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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/09/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1599/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CP_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 settembre 2025 il dott. Pietro Merletti constata che:
Per l'avv. SCIARRA DANIELE e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1 Per l'avv. DEMASI SERENA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_2
Hanno partecipato alla discussione a distanza ex art. 127 ter cpc, le parti costituite, depositando tempestivamente gli scritti. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCIARRA DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CALATAFIMI 78 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. SCIARRA DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMASI SERENA e CP_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CINO DEL DUCA 26 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. DEMASI SERENA
CONVENUTO/I
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Parte_1 Parte_1
Teramo che le venisse riconosciuta la mediazione immobiliare per aver messo in contatto CP_1
e in relazione all'immobile di acquistato da sito in Corropoli
[...] CP_2 CP_1 CP_2 strada provinciale 259. si costituisce negando il nesso di causalità tra la vendita e l'attività CP_2 dell'attrice.condotta istruttoria,nella contumacia di con prova per testi e interrogatorio, fatte CP_1 precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione, dopo discussione telematica, con l'odierna sentenza. Sostiene il convenuto futuro acquirente dell'immobile di aver condotto con il figlio della titolare dell'agenzia solo una visita parziale dell'immobile rurale, in quanto lo stesso figlio della titolare non aveva le chiavi dell'immobile. Smentisce che vi fu una riunione per determinare il costo della ristrutturazione, all'esito della quale si disse interessato all'acquisto, ma ad un costo inferiore;
e pagina 2 di 5 sostiene pertanto che egli acquistò l'immobile non per l'intervento dell'agenzia,ma perché fu contattato direttamente dal proprietario, tramite i suoceri che conoscevano la donna di servizio del venditore;
per caso quindi l'immobile coincise con quello per cui fu accompagnato alla visita, peraltro solo esterna. Quindi l'immobile fu acquistato per trattative nuove e diverse che non possono essere riconnesse all'opera dell'agenzia che mai concretamente mise in contatto acquirente e venditore. Interrogata, parte titolare dell'agenzia ha affermato che il convenuto acquirente si recò per un immobile in Martinsicuro, ma nell'occasione gli furono proposti e mostrati in foto diversi immobili;
tra cui quello oggetto di causa, d'interesse perché i coniugi volevano acquistare un immobile in zona, non necessariamente al mare ma anche nell'entroterra. Sul capitolo due, che fu mostrato l'immobile per cui da subito il convenuto mostrò disinteresse, la risposta fu non è vero, fu mostrato perché era di interesse tanto è vero che fu concordata una visita.Ai sensi dell'art. 1755, co.
1, cod. civ., per maturare il diritto alla provvigione occorre che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di una valutazione ex post, ad affare terminato, ed il mediatore è onerato della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro di per sé basti ad attribuire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e comunque non deve emergere un'interruzione di siffatto nesso eziologico. ( Corte di Appello di
Torino, 671/24). Ora, dal momento che l'interrogatorio non è stato contestato nelle parti favorevoli all'interrogata, deve darsi per provato che l'acquirente da subito era interessato all'immobile; fu preso un appuntamento e chiamati tecnici per verificare quali fossero le spese di ristrutturazione. Orbene, unico ostacolo era il prezzo, che poi fu concordato secondo i desiderata dell'acquirente in quanto il venditore medio tempore aveva bisogno di liquidità per aderire ad un concordato fiscale.
Dal momento che è pacifica la posizione del contumace, il quale effettivamente firmò un contratto in esclusiva per la mediazione;
che comunque valeva oltre l'anno ove il contratto fosse stato concluso con uno degli acquirenti proposti al venditore durante il periodo di vigenza del contratto stesso;
consegue che dovendosi dato per provato che parte si disse da subito interessata CP_2 all'acquisto, e vi fu una riunione sul posto anche con tecnici di fiducia ( fatti emersi dall'interrogatorio, favorevoli alla interrogata e non contestati da parte ); ne consegue che è CP_2 veramente arduo disconoscere l'intervento determinante dell'agenzia per far conoscere all'aspirante acquirente l'immobile posto in vendita. nel corso della testimonianza del genero CP_3 dell'acquirente è emerso che egli fece sapere al suocero aspirante acquirente che poteva sapere chi fosse il venditore della villa;
questo rafforza sia il fatto che è stato mediante l'agenzia che l'acquirente ha saputo dell'affare, ed anche che, visto che egli fu posto proprio nel corso della visita nella possibilità di sapere chi fosse il venditore, egli ebbe a mostrare strumentalmente disinteresse per condizioni non di favore;
che poi in effetti ebbe direttamente dal venditore, alla cui identità egli giunse non per le conoscenze della suocera apprese nel corso di un pranzo domenicale, ma viceversa dal genero che glielo disse proprio nel corso della visita predisposta per vedere l'immobile ed avere contezza delle spese necessarie per la ristrutturazione alla presenza del tecnico.Ne consegue pertanto che l'intervento dell'agenzia si è rilevato determinante per l'acquisto, poi avvenuto, dell'immobile per cui è causa, nel corso del quale si ebbe anche l'unità di grandezza delle spese di ristrutturazione. Con sentenza 538/24 la Cassazione ha affermato che Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che pagina 3 di 5 l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%).il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Ora, nel caso di specie, dato per provato che l'immobile fu effettivamente visitato alla presenza di tecnici, e che nel corso della visita l'acquirente ebbe a sapere della possibilità di arrivare al venditore anche indipendentemente dall'acquirente, il fatto che non vi fu un accordo sul prezzo, raggiunto peraltro poco dopo la scadenza del contratto e comunque in base ad una circostanza che poteva essere nota al venditore anche al momento delle trattative, ovvero la necessità di liquidi del venditore per adire con successo ad un concordato;
ed il fatto che non è contestato che il non manifestò disinteresse CP_2 per l'acquisto ( capitolo 7, così risposta dell'interrogata e mancata contestazione di ); ne CP_2 consegue che il mediatore nel caso di specie ha dato prova di aver posto le parti in contatto utilmente per la conclusione di un affare concluso anche perché in quella occasione il ebbe CP_2
a computare con contezza quale era il prezzo per lui conveniente, con le spese prospettabili di ristrutturazione;
prezzo per cui alla fine il venditore diede il suo consenso, poco dopo la scadenza del mandato al mediatore. Determinante quindi nel caso di specie è stata l'opera della mediatrice;
e le parti si misero d'accordo successivamente, avendo potuto appurare chi fosse effettivamente il pagina 4 di 5 venditore perché il genero dell'acquirente lo scoprì nel corso della visita organizzata dall'agenzia; con comunque i costi per la ristrutturazione appresi per l'opera della mediatrice. Non vi è quindi alcuna iniziativa indipendente valorizzabile del venditore ed acquirente, anche perché la possibilità di sapere chi fosse effettivamente il venditore balenò all'acquirente nel corso della visita stessa, e non in virtù dei pranzi domenicali ( importante smentita ricevuta dai testi, anche di propria parte).
Non è infatti credibile che il venditore abbia scoperto successivamente di avere bisogno di liquidi, per una esigenza che non può essere considerata sorta prima del mandato all'agenzia; per cui è verosimile che la diminuzione del prezzo fu in un primo tempo negata, in quanto acquirente e compratore intravvidero la possibilità di accordarsi senza riconoscere le spese di mediazione, atteso il fatto che uno dei partecipanti alla visita ebbe ad intuire con successo chi fosse il venditore ( e verosimilmente lo avrà anche avvisato ). Ne consegue pertanto che la domanda va accolta, con spese.
P.Q.M
Accoglie la domanda e condanna e a pagare ciascuno euro 6679,50 ad CP_1 CP_2 Parte oltre interessi, in misura legale, dal 5 marzo 2018 al saldo effettivo. Condanna i convenuti in solido alle spese di lite, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario del 15%.
Teramo, 22 Settembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1599/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CP_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 settembre 2025 il dott. Pietro Merletti constata che:
Per l'avv. SCIARRA DANIELE e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1 Per l'avv. DEMASI SERENA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_2
Hanno partecipato alla discussione a distanza ex art. 127 ter cpc, le parti costituite, depositando tempestivamente gli scritti. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCIARRA DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CALATAFIMI 78 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. SCIARRA DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMASI SERENA e CP_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CINO DEL DUCA 26 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. DEMASI SERENA
CONVENUTO/I
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Parte_1 Parte_1
Teramo che le venisse riconosciuta la mediazione immobiliare per aver messo in contatto CP_1
e in relazione all'immobile di acquistato da sito in Corropoli
[...] CP_2 CP_1 CP_2 strada provinciale 259. si costituisce negando il nesso di causalità tra la vendita e l'attività CP_2 dell'attrice.condotta istruttoria,nella contumacia di con prova per testi e interrogatorio, fatte CP_1 precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione, dopo discussione telematica, con l'odierna sentenza. Sostiene il convenuto futuro acquirente dell'immobile di aver condotto con il figlio della titolare dell'agenzia solo una visita parziale dell'immobile rurale, in quanto lo stesso figlio della titolare non aveva le chiavi dell'immobile. Smentisce che vi fu una riunione per determinare il costo della ristrutturazione, all'esito della quale si disse interessato all'acquisto, ma ad un costo inferiore;
e pagina 2 di 5 sostiene pertanto che egli acquistò l'immobile non per l'intervento dell'agenzia,ma perché fu contattato direttamente dal proprietario, tramite i suoceri che conoscevano la donna di servizio del venditore;
per caso quindi l'immobile coincise con quello per cui fu accompagnato alla visita, peraltro solo esterna. Quindi l'immobile fu acquistato per trattative nuove e diverse che non possono essere riconnesse all'opera dell'agenzia che mai concretamente mise in contatto acquirente e venditore. Interrogata, parte titolare dell'agenzia ha affermato che il convenuto acquirente si recò per un immobile in Martinsicuro, ma nell'occasione gli furono proposti e mostrati in foto diversi immobili;
tra cui quello oggetto di causa, d'interesse perché i coniugi volevano acquistare un immobile in zona, non necessariamente al mare ma anche nell'entroterra. Sul capitolo due, che fu mostrato l'immobile per cui da subito il convenuto mostrò disinteresse, la risposta fu non è vero, fu mostrato perché era di interesse tanto è vero che fu concordata una visita.Ai sensi dell'art. 1755, co.
1, cod. civ., per maturare il diritto alla provvigione occorre che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di una valutazione ex post, ad affare terminato, ed il mediatore è onerato della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro di per sé basti ad attribuire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e comunque non deve emergere un'interruzione di siffatto nesso eziologico. ( Corte di Appello di
Torino, 671/24). Ora, dal momento che l'interrogatorio non è stato contestato nelle parti favorevoli all'interrogata, deve darsi per provato che l'acquirente da subito era interessato all'immobile; fu preso un appuntamento e chiamati tecnici per verificare quali fossero le spese di ristrutturazione. Orbene, unico ostacolo era il prezzo, che poi fu concordato secondo i desiderata dell'acquirente in quanto il venditore medio tempore aveva bisogno di liquidità per aderire ad un concordato fiscale.
Dal momento che è pacifica la posizione del contumace, il quale effettivamente firmò un contratto in esclusiva per la mediazione;
che comunque valeva oltre l'anno ove il contratto fosse stato concluso con uno degli acquirenti proposti al venditore durante il periodo di vigenza del contratto stesso;
consegue che dovendosi dato per provato che parte si disse da subito interessata CP_2 all'acquisto, e vi fu una riunione sul posto anche con tecnici di fiducia ( fatti emersi dall'interrogatorio, favorevoli alla interrogata e non contestati da parte ); ne consegue che è CP_2 veramente arduo disconoscere l'intervento determinante dell'agenzia per far conoscere all'aspirante acquirente l'immobile posto in vendita. nel corso della testimonianza del genero CP_3 dell'acquirente è emerso che egli fece sapere al suocero aspirante acquirente che poteva sapere chi fosse il venditore della villa;
questo rafforza sia il fatto che è stato mediante l'agenzia che l'acquirente ha saputo dell'affare, ed anche che, visto che egli fu posto proprio nel corso della visita nella possibilità di sapere chi fosse il venditore, egli ebbe a mostrare strumentalmente disinteresse per condizioni non di favore;
che poi in effetti ebbe direttamente dal venditore, alla cui identità egli giunse non per le conoscenze della suocera apprese nel corso di un pranzo domenicale, ma viceversa dal genero che glielo disse proprio nel corso della visita predisposta per vedere l'immobile ed avere contezza delle spese necessarie per la ristrutturazione alla presenza del tecnico.Ne consegue pertanto che l'intervento dell'agenzia si è rilevato determinante per l'acquisto, poi avvenuto, dell'immobile per cui è causa, nel corso del quale si ebbe anche l'unità di grandezza delle spese di ristrutturazione. Con sentenza 538/24 la Cassazione ha affermato che Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che pagina 3 di 5 l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%).il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Ora, nel caso di specie, dato per provato che l'immobile fu effettivamente visitato alla presenza di tecnici, e che nel corso della visita l'acquirente ebbe a sapere della possibilità di arrivare al venditore anche indipendentemente dall'acquirente, il fatto che non vi fu un accordo sul prezzo, raggiunto peraltro poco dopo la scadenza del contratto e comunque in base ad una circostanza che poteva essere nota al venditore anche al momento delle trattative, ovvero la necessità di liquidi del venditore per adire con successo ad un concordato;
ed il fatto che non è contestato che il non manifestò disinteresse CP_2 per l'acquisto ( capitolo 7, così risposta dell'interrogata e mancata contestazione di ); ne CP_2 consegue che il mediatore nel caso di specie ha dato prova di aver posto le parti in contatto utilmente per la conclusione di un affare concluso anche perché in quella occasione il ebbe CP_2
a computare con contezza quale era il prezzo per lui conveniente, con le spese prospettabili di ristrutturazione;
prezzo per cui alla fine il venditore diede il suo consenso, poco dopo la scadenza del mandato al mediatore. Determinante quindi nel caso di specie è stata l'opera della mediatrice;
e le parti si misero d'accordo successivamente, avendo potuto appurare chi fosse effettivamente il pagina 4 di 5 venditore perché il genero dell'acquirente lo scoprì nel corso della visita organizzata dall'agenzia; con comunque i costi per la ristrutturazione appresi per l'opera della mediatrice. Non vi è quindi alcuna iniziativa indipendente valorizzabile del venditore ed acquirente, anche perché la possibilità di sapere chi fosse effettivamente il venditore balenò all'acquirente nel corso della visita stessa, e non in virtù dei pranzi domenicali ( importante smentita ricevuta dai testi, anche di propria parte).
Non è infatti credibile che il venditore abbia scoperto successivamente di avere bisogno di liquidi, per una esigenza che non può essere considerata sorta prima del mandato all'agenzia; per cui è verosimile che la diminuzione del prezzo fu in un primo tempo negata, in quanto acquirente e compratore intravvidero la possibilità di accordarsi senza riconoscere le spese di mediazione, atteso il fatto che uno dei partecipanti alla visita ebbe ad intuire con successo chi fosse il venditore ( e verosimilmente lo avrà anche avvisato ). Ne consegue pertanto che la domanda va accolta, con spese.
P.Q.M
Accoglie la domanda e condanna e a pagare ciascuno euro 6679,50 ad CP_1 CP_2 Parte oltre interessi, in misura legale, dal 5 marzo 2018 al saldo effettivo. Condanna i convenuti in solido alle spese di lite, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario del 15%.
Teramo, 22 Settembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
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