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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18356/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18356/2024
Oggi 4 Dicembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc,13 dicembre 2025 innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. MOMETTI GABRIELE e l'avv. MOMETTI GIOVANNA MARIA Parte_1 per l'avv. DORIGIOLA FRANCESCO. Controparte_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. CP_2 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18356/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOMETTI GABRIELE e dell'avv. MOMETTI GIOVANNA MARIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DORIGIOLA FRANCESCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza. Per l'attore opponente:
“In via preliminare:
- sospendere in via d'urgenza (prossima udienza in Esec. Imm. RGE 65/2024 Tribunale di Treviso in data 10 dicembre 2025) l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28 marzo 2024 dal Tribunale di Venezia. In via principale e nel merito:
- dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo e disporre la revoca dello stesso per le ragioni esposte;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica nel termine di 60 giorni dall'emissione dello stesso;
- dichiarare l'infondatezza della pretesa per effetto impeditivo della transazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”. per la convenuta opposta:
“In via preliminare
- Dichiarare inammissibile la domanda ex adverso promossa per difetto dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per il suo esperimento;
- Confermare e dichiarare la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia ed il suo passaggio in giudicato. Nel merito
pagina 2 di 4 - Previa ogni utile declaratoria del caso e di legge ed in accoglimento di tutte le ragioni illustrate e le eccezioni svolte, accertata la tempestività e validità della notifica nonché la validità, efficacia e legittimità del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi la presente opposizione inquanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia ed il suo passaggio in giudicato;
- In ogni caso, per i titoli esposti, condannare il signor (c.f.: ), nato Parte_1 C.F._2 in Kosovo (EE) il 25 agosto 1980, e residente a [...] al pagamento in favore della società IA2 S.r.l. (c.f. e p.Iva: ), con sede legale in Via Caltana, n. 129 – P.IVA_1 35010 Villanova di Camposampiero (PD), in persona del l.r.p.-t., della somma di € 80.641,35, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo, alle spese di autentica delle scritture contabili, nonché alle spese e le competenze della procedura monitoria;
oppure al pagamento della somma diversa, anche maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
- In ogni caso, dichiarare inammissibili e comunque rigettare integralmente ciascuna e tutte le domande proposte anche in via subordinata o riconvenzionale dall'attore opponente nei confronti della società IA2 S.r.l., poiché completamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, con condanna dell'attore opponente Sig. al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, per lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. in favore della società IA2 S.r.l., nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 718/2024, emesso dal Tribunale di Venezia, asseritamente mai notificato, entro il termine, quindi, di 10 giorni dal primo atto di esecuzione, consistito nella notifica di un pignoramento presso terzi avvenuta in data 29 agosto 2024), promosso dalla società IA2 S.r.l.. Detto decreto aveva ingiunto al Sig. di pagare la somma di € 80.641,35, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo ed alla Pt_1 rifusione delle spese e compensi per la procedura di ingiunzione.
Dalla lettura dell'atto di pignoramento di cui sopra, il Sig. avrebbe appreso che, in data Pt_1
23.04.2024, gli fosse stato notificato tramite l' presso la Corte d'appello di Venezia il decreto CP_3 ingiuntivo n. 718/2024 del Tribunale Ordinario di Venezia;
tuttavia, tale circostanza non corrisponderebbe al vero, dal momento che il Sig. non avrebbe mai ricevuto la notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo in parola, né lo stesso sarebbe stato notificato ad alcuno dei familiari con lui conviventi.
L'attore concludeva, quindi, come nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta produceva la scansione (attestata conforme all'originale e con riserva di produzione dell'originale stesso a semplice richiesta del Giudice), del decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia. Come sarebbe apparso evidente dalla lettura della relazione di notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario dott.ssa addetta all' presso la Corte d'Appello di Venezia, il ricorso con procura Persona_1 CP_3 in calce sarebbero stati regolarmente notificati, in uno con il pedissequo D.I. n. 718/2024, in data 23 aprile 2024 a mani della sig.ra “ cognata tale qualificatasi incaricata alla ricezione” Parte_2 presso la residenza del debitore sita in Via Risorgimento n. 113 a Mira (VE).
Essendo la relazione di notifica redatta da un Pubblico Ufficiale, la stessa avrebbe avuto efficacia piena prova fino a querela di falso in ordine alle attività di notifica dallo stesso compiute,
Inoltre, a nulla sarebbe valso per l'odierno opponente dimostrare che la sig.ra non Parte_2
pagina 3 di 4 fosse sua familiare convivente, perché la sig.ra , come riportato nella relata di notifica in Parte_2 questione, si sarebbe altresì espressamente qualificata (spontaneamente e pur non essendovi in alcun modo tenuta), quale “incaricata alla ricezione”.
La convenuta concludeva, quindi, come soprariportato, nelle premesse.
Con la prima memoria ex art 171 ter cpc, peraltro, asseriva di non aver mai contesta di essere residente in [...] a Mira (VE), bensì che l'atto in parola fosse stato consegnato a sua cognata, la quale non sarebbe convivente con il Sig. né incaricata al ritiro di alcunché in
Pt_1 nome e per conto del Sig. La cognata del Sig. invero, vivrebbe anch'ella in Via
Pt_1 Pt_1 Risorgimento, a Mira (VE), ad alcune abitazioni di distanza dal Sig. quindi non presso la
Pt_1 residenza del Sig. L'attore formulava istanze testimoniali sul punto.
Pt_1
Rigettate tutte l istanze di prova, in quanto inammissibili o superflue, il GI rinviava la causa sino all'odierna udienza di discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già sopra riportato.
All'esito del procedimento, dunque, appare evidente che la relata di notificazione del decreto ingiuntivo non sia stata sottoposta dall'attore opponente ad alcuna querela di falso e che, di conseguenza, la sua efficacia probatoria piena non possa essere in alcun modo superata dai mezzi di prova dallo stesso dedotti, tramite istanze testimoniali e certificato anagrafico dello stato di famiglia.
La valida notifica del decreto ingiuntivo all'odierno opponente, dunque, tramite consegna, a mani, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, presso la sua residenza, a famigliare qualificatosi come addetto alla ricezione, è pienamente dimostrata.
Ne conseguono l'inammissibilità dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000), vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, dichiarando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 718/2024 del Tribunale di Venezia;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18356/2024
Oggi 4 Dicembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc,13 dicembre 2025 innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. MOMETTI GABRIELE e l'avv. MOMETTI GIOVANNA MARIA Parte_1 per l'avv. DORIGIOLA FRANCESCO. Controparte_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. CP_2 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18356/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOMETTI GABRIELE e dell'avv. MOMETTI GIOVANNA MARIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DORIGIOLA FRANCESCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza. Per l'attore opponente:
“In via preliminare:
- sospendere in via d'urgenza (prossima udienza in Esec. Imm. RGE 65/2024 Tribunale di Treviso in data 10 dicembre 2025) l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28 marzo 2024 dal Tribunale di Venezia. In via principale e nel merito:
- dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo e disporre la revoca dello stesso per le ragioni esposte;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica nel termine di 60 giorni dall'emissione dello stesso;
- dichiarare l'infondatezza della pretesa per effetto impeditivo della transazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”. per la convenuta opposta:
“In via preliminare
- Dichiarare inammissibile la domanda ex adverso promossa per difetto dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per il suo esperimento;
- Confermare e dichiarare la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia ed il suo passaggio in giudicato. Nel merito
pagina 2 di 4 - Previa ogni utile declaratoria del caso e di legge ed in accoglimento di tutte le ragioni illustrate e le eccezioni svolte, accertata la tempestività e validità della notifica nonché la validità, efficacia e legittimità del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi la presente opposizione inquanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia ed il suo passaggio in giudicato;
- In ogni caso, per i titoli esposti, condannare il signor (c.f.: ), nato Parte_1 C.F._2 in Kosovo (EE) il 25 agosto 1980, e residente a [...] al pagamento in favore della società IA2 S.r.l. (c.f. e p.Iva: ), con sede legale in Via Caltana, n. 129 – P.IVA_1 35010 Villanova di Camposampiero (PD), in persona del l.r.p.-t., della somma di € 80.641,35, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo, alle spese di autentica delle scritture contabili, nonché alle spese e le competenze della procedura monitoria;
oppure al pagamento della somma diversa, anche maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
- In ogni caso, dichiarare inammissibili e comunque rigettare integralmente ciascuna e tutte le domande proposte anche in via subordinata o riconvenzionale dall'attore opponente nei confronti della società IA2 S.r.l., poiché completamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, con condanna dell'attore opponente Sig. al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, per lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. in favore della società IA2 S.r.l., nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 718/2024, emesso dal Tribunale di Venezia, asseritamente mai notificato, entro il termine, quindi, di 10 giorni dal primo atto di esecuzione, consistito nella notifica di un pignoramento presso terzi avvenuta in data 29 agosto 2024), promosso dalla società IA2 S.r.l.. Detto decreto aveva ingiunto al Sig. di pagare la somma di € 80.641,35, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo ed alla Pt_1 rifusione delle spese e compensi per la procedura di ingiunzione.
Dalla lettura dell'atto di pignoramento di cui sopra, il Sig. avrebbe appreso che, in data Pt_1
23.04.2024, gli fosse stato notificato tramite l' presso la Corte d'appello di Venezia il decreto CP_3 ingiuntivo n. 718/2024 del Tribunale Ordinario di Venezia;
tuttavia, tale circostanza non corrisponderebbe al vero, dal momento che il Sig. non avrebbe mai ricevuto la notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo in parola, né lo stesso sarebbe stato notificato ad alcuno dei familiari con lui conviventi.
L'attore concludeva, quindi, come nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta produceva la scansione (attestata conforme all'originale e con riserva di produzione dell'originale stesso a semplice richiesta del Giudice), del decreto ingiuntivo n. 718/2024 emesso in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia. Come sarebbe apparso evidente dalla lettura della relazione di notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario dott.ssa addetta all' presso la Corte d'Appello di Venezia, il ricorso con procura Persona_1 CP_3 in calce sarebbero stati regolarmente notificati, in uno con il pedissequo D.I. n. 718/2024, in data 23 aprile 2024 a mani della sig.ra “ cognata tale qualificatasi incaricata alla ricezione” Parte_2 presso la residenza del debitore sita in Via Risorgimento n. 113 a Mira (VE).
Essendo la relazione di notifica redatta da un Pubblico Ufficiale, la stessa avrebbe avuto efficacia piena prova fino a querela di falso in ordine alle attività di notifica dallo stesso compiute,
Inoltre, a nulla sarebbe valso per l'odierno opponente dimostrare che la sig.ra non Parte_2
pagina 3 di 4 fosse sua familiare convivente, perché la sig.ra , come riportato nella relata di notifica in Parte_2 questione, si sarebbe altresì espressamente qualificata (spontaneamente e pur non essendovi in alcun modo tenuta), quale “incaricata alla ricezione”.
La convenuta concludeva, quindi, come soprariportato, nelle premesse.
Con la prima memoria ex art 171 ter cpc, peraltro, asseriva di non aver mai contesta di essere residente in [...] a Mira (VE), bensì che l'atto in parola fosse stato consegnato a sua cognata, la quale non sarebbe convivente con il Sig. né incaricata al ritiro di alcunché in
Pt_1 nome e per conto del Sig. La cognata del Sig. invero, vivrebbe anch'ella in Via
Pt_1 Pt_1 Risorgimento, a Mira (VE), ad alcune abitazioni di distanza dal Sig. quindi non presso la
Pt_1 residenza del Sig. L'attore formulava istanze testimoniali sul punto.
Pt_1
Rigettate tutte l istanze di prova, in quanto inammissibili o superflue, il GI rinviava la causa sino all'odierna udienza di discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già sopra riportato.
All'esito del procedimento, dunque, appare evidente che la relata di notificazione del decreto ingiuntivo non sia stata sottoposta dall'attore opponente ad alcuna querela di falso e che, di conseguenza, la sua efficacia probatoria piena non possa essere in alcun modo superata dai mezzi di prova dallo stesso dedotti, tramite istanze testimoniali e certificato anagrafico dello stato di famiglia.
La valida notifica del decreto ingiuntivo all'odierno opponente, dunque, tramite consegna, a mani, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, presso la sua residenza, a famigliare qualificatosi come addetto alla ricezione, è pienamente dimostrata.
Ne conseguono l'inammissibilità dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000), vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, dichiarando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 718/2024 del Tribunale di Venezia;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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