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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC OL Presidente dott.ssa NN Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 497/2024, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TO LA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
OL BO e OD GI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrattenuta con era nato il figlio GI CP_1
(8.08.2018).
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché modificasse l'assetto personale vigente, statuito con decreto del 15.12.2022, pronunciato nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 1155/2022 V.G., in cui erano state omologate le seguenti condizioni: 1 “1) l'affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi Persona_1
i genitori con collocazione del figlio presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita:
a) Il figlio avrà come abitazione prevalente quella della madre ma il padre potrà vederlo e tenerlo con sé tutti i giorni della settimana dalle ore 17.00 fino alle ore 20 compatibilmente con gli impegni scolastici e personali che il minore ha o avrà crescendo.
b) Il minore potrà pernottare con il padre almeno un giorno a settimana sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e personali e tali giorni verranno stabiliti di comune accordo tra i genitori.
c) Entrambi i genitori, se dovesse sorgere l'esigenza di un viaggio o vacanza, potranno tenere con sè il minore per tutto il fine settimana dal venerdì alla domenica o altri giorni consecutivi a loro scelta secondo l'esigenza del viaggio;
d) Per le festività principali (Natale, Capodanno e Pasqua e compleanno) si adotterà il principio dell'alternanza;
e) Nell'ipotesi in cui il sig. , per motivi di lavoro o personali, non potesse CP_1 tenere con sé il figlio nei giorni concordati, dovrà darne preavviso alla Sig.ra Pt_1 almeno 24 ore prima, e compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze del figlio minore, concorderanno altre modalità di incontro.
2) le parti hanno concordato che il sig. avrà l'obbligo di corrispondere alla CP_1
signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese, l'importo mensile di €. 250,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa oltre all'intero assegno unico (ex assegno familiare) che verrà incassato interamente dalla madre che la stessa si farà carico di richiedere. I genitori pagheranno nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie relative a sport, scuola e salute.”.
Lamentava che l' non aveva rispettato i termini dell'accordo, né relativamente CP_1
agli incontri con il figlio né in punto di mantenimento (che aveva smesso di versare nel luglio del 2023).
Dava atto del successivo intervento del Tribunale per i Minorenni di Palermo che, nel fascicolo aperto d'ufficio a seguito dei procedimenti penali pendenti a carico dell' CP_1
2 per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., aveva delegato i Servizi sociali ad accertare le capacità genitoriali di entrambi i genitori
Rappresentava che nell'ambito di detti accertamenti il resistente non si era dimostrato partecipativo nonostante al figlio fossero stati diagnosticati dei problemi di salute: “Disturbo evolutivo della funzione motoria in soggetto con instabilità ed Ipercinetico”, per i quali in cura presso la NPIA.
Esponeva il persistente disagio del minore, divenuto aggressivo, che imputava alla frequentazione, seppur discontinua, con il padre.
Chiedeva, quindi, la riforma dell'assetto vigente, disponendo l'affidamento esclusivo a sé del figlio GI, attesa l'inadeguatezza del padre a prendersene cura, e la riduzione dei tempi trascorsi in compagnia con il resistente (“2) Che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio solo due volte a settimana, ed in modo specifico, nelle giornate di martedì e di sabato dalle ore 17,00 alle ore 20,00, con possibilità di pernottamento solo a sabati alternati, in tal caso, l' potrà tenere con sè il figlio dalle ore 20,00 del sabato alle ore 20,00 CP_1
della domenica;
3) Che il padre dovrà prelevare il figlio presso la madre con l'obbligo di riaccompagnarlo a casa, nel rispetto degli orari stabiliti previa congrua comunicazione di ritardi o cambio giornata.”).
*****
Si costituiva il resistente , contestando la rappresentazione dei fatti ex CP_1
adverso esposta.
In particolare, si opponeva all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, valorizzando l'intensa relazione affettiva tra lui ed il piccolo.
Rappresentava di aver lavorato come operaio alle dipendenze del padre fino a quando quest'ultimo si era gravemente ammalato;
ciononostante, affermava di aver corrisposto puntualmente l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio.
*****
Nel superiore interesse del minore, il Tribunale disponeva l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio minorile, oltre a disporre la prosecuzione delle indagini avviate dal Tribunale per i Minorenni.
Alla prima udienza del 22.05.2024, liberamente sentite le parti, veniva disposta l'operatività del regime personale ed economico oggetto di un accordo provvisorio promosso
3 tra le parti in via prudenziale: diritto di visita con il padre alla presenza dei nonni paterni così declinato “dal lunedì al giovedì per 3 ore pomeridiane e cena dalle 17 alle 20 e poi una volta me lo riporta il venerdì sera alle 20 e sta con me per 24 ore fino alle 20 del sabato;
e la settimana successiva me lo riporta il sabato sera alle 20 e se lo riporta la domenica sera alle
20” e disponibilità del padre a versare € 150,00 a titolo di mantenimento, stante il suo stato di disoccupazione, da incrementare nell'eventualità di reperimento di un impiego.
Nella stessa sede, il Tribunale delegava il Coordinamento di Psicologia giuridica affinché effettuasse prima valutazione sul nucleo, i Servizi sociali per lo svolgimento di indagine sociosanitaria e il Ser.D. per verifiche su eventuali dipendenze delle parti.
In corso di causa, venivano ascoltati come informatori i nonni paterni ed il fratello del padre e, all'esito di ulteriori monitoraggi, le parti venivano invitate ex art. 185-bis c.p.c. a definire il giudizio alle condizioni vigenti (“mantenimento di € 150,00 al netto dell'AU che verrà percepito dalla madre; spese straordinarie al 50%), visita come da tabella con facoltà di accordi ampliativi nel periodo estivo (es giorni dispari dalle 17 alle 22, estensione oraria nei festivi) come con monitoraggio dei servizi ed affido esclusivo con condivisione delle sole decisioni in materia di: salute straordinarie;
gite e viaggi superiori alle 24 ore;
residenza abituale”).
Detta proposta non veniva accettata e il Tribunale demandava ai Servizi sociali il compito di valutare la perdurante rispondenza all'interesse del minore dell'assetto adottato.
Con ordinanza del 29.04.2025, considerata la ripetuta sottrazione da parte del padre a qualsiasi valutazione sociosanitaria e la profilazione di rischi per il minore derivanti dal perdurare degli incontri in spazi privati, veniva modificato il regime degli incontri con la previsione che si svolgessero in luogo pubblico alla presenza dei nonni nei termini e nelle giornate indicate dagli operatori dell' . Parte_2
Pervenuti gli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la sussistenza del quid novum ai fini della chiesta radicale modifica dell'assetto personale attualmente vigente richiede un attento vaglio della rispondenza del cambiamento richiesto (affido esclusivo alla madre) all'interesse superiore della prole minore.
4 Ebbene, quanto al regime inerente all'affidamento della prole minore, occorre rammentare che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti svariati approfondimenti e si è anche provveduto a disporre la presa in carico del resistente a cura del dati i Pt_3
conclamati problemi di tossicodipendenza (dallo stesso pure ammessi: cfr. il più recente verbale ud. del 19.11.2025: “si lo so che mi dovrei disintossicare ma se mi disintossico non vado a lavorare, lo so che non sono andato ma ho le mie debolezze”).
Siffatto esito, da cui è emersa la positività alla cocaina1 del resistente e, soprattutto, la collaborazione soltanto labiale rispetto al percorso di riabilitazione terapeutica2, unitamente
1 Cfr. nota di Trapani del 20.09.2024: “Si effettua un unico colloquio durante il quale il Sig. ha riferito Pt_3 CP_1 di aver avuto problemi con la giustizia, poiché colto in possesso di sostanze stupefacenti che, a detta dello stesso, deteneva per uso personale. Nella data in cui l'utente ha fatto il primo accesso al ha, altresì, effettuato il controllo dei Pt_3 liquidi biologici, risultando positivo alla cocaina”. 2 Cfr. nota di Trapani del 14.11.2025: “Il Sig. è stato contattato telefonicamente in data 15/05/2025 al Pt_3 CP_1 fine di convocarlo per effettuare una visita multidisciplinare con gli operatori di riferimento ma non ha mai risposto e/o richiamato. Il Sig. si presenta spontaneamente, in data 11/07/2025, in quest'occasione ha specificato di essere CP_1 passato “solo per programmare l'avvio del percorso presso il ma non per fare controlli”, pertanto, nonostante Pt_3 fosse stato invitato a sottoporsi al controllo dei cataboliti urinari non accetta di far il drug-test … Il Nostro, apparentemente, accetta nuovamente il suddetto programma ma a far data dall'11/07/2025 non si è mai più presentato”. 5 valutata alla impraticabilità (come accaduto ad esempio per l'iscrizione scolastica) di una pacifica e responsabile interlocuzione delle parti obbliga all'accoglimento della domanda formulata in ricorso avente ad oggetto la sostituzione dell'attuale regime di affidamento condiviso in affidamento esclusivo alla . La persistente dipendenza da sostanze, non Pt_1 superata neppure a fronte di un comprovato interesse del padre alla serena crescita del piccolo, mette a rischio il fluido funzionamento della macchina rappresentativa degli interessi del minore, attesa anche la imprevedibilità delle condizioni soggettive che via via potrebbero mutare sotto un perdurante effetto additivo.
Così, ritiene il Tribunale di dover disporre nel superiore interesse del piccolo GI
e a tutela dei suoi diritti indisponibili, l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
D'altro canto, non può però non essere valorizzato, nel supremo interesse del minore e il legame affettivo e di conoscenza tra l' ed il figlio (che in corso di causa è stato CP_1
coltivato, anche grazie al supporto dei nonni paterni): pertanto, anche nell'ottica di una responsabilizzazione delle parti, nel caso concreto appare opportuno mantenere condiviso il regime decisionale relativo alle (sole) scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), nonché quelle relative ai viaggi fuori regione o comunque superiori alle 24 ore ed infine quelle attinenti alla residenza abituale.
Analogamente, con il conforto del parere positivo degli operatori, potrà mantenersi il regime di visita vigente, finalizzato a mantenere il rapporto affettivo con i parenti del ramo paterno (cfr. rel. UOS Psg. del 26.03.2025: “Al fine di garantire a GI una costante relazione con i nonni che anche in precedenza sono stati indicati dalla madre come figure supportive ed emotivamente significative si suggerisce che il minore incontri i nonni il lunedì
e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato pomeriggio o la domenica (in modo alternato) dalle 16.00 alle 20.00 in luogo pubblico, al fine di consentire anche al minore lo svolgimento delle attività pomeridiane come indicato dalla madre”).
Inoltre, si può introdurre la facoltà della parte resistente di effettuare brevi videochiamate quotidiane, in una fascia oraria compresa tra le 19 e le 19.30.
Ed infatti, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso: costui - per le ragioni prudenziali indicate - infatti potrà partecipare agli incontri in luogo pubblico insieme ai nonni, al fine di mantenere i contatti con il piccolo, con cui condivide anche la passione per il calcio.
6 Né si esclude la futura ripresa di incontri liberi, da subordinarsi al positivo superamento di un percorso di disintossicazione su base volontaria e successiva positiva valutazione degli operatori di assumersi pienamente la responsabilità genitoriale.
Quanto agli aspetti economici, manca una domanda di modifica della ricorrente e non consta domanda riconvenzionale del resistente, peraltro costituitosi a ridosso dell'udienza; per cui, in mancanza di accordo definitivo sul regime economico invece concordato con decorrenza dal 22/5/24 (cfr. verbale), l'efficacia del regime provvisorio deve intendersi cessata, con riespansione dalla presente sentenza del regime previgente.
*****
Infine, le spese processuali seguono la preminente soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, a parziale modifica del regime delineato con il provvedimento n. 1155/22 :
− affida il figlio minore GI in via esclusiva alla madre, concentrando su costei le responsabilità per decisioni di maggiore interesse fatte eccezione per: scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), nonché quelle relative ai viaggi fuori regione o comunque superiori alle 24 ore ed infine quelle attinenti alla residenza abituale, che rimarranno condivise;
− regola il regime di visita come in parte motiva;
− conferma per il resto le disposizioni vigenti come da precedente decreto;
− condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, spese che liquida nella misura di € 3.809,00, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
NN Lo SC
Il Presidente
IC OL
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC OL Presidente dott.ssa NN Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 497/2024, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TO LA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
OL BO e OD GI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrattenuta con era nato il figlio GI CP_1
(8.08.2018).
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché modificasse l'assetto personale vigente, statuito con decreto del 15.12.2022, pronunciato nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 1155/2022 V.G., in cui erano state omologate le seguenti condizioni: 1 “1) l'affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi Persona_1
i genitori con collocazione del figlio presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita:
a) Il figlio avrà come abitazione prevalente quella della madre ma il padre potrà vederlo e tenerlo con sé tutti i giorni della settimana dalle ore 17.00 fino alle ore 20 compatibilmente con gli impegni scolastici e personali che il minore ha o avrà crescendo.
b) Il minore potrà pernottare con il padre almeno un giorno a settimana sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e personali e tali giorni verranno stabiliti di comune accordo tra i genitori.
c) Entrambi i genitori, se dovesse sorgere l'esigenza di un viaggio o vacanza, potranno tenere con sè il minore per tutto il fine settimana dal venerdì alla domenica o altri giorni consecutivi a loro scelta secondo l'esigenza del viaggio;
d) Per le festività principali (Natale, Capodanno e Pasqua e compleanno) si adotterà il principio dell'alternanza;
e) Nell'ipotesi in cui il sig. , per motivi di lavoro o personali, non potesse CP_1 tenere con sé il figlio nei giorni concordati, dovrà darne preavviso alla Sig.ra Pt_1 almeno 24 ore prima, e compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze del figlio minore, concorderanno altre modalità di incontro.
2) le parti hanno concordato che il sig. avrà l'obbligo di corrispondere alla CP_1
signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese, l'importo mensile di €. 250,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa oltre all'intero assegno unico (ex assegno familiare) che verrà incassato interamente dalla madre che la stessa si farà carico di richiedere. I genitori pagheranno nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie relative a sport, scuola e salute.”.
Lamentava che l' non aveva rispettato i termini dell'accordo, né relativamente CP_1
agli incontri con il figlio né in punto di mantenimento (che aveva smesso di versare nel luglio del 2023).
Dava atto del successivo intervento del Tribunale per i Minorenni di Palermo che, nel fascicolo aperto d'ufficio a seguito dei procedimenti penali pendenti a carico dell' CP_1
2 per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., aveva delegato i Servizi sociali ad accertare le capacità genitoriali di entrambi i genitori
Rappresentava che nell'ambito di detti accertamenti il resistente non si era dimostrato partecipativo nonostante al figlio fossero stati diagnosticati dei problemi di salute: “Disturbo evolutivo della funzione motoria in soggetto con instabilità ed Ipercinetico”, per i quali in cura presso la NPIA.
Esponeva il persistente disagio del minore, divenuto aggressivo, che imputava alla frequentazione, seppur discontinua, con il padre.
Chiedeva, quindi, la riforma dell'assetto vigente, disponendo l'affidamento esclusivo a sé del figlio GI, attesa l'inadeguatezza del padre a prendersene cura, e la riduzione dei tempi trascorsi in compagnia con il resistente (“2) Che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio solo due volte a settimana, ed in modo specifico, nelle giornate di martedì e di sabato dalle ore 17,00 alle ore 20,00, con possibilità di pernottamento solo a sabati alternati, in tal caso, l' potrà tenere con sè il figlio dalle ore 20,00 del sabato alle ore 20,00 CP_1
della domenica;
3) Che il padre dovrà prelevare il figlio presso la madre con l'obbligo di riaccompagnarlo a casa, nel rispetto degli orari stabiliti previa congrua comunicazione di ritardi o cambio giornata.”).
*****
Si costituiva il resistente , contestando la rappresentazione dei fatti ex CP_1
adverso esposta.
In particolare, si opponeva all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, valorizzando l'intensa relazione affettiva tra lui ed il piccolo.
Rappresentava di aver lavorato come operaio alle dipendenze del padre fino a quando quest'ultimo si era gravemente ammalato;
ciononostante, affermava di aver corrisposto puntualmente l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio.
*****
Nel superiore interesse del minore, il Tribunale disponeva l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio minorile, oltre a disporre la prosecuzione delle indagini avviate dal Tribunale per i Minorenni.
Alla prima udienza del 22.05.2024, liberamente sentite le parti, veniva disposta l'operatività del regime personale ed economico oggetto di un accordo provvisorio promosso
3 tra le parti in via prudenziale: diritto di visita con il padre alla presenza dei nonni paterni così declinato “dal lunedì al giovedì per 3 ore pomeridiane e cena dalle 17 alle 20 e poi una volta me lo riporta il venerdì sera alle 20 e sta con me per 24 ore fino alle 20 del sabato;
e la settimana successiva me lo riporta il sabato sera alle 20 e se lo riporta la domenica sera alle
20” e disponibilità del padre a versare € 150,00 a titolo di mantenimento, stante il suo stato di disoccupazione, da incrementare nell'eventualità di reperimento di un impiego.
Nella stessa sede, il Tribunale delegava il Coordinamento di Psicologia giuridica affinché effettuasse prima valutazione sul nucleo, i Servizi sociali per lo svolgimento di indagine sociosanitaria e il Ser.D. per verifiche su eventuali dipendenze delle parti.
In corso di causa, venivano ascoltati come informatori i nonni paterni ed il fratello del padre e, all'esito di ulteriori monitoraggi, le parti venivano invitate ex art. 185-bis c.p.c. a definire il giudizio alle condizioni vigenti (“mantenimento di € 150,00 al netto dell'AU che verrà percepito dalla madre; spese straordinarie al 50%), visita come da tabella con facoltà di accordi ampliativi nel periodo estivo (es giorni dispari dalle 17 alle 22, estensione oraria nei festivi) come con monitoraggio dei servizi ed affido esclusivo con condivisione delle sole decisioni in materia di: salute straordinarie;
gite e viaggi superiori alle 24 ore;
residenza abituale”).
Detta proposta non veniva accettata e il Tribunale demandava ai Servizi sociali il compito di valutare la perdurante rispondenza all'interesse del minore dell'assetto adottato.
Con ordinanza del 29.04.2025, considerata la ripetuta sottrazione da parte del padre a qualsiasi valutazione sociosanitaria e la profilazione di rischi per il minore derivanti dal perdurare degli incontri in spazi privati, veniva modificato il regime degli incontri con la previsione che si svolgessero in luogo pubblico alla presenza dei nonni nei termini e nelle giornate indicate dagli operatori dell' . Parte_2
Pervenuti gli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la sussistenza del quid novum ai fini della chiesta radicale modifica dell'assetto personale attualmente vigente richiede un attento vaglio della rispondenza del cambiamento richiesto (affido esclusivo alla madre) all'interesse superiore della prole minore.
4 Ebbene, quanto al regime inerente all'affidamento della prole minore, occorre rammentare che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti svariati approfondimenti e si è anche provveduto a disporre la presa in carico del resistente a cura del dati i Pt_3
conclamati problemi di tossicodipendenza (dallo stesso pure ammessi: cfr. il più recente verbale ud. del 19.11.2025: “si lo so che mi dovrei disintossicare ma se mi disintossico non vado a lavorare, lo so che non sono andato ma ho le mie debolezze”).
Siffatto esito, da cui è emersa la positività alla cocaina1 del resistente e, soprattutto, la collaborazione soltanto labiale rispetto al percorso di riabilitazione terapeutica2, unitamente
1 Cfr. nota di Trapani del 20.09.2024: “Si effettua un unico colloquio durante il quale il Sig. ha riferito Pt_3 CP_1 di aver avuto problemi con la giustizia, poiché colto in possesso di sostanze stupefacenti che, a detta dello stesso, deteneva per uso personale. Nella data in cui l'utente ha fatto il primo accesso al ha, altresì, effettuato il controllo dei Pt_3 liquidi biologici, risultando positivo alla cocaina”. 2 Cfr. nota di Trapani del 14.11.2025: “Il Sig. è stato contattato telefonicamente in data 15/05/2025 al Pt_3 CP_1 fine di convocarlo per effettuare una visita multidisciplinare con gli operatori di riferimento ma non ha mai risposto e/o richiamato. Il Sig. si presenta spontaneamente, in data 11/07/2025, in quest'occasione ha specificato di essere CP_1 passato “solo per programmare l'avvio del percorso presso il ma non per fare controlli”, pertanto, nonostante Pt_3 fosse stato invitato a sottoporsi al controllo dei cataboliti urinari non accetta di far il drug-test … Il Nostro, apparentemente, accetta nuovamente il suddetto programma ma a far data dall'11/07/2025 non si è mai più presentato”. 5 valutata alla impraticabilità (come accaduto ad esempio per l'iscrizione scolastica) di una pacifica e responsabile interlocuzione delle parti obbliga all'accoglimento della domanda formulata in ricorso avente ad oggetto la sostituzione dell'attuale regime di affidamento condiviso in affidamento esclusivo alla . La persistente dipendenza da sostanze, non Pt_1 superata neppure a fronte di un comprovato interesse del padre alla serena crescita del piccolo, mette a rischio il fluido funzionamento della macchina rappresentativa degli interessi del minore, attesa anche la imprevedibilità delle condizioni soggettive che via via potrebbero mutare sotto un perdurante effetto additivo.
Così, ritiene il Tribunale di dover disporre nel superiore interesse del piccolo GI
e a tutela dei suoi diritti indisponibili, l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
D'altro canto, non può però non essere valorizzato, nel supremo interesse del minore e il legame affettivo e di conoscenza tra l' ed il figlio (che in corso di causa è stato CP_1
coltivato, anche grazie al supporto dei nonni paterni): pertanto, anche nell'ottica di una responsabilizzazione delle parti, nel caso concreto appare opportuno mantenere condiviso il regime decisionale relativo alle (sole) scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), nonché quelle relative ai viaggi fuori regione o comunque superiori alle 24 ore ed infine quelle attinenti alla residenza abituale.
Analogamente, con il conforto del parere positivo degli operatori, potrà mantenersi il regime di visita vigente, finalizzato a mantenere il rapporto affettivo con i parenti del ramo paterno (cfr. rel. UOS Psg. del 26.03.2025: “Al fine di garantire a GI una costante relazione con i nonni che anche in precedenza sono stati indicati dalla madre come figure supportive ed emotivamente significative si suggerisce che il minore incontri i nonni il lunedì
e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato pomeriggio o la domenica (in modo alternato) dalle 16.00 alle 20.00 in luogo pubblico, al fine di consentire anche al minore lo svolgimento delle attività pomeridiane come indicato dalla madre”).
Inoltre, si può introdurre la facoltà della parte resistente di effettuare brevi videochiamate quotidiane, in una fascia oraria compresa tra le 19 e le 19.30.
Ed infatti, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso: costui - per le ragioni prudenziali indicate - infatti potrà partecipare agli incontri in luogo pubblico insieme ai nonni, al fine di mantenere i contatti con il piccolo, con cui condivide anche la passione per il calcio.
6 Né si esclude la futura ripresa di incontri liberi, da subordinarsi al positivo superamento di un percorso di disintossicazione su base volontaria e successiva positiva valutazione degli operatori di assumersi pienamente la responsabilità genitoriale.
Quanto agli aspetti economici, manca una domanda di modifica della ricorrente e non consta domanda riconvenzionale del resistente, peraltro costituitosi a ridosso dell'udienza; per cui, in mancanza di accordo definitivo sul regime economico invece concordato con decorrenza dal 22/5/24 (cfr. verbale), l'efficacia del regime provvisorio deve intendersi cessata, con riespansione dalla presente sentenza del regime previgente.
*****
Infine, le spese processuali seguono la preminente soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, a parziale modifica del regime delineato con il provvedimento n. 1155/22 :
− affida il figlio minore GI in via esclusiva alla madre, concentrando su costei le responsabilità per decisioni di maggiore interesse fatte eccezione per: scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), nonché quelle relative ai viaggi fuori regione o comunque superiori alle 24 ore ed infine quelle attinenti alla residenza abituale, che rimarranno condivise;
− regola il regime di visita come in parte motiva;
− conferma per il resto le disposizioni vigenti come da precedente decreto;
− condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, spese che liquida nella misura di € 3.809,00, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
NN Lo SC
Il Presidente
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