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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/07/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 15/07/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 46/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. VA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Carrara via Carriona n. 234, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP
;
[...]
e nei confronti di , socio illimitatamente responsabile;
Controparte_1
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 09/07/2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/04/2025, Parte_1
in qualità di fornitrice della società resistente – vantando un credito di € 25.000,00 (oltre interessi
[...]
e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 61/2025 pronunciato dal Tribunale di Massa (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 1 ricorrente) – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), con sede in Carrara via Carriona n. 234, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 CP
socio illimitatamente responsabile (cfr. visura storica società resistente – doc. 3 ricorrente).
[...]
Chiariva, a fondamento della domanda, i) di avere effettuato delle forniture di materiale in favore della resistente;
ii) di non avere ottenuto il pagamento del prezzo della fornitura;
iii) di avere ottenuto un decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Massa (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 1 ricorrente); iv) di avere promosso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, nei confronti dell'unico istituto di credito, individuato a seguito di istanza ex art. 492-bis c.p.c., conclusasi con la dichiarazione negativa del terzo (cfr. atto pignoramento mobiliare presso terzi – doc. 2 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva né per
[...]
(P. VA ), né per Controparte_1 P.IVA_1
socio illimitatamente responsabile. Controparte_1
Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell Controparte_2 Controparte_3
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_4
All'udienza del 09/07/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 10/04/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 21/05/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 10/04/2025. Poi, il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, unitamente all'ordinanza pronunciata dal Tribunale, con la quale era stato concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 41 CCII, sono stati notificati, con istanza a cura del ricorrente, mediante notificazione all'indirizzo di residenza del socio illimitatamente responsabile , perfezionatasi in data Controparte_1
05/06/2025 per compiuta giacenza, e quindi nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 09/07/2025 dinanzi al giudice delegato).
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE.
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L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011). La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 1 ricorrente). Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e non oggetto di opposizione dinanzi al competente Tribunale: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire al lavoratore in esame la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI PERSONE. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che
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eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 D.Lgs. 14/2019, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019
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sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività. Invero, risulta “attiva” (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). Ancora, la società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “attività non specializzate di lavori edili […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. Dalle dichiarazione dei redditi persone fisiche, non è possibile ricavare alcun dato di bilancio, per non essere stata tale parte compilata. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
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Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_5
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) il mancato pagamento del prezzo della fornitura: per un ammontare complessivo di almeno € 25.000,00; ii) l'esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 62.848,22, al netto delle intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e
“Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da Controparte_3
aggiornata in data 10/04/2025);
[...]
iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 20.649,67, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770, VA e IRAP, riferite agli anni di imposta 2020/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 02/05/2025); CP_2 vi) l'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliari presso terzi nei confronti dell'unico istituto di credito, individuato a seguito di istanza ex art. 492-bis c.p.c., conclusasi con la dichiarazione negativa del terzo (cfr. verbale pignoramento – doc. 3 ricorrente). Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO.
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La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e delle passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 62.848,22 al netto delle intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 10/04/2025) comporta ampiamente il superamento del Controparte_3 limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
2. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SOCIO IN ESTENSIONE. Il comma 1 dell'art. 256 CCII afferma che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni (i tipi di società regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile) produce anche dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Mentre, il successivo comma 2 recita che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società individuate al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. La richiamata disciplina è subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità illimitata;
esso si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la responsabilità illimitata del socio è conseguenza della natura del modello societario. Orbene, nella fattispecie in esame, risulta pacificamente che è socio Controparte_1 accomandatario e dunque illimitatamente responsabili della Controparte_1
sottoposta a dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale. Si ricorda,
[...] difatti, che secondo l'art. 2313 c.c., nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. S'impone, dunque, l'estensione della domanda di liquidazione giudiziale anche nei confronti di tale soggetto.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 46-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Carrara via Carriona n. 234, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ; Controparte_1
Visto l'art. 256 D. Lgs. 14/2019,
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2. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di CP
, socio illimitatamente responsabile;
[...]
3. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA curatore il DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia) (con unitario compenso da suddividersi in eguale misura), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
5. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
6. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
7. FISSA per il giorno 10/12/2025 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
9. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
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10. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
11. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
12. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 13. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 15/07/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 46/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. VA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Carrara via Carriona n. 234, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP
;
[...]
e nei confronti di , socio illimitatamente responsabile;
Controparte_1
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 09/07/2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/04/2025, Parte_1
in qualità di fornitrice della società resistente – vantando un credito di € 25.000,00 (oltre interessi
[...]
e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 61/2025 pronunciato dal Tribunale di Massa (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 1 ricorrente) – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), con sede in Carrara via Carriona n. 234, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 CP
socio illimitatamente responsabile (cfr. visura storica società resistente – doc. 3 ricorrente).
[...]
Chiariva, a fondamento della domanda, i) di avere effettuato delle forniture di materiale in favore della resistente;
ii) di non avere ottenuto il pagamento del prezzo della fornitura;
iii) di avere ottenuto un decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Massa (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 1 ricorrente); iv) di avere promosso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, nei confronti dell'unico istituto di credito, individuato a seguito di istanza ex art. 492-bis c.p.c., conclusasi con la dichiarazione negativa del terzo (cfr. atto pignoramento mobiliare presso terzi – doc. 2 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva né per
[...]
(P. VA ), né per Controparte_1 P.IVA_1
socio illimitatamente responsabile. Controparte_1
Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell Controparte_2 Controparte_3
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_4
All'udienza del 09/07/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 10/04/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 21/05/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 10/04/2025. Poi, il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, unitamente all'ordinanza pronunciata dal Tribunale, con la quale era stato concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 41 CCII, sono stati notificati, con istanza a cura del ricorrente, mediante notificazione all'indirizzo di residenza del socio illimitatamente responsabile , perfezionatasi in data Controparte_1
05/06/2025 per compiuta giacenza, e quindi nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 09/07/2025 dinanzi al giudice delegato).
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE.
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L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011). La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 1 ricorrente). Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e non oggetto di opposizione dinanzi al competente Tribunale: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire al lavoratore in esame la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI PERSONE. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che
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eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 D.Lgs. 14/2019, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019
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sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività. Invero, risulta “attiva” (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). Ancora, la società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “attività non specializzate di lavori edili […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. Dalle dichiarazione dei redditi persone fisiche, non è possibile ricavare alcun dato di bilancio, per non essere stata tale parte compilata. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
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Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_5
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) il mancato pagamento del prezzo della fornitura: per un ammontare complessivo di almeno € 25.000,00; ii) l'esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 62.848,22, al netto delle intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e
“Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da Controparte_3
aggiornata in data 10/04/2025);
[...]
iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 20.649,67, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770, VA e IRAP, riferite agli anni di imposta 2020/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 02/05/2025); CP_2 vi) l'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliari presso terzi nei confronti dell'unico istituto di credito, individuato a seguito di istanza ex art. 492-bis c.p.c., conclusasi con la dichiarazione negativa del terzo (cfr. verbale pignoramento – doc. 3 ricorrente). Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO.
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La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e delle passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 62.848,22 al netto delle intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 10/04/2025) comporta ampiamente il superamento del Controparte_3 limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
2. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SOCIO IN ESTENSIONE. Il comma 1 dell'art. 256 CCII afferma che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni (i tipi di società regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile) produce anche dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Mentre, il successivo comma 2 recita che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società individuate al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. La richiamata disciplina è subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità illimitata;
esso si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la responsabilità illimitata del socio è conseguenza della natura del modello societario. Orbene, nella fattispecie in esame, risulta pacificamente che è socio Controparte_1 accomandatario e dunque illimitatamente responsabili della Controparte_1
sottoposta a dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale. Si ricorda,
[...] difatti, che secondo l'art. 2313 c.c., nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. S'impone, dunque, l'estensione della domanda di liquidazione giudiziale anche nei confronti di tale soggetto.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 46-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Carrara via Carriona n. 234, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ; Controparte_1
Visto l'art. 256 D. Lgs. 14/2019,
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2. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di CP
, socio illimitatamente responsabile;
[...]
3. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA curatore il DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia) (con unitario compenso da suddividersi in eguale misura), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
5. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
6. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
7. FISSA per il giorno 10/12/2025 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
9. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
Pag. 8 a 9 SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
10. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
11. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
12. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 13. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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