Articolo 2 della Legge 22 febbraio 1994, n. 147
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 marzo 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 6 marzo 1994