione di necessità del beneficiario. Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa il proponendo in via subordinata Controparte_2
domanda di condanna del terzo chiamato al pagamento delle rette di ospitalità del sig. Parte_2
maturate dalla data di dichiarazione di non autosufficienza (20 novembre 2015) sino al decesso,
che quantificava in euro 21.174,08, ovvero, in via di estremo subordine, dalla data di emissione dell'impegnativa di residenzialità (4 dicembre 2016) per euro 3.847,36. Tanto deduceva, nel
7 merito, con la comparsa depositata nel procedimento R.G. 6843/2017 anche per la debenza delle rette della sig.ra , chiedendo però, in via subordinata, la condanna del Pt_3 CP_2
al pagamento di euro 40.222,28 a titolo di saldo delle rette maturate dalla data di
[...]
dichiarazione di non autosufficienza (02 aprile 2014) sino alla data del decesso, o in via ulteriormente subordinata dall'emissione dell'impegnativa di residenzialità (18 ottobre 2014),
per euro 32.288,44.
3. Il Tribunale accoglieva la richiesta di chiamata in giudizio del il Controparte_2
quale si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi, instando per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. Sosteneva, a propria volta, che l'ingresso al 23 marzo 2006 dei coniugi nel centro fosse avvenuto su indicazione dei Servizi Sociali visto che la condizione di infermità mentale in cui versavano era tale da renderli totalmente incapaci di provvedere in via autonoma ai propri interessi. Deduceva, inoltre, che le prestazioni rese a favore degli anziani erano da ritenersi di natura prevalentemente sanitaria, quindi integralmente a carico del servizio sanitario nazionale ex art. 3 septies l. 502/1992. In ogni caso, escludeva la sussistenza di oneri a proprio carico, essendo i coniugi stati ospitati presso l' senza soluzione di continuità dal CP_1
marzo 2006 in poi, sicché doveva ritenersi comunque gravato l'ente locale ove gli assistiti avevano la residenza anagrafica prima del ricovero.
4. Riuniti i due giudizi in virtù della connessione e istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 32/2021 il Tribunale di Padova rigettava integralmente le due opposizioni. Rilevava
il Tribunale: a) che in forza dell'art. 6, comma 4, della l. 328/2000, come confermato da successivo parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno,
onerato doveva ritenersi il Comune di residenza pre-ricovero e cioè il luogo di residenza degli
8 interessati nel momento antecedente all'esecuzione della prestazione o all'erogazione del servizio e quindi, nel caso in esame, gravato era il atteso che lo spostamento Parte_1
della residenza era avvenuto a ricovero già eseguito e che la predetta norma si limita a fare riferimento alla necessità di un ricovero stabile, non richiedendo una condizione di non autosufficienza certificata dell'utente; b) che in ogni caso l'ingresso dei coniugi nel C.S.A. non poteva ritenersi frutto di una scelta autonoma e volontaria, essendo documentale che in tal senso si erano mobilitati i Servizi Sociali del a seguito del ricovero in psichiatria;
c) Parte_1
che l'opponente era stato informato del necessario inserimento in struttura dei coniugi, essendosi reso parte attiva nella scelta della struttura ospitante;
d) che le prestazioni erogate dovevano qualificarsi quali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dell'Ente ex art. 6,
comma 4, l. 328/2000; e) rispetto alle contestazioni sul quantum, che il C.S.A. aveva tempestivamente prodotto in giudizio tutta la documentazione atta a dimostrare le modalità di determinazione del credito e che rispetto a tali documenti l'opponente nulla aveva eccepito. Per
l'effetto, condannava il alla rifusione integrale delle spese di lite a favore del Parte_1
Centro Servizi NZ di nonché del in base al principio di CP_1 Controparte_2
causalità.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato il impugnava la predetta Parte_1
sentenza, notificatagli il 12 febbraio 2021 dal procuratore del sulla base Controparte_2
dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con i primi due motivi denunciava la “Violazione di legge. Violazione per falsa
applicazione dell'art. 6, co. 4, della L. 328/2000 per insussistenza dei presupposti di fatto per
9 l'applicazione”. In sintesi, si doleva anzitutto dell'erroneo richiamo, poiché inconferente, al parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 9
novembre 2009, in sua tesi impropriamente utilizzato dal Giudice di prime cure per interpretare la normativa nazionale. In secondo luogo, ribadiva che era documentalmente provato che l'accesso alla struttura era avvenuto a titolo di trasferimento volontario, essendo gli ospiti autosufficienti nonché autonomi da un punto di vista economico e che al momento del loro ingresso non era nemmeno certo che la permanenza sarebbe stata “stabile”.
5.2 Con il terzo e il quarto motivo lamentava la “Violazione di legge. Violazione per falsa
applicazione dell'art. 6, co. 4, della L. 328/2000”, deducendo, in sintesi, che in assenza di apposita convenzione tra la struttura ospitante e il Comune tenuto alla contribuzione integrativa,
nonché in assenza di previa deliberazione di spesa dell'ente locale ai sensi dell'art. 55, comma 5,
L. n. 142/1990, non poteva essere riconosciuto alcun diritto di rimborso. Nel caso di specie,
evidenziava non vi era stata alcuna previa deliberazione di spesa, in quanto l'ingresso era stato volontario e non dettato da alcuna esigenza né di carattere sanitario né di carattere economico e che, solo in seguito al passaggio di residenza, dovevano ritenersi maturati i requisiti per richiedere l'intervento economico al Comune di Si doleva, poi, dell'erroneità CP_1
dell'accertamento contenuto in sentenza secondo cui trattavasi di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e, a prescindere dalla natura delle prestazioni, concludeva ribadendo l'insussistenza dei presupposti per concedere e richiedere l'integrazione della retta.
5.3 Con il quinto motivo denunciava il vizio della sentenza per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di incertezza del quantum preteso, nonostante gli elenchi depositati dall' non CP_1
consentissero in alcun modo di verificare l'effettiva consistenza delle somme ingiunte.
10 5.4 Formulava, infine, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 cpc.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata , la Controparte_1
quale instava per la conferma integrale della gravata pronuncia, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado. In contestazione dei primi quattro motivi di appello, ribadiva che era stato provato e accertato che al momento del ricovero i coniugi erano affetti da patologia psichica tale da determinare la necessità di avere un'assistenza costante e quotidiana, come avvalorato sia dalle premesse della delibera della Giunta Comunale di ove veniva dato atto Pt_1
che la collocazione presso il Centro era avvenuta su indicazione dei Servizi Sociali, sia dagli esiti delle visite di rito effettuate nella struttura. Rammentava che per ottenere l'integrazione dell'Ente
nel caso in cui fossero state erogate prestazioni socioassistenziali, come nel caso de qua, non era necessaria né la dichiarazione di non autosufficienza, né un apposito impegno di spesa da parte del Comune debitore come invece affermato dall'appellante. In ordine al quinto motivo di appello, eccepiva di aver prodotto tempestivamente in giudizio tutte le fatture emesse nei confronti dei coniugi dalla data iniziale del ricovero fino al decesso, nonché due prospetti riepilogativi, fermo comunque il rilievo di cui alla gravata sentenza secondo cui i calcoli e gli importi contenuti nei documenti depositati non erano stati contestati dall'opponente. In via subordinata, riproponeva tutte le domande avanzate in primo grado nei confronti della terza chiamata Controparte_2
7. Si costituiva ritualmente in giudizio, proponendo appello incidentale condizionato, il
Preliminarmente, denunciava l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. Controparte_2
11 fatti nuovi. Eccepiva, poi, il passaggio in giudicato del capo di sentenza ove il Giudice aveva ritenuto che l'obbligo di cui al domicilio di soccorso sorge a prescindere dalla non autosufficienza del privato al momento del ricovero, posto che l'appellante con il primo motivo di gravame si era speso solo sull'inesistenza dei presupposti di fatto nel caso di specie. Nel
merito, contestava l'impugnazione riproponendo quanto argomentato in primo grado. Proponeva,
altresì, appello incidentale condizionato all'accoglimento delle domande ove riproposte nei propri confronti dal C.S.A., affidandolo a cinque motivi di gravame.
7.1 Con il primo motivo, deduceva “violazione degli artt. 433 ss. c.c., in relazione
all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle somme richieste dal Centro
Servizi” e chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui era stato implicitamente esclusa la sussistenza di un obbligo alimentare a carico dei parenti dei degenti.
7.2 Con il secondo motivo, lamentava la “violazione dell'art. 30, L. 27 dicembre 1983, n.
730, e dell'art. 3 septies, co. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto ad opera del D.Lgs.
7 dicembre 1993, n. 517”, denunciando l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stato ritenuto che le prestazioni erogate dal Centro Servizi nel corso del ricovero avessero natura sociale a rilevanza sanitaria.
7.3 Con il terzo motivo, censurava la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al
doc. 19 del Centro Servizi, alla C.T.U. richiesta dal e comunque in Controparte_2
relazione alla produzione documentale delle parti”. Deduceva che il Tribunale non si era espresso nemmeno implicitamente sull'utilizzabilità del doc. 19 dimesso dal Centro Servizi,
contenente una relazione, datata 23 maggio 2018 a firma della psicologa del centro,
evidenziando che tale documento sarebbe comunque privo di valore probatorio o, al più, avrebbe
12 dovuto essere letto nel senso di confermare la natura prevalentemente sanitaria dei trattamenti erogati a favore dei coniugi PT
7.4 Con il quarto motivo, denunciava la “violazione dell'art. 6, L. 328 del 2000, e degli artt.
183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000”, eccependo di non essere mai stato previamente informato circa lo stato di bisogno dei coniugi.
7.5 Con il quinto motivo, rubricato “violazione dell'art. 6, L. 328 del 2000, e degli artt. 115 e
116 c.p.c., sotto un diverso punto di vista”, eccepiva l'indeterminatezza del quantum debeatur
richiesto dall' . CP_1
8. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, con ordinanza del 21
luglio 2021 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinviava la causa ad un'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, al cui esito venivano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Con ordinanza del 14 dicembre 2022 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta C.T.U. sui seguenti quesiti: “1) descriva ed accerti quali fossero le condizioni di salute,
la natura e l'entità delle patologie dei ORi e così come risultanti Parte_3 Parte_2
al momento del loro ricovero presso il di in data 23.03.2006, Controparte_1 CP_1
in data 22.3.2012, e comunque durante tutta la loro degenza presso la stessa struttura fino alla
data del 24/9/2016 (data di decesso della IG.ra ) e 26/2/2017 (data di decesso Parte_3
del IG. ); 2) accerti il tipo di prestazioni richieste dai ORi e Parte_2 Parte_2 Pt_3
e descriva se le stesse attengono ad un trattamento di tipo meramente assistenziale,
[...]
riconducibile quindi a profili socio-assistenziali, oppure se comportano prestazioni e cure di
natura sanitaria, trattamenti farmacologici, un controllo del quadro clinico ed e un
13 monitoraggio medico, ciò sia con riferimento alle terapie in concreto prestate sia a quelle che il
NZ di avrebbe dovuto prestare, alla luce delle patologie accertate;
CP_1 CP_1
3) accerti pertanto la natura – prevalentemente socio-assistenziale o sanitaria – delle dette
prestazioni ed anche, eventualmente, se abbia preminente rilievo la natura sanitaria, tale da
assorbire anche le prestazioni di mera assistenza tutelare ed alberghiera e, pertanto possano
ritenersi, in relazione all'entità della componente sanitaria, prestazioni “sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria” ovvero sanitarie a rilevanza sociale o comunque
prevalentemente sanitarie alla luce della normativa di riferimento di cui al d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 502, D.P.C.M. 14.01.2001, DPCM 29.11.2001, della L. 833/1978 e della L. 730/1983
(come richiamate da Cass. Civ. n. 21528/2021)”.
9. Depositata la relazione peritale ed esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione,
la causa veniva, infine, rinviata all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13
maggio 2024 al cui esito venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Tutte le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc sollevata dalla parte appellata essendo chiari i punti della sentenza di cui viene Controparte_2
chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di ottenerne la riforma, costituendo consolidato principio di diritto quello secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato
dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
14 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ. S.U., n. 27199 del
2017).
12. In ossequio al criterio della ragione più liquida va analizzato, prioritariamente, il quarto motivo di appello principale, in particolare in relazione alla tipologia di prestazione resa dall' , la cui natura è tra gli elementi costitutivi del diritto dell al pagamento della CP_1 CP_1
retta o dell'integrazione, individuando il soggetto che sia tenuto al pagamento della stessa. Tale
motivo, che censura la natura della prestazione come riconosciuta in sentenza, per quanto si dirà
di seguito, è meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento dei rimanenti motivi di impugnazione del Le rimanenti eccezioni e riproposizioni di domande Parte_1
formulate da parte appellata nonché tutti i motivi di appello incidentale vengono, poi, CP_4
assorbiti dall'accoglimento dell'impugnazione principale.
12.1 Si osserva che la Suprema Corte con la sentenza n. 21528/2021 ha specificato che
“L'attuale quadro normativo prevede che la gratuità delle prestazioni riguarda le prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e quelle
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3 comma 3 del citato decreto,
mentre per le prestazioni di lunga assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti
15 affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all'art. 4 comma 1 del
DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all'allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la
ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a
carico del con la compartecipazione dell'utente.”. A fronte, quindi, della contestazione CP_2
del sul tipo di prestazione svolta, pur finalizzata ad accertare l'autosufficienza Parte_1
dei coniugi e a dimostrare, quindi, che nessuna contribuzione gravasse sullo stesso CP_2
onere dell' era quello di fornire prova della tipologia di prestazione, sicché, stanti le CP_1
contrapposte prospettazioni sul punto di tutte le parti e la natura tecnica della valutazione, questa
Corte ha ritenuto di disporre CTU al fine di individuare l'effettiva tipologia di prestazione resa.
12.2 La relazione peritale disposta e depositata nel presente grado di giudizio ha permesso sia di mettere in luce la gravità dello stato psicopatologico in cui versavano i coniugi Persona_1
al momento del loro ricovero presso il C.S.A., riscontrabile già in parte dalle ricostruzioni offerte dalle parti in atti sul punto, sia di analizzare la frequenza, la natura e la durata degli interventi curativi successivamente somministrati ai degenti, sicché valutando complessivamente il percorso terapeutico di cui i pazienti hanno beneficiato e che ha portato al progressivo miglioramento del loro quadro clinico, ritiene il Collegio di fare proprie le conclusioni del CTU,
che ha accertato la natura delle prestazioni erogate a favore di quali “prestazioni Parte_2
sanitarie a rilevanza sociale” nel periodo compreso tra l'ingresso in struttura e fino indicativamente al mese di agosto 2015, divenendo poi, e fino al decesso, “sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”. Alla stessa valutazione deve pervenirsi per , verso Parte_3
la quale il CTU ha accertato che sono state fornite “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” nel periodo compreso tra l'ingresso in struttura e fino indicativamente al mese di agosto 2016,
16 divenendo poi, e fino al decesso, “sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
12.3 Vanno, infatti, disattese le contestazioni sollevate sul punto dal C.S.A. di CP_1
(in particolare con la comparsa conclusionale da ultimo depositata) laddove, richiamando
[...]
le osservazioni alla CTU del proprio consulente di parte, ha ritenuto di qualificare le prestazioni erogate come “sociali a rilevanza sanitaria”, insistendo specialmente sull'inesistenza di un piano di cura personalizzato, e ciò in contrasto con gli insegnamenti della più recente Cassazione,
secondo cui, si rammenta, “qualora la prestazione socioassistenziale prescinda dalla congiunta
realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura
residenziale non sia accompagnato da un "piano di cura personalizzato"), la prestazione rimane
estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria” (cfr. Cass. civ. n. 21528/2021).
Ebbene, su tale aspetto era già stato sollecitato il CTU il quale, con adeguata motivazione in replica alle predette osservazioni, ha confermato la natura prevalentemente sanitaria delle attività
poste in essere a favore dei coniugi in quanto effettuate sulla scorta di un progetto PT
terapeutico personalizzato condotto con diversi strumenti sia di tipo diagnostico che di tipo terapeutico e finalizzato alla prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica degli anziani,
essendo infatti emerso che “durante la lunga permanenza nella struttura, sia il IG. che la PT
IG.ra sono stati sottoposti, per quanto di interesse ai fini della presente indagine, a Pt_3
numerosi “colloqui clinici” psicologici, valutazioni e monitoraggio neuropsicologico con
somministrazione di vari test finalizzati alla valutazione delle funzioni cognitivocomportamentali
(cfr. Diario clinico - Servizio di Psicologia), colloqui a volte condotti anche con la
partecipazione del Dott. ad interventi di “sostegno psicologico” e “riabilitazione Per_2
neuropsicologica”; a visite mediche e consulenze psichiatriche con aggiornamento della terapia
17 farmacologica; a visite specialistiche in struttura ospedaliera. Il personale infermieristico si
occupava della somministrazione di importante terapia farmacologica, anche per via invasiva,
del controllo e del monitoraggio clinico, delle medicazioni, dei prelievi/raccolta liquidi biologici
per gli esami di laboratorio, della cura della persona.”. La rigorosità di tali, condivisibili,
considerazioni è riscontrabile, del resto, confrontando la documentazione allegata alla perizia, da cui emerge in special modo l'assidua somministrazione di colloqui psichiatrici così come la prescrizione di specifica terapia farmacologica via via modificata in base all'andamento del quadro clinico per entrambi i coniugi e . PT Pt_3
12.4 Per quanto concerne, invece, le prestazioni erogate fino alle rispettive date di decesso dei pazienti, osserva il Collegio che la loro qualificazione operata dal CTU in termini di attività
sociosanitarie (o socioassistenziali) ad elevata integrazione sanitaria (essendo tali quelle che l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 definisce “caratterizzate da particolare
rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente
alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga,
alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità
conseguenti a patologie cronico - degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare,
attribuite alla fase post - acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti
professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla
indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza
e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.”) è apprezzabile non solo in quanto congruamente argomentata, comunque rispondente alle necessità dettate dalla serietà della malattia psichiatrica che affliggeva i degenti e coerente con il decorso della malattia
18 prospettato dal perito - caratterizzato, come già accennato, da un graduale miglioramento del quadro psicopatologico -, ma è stata anche pienamente confermata dalla consulente di parte dell' (“Si concorda, invece, con il CTU che le prestazioni erogate al IGnor dal mese CP_1 PT
di Agosto 2015 fino al decesso siano state di carattere socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria, cosi come alla IGnora dall'agosto 2016 fino al decesso”). Tanto esposto, Pt_3
la generica riaffermazione, operata dal C.S.A. , della natura prevalentemente CP_1
sociale dei servizi prestati ai coniugi non risulta idonea a superare questa qualificazione tecnica delle prestazioni, su cui tutti i consulenti hanno concordato e che si ritiene, in ultima analisi, di condividere per le già esposte ragioni. Sul punto la pronuncia già richiamata della Corte di
Cassazione n. 21528/2021 specifica, ancora, che: “Nell'ipotesi ricorrente nel caso di specie, di
patologie mentali (demenza fronto-temporale), nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-
assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività deve essere comunque considerata di
rilievo sanitario e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, atteso che le
prestazioni rese in favore del malato psichico rientrano tra le prestazioni socio-assistenziali ad
elevata integrazione sanitaria, interamente a carico del . Nel caso in esame è pacifico che CP_5
entrambi i richiedenti fossero malati psichici, provenienti dal reparto di psichiatria e con accertata patologia di “folieu a deux”, cosicché si rientra pienamente nell'ipotesi delineata dalla
Suprema Corte, così come è stato accertato, anche da un punto di vista tecnico, dal CTU.
12.5 Dall'accertata natura nei termini di cui sopra delle prestazioni concretamente erogate deriva che non possono ritenersi sussistenti i presupposti previsti dall'art. 6, comma 4, l.
328/2000, giacché la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi sottoposte a regime di gratuità e riferibili al sistema sanitario nazionale, in quanto diretta a tutela del diritto alla salute (senza
19 peraltro considerare che fino al 2012 al pagamento delle rette di degenza avevano provveduto autonomamente i coniugi), dovendosi, infatti, richiamare la già citata pronuncia della Suprema
Corte che, ripreso il quadro normativo di riferimento, ha ribadito che “la gratuità delle
prestazioni ricorre: per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3 comma 1
del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
previste dall'art. 3 comma 3 del citato decreto” (cfr. Cass. civ. n. 21528/2021). In ragione di quanto sopra il pagamento delle rette non poteva essere richiesto dall' né al CP_1 Parte_1
(appellante principale) né al (appellante incidentale in via
[...] Controparte_2
condizionata).
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, accolto l'appello principale e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato, con revoca delle ingiunzioni emesse dall' ed accertamento dell'assenza di CP_1
obblighi di contribuzione da parte dei Comuni, per essere semmai tenuta alla contribuzione o meglio all'integrale pagamento l'Azienda , non parte di questo giudizio, in ragione delle Parte_4
prestazioni rese dal C.S.A. di a e . CP_1 Parte_3 Parte_2
13. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi, in ragione della sua soccombenza, a carico dell'appellata e vengono liquidate per il primo grado Controparte_1
nella misura già determinata dal Tribunale, richiamandosi sul punto la motivazione resa nella determinazione delle stesse e, quanto al secondo grado, secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum e ciò sia nei confronti dell'appellante sia nei confronti della parte appellata Parte_1
20 parte chiamata in causa dall'opposta/odierna parte appellata Controparte_2 [...]
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
a) Revoca le ingiunzioni n. 507 e n. 508 del 25.5.2017 emesse dal di Controparte_1
. CP_1
b) Rigetta le domande formulate da nei confronti Controparte_1
delle altre parti.
2) Pone a carico del di le spese di CTU. Controparte_1 CP_1
3) Condanna al pagamento, a favore Controparte_1
del e del delle spese di lite di Parte_1 Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per ciascuno, per il primo grado in euro
11.235,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi di CU e marca e per il presente grado in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi di CU e marca.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 4 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 cpc, evidenziando in particolare che con l'atto di citazione erano stati dedotti dall'appellante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 560 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICHELLI Parte_1 P.IVA_1
VITTORIO e dell'avv. PETERLE VALENTINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. VALERIO ANDREA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAROFALO Controparte_2 P.IVA_3
LUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale in via condizionata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Padova pubblicata in data
13/01/2021 e notificata in data 12/02/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“- In via cautelare, confermare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Padova, resa inter partes, n. 32 pubblicata in data
13/1/2021 e notificata tramite P.E.C. dal patrocinio del in data 12/2/2021, Controparte_2
disposta con ordinanza del 21/7/2021 sussistendo i gravi e fondati motivi per le ragioni esposte in corso di causa;
- Nel merito, riformare la sentenza n. 32/2021 per tutte le ragioni esposte nell'atto d'appello e nelle difese espletate in corso di causa e, per l'effetto, previo accertamento che nulla è dovuto dal al Centro Servizi NZ di I.P.A.B. in relazione al soggiorno Parte_1 CP_1 dei IG.ri e presso l'istituto, revocarsi e/o dichiararsi nulle e/o Parte_2 Parte_3
annullarsi le ingiunzioni prot. n. 507-508 del 25/5/2017 in quanto illegittime, ingiuste ed infondate per tutti i motivi di cui agli atti di causa.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e istanze tardivamente formulate o modificate dalle controparti.
Si chiede che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n.
55/2014.”
Per parte appellata Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE DICHIARARSI INAMMISSIBILE l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per carenza dei requisiti di cui all'art. 283 C.P.C., I
2 comma, e comunque rigettarsi la medesima, per le motivazioni tutte esposte nel corso del giudizio.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: in integrale conferma della sentenza impugnata, RESPINGERSI
l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto CONFERMARSI
INTEGRALMENTE la sentenza n. 32/2021 del 12.01.2021 emessa dal Tribunale di Padova, oggetto di appello.
Con rifusione di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento anche parziale dell'appello proposto, dovesse essere accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Pt_1 rispetto all'obbligo di pagamento delle rette di ospitalità impagate del sig. ,
[...] Parte_2 rigettato altresì l'appello incidentale proposto dal accertato e dichiarato Controparte_2
che il suddetto obbligo grava in capo al per le rette maturate Controparte_2
successivamente alla data di ingresso del sig. presso la casa di riposo quale non Parte_2
autosufficiente, per le ragioni indicate in atti, CONDANNARSI il al Controparte_2
pagamento delle suddette rette in favore del Centro Servizi per NZ di maturate CP_1
dalla data della dichiarazione di non autosufficienza sino alla data della morte del sig. PT
, che ammontano ad euro 21.174,08= ovvero, in via di estremo subordine, dalla data di
[...] emissione dell'impegnativa di residenzialità del 04.12.2016 fino alla sua morte, che ammontano ad euro 3.847,36=, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del rispetto all'obbligo di pagamento delle rette di Parte_1 ospitalità impagate della sig.ra , rigettato altresì l'appello incidentale proposto Parte_3
dal accertato e dichiarato che il suddetto obbligo grava in capo al Controparte_2
per le rette maturate successivamente alla data di ingresso della sig.ra Controparte_2
presso la casa di riposo quale non autosufficiente, CONDANNARSI il Parte_3 [...]
al pagamento delle suddette rette al Centro Servizi per NZ di CP_2 CP_1
3 maturate dalla data della dichiarazione di non autosufficienza sino alla data della morte della sig.ra , che ammontano ad euro 40.222,28= ovvero, in via di estremo subordine, Parte_3 dalla data di emissione dell'impegnativa di residenzialità del 18.10.2014 fino alla sua morte, che ammontano ad euro 32.288,44=, oltre agli interessi legali maturati su detti importi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Nel caso in cui la Corte Adita ritenesse di dover accogliere uno o più dei motivi di appello proposti dal a parziale revoca dei provvedimenti adottati sul punto in primo Parte_1
grado, ammettersi la prova per testi così come richiesta nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositate in data 30.05.2018 nell'ambito dei due procedimenti di primo grado riuniti.”
Per parte appellata Controparte_2
- in via preliminare: dichiararsi inammissibili, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342
c.p.c. e per la formazione del giudicato interno sull'applicazione dell'art. 6, co. 4, L. 328/2000,
a prescindere dall'originario stato di bisogno economico e dall'originaria non autosufficienza dei soggetti ricoverati, i primi due motivi dell'appello principale del con Parte_1
conseguente conferma in parte qua della sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 13 gennaio 2021 e notificata il 12 febbraio 2021;
- nel merito: respingersi, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, l'appello interposto dal con atto di citazione di data 12 marzo 2021 e, per l'effetto, Parte_1 confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova, n. 32/2021, pubblicata in data 13 gennaio 2021 e notificata il 12 febbraio 2021;
- nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello del nella parte in cui essi mirano a individuare nel Parte_1 CP_2
il legittimato passivo e quindi il debitore delle somme richieste dal
[...] Controparte_1
di e purché risultasse accertato che anche nell'attuale grado di giudizio
[...] CP_1
siano state proposte domande nei confronti del rigettarsi comunque tutte Controparte_2
le domande proposte nel presente giudizio nei confronti del in quanto Controparte_2
4 inammissibili e comunque infondate, per tutte le ragioni esposte in atti, accertando per l'effetto che il nulla deve al di a titolo di spese Controparte_2 Controparte_1 CP_1 di ricovero del sig. e della sig.ra nell' Parte_2 Parte_3 CP_1
- ancora nel merito, in via incidentale: nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello del nella parte in cui essi mirano a individuare nel Parte_1
il legittimato passivo e quindi il debitore delle somme richieste dal Controparte_2 [...]
, e purché risultasse accertato che anche nell'attuale grado di Controparte_1
giudizio siano state proposte domande nei confronti del accogliersi Controparte_2
l'appello interposto dal in questa sede e, anche per l'effetto, in parziale Controparte_2
riforma della sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Padova, rigettarsi tutte le domande proposte nel presente in giudizio nei confronti del in quanto inammissibili e Controparte_2
comunque infondate, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto accertarsi che il
[...]
nulla deve al di a titolo di spese di ricovero del CP_2 Controparte_1 CP_1 sig. e della sig.ra nell' Parte_2 Parte_3 CP_1
- in via istruttoria: nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello del nella parte in cui essi mirano a individuare nel Parte_1 CP_2
il legittimato passivo e quindi il debitore delle somme richieste dal
[...] Controparte_1
e purché risultasse accertato che anche nell'attuale grado di giudizio
[...] CP_1
siano state proposte domande nei confronti del a parziale revoca dei Controparte_2
provvedimenti già emessi in primo grado, accogliersi le istanze istruttorie formulate dal
[...]
nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e dichiararsi l'inutilizzabilità del CP_2
doc. 19 dimesso in primo grado, nei giudizi R.G. nn. 6842/2017 e 6843/2017, Trib. Padova, dal di nonché i docc. 15 del procedimento R.G. n. 6842/2017, Controparte_1 CP_1
Trib. Padova, e 14 del procedimento, R.G. n. 6843/2017, Trib. Padova, dimessi dal Parte_1
[...]
- spese e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con inclusione del rimborso per spese generali.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su alcuna domanda, eccezione o istanza nuova o tardivamente modificata dalle controparti.”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con due distinti atti introduttivi il proponeva opposizione dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Padova per ottenere la revoca delle ingiunzioni n. 507 e n. 508 del 25 maggio 2017
con cui era stato intimato da parte del (d'ora in Controparte_3
poi ), nelle forme previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639, il pagamento di € 59.309,64, CP_4
a saldo delle rette di ospitalità arretrate per il OR (ospite della struttura dal 23 Parte_2
marzo 2006 fino al giorno del decesso, occorso in data 26 febbraio 2017), maturate dal 2012 fino al decesso, nonché di € 59.555,64 per la ORa (ospite della struttura dal 23 Parte_3
marzo 2006 fino al giorno del decesso, occorso in data 24 settembre 2016), maturate dal 2012
fino al decesso. L'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti ex art. 6, co. 4, legge 328/2000, atteso che l'ingresso dei coniugi presso il di era avvenuto a titolo di trasferimento volontario quali CP_4 CP_1
soggetti autosufficienti a seguito delle dimissioni dal reparto di psichiatria dell'ospedale di ove erano stati ricoverati dal 5 al 23 marzo 2006 con diagnosi, per entrambi, di delirio CP_1
a due con manie di persecuzione (folie à deux). Deduceva che in data 5 dicembre 2006 era stato formalizzato proprio dal C.S.A. di il cambio di residenza anagrafica dei coniugi e che CP_1
solo a seguito di tale data potevano eventualmente ritenersi sussistenti i presupposti per l'integrazione economica, essendo intervenuta nel 2014 per la ORa e nel 2015 per il Pt_3
OR la dichiarazione di non autosufficienza mediante valutazione a mezzo S.v.a.m.a., PT
come prescritto dal D.G.R. n. 464 del 28.2.2006, sicché onerato doveva comunque ritenersi il
Eccepiva, infine, l'incertezza e la mancata dimostrazione del quantum Controparte_2
6 asseritamente dovuto, a titolo di integrazione delle rette.
2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in entrambi i giudizi il
. Nel merito, ribadiva la sussistenza dell'onere di Controparte_1
contribuzione a carico dell'opponente, adducendo che l'accesso dei coniugi nella struttura dal 23
marzo 2006 era stato sollecitato dagli stessi Servizi Sociali del dopo aver preso Parte_1
atto dell'impossibilità di gestirli a domicilio in ragione della diagnosticata patologia psichiatrica;
che le valutazioni mediche svolte in sede confermavano la loro non autosufficienza e che sempre su impulso dei predetti Servizi era stato nominato un amministratore di sostegno per il OR
e un tutore per la ORa;
che al pagamento della retta aveva provveduto fino al PT Pt_3
2012 il OR e che era stata mandata all'opponente richiesta di integrazione economica il PT
22 marzo 2012, rigettata con delibera della Giunta Comunale di n. 106 del 27 dicembre Pt_1
2012. Contestava, inoltre, la rilevanza della normativa citata con l'opposizione, deducendo che le prestazioni erogate a favore dei degenti erano di natura prettamente alberghiera/socioassistenziale e che l'onere contributivo sorge in capo agli enti locali sulla base della sola circostanza fattuale data dalla necessità del ricovero stabile in capo al soggetto destinatario della relativa prestazione, non essendo necessario che l'amministrazione accerti e certifichi formalmente la condizione di necessità del beneficiario. Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa il proponendo in via subordinata Controparte_2
domanda di condanna del terzo chiamato al pagamento delle rette di ospitalità del sig. Parte_2
maturate dalla data di dichiarazione di non autosufficienza (20 novembre 2015) sino al decesso,
che quantificava in euro 21.174,08, ovvero, in via di estremo subordine, dalla data di emissione dell'impegnativa di residenzialità (4 dicembre 2016) per euro 3.847,36. Tanto deduceva, nel
7 merito, con la comparsa depositata nel procedimento R.G. 6843/2017 anche per la debenza delle rette della sig.ra , chiedendo però, in via subordinata, la condanna del Pt_3 CP_2
al pagamento di euro 40.222,28 a titolo di saldo delle rette maturate dalla data di
[...]
dichiarazione di non autosufficienza (02 aprile 2014) sino alla data del decesso, o in via ulteriormente subordinata dall'emissione dell'impegnativa di residenzialità (18 ottobre 2014),
per euro 32.288,44.
3. Il Tribunale accoglieva la richiesta di chiamata in giudizio del il Controparte_2
quale si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi, instando per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. Sosteneva, a propria volta, che l'ingresso al 23 marzo 2006 dei coniugi nel centro fosse avvenuto su indicazione dei Servizi Sociali visto che la condizione di infermità mentale in cui versavano era tale da renderli totalmente incapaci di provvedere in via autonoma ai propri interessi. Deduceva, inoltre, che le prestazioni rese a favore degli anziani erano da ritenersi di natura prevalentemente sanitaria, quindi integralmente a carico del servizio sanitario nazionale ex art. 3 septies l. 502/1992. In ogni caso, escludeva la sussistenza di oneri a proprio carico, essendo i coniugi stati ospitati presso l' senza soluzione di continuità dal CP_1
marzo 2006 in poi, sicché doveva ritenersi comunque gravato l'ente locale ove gli assistiti avevano la residenza anagrafica prima del ricovero.
4. Riuniti i due giudizi in virtù della connessione e istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 32/2021 il Tribunale di Padova rigettava integralmente le due opposizioni. Rilevava
il Tribunale: a) che in forza dell'art. 6, comma 4, della l. 328/2000, come confermato da successivo parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno,
onerato doveva ritenersi il Comune di residenza pre-ricovero e cioè il luogo di residenza degli
8 interessati nel momento antecedente all'esecuzione della prestazione o all'erogazione del servizio e quindi, nel caso in esame, gravato era il atteso che lo spostamento Parte_1
della residenza era avvenuto a ricovero già eseguito e che la predetta norma si limita a fare riferimento alla necessità di un ricovero stabile, non richiedendo una condizione di non autosufficienza certificata dell'utente; b) che in ogni caso l'ingresso dei coniugi nel C.S.A. non poteva ritenersi frutto di una scelta autonoma e volontaria, essendo documentale che in tal senso si erano mobilitati i Servizi Sociali del a seguito del ricovero in psichiatria;
c) Parte_1
che l'opponente era stato informato del necessario inserimento in struttura dei coniugi, essendosi reso parte attiva nella scelta della struttura ospitante;
d) che le prestazioni erogate dovevano qualificarsi quali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dell'Ente ex art. 6,
comma 4, l. 328/2000; e) rispetto alle contestazioni sul quantum, che il C.S.A. aveva tempestivamente prodotto in giudizio tutta la documentazione atta a dimostrare le modalità di determinazione del credito e che rispetto a tali documenti l'opponente nulla aveva eccepito. Per
l'effetto, condannava il alla rifusione integrale delle spese di lite a favore del Parte_1
Centro Servizi NZ di nonché del in base al principio di CP_1 Controparte_2
causalità.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato il impugnava la predetta Parte_1
sentenza, notificatagli il 12 febbraio 2021 dal procuratore del sulla base Controparte_2
dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con i primi due motivi denunciava la “Violazione di legge. Violazione per falsa
applicazione dell'art. 6, co. 4, della L. 328/2000 per insussistenza dei presupposti di fatto per
9 l'applicazione”. In sintesi, si doleva anzitutto dell'erroneo richiamo, poiché inconferente, al parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 9
novembre 2009, in sua tesi impropriamente utilizzato dal Giudice di prime cure per interpretare la normativa nazionale. In secondo luogo, ribadiva che era documentalmente provato che l'accesso alla struttura era avvenuto a titolo di trasferimento volontario, essendo gli ospiti autosufficienti nonché autonomi da un punto di vista economico e che al momento del loro ingresso non era nemmeno certo che la permanenza sarebbe stata “stabile”.
5.2 Con il terzo e il quarto motivo lamentava la “Violazione di legge. Violazione per falsa
applicazione dell'art. 6, co. 4, della L. 328/2000”, deducendo, in sintesi, che in assenza di apposita convenzione tra la struttura ospitante e il Comune tenuto alla contribuzione integrativa,
nonché in assenza di previa deliberazione di spesa dell'ente locale ai sensi dell'art. 55, comma 5,
L. n. 142/1990, non poteva essere riconosciuto alcun diritto di rimborso. Nel caso di specie,
evidenziava non vi era stata alcuna previa deliberazione di spesa, in quanto l'ingresso era stato volontario e non dettato da alcuna esigenza né di carattere sanitario né di carattere economico e che, solo in seguito al passaggio di residenza, dovevano ritenersi maturati i requisiti per richiedere l'intervento economico al Comune di Si doleva, poi, dell'erroneità CP_1
dell'accertamento contenuto in sentenza secondo cui trattavasi di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e, a prescindere dalla natura delle prestazioni, concludeva ribadendo l'insussistenza dei presupposti per concedere e richiedere l'integrazione della retta.
5.3 Con il quinto motivo denunciava il vizio della sentenza per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di incertezza del quantum preteso, nonostante gli elenchi depositati dall' non CP_1
consentissero in alcun modo di verificare l'effettiva consistenza delle somme ingiunte.
10 5.4 Formulava, infine, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 cpc.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata , la Controparte_1
quale instava per la conferma integrale della gravata pronuncia, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado. In contestazione dei primi quattro motivi di appello, ribadiva che era stato provato e accertato che al momento del ricovero i coniugi erano affetti da patologia psichica tale da determinare la necessità di avere un'assistenza costante e quotidiana, come avvalorato sia dalle premesse della delibera della Giunta Comunale di ove veniva dato atto Pt_1
che la collocazione presso il Centro era avvenuta su indicazione dei Servizi Sociali, sia dagli esiti delle visite di rito effettuate nella struttura. Rammentava che per ottenere l'integrazione dell'Ente
nel caso in cui fossero state erogate prestazioni socioassistenziali, come nel caso de qua, non era necessaria né la dichiarazione di non autosufficienza, né un apposito impegno di spesa da parte del Comune debitore come invece affermato dall'appellante. In ordine al quinto motivo di appello, eccepiva di aver prodotto tempestivamente in giudizio tutte le fatture emesse nei confronti dei coniugi dalla data iniziale del ricovero fino al decesso, nonché due prospetti riepilogativi, fermo comunque il rilievo di cui alla gravata sentenza secondo cui i calcoli e gli importi contenuti nei documenti depositati non erano stati contestati dall'opponente. In via subordinata, riproponeva tutte le domande avanzate in primo grado nei confronti della terza chiamata Controparte_2
7. Si costituiva ritualmente in giudizio, proponendo appello incidentale condizionato, il
Preliminarmente, denunciava l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. Controparte_2
11 fatti nuovi. Eccepiva, poi, il passaggio in giudicato del capo di sentenza ove il Giudice aveva ritenuto che l'obbligo di cui al domicilio di soccorso sorge a prescindere dalla non autosufficienza del privato al momento del ricovero, posto che l'appellante con il primo motivo di gravame si era speso solo sull'inesistenza dei presupposti di fatto nel caso di specie. Nel
merito, contestava l'impugnazione riproponendo quanto argomentato in primo grado. Proponeva,
altresì, appello incidentale condizionato all'accoglimento delle domande ove riproposte nei propri confronti dal C.S.A., affidandolo a cinque motivi di gravame.
7.1 Con il primo motivo, deduceva “violazione degli artt. 433 ss. c.c., in relazione
all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle somme richieste dal Centro
Servizi” e chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui era stato implicitamente esclusa la sussistenza di un obbligo alimentare a carico dei parenti dei degenti.
7.2 Con il secondo motivo, lamentava la “violazione dell'art. 30, L. 27 dicembre 1983, n.
730, e dell'art. 3 septies, co. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto ad opera del D.Lgs.
7 dicembre 1993, n. 517”, denunciando l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stato ritenuto che le prestazioni erogate dal Centro Servizi nel corso del ricovero avessero natura sociale a rilevanza sanitaria.
7.3 Con il terzo motivo, censurava la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al
doc. 19 del Centro Servizi, alla C.T.U. richiesta dal e comunque in Controparte_2
relazione alla produzione documentale delle parti”. Deduceva che il Tribunale non si era espresso nemmeno implicitamente sull'utilizzabilità del doc. 19 dimesso dal Centro Servizi,
contenente una relazione, datata 23 maggio 2018 a firma della psicologa del centro,
evidenziando che tale documento sarebbe comunque privo di valore probatorio o, al più, avrebbe
12 dovuto essere letto nel senso di confermare la natura prevalentemente sanitaria dei trattamenti erogati a favore dei coniugi PT
7.4 Con il quarto motivo, denunciava la “violazione dell'art. 6, L. 328 del 2000, e degli artt.
183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000”, eccependo di non essere mai stato previamente informato circa lo stato di bisogno dei coniugi.
7.5 Con il quinto motivo, rubricato “violazione dell'art. 6, L. 328 del 2000, e degli artt. 115 e
116 c.p.c., sotto un diverso punto di vista”, eccepiva l'indeterminatezza del quantum debeatur
richiesto dall' . CP_1
8. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, con ordinanza del 21
luglio 2021 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinviava la causa ad un'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, al cui esito venivano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Con ordinanza del 14 dicembre 2022 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta C.T.U. sui seguenti quesiti: “1) descriva ed accerti quali fossero le condizioni di salute,
la natura e l'entità delle patologie dei ORi e così come risultanti Parte_3 Parte_2
al momento del loro ricovero presso il di in data 23.03.2006, Controparte_1 CP_1
in data 22.3.2012, e comunque durante tutta la loro degenza presso la stessa struttura fino alla
data del 24/9/2016 (data di decesso della IG.ra ) e 26/2/2017 (data di decesso Parte_3
del IG. ); 2) accerti il tipo di prestazioni richieste dai ORi e Parte_2 Parte_2 Pt_3
e descriva se le stesse attengono ad un trattamento di tipo meramente assistenziale,
[...]
riconducibile quindi a profili socio-assistenziali, oppure se comportano prestazioni e cure di
natura sanitaria, trattamenti farmacologici, un controllo del quadro clinico ed e un
13 monitoraggio medico, ciò sia con riferimento alle terapie in concreto prestate sia a quelle che il
NZ di avrebbe dovuto prestare, alla luce delle patologie accertate;
CP_1 CP_1
3) accerti pertanto la natura – prevalentemente socio-assistenziale o sanitaria – delle dette
prestazioni ed anche, eventualmente, se abbia preminente rilievo la natura sanitaria, tale da
assorbire anche le prestazioni di mera assistenza tutelare ed alberghiera e, pertanto possano
ritenersi, in relazione all'entità della componente sanitaria, prestazioni “sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria” ovvero sanitarie a rilevanza sociale o comunque
prevalentemente sanitarie alla luce della normativa di riferimento di cui al d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 502, D.P.C.M. 14.01.2001, DPCM 29.11.2001, della L. 833/1978 e della L. 730/1983
(come richiamate da Cass. Civ. n. 21528/2021)”.
9. Depositata la relazione peritale ed esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione,
la causa veniva, infine, rinviata all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13
maggio 2024 al cui esito venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Tutte le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc sollevata dalla parte appellata essendo chiari i punti della sentenza di cui viene Controparte_2
chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di ottenerne la riforma, costituendo consolidato principio di diritto quello secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato
dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
14 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ. S.U., n. 27199 del
2017).
12. In ossequio al criterio della ragione più liquida va analizzato, prioritariamente, il quarto motivo di appello principale, in particolare in relazione alla tipologia di prestazione resa dall' , la cui natura è tra gli elementi costitutivi del diritto dell al pagamento della CP_1 CP_1
retta o dell'integrazione, individuando il soggetto che sia tenuto al pagamento della stessa. Tale
motivo, che censura la natura della prestazione come riconosciuta in sentenza, per quanto si dirà
di seguito, è meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento dei rimanenti motivi di impugnazione del Le rimanenti eccezioni e riproposizioni di domande Parte_1
formulate da parte appellata nonché tutti i motivi di appello incidentale vengono, poi, CP_4
assorbiti dall'accoglimento dell'impugnazione principale.
12.1 Si osserva che la Suprema Corte con la sentenza n. 21528/2021 ha specificato che
“L'attuale quadro normativo prevede che la gratuità delle prestazioni riguarda le prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e quelle
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3 comma 3 del citato decreto,
mentre per le prestazioni di lunga assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti
15 affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all'art. 4 comma 1 del
DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all'allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la
ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a
carico del con la compartecipazione dell'utente.”. A fronte, quindi, della contestazione CP_2
del sul tipo di prestazione svolta, pur finalizzata ad accertare l'autosufficienza Parte_1
dei coniugi e a dimostrare, quindi, che nessuna contribuzione gravasse sullo stesso CP_2
onere dell' era quello di fornire prova della tipologia di prestazione, sicché, stanti le CP_1
contrapposte prospettazioni sul punto di tutte le parti e la natura tecnica della valutazione, questa
Corte ha ritenuto di disporre CTU al fine di individuare l'effettiva tipologia di prestazione resa.
12.2 La relazione peritale disposta e depositata nel presente grado di giudizio ha permesso sia di mettere in luce la gravità dello stato psicopatologico in cui versavano i coniugi Persona_1
al momento del loro ricovero presso il C.S.A., riscontrabile già in parte dalle ricostruzioni offerte dalle parti in atti sul punto, sia di analizzare la frequenza, la natura e la durata degli interventi curativi successivamente somministrati ai degenti, sicché valutando complessivamente il percorso terapeutico di cui i pazienti hanno beneficiato e che ha portato al progressivo miglioramento del loro quadro clinico, ritiene il Collegio di fare proprie le conclusioni del CTU,
che ha accertato la natura delle prestazioni erogate a favore di quali “prestazioni Parte_2
sanitarie a rilevanza sociale” nel periodo compreso tra l'ingresso in struttura e fino indicativamente al mese di agosto 2015, divenendo poi, e fino al decesso, “sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”. Alla stessa valutazione deve pervenirsi per , verso Parte_3
la quale il CTU ha accertato che sono state fornite “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” nel periodo compreso tra l'ingresso in struttura e fino indicativamente al mese di agosto 2016,
16 divenendo poi, e fino al decesso, “sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
12.3 Vanno, infatti, disattese le contestazioni sollevate sul punto dal C.S.A. di CP_1
(in particolare con la comparsa conclusionale da ultimo depositata) laddove, richiamando
[...]
le osservazioni alla CTU del proprio consulente di parte, ha ritenuto di qualificare le prestazioni erogate come “sociali a rilevanza sanitaria”, insistendo specialmente sull'inesistenza di un piano di cura personalizzato, e ciò in contrasto con gli insegnamenti della più recente Cassazione,
secondo cui, si rammenta, “qualora la prestazione socioassistenziale prescinda dalla congiunta
realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura
residenziale non sia accompagnato da un "piano di cura personalizzato"), la prestazione rimane
estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria” (cfr. Cass. civ. n. 21528/2021).
Ebbene, su tale aspetto era già stato sollecitato il CTU il quale, con adeguata motivazione in replica alle predette osservazioni, ha confermato la natura prevalentemente sanitaria delle attività
poste in essere a favore dei coniugi in quanto effettuate sulla scorta di un progetto PT
terapeutico personalizzato condotto con diversi strumenti sia di tipo diagnostico che di tipo terapeutico e finalizzato alla prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica degli anziani,
essendo infatti emerso che “durante la lunga permanenza nella struttura, sia il IG. che la PT
IG.ra sono stati sottoposti, per quanto di interesse ai fini della presente indagine, a Pt_3
numerosi “colloqui clinici” psicologici, valutazioni e monitoraggio neuropsicologico con
somministrazione di vari test finalizzati alla valutazione delle funzioni cognitivocomportamentali
(cfr. Diario clinico - Servizio di Psicologia), colloqui a volte condotti anche con la
partecipazione del Dott. ad interventi di “sostegno psicologico” e “riabilitazione Per_2
neuropsicologica”; a visite mediche e consulenze psichiatriche con aggiornamento della terapia
17 farmacologica; a visite specialistiche in struttura ospedaliera. Il personale infermieristico si
occupava della somministrazione di importante terapia farmacologica, anche per via invasiva,
del controllo e del monitoraggio clinico, delle medicazioni, dei prelievi/raccolta liquidi biologici
per gli esami di laboratorio, della cura della persona.”. La rigorosità di tali, condivisibili,
considerazioni è riscontrabile, del resto, confrontando la documentazione allegata alla perizia, da cui emerge in special modo l'assidua somministrazione di colloqui psichiatrici così come la prescrizione di specifica terapia farmacologica via via modificata in base all'andamento del quadro clinico per entrambi i coniugi e . PT Pt_3
12.4 Per quanto concerne, invece, le prestazioni erogate fino alle rispettive date di decesso dei pazienti, osserva il Collegio che la loro qualificazione operata dal CTU in termini di attività
sociosanitarie (o socioassistenziali) ad elevata integrazione sanitaria (essendo tali quelle che l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 definisce “caratterizzate da particolare
rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente
alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga,
alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità
conseguenti a patologie cronico - degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare,
attribuite alla fase post - acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti
professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla
indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza
e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.”) è apprezzabile non solo in quanto congruamente argomentata, comunque rispondente alle necessità dettate dalla serietà della malattia psichiatrica che affliggeva i degenti e coerente con il decorso della malattia
18 prospettato dal perito - caratterizzato, come già accennato, da un graduale miglioramento del quadro psicopatologico -, ma è stata anche pienamente confermata dalla consulente di parte dell' (“Si concorda, invece, con il CTU che le prestazioni erogate al IGnor dal mese CP_1 PT
di Agosto 2015 fino al decesso siano state di carattere socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria, cosi come alla IGnora dall'agosto 2016 fino al decesso”). Tanto esposto, Pt_3
la generica riaffermazione, operata dal C.S.A. , della natura prevalentemente CP_1
sociale dei servizi prestati ai coniugi non risulta idonea a superare questa qualificazione tecnica delle prestazioni, su cui tutti i consulenti hanno concordato e che si ritiene, in ultima analisi, di condividere per le già esposte ragioni. Sul punto la pronuncia già richiamata della Corte di
Cassazione n. 21528/2021 specifica, ancora, che: “Nell'ipotesi ricorrente nel caso di specie, di
patologie mentali (demenza fronto-temporale), nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-
assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività deve essere comunque considerata di
rilievo sanitario e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, atteso che le
prestazioni rese in favore del malato psichico rientrano tra le prestazioni socio-assistenziali ad
elevata integrazione sanitaria, interamente a carico del . Nel caso in esame è pacifico che CP_5
entrambi i richiedenti fossero malati psichici, provenienti dal reparto di psichiatria e con accertata patologia di “folieu a deux”, cosicché si rientra pienamente nell'ipotesi delineata dalla
Suprema Corte, così come è stato accertato, anche da un punto di vista tecnico, dal CTU.
12.5 Dall'accertata natura nei termini di cui sopra delle prestazioni concretamente erogate deriva che non possono ritenersi sussistenti i presupposti previsti dall'art. 6, comma 4, l.
328/2000, giacché la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi sottoposte a regime di gratuità e riferibili al sistema sanitario nazionale, in quanto diretta a tutela del diritto alla salute (senza
19 peraltro considerare che fino al 2012 al pagamento delle rette di degenza avevano provveduto autonomamente i coniugi), dovendosi, infatti, richiamare la già citata pronuncia della Suprema
Corte che, ripreso il quadro normativo di riferimento, ha ribadito che “la gratuità delle
prestazioni ricorre: per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3 comma 1
del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
previste dall'art. 3 comma 3 del citato decreto” (cfr. Cass. civ. n. 21528/2021). In ragione di quanto sopra il pagamento delle rette non poteva essere richiesto dall' né al CP_1 Parte_1
(appellante principale) né al (appellante incidentale in via
[...] Controparte_2
condizionata).
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, accolto l'appello principale e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato, con revoca delle ingiunzioni emesse dall' ed accertamento dell'assenza di CP_1
obblighi di contribuzione da parte dei Comuni, per essere semmai tenuta alla contribuzione o meglio all'integrale pagamento l'Azienda , non parte di questo giudizio, in ragione delle Parte_4
prestazioni rese dal C.S.A. di a e . CP_1 Parte_3 Parte_2
13. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi, in ragione della sua soccombenza, a carico dell'appellata e vengono liquidate per il primo grado Controparte_1
nella misura già determinata dal Tribunale, richiamandosi sul punto la motivazione resa nella determinazione delle stesse e, quanto al secondo grado, secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum e ciò sia nei confronti dell'appellante sia nei confronti della parte appellata Parte_1
20 parte chiamata in causa dall'opposta/odierna parte appellata Controparte_2 [...]
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
a) Revoca le ingiunzioni n. 507 e n. 508 del 25.5.2017 emesse dal di Controparte_1
. CP_1
b) Rigetta le domande formulate da nei confronti Controparte_1
delle altre parti.
2) Pone a carico del di le spese di CTU. Controparte_1 CP_1
3) Condanna al pagamento, a favore Controparte_1
del e del delle spese di lite di Parte_1 Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per ciascuno, per il primo grado in euro
11.235,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi di CU e marca e per il presente grado in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi di CU e marca.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 4 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 cpc, evidenziando in particolare che con l'atto di citazione erano stati dedotti dall'appellante