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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/118-1
TRIBUNALE DI TERNI R.G. 118-1/2025 Il giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25/02/2025; premesso che il decreto ingiuntivo n. 747/2024 (RG n. 1815/2024) è stato adottato, su istanza della in data 8/12/2024, provvisoriamente Parte_1 esecutivo, in misura pari ad euro 96.548,53 (di cui euro 3.213,00 per quote capitale delle rate scadute e impagate, euro 3.537,08 per quote interessi delle rate scadute e impagate, euro 53,88 per rateo interessi maturati e addebitati, euro 89.478,00 per capitale residuo ed euro 266,57 per interessi di mora) nei confronti di e Controparte_1 [...]
in relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo stipulato in data CP_2
10/04/2014, a rogito Notaio , rep. n. 15126, racc. n. 10459, da Persona_1 CP_1
garantito da ipoteca e da fideiussione rilasciata da;
[...] Controparte_2 considerato che e hanno proposto Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso detto decreto, chiedendo la previa sospensione ex art. 649 c.p.c., nonché, nel merito, dichiararsi la nullità/annullabilità/simulazione assoluta del contratto di mutuo per mancata erogazione della somma, con conseguente revoca del decreto opposto e, comunque, respingersi la domanda avversaria poiché infondata e non provata, nonché erroneamente determinata e quantificata;
quanto alla fideiussione, accertarsi la nullità/annullabilità/inefficacia, totale o parziale, per violazione della normativa antitrust, con conseguente liberazione dell'opponente, e, altresì, accertarsi la liberazione dell'opponente per violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'adempimento ad opera di controparte, con conseguente nullità della fideiussione;
rilevato che, a fondamento delle richieste articolate, parte opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione: a)che nel caso di specie veniva in rilievo un mutuo solutorio in quanto la banca aveva imposto a di stipulare il contratto di mutuo per cui è causa per ripianare Controparte_1
l'esposizione maturata su contratto di mutuo stipulato in precedenza, ossia nell'anno 2010, ragion per cui veniva in rilievo una mera operazione contabile priva della reale consegna di denaro dal mutuante al mutuatario ed era stato violato il requisito necessario ai fini della configurazione del mutuo ipotecario, rappresentato dall'effettivo trasferimento delle somme di denaro in favore del mutuatario, come da orientamento della Suprema Corte che richiamava, evidenziando che la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente sull'interpretazione del concetto di disponibilità giuridica;
b)che nel caso in esame, inoltre, il mutuo era stato stipulato per sostituire al debito non garantito un debito garantito da ipoteca, con conseguente nullità del contratto in ragione dell'intento della banca di frodare la legge e, comunque, simulazione del contratto (a fronte della reale volontà della banca di “accaparrarsi una garanzia ipotecaria”), e configurabilità di una operazione illecita;
Pagina 1 c) indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole contenute nel contratto di mutuo in punto di determinazione degli interessi, stante l'assenza delle specifiche tecniche atte a calcolare l'esatto costo del contratto stipulato fra le parti in ragione della mancata indicazione del regime finanziario utilizzato (semplice o composto), suscettibile di determinare un diverso monte interessi, con conseguente nullità, come da affermato da parte della giurisprudenza di merito che richiamava;
d) erroneità e/o inesigibilità delle somme pretese a titolo di interessi, posta la mancata indicazione della sorte capitale costituente la base di calcolo del saggio di interesse, dei giorni di ritardo e delle modalità di calcolo;
e)nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 8 della fideiussione per violazione della normativa antitrust, poiché conformi al modulo ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, applicabile anche alle fideiussioni specifiche, e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., venendo in rilievo il necessario esercizio dell'iniziativa giurisdizionale entro il termine semestrale previsto dalla norma, laddove invece la banca, dopo aver sollecitato il pagamento con lettera raccomandata del 28/12/2021, aveva atteso ben tre anni prima di
“attivarsi in qualche modo”; rilevato che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva il rigetto della sospensiva e dell'opposizione, con conferma integrale del decreto;
considerato che
, a fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta ha dedotto:
-che il debito correlato al primo mutuo era, parimenti, assistito da garanzia ipotecaria, ragion per cui le doglianze articolate da parte opponente non erano condivisibili in fatto;
-che il mutuo solutorio era fattispecie legittima e lecita e, in ogni caso, il mutuo per cui è causa era stato stipulato solo in parte per ripianare esposizioni debitorie pregresse;
-che le stesse pattuizioni del contratto di mutuo davano conto della erogazione delle somme, stante l'obbligo assunto dal mutuatario di estinguere il pregresso, circostanza questa che presupponeva la conseguita disponibilità giuridica delle somme mutuate;
-che il metodo di ammortamento utilizzato era legittimo, contenendo il contratto la puntuale disciplina dei termini del rapporto, ragion per cui l'omessa indicazione del regime finanziario era irrilevante;
-che, quanto alla fideiussione, erano infondate le doglianze articolate in merito alla violazione della normativa antitrust, tenuto conto della data di stipula del contratto (anno 2014) ossia quasi 10 anni dopo l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, delle trattative individuali poste in essere in sede di stipula e della conseguente difformità rispetto allo schema ABI, del fatto che veniva in rilievo una fideiussione specifica, del legame contrattualmente previsto tra fideiussione e integrale adempimento e della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (tenuto conto delle missive inviate dalla banca in data 28/12/2021 e in data 12/04/2021); considerato, infine, che all'udienza del 25/02/2025 il procedimento è stato assunto in riserva sulle deduzioni delle parti;
la riserva è sciolta dal presente provvedimento;
osserva ritenuto che all'esito della delibazione sommaria, propria della presente fase, non sussistono i gravi motivi legittimanti la chiesta sospensiva, in virtù delle considerazioni che seguono;
con riferimento al motivo di opposizione sub a (mutuo solutorio e difetto del requisito del trasferimento delle somme di denaro), appare opportuno in fatto evidenziare che il contratto di mutuo sul punto prevede: “La di Orvieto, concede a titolo di mutuo Parte_1
Pagina 2 fruttifero alla parte mutuataria la somma di euro 108.000,00. La predetta somma viene, con il presente atto, erogata dalla di mediante accredito sul conto Parte_1 Pt_1 mutui intestato alla medesima parte mutuataria, che rilascia ampia quietanza di saldo e si dichiara vera, liquida e reale debitrice della stessa…L'intero importo del mutuo viene costituito in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia della dimostrazione, con documentazione ritenuta idonea dalla Banca, entro il termine massimo di un mese da oggi … dell'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca … ed a garanzia altresì” di ulteriori adempimenti (quali documentazione comprovante la proprietà, stipula di assicurazioni etc.); ritenuto, in diritto, che nell'ambito della delibazione sommaria propria della presente fase tali pattuizioni contrattuali consentono di ritenere rispettato il carattere reale del contratto di mutuo, (Cass., n. 25632/2017; Cass., n. 25569/2011; Cass., n. 19654/2019; Cass., n. 5654/2023), avendo il debitore principale conseguito la disponibilità della somma, destinandola poi a deposito cauzionale - destinazione che, all'evidenza, presuppone la disponibilità giuridica dell'importo- e, successivamente, ottenendo lo svincolo degli importi, una volta adempiute le obbligazioni assunte dal mutuatario;
richiamato, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite in merito al fatto che l'erogazione della somma sussiste laddove il mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica come avviene ogni volta in cui la disposizione del mutuatario vi sia stata davvero, sia pur in unico contesto, disponendo della stessa per una successiva operazione ossia per la destinazione in deposito (Cass., Sez. Un., n. 5968 del 6/03/2025, in motivazione: “… da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
9. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile”); considerato, poi, sempre quanto al motivo sub a) in punto di doglianze riguardanti la destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria, che appare opportuno richiamare, parimenti, le Sezioni Unite nella parte in cui hanno affermato i seguenti principi di diritto «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza
Pagina 3 dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo» (Cass., Sez. Un., n. 5841 del 5/03/2025); quanto al motivo sub b (finalità sottesa alla stipula del mutuo di sostituire al debito preesistente non garantito un debito garantito da ipoteca, con conseguente nullità del contratto ovvero sua simulazione) -oltre a doversi richiamare in diritto i principi affermati sul punto dalle Sez. Un. n. 5841/2025 (in merito all'esclusione di invalidità, v. motivazione:
“Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative”) -va osservato, in via assorbente in fatto che il mutuo stipulato nell'anno 2010 era, parimenti, garantito da ipoteca (v. contratto del 15/10/2010, doc. 3 nel fascicolo di parte opponente, “contratto di mutuo con garanzia ipotecaria” che espressamente prevede la costituzione di ipoteca di terzo grado su immobile, v. art. 4); considerato, poi, quanto alla doglianza sub c (indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole contrattuali per omessa indicazione del regime finanziario applicato, semplice o composto), occorre rilevare in fatto che il contratto in questione (v. contratto allegato al monitorio e prodotto anche da parte opponente) prevede la concessione a titolo di mutuo fruttifero dell'importo pari a euro 108.000,00 da restituire alla parte mutuante in 300 rate mensili posticipate, scadenti la prima il 31 maggio 2014 e l'ultima il 30 aprile 2039, comprensive di capitale nella misura di cui all'allegato piano di ammortamento e di interessi (determinati mediante richiama al tasso nominale annuo EURIBOR a tre mesi, quotazione 360, con arrotondamento per eccesso di cinque centesimi in cinque centesimi del secondo decimale, aumentato di 2,50 punti in ragione d'anno), il TAEG (pari al 2,99%), l'interesse di mora (nella misura nominale annua di tre punti percentuali in più del tasso contrattualmente determinato e comunque non superiore al tasso soglia, con esclusione per tali interessi della capitalizzazione periodica); rilevato che il piano di ammortamento allegato al contratto indica l'importo della rata e quanto rispettivamente dovuto a titolo di interessi e di capitale, così come le caratteristiche dell'operazione nei termini sopra richiamati e indicati nel contratto sopra descritto vengono riportate anche dell'allegato documento di sintesi, sempre allegato al contratto, con la specificazione che viene in rilievo un tipo di ammortamento “piano con quota capitale personalizzata” e una tipologia di rata “quota capitale costante di euro 189,00 per le prime 299 rate e quota capitale di euro 51.489 su ultima rata” (v. contratto di mutuo allegato al monitorio); rilevato che, escluso il fenomeno anatocistico nella fattispecie in esame (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024), non sussistono nella presente fase caratterizzata da delibazione sommaria elementi idonei a corroborare la tesi dell'indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione del regime di interesse composto, atteso che il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n.
Pagina 4 650 del 18/09/2024), non assumendo a tal fine rilievo la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte;
in diritto, v. anche Cass., n. 27823/2023 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 15340/2024, nella parte in cui ha escluso il negativo condizionamento ad opera di tale regime del requisito di determinatezza dell'oggetto del contratto laddove, come nel caso in esame, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG;
detti principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso, ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie: conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024); considerato, quanto al motivo sub d (erroneità e/o inesigibilità delle somme pretese a titolo di interessi, posta la mancata indicazione della sorte capitale costituente la base di calcolo del saggio di interesse, dei giorni di ritardo e delle modalità di calcolo), che detta doglianza non appare configurare i gravi motivi legittimanti la sospensiva nella misura in cui, a fronte dei chiari criteri enunciati in contratto, e della documentazione prodotta a corredo del monitorio (v. estratto ex art. 50 TUB, doc. 9 nel fascicolo monitorio, che chiaramente distingue quanto richiesto a titolo di capitale e a titolo di interessi), la contestazione appare generica;
rilevato, quanto al motivo sub e (nullità della fideiussione rilasciata da per Controparte_2 violazione della normativa antitrust, con conseguente liberazione ex art. 1957 c.c.), che appare opportuno evidenziare in fatto che la fideiussione nel caso in esame è specifica poiché rilasciata contestualmente alla stipula del mutuo nell'anno 2014 (v. contratto di mutuo più volte richiamato, art. 7); considerato, in diritto, che le doglianze formulate con riferimento all'invocata liberazione del fideiussore non appaiono apprezzabili ai fini della sospensiva nella misura in cui, per un verso, la fideiussione è stata rilasciata nell'anno 2014 (sul punto si precisa che l'accertamento della Banca d'Italia in ordine all'esistenza dell'intesa vietata concerne il periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 ossia l'arco temporale in cui la stessa ha svolto attività istruttoria nella veste di autorità di vigilanza, ragion per cui non opera nel caso di specie la presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI;
nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello di Ancona, 24/04/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 27/03/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 2/02/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 19/01/2022; nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 1170 del 17/01/2025, in motivazione) e, per altro verso, viene in rilievo una fideiussione specifica (sull'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica, v. Cass., n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione;
Cass., n. 19401 del 15/07/2024; Cass., n. 657 del 10/01/2025, da Cass., n. 670 del 10/01/2025; Cass., n. 1170 del 17/01/2025), dovendosi precisare che le ulteriori doglianze appaiono generiche;
Pagina 5 ritenuto, pertanto, che l'istanza ex art. 649 c.p.c. non può trovare accoglimento, con avvertimento a parte opposta che nell'ipotesi in cui alla prima udienza non risulterà esperita la mediazione si assegnerà termine per procedere, venendo in rilievo un contratto bancario
P.Q.M.
-visto l'art. 649 c.p.c., respinge l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto. Si comunichi. 21/03/2025 Il giudice Marzia Di Bari
Pagina 6
TRIBUNALE DI TERNI R.G. 118-1/2025 Il giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25/02/2025; premesso che il decreto ingiuntivo n. 747/2024 (RG n. 1815/2024) è stato adottato, su istanza della in data 8/12/2024, provvisoriamente Parte_1 esecutivo, in misura pari ad euro 96.548,53 (di cui euro 3.213,00 per quote capitale delle rate scadute e impagate, euro 3.537,08 per quote interessi delle rate scadute e impagate, euro 53,88 per rateo interessi maturati e addebitati, euro 89.478,00 per capitale residuo ed euro 266,57 per interessi di mora) nei confronti di e Controparte_1 [...]
in relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo stipulato in data CP_2
10/04/2014, a rogito Notaio , rep. n. 15126, racc. n. 10459, da Persona_1 CP_1
garantito da ipoteca e da fideiussione rilasciata da;
[...] Controparte_2 considerato che e hanno proposto Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso detto decreto, chiedendo la previa sospensione ex art. 649 c.p.c., nonché, nel merito, dichiararsi la nullità/annullabilità/simulazione assoluta del contratto di mutuo per mancata erogazione della somma, con conseguente revoca del decreto opposto e, comunque, respingersi la domanda avversaria poiché infondata e non provata, nonché erroneamente determinata e quantificata;
quanto alla fideiussione, accertarsi la nullità/annullabilità/inefficacia, totale o parziale, per violazione della normativa antitrust, con conseguente liberazione dell'opponente, e, altresì, accertarsi la liberazione dell'opponente per violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'adempimento ad opera di controparte, con conseguente nullità della fideiussione;
rilevato che, a fondamento delle richieste articolate, parte opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione: a)che nel caso di specie veniva in rilievo un mutuo solutorio in quanto la banca aveva imposto a di stipulare il contratto di mutuo per cui è causa per ripianare Controparte_1
l'esposizione maturata su contratto di mutuo stipulato in precedenza, ossia nell'anno 2010, ragion per cui veniva in rilievo una mera operazione contabile priva della reale consegna di denaro dal mutuante al mutuatario ed era stato violato il requisito necessario ai fini della configurazione del mutuo ipotecario, rappresentato dall'effettivo trasferimento delle somme di denaro in favore del mutuatario, come da orientamento della Suprema Corte che richiamava, evidenziando che la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente sull'interpretazione del concetto di disponibilità giuridica;
b)che nel caso in esame, inoltre, il mutuo era stato stipulato per sostituire al debito non garantito un debito garantito da ipoteca, con conseguente nullità del contratto in ragione dell'intento della banca di frodare la legge e, comunque, simulazione del contratto (a fronte della reale volontà della banca di “accaparrarsi una garanzia ipotecaria”), e configurabilità di una operazione illecita;
Pagina 1 c) indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole contenute nel contratto di mutuo in punto di determinazione degli interessi, stante l'assenza delle specifiche tecniche atte a calcolare l'esatto costo del contratto stipulato fra le parti in ragione della mancata indicazione del regime finanziario utilizzato (semplice o composto), suscettibile di determinare un diverso monte interessi, con conseguente nullità, come da affermato da parte della giurisprudenza di merito che richiamava;
d) erroneità e/o inesigibilità delle somme pretese a titolo di interessi, posta la mancata indicazione della sorte capitale costituente la base di calcolo del saggio di interesse, dei giorni di ritardo e delle modalità di calcolo;
e)nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 8 della fideiussione per violazione della normativa antitrust, poiché conformi al modulo ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, applicabile anche alle fideiussioni specifiche, e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., venendo in rilievo il necessario esercizio dell'iniziativa giurisdizionale entro il termine semestrale previsto dalla norma, laddove invece la banca, dopo aver sollecitato il pagamento con lettera raccomandata del 28/12/2021, aveva atteso ben tre anni prima di
“attivarsi in qualche modo”; rilevato che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva il rigetto della sospensiva e dell'opposizione, con conferma integrale del decreto;
considerato che
, a fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta ha dedotto:
-che il debito correlato al primo mutuo era, parimenti, assistito da garanzia ipotecaria, ragion per cui le doglianze articolate da parte opponente non erano condivisibili in fatto;
-che il mutuo solutorio era fattispecie legittima e lecita e, in ogni caso, il mutuo per cui è causa era stato stipulato solo in parte per ripianare esposizioni debitorie pregresse;
-che le stesse pattuizioni del contratto di mutuo davano conto della erogazione delle somme, stante l'obbligo assunto dal mutuatario di estinguere il pregresso, circostanza questa che presupponeva la conseguita disponibilità giuridica delle somme mutuate;
-che il metodo di ammortamento utilizzato era legittimo, contenendo il contratto la puntuale disciplina dei termini del rapporto, ragion per cui l'omessa indicazione del regime finanziario era irrilevante;
-che, quanto alla fideiussione, erano infondate le doglianze articolate in merito alla violazione della normativa antitrust, tenuto conto della data di stipula del contratto (anno 2014) ossia quasi 10 anni dopo l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, delle trattative individuali poste in essere in sede di stipula e della conseguente difformità rispetto allo schema ABI, del fatto che veniva in rilievo una fideiussione specifica, del legame contrattualmente previsto tra fideiussione e integrale adempimento e della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (tenuto conto delle missive inviate dalla banca in data 28/12/2021 e in data 12/04/2021); considerato, infine, che all'udienza del 25/02/2025 il procedimento è stato assunto in riserva sulle deduzioni delle parti;
la riserva è sciolta dal presente provvedimento;
osserva ritenuto che all'esito della delibazione sommaria, propria della presente fase, non sussistono i gravi motivi legittimanti la chiesta sospensiva, in virtù delle considerazioni che seguono;
con riferimento al motivo di opposizione sub a (mutuo solutorio e difetto del requisito del trasferimento delle somme di denaro), appare opportuno in fatto evidenziare che il contratto di mutuo sul punto prevede: “La di Orvieto, concede a titolo di mutuo Parte_1
Pagina 2 fruttifero alla parte mutuataria la somma di euro 108.000,00. La predetta somma viene, con il presente atto, erogata dalla di mediante accredito sul conto Parte_1 Pt_1 mutui intestato alla medesima parte mutuataria, che rilascia ampia quietanza di saldo e si dichiara vera, liquida e reale debitrice della stessa…L'intero importo del mutuo viene costituito in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia della dimostrazione, con documentazione ritenuta idonea dalla Banca, entro il termine massimo di un mese da oggi … dell'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca … ed a garanzia altresì” di ulteriori adempimenti (quali documentazione comprovante la proprietà, stipula di assicurazioni etc.); ritenuto, in diritto, che nell'ambito della delibazione sommaria propria della presente fase tali pattuizioni contrattuali consentono di ritenere rispettato il carattere reale del contratto di mutuo, (Cass., n. 25632/2017; Cass., n. 25569/2011; Cass., n. 19654/2019; Cass., n. 5654/2023), avendo il debitore principale conseguito la disponibilità della somma, destinandola poi a deposito cauzionale - destinazione che, all'evidenza, presuppone la disponibilità giuridica dell'importo- e, successivamente, ottenendo lo svincolo degli importi, una volta adempiute le obbligazioni assunte dal mutuatario;
richiamato, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite in merito al fatto che l'erogazione della somma sussiste laddove il mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica come avviene ogni volta in cui la disposizione del mutuatario vi sia stata davvero, sia pur in unico contesto, disponendo della stessa per una successiva operazione ossia per la destinazione in deposito (Cass., Sez. Un., n. 5968 del 6/03/2025, in motivazione: “… da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
9. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile”); considerato, poi, sempre quanto al motivo sub a) in punto di doglianze riguardanti la destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria, che appare opportuno richiamare, parimenti, le Sezioni Unite nella parte in cui hanno affermato i seguenti principi di diritto «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza
Pagina 3 dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo» (Cass., Sez. Un., n. 5841 del 5/03/2025); quanto al motivo sub b (finalità sottesa alla stipula del mutuo di sostituire al debito preesistente non garantito un debito garantito da ipoteca, con conseguente nullità del contratto ovvero sua simulazione) -oltre a doversi richiamare in diritto i principi affermati sul punto dalle Sez. Un. n. 5841/2025 (in merito all'esclusione di invalidità, v. motivazione:
“Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative”) -va osservato, in via assorbente in fatto che il mutuo stipulato nell'anno 2010 era, parimenti, garantito da ipoteca (v. contratto del 15/10/2010, doc. 3 nel fascicolo di parte opponente, “contratto di mutuo con garanzia ipotecaria” che espressamente prevede la costituzione di ipoteca di terzo grado su immobile, v. art. 4); considerato, poi, quanto alla doglianza sub c (indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole contrattuali per omessa indicazione del regime finanziario applicato, semplice o composto), occorre rilevare in fatto che il contratto in questione (v. contratto allegato al monitorio e prodotto anche da parte opponente) prevede la concessione a titolo di mutuo fruttifero dell'importo pari a euro 108.000,00 da restituire alla parte mutuante in 300 rate mensili posticipate, scadenti la prima il 31 maggio 2014 e l'ultima il 30 aprile 2039, comprensive di capitale nella misura di cui all'allegato piano di ammortamento e di interessi (determinati mediante richiama al tasso nominale annuo EURIBOR a tre mesi, quotazione 360, con arrotondamento per eccesso di cinque centesimi in cinque centesimi del secondo decimale, aumentato di 2,50 punti in ragione d'anno), il TAEG (pari al 2,99%), l'interesse di mora (nella misura nominale annua di tre punti percentuali in più del tasso contrattualmente determinato e comunque non superiore al tasso soglia, con esclusione per tali interessi della capitalizzazione periodica); rilevato che il piano di ammortamento allegato al contratto indica l'importo della rata e quanto rispettivamente dovuto a titolo di interessi e di capitale, così come le caratteristiche dell'operazione nei termini sopra richiamati e indicati nel contratto sopra descritto vengono riportate anche dell'allegato documento di sintesi, sempre allegato al contratto, con la specificazione che viene in rilievo un tipo di ammortamento “piano con quota capitale personalizzata” e una tipologia di rata “quota capitale costante di euro 189,00 per le prime 299 rate e quota capitale di euro 51.489 su ultima rata” (v. contratto di mutuo allegato al monitorio); rilevato che, escluso il fenomeno anatocistico nella fattispecie in esame (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024), non sussistono nella presente fase caratterizzata da delibazione sommaria elementi idonei a corroborare la tesi dell'indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione del regime di interesse composto, atteso che il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n.
Pagina 4 650 del 18/09/2024), non assumendo a tal fine rilievo la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte;
in diritto, v. anche Cass., n. 27823/2023 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 15340/2024, nella parte in cui ha escluso il negativo condizionamento ad opera di tale regime del requisito di determinatezza dell'oggetto del contratto laddove, come nel caso in esame, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG;
detti principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso, ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie: conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024); considerato, quanto al motivo sub d (erroneità e/o inesigibilità delle somme pretese a titolo di interessi, posta la mancata indicazione della sorte capitale costituente la base di calcolo del saggio di interesse, dei giorni di ritardo e delle modalità di calcolo), che detta doglianza non appare configurare i gravi motivi legittimanti la sospensiva nella misura in cui, a fronte dei chiari criteri enunciati in contratto, e della documentazione prodotta a corredo del monitorio (v. estratto ex art. 50 TUB, doc. 9 nel fascicolo monitorio, che chiaramente distingue quanto richiesto a titolo di capitale e a titolo di interessi), la contestazione appare generica;
rilevato, quanto al motivo sub e (nullità della fideiussione rilasciata da per Controparte_2 violazione della normativa antitrust, con conseguente liberazione ex art. 1957 c.c.), che appare opportuno evidenziare in fatto che la fideiussione nel caso in esame è specifica poiché rilasciata contestualmente alla stipula del mutuo nell'anno 2014 (v. contratto di mutuo più volte richiamato, art. 7); considerato, in diritto, che le doglianze formulate con riferimento all'invocata liberazione del fideiussore non appaiono apprezzabili ai fini della sospensiva nella misura in cui, per un verso, la fideiussione è stata rilasciata nell'anno 2014 (sul punto si precisa che l'accertamento della Banca d'Italia in ordine all'esistenza dell'intesa vietata concerne il periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 ossia l'arco temporale in cui la stessa ha svolto attività istruttoria nella veste di autorità di vigilanza, ragion per cui non opera nel caso di specie la presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI;
nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello di Ancona, 24/04/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 27/03/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 2/02/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 19/01/2022; nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 1170 del 17/01/2025, in motivazione) e, per altro verso, viene in rilievo una fideiussione specifica (sull'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica, v. Cass., n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione;
Cass., n. 19401 del 15/07/2024; Cass., n. 657 del 10/01/2025, da Cass., n. 670 del 10/01/2025; Cass., n. 1170 del 17/01/2025), dovendosi precisare che le ulteriori doglianze appaiono generiche;
Pagina 5 ritenuto, pertanto, che l'istanza ex art. 649 c.p.c. non può trovare accoglimento, con avvertimento a parte opposta che nell'ipotesi in cui alla prima udienza non risulterà esperita la mediazione si assegnerà termine per procedere, venendo in rilievo un contratto bancario
P.Q.M.
-visto l'art. 649 c.p.c., respinge l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto. Si comunichi. 21/03/2025 Il giudice Marzia Di Bari
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