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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4962/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4962/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: revocatoria ordinaria, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta EL 30-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]
Ciampa n. 65, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Vespoli
(C.F. ) e Giuseppe Penta (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata con gli stessi, C.F._3 presso il loro studio, in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n. 82;
Appellante
E la Controparte_1
(n. 82/2019 – Tribunale di Napoli) in
[...] persona EL Curatore Prof. Avv. , Controparte_2 con sede in Napoli alla Via Nuova ELle Brecce n. 194, C.F.
, elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Bracco C.F._4
n. 45, presso lo studio ELl'avv.to Antonio Attore, C.F.
che la rapp.ta e difende, giusta C.F._5 autorizzazione EL Giudice Delegato rilasciata in data 24.12.2021, nonché in virtù di procura alle liti agli atti
Appellata
NONCHÈ
, nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_3 al Corso Vittorio Emanuele n.ro 21, codice fiscale C.F._6
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cuma 28 presso
[...] lo studio ELl'avv. Stefano Cutolo ( ) che la C.F._7 rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti. L'avv.
Stefano Cutolo dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax al n. Email_1
081408555
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela EL LI , con atto di Parte_2 citazione EL 5.06.2020 evocava in giudizio le signore Parte_1
e , impugnando l'atto di compravendita
[...] CP_3 stipulato dal fallito con la prima ELle due convenute, in quanto reputato revocabile, formulando le seguenti conclusioni: “1) in via principale, revocare ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., e dunque accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti ELla AT attrice, ELl'atto di compravendita stipulato in data 19.04.2018, rep. N. 26533, racc. n. 17310, avente ad oggetto l'immobile sito in
Portici (NA), alla Via Campitelli n. 22; 2) per l'effetto, condannare la sig.ra alla ripetizione in favore ELla CP_3 CP_1 attrice ELla somma di € 95.000,00, indebitamente percepita a titolo di corrispettivo per la vendita ELl'immobile sopra richiamato…”.
A fondamento ELle stesse, la curatela deduceva quanto segue:
a) la ditta veniva dichiarata fallita in data Controparte_1
14.05.2019; b) con atto di compravendita EL 19.04.2018, il Sig.
alienava l'immobile sito in Portici, alla via Campitelli n. CP_1 22 alla signora per euro 95.000,00, con le seguenti Parte_1 descritte modalità: 1) euro 10 mila a titolo di acconto, mediante due assegni, l'uno bancario e l'altro circolare, emessi all'ordine di
; 2) euro 85.000,00 versate alla signora entro CP_3 CP_3 il 15.06.2018.
Tanto premesso in fatto, la curatela, invocando il disposto ELl'art. 66 L.F., riteneva sussistere i presupposti per emettere sentenza revocatoria ex art. 2901 c.c.
Il giudizio assumeva n. R.G. 13033/2020 dal Tribunale di Napoli.
La convenuta deduceva di aver a sua volta alienato il bene oggetto ELl'atto di compravendita revocando in data 8.1.2020.
Indi, esaurite le fasi assertorie e istruttorie, il giudice fissava l'udienza EL 12.10.2021 per la discussione orale ELla causa.
All'esito ELla predetta udienza di discussione, il Tribunale partenopeo pronunciava sentenza n. 8336/2021 ex art. 281 sexies c.p.c., così statuendo: “1) Accoglie la domanda attorea nei confronti di e per l'effetto: dichiara Parte_1 inefficace l'atto di compravendita EL 19 aprile 2018 avente ad oggetto immobile in Portici alla via Campitelli n. 22, e condanna a pagare alla curatela euro 127.000,00, Parte_1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara inammissibile la domanda attorea nei confronti d ” . CP_3
Proponeva appello , che chiedeva: “Nel Parte_1 merito: Accertare e dichiarare che la sentenza n. 8336/2021 EL
Tribunale di Napoli, pubblicata il 12/10/2021 all'esito EL giudizio recante n. R.G. 13033/2020 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione
Civile, in persona EL Giudice Dott. Eduardo Savarese, notificata in data 29.10.2021, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui al presente atto, e quindi meritevole di integrale riforma e comunque nelle parti meglio indicate nel presente atto;
C. Per
l'effetto ELl'accoglimento EL punto che precede, revocare e/o riformare la sentenza n. 8336/2021 EL Tribunale di Napoli, pubblicata il 12/10/2021 all'esito EL giudizio recante n. R.G. 13033/2020 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, in persona EL Giudice Dott. Eduardo Savarese, notificata in data 29.10.2021, ed accogliere le conclusioni proposte dall'odierna appellante nel corso EL giudizio di prime cure, come di seguito riportate: “1.
Rigetto integrale ELla domanda;
2. Condanna ELl'istante alle spese di lite connesse alla necessaria difesa in giudizio”.
Si costituiva la appellata , che chiedeva il rigetto CP_1 ELl'appello.
Si costituiva anche la appellata , che chiedeva: CP_3
“Accertare e dichiarare che la sentenza n. 8336/2021 EL Tribunale di Napoli è passata in giudicato limitatamente alle statuizione relative alla posizione ELla sig.r ”. CP_3
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni alla udienza a trattazione scritta EL 30 ottobre 2024, in cui la Corte ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla
AT fallimentare nei confronti ELla odierna appellante sulla base ELla seguente motivazione, Parte_1
(qui sinteticamente riportata per ciò che rileva nella presente sede): “La domanda ELla curatela, dunque, è ammissibile. Essa, poi, merita integrale accoglimento. Di fronte alla circostanziata serie indiziaria allegata dalla curatela, che, giova ora ribadirlo, consta EL fatto che il bene fu compravenduto per euro 95 mila, a fronte di un valore di mercato di euro 150 mila circa, e che il prezzo risulta versato in minima parte, e con modalità totalmente non chiarite, non emergendo esse dal rogito notarile, per di più a mani, asseritamente, non EL fallito, proprietario e protestato, ma ELla di lui ex moglie, la difesa ELla convenuta acquirente si è limitata a dedurre la congruità EL prezzo e l'avvenuto pagamento, senza però provarlo…Questo giudice ritiene che l'insieme degli elementi ora illustrati costituiscano prova indiziaria ex artt. 2727-
2729 c.c. ELla conoscenza in capo alla EL pregiudizio Parte_1 che la compravendita ELl'immobile in Portici stava causando al ceto creditorio di parte alienante, di lì a poco fallita e già pluriprotestata. Ne consegue l'accoglimento ELla domanda revocatoria nei suoi confronti e la condanna al pagamento di euro
127.000,00 a favore ELla curatela oltre interessi dalla domanda al soddisfo”.
Col primo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N.
8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI HA
RITENUTO SUSSISTENTE UN INTERESSE ATTUALE E CONCRETO
DELLA CURATELA ATTRICE – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2901 E 2697 C.C. E 100
C.P.C. – SUSSISTENZA.
Col secondo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
N. 8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI
HA RITENUTO AMMISSIBILE E/O TEMPESTIVO IL MUTAMENTO
DELLE DOMANDE ATTOREE – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 183 C.P.C. –
SUSSISTENZA – IN OGNI CASO – ERRORE DI FATTO DEL
GIUDICE DI PRIME CURE – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA –
SUSSISTENZA.
Col terzo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N.
8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI HA
VIOLATO LA REGOLA DI GIUDIZIO DI CUI ALL'ART. 2697 C.C.
RELATIVAMENTE ALL'ELEMENTO OGGETTIVO DELL'AZIONE
REVOCATORIA – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2901 C.C., 66 L.F. E 115
C.P.C. – SUSSISTENZA – “EVENTUS DAMNI” – INSUSSISTENZA, deducendo che: “il giudice di prime cure ha violato la regola di giudizio fondata sull'onere ELla prova, incorrendo, pertanto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., laddove ha ritenuto raggiunta la prova ELl'elemento oggettivo ELl'azione, nonostante il mancato deposito, da parte ELla curatela attrice, ELlo stato passivo esecutivo e ELle domande di insinuazione al passivo, con la documentazione alla stessa allegata. Nel caso che ci occupa, non è dato comprendere come abbia potuto il giudice di prime cure accertare la sussistenza EL presupposto oggettivo EL
c.d. “eventus damni”, non avendo la curatela fallimentare depositato lo stato passivo esecutivo e le domande di insinuazione al passivo con la documentazione alle stesse allegata.
Soltanto da tali documenti il Giudice di prime cure avrebbe potuto accertare: - la consistenza EL credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti EL fallito (indispensabile, sul punto, è lo stato passivo esecutivo ELla procedura); - la preesistenza ELle ragioni creditorie rispetto al compimento ELl'atto pregiudizievole (in tal caso occorrevano le domande di insinuazione al passivo e la documentazione comprovante tali crediti ammessi).
In assenza di tali decisivi documenti la domanda revocatoria andava rigettata, ex art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 2901 c.c., per mancata prova – gravante sulla curatela attrice - in ordine ad uno degli elementi costitutivi ELla domanda, i.e.
l'eventus damni. Anche solo per tale motivo la sentenza gravata andrà riformata, col rigetto (anche nel merito) ELle domande attoree in prime cure.
Col quarto motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N.
8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI HA
VIOLATO LA REGOLA DI GIUDIZIO DI CUI ALL'ART. 2697 C.C.
RELATIVAMENTE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO DELL'AZIONE
REVOCATORIA – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2901 C.C., 66 L.F. E 115 C.P.C. – SUSSISTENZA – “SCIENTIA DAMNI” IN CAPO ALLA
SIG.RA – INSUSSISTENZA – SCIENTIA DAMNI IN Parte_1
CAPO ALLA RAPPRESENTANTE DEL SIG. – MANCATA CP_1
PROVA – SUSSISTENZA.
Orbene, la causa in oggetto può essere decisa nel merito sulla base EL principio ELla ragione più liquida e cioè, nel caso di specie, sulla base ELl'esame EL terzo motivo di appello, senza che sia necessario esaminare tutti gli altri (cfr. Cass. Sez. Un. n.
26242-3/2014).
Tale motivo è fondato, con il conseguente assorbimento degli altri.
In punto di diritto, si rileva che: “il curatore EL fallimento, che intenda promuovere o eccepire la revocatoria ordinaria di un atto dispositivo, compiuto dal debitore poi fallito, per dimostrare la sussistenza ELl'eventus damni ha l'onere di provare la preesistenza di ragioni creditorie rimaste insoddisfatte rispetto al compimento ELl'atto pregiudizievole, ma anche il conseguente mutamento qualitativo o quantitativo EL patrimonio debitorio.
Non trova quindi applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana, secondo cui, a fronte ELl'allegazione creditoria ELle circostanze integranti l'eventus damni, l'onere di dimostrare l'incapienza EL patrimonio debitorio incombe su chi ne eccepisce la mancanza. Il curatore rappresenta infatti, contemporaneamente, la massa dei creditori e il debitore fallito;
inoltre, in ossequio al principio di vicinanza ELla prova, un simile onere non può porsi a carico EL convenuto, beneficiario ELl'atto impugnato, che non è certo tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale EL suo dante causa. inoltre, in ossequio al principio di vicinanza ELla prova, un simile onere non può certo esser posto a carico EL convenuto, beneficiario ELl'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale EL suo dante causa Corte di Cassazione n.
20801/2024; Cass. n. 8931 EL 2013; Cass. n. 1902 EL 2015). Nel caso di specie, la AT parte appellata risulta aver depositato in primo grado soltanto una relazione ex art. 33 l.f. EL
Curatore, in cui quest'ultimo riferisce semplicemente che sono state “presentate n. 12 domande di ammissione al passivo, per un totale di € 134.822,13, di cui € 95.399,53 in privilegio, € 18.591,35 in privilegio non precisato (si tratta di due dipendenti per TFR e retribuzioni non corrisposte), ed € 20.831,25 in chirografo. Tra essi, n. 2 domande da Ag. Entrate Riscossione per complessivi €
1.163.565,74, di cui € 10.601,73 in privilegio ed € 2.241,35 in chirografo;
il resto 2 fornitori (Davi srls e Megawatt) e 8 ex dipendenti”.
Tuttavia, dalla suddetta relazione, in quanto riferentesi a semplici domande di ammissione al passivo e non allo stato passivo già verificato dagli organi fallimentari, depositato e dichiarato esecutivo dal G.D. nonché non indicando le date di maturazione dei relativi crediti, non è possibile ricavare l'entità degli relativi debiti che aveva il fallito prima EL compimento ELl'atto dispositivo de quo, per cui sulla base ELla medesima non è possibile verificare il conseguente mutamento qualitativo o quantitativo EL patrimonio debitorio e quindi la sussistenza EL requisito oggettivo ex art. 2901 c.c. ELl'eventus damni.
Né questa Corte può utilizzare all'uopo lo stato passivo tempestivo depositato dalla parte appellata inammissibilmente ex art. 345
c.p.c. soltanto nella presente sede di appello.
Inoltre, non può essere utilizzato anche lo stato passivo tardivo, ugualmente depositato per la prima volta nella presente sede di appello e, a dire ELl'appellata , “producibile per la prima CP_1 volta in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c.”, perché “recante data posteriore (8-10-2020) rispetto al termine ex art. 183 comma
6 n. 2”.
Infatti, oltre alla considerazione secondo la quale da detto stato passivo tardivo non risultano le date di maturazione dei relativi crediti, per cui il medesimo non potrebbe essere proficuamente utilizzato nella presente sede a fondamento ELla prova EL suddetto mutamento qualitativo o quantitativo EL patrimonio debitorio EL fallito, si rileva in ogni caso che dagli atti EL primo grado risulta che la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ELla
AT ha una data (08.01.2021) successiva alla formazione EL detto stato passivo tardivo (ELl'8-10-2020), per cui esso non può ritenersi quale documento formatosi successivamente al maturarsi ELle relative preclusioni istruttorie e quindi non può essere considerato quale nuovo mezzo di prova, ammissibile in grado d'appello ai sensi ELl'art. 345, comma 3, c.p.c.
Pertanto, deve ritenersi che la AT non abbia provato nel caso di specie il requisito oggettivo ELl'eventus damni ex art. 290 c.c.
Dunque, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma ELla gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla AT fallimentare appellata nei confronti di . Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e relative al rapporto processuale instaurato fra la appellante e appellata CP_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di lite EL presente grado e relative al rapporto processuale instaurato fra la appellante e appellata CP_3 devono essere dichiarate irripetibili, non avendo la prima formulato nel giudizio di appello in oggetto conclusioni nei confronti di questa ultima.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8336/2021 EL Tribunale di Napoli, proposto da
con atto notificato alla AT Parte_1 EL Controparte_1
n. 82/2019 e a , così provvede:
[...] CP_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma ELla gravata sentenza, rigetta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla AT fallimentare appellata nei confronti di;
Parte_1
• condanna la AT fallimentare parte appellata al pagamento in favore ELla parte appellante ELle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado nella somma di euro 7.100,00 per compenso, oltre spese generali EL 15%, CPA e IVA, se dovute e per il giudizio di appello in oggetto nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali EL
15%, CPA e IVA, se dovute;
• dichiara irripetibili le spese di lite EL presente grado e relative al rapporto processuale instaurato fra la appellante e appellata . CP_3
Così deciso nella camera di consiglio EL 29-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 4962/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4962/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: revocatoria ordinaria, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta EL 30-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]
Ciampa n. 65, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Vespoli
(C.F. ) e Giuseppe Penta (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata con gli stessi, C.F._3 presso il loro studio, in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n. 82;
Appellante
E la Controparte_1
(n. 82/2019 – Tribunale di Napoli) in
[...] persona EL Curatore Prof. Avv. , Controparte_2 con sede in Napoli alla Via Nuova ELle Brecce n. 194, C.F.
, elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Bracco C.F._4
n. 45, presso lo studio ELl'avv.to Antonio Attore, C.F.
che la rapp.ta e difende, giusta C.F._5 autorizzazione EL Giudice Delegato rilasciata in data 24.12.2021, nonché in virtù di procura alle liti agli atti
Appellata
NONCHÈ
, nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_3 al Corso Vittorio Emanuele n.ro 21, codice fiscale C.F._6
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cuma 28 presso
[...] lo studio ELl'avv. Stefano Cutolo ( ) che la C.F._7 rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti. L'avv.
Stefano Cutolo dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax al n. Email_1
081408555
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela EL LI , con atto di Parte_2 citazione EL 5.06.2020 evocava in giudizio le signore Parte_1
e , impugnando l'atto di compravendita
[...] CP_3 stipulato dal fallito con la prima ELle due convenute, in quanto reputato revocabile, formulando le seguenti conclusioni: “1) in via principale, revocare ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., e dunque accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti ELla AT attrice, ELl'atto di compravendita stipulato in data 19.04.2018, rep. N. 26533, racc. n. 17310, avente ad oggetto l'immobile sito in
Portici (NA), alla Via Campitelli n. 22; 2) per l'effetto, condannare la sig.ra alla ripetizione in favore ELla CP_3 CP_1 attrice ELla somma di € 95.000,00, indebitamente percepita a titolo di corrispettivo per la vendita ELl'immobile sopra richiamato…”.
A fondamento ELle stesse, la curatela deduceva quanto segue:
a) la ditta veniva dichiarata fallita in data Controparte_1
14.05.2019; b) con atto di compravendita EL 19.04.2018, il Sig.
alienava l'immobile sito in Portici, alla via Campitelli n. CP_1 22 alla signora per euro 95.000,00, con le seguenti Parte_1 descritte modalità: 1) euro 10 mila a titolo di acconto, mediante due assegni, l'uno bancario e l'altro circolare, emessi all'ordine di
; 2) euro 85.000,00 versate alla signora entro CP_3 CP_3 il 15.06.2018.
Tanto premesso in fatto, la curatela, invocando il disposto ELl'art. 66 L.F., riteneva sussistere i presupposti per emettere sentenza revocatoria ex art. 2901 c.c.
Il giudizio assumeva n. R.G. 13033/2020 dal Tribunale di Napoli.
La convenuta deduceva di aver a sua volta alienato il bene oggetto ELl'atto di compravendita revocando in data 8.1.2020.
Indi, esaurite le fasi assertorie e istruttorie, il giudice fissava l'udienza EL 12.10.2021 per la discussione orale ELla causa.
All'esito ELla predetta udienza di discussione, il Tribunale partenopeo pronunciava sentenza n. 8336/2021 ex art. 281 sexies c.p.c., così statuendo: “1) Accoglie la domanda attorea nei confronti di e per l'effetto: dichiara Parte_1 inefficace l'atto di compravendita EL 19 aprile 2018 avente ad oggetto immobile in Portici alla via Campitelli n. 22, e condanna a pagare alla curatela euro 127.000,00, Parte_1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara inammissibile la domanda attorea nei confronti d ” . CP_3
Proponeva appello , che chiedeva: “Nel Parte_1 merito: Accertare e dichiarare che la sentenza n. 8336/2021 EL
Tribunale di Napoli, pubblicata il 12/10/2021 all'esito EL giudizio recante n. R.G. 13033/2020 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione
Civile, in persona EL Giudice Dott. Eduardo Savarese, notificata in data 29.10.2021, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui al presente atto, e quindi meritevole di integrale riforma e comunque nelle parti meglio indicate nel presente atto;
C. Per
l'effetto ELl'accoglimento EL punto che precede, revocare e/o riformare la sentenza n. 8336/2021 EL Tribunale di Napoli, pubblicata il 12/10/2021 all'esito EL giudizio recante n. R.G. 13033/2020 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, in persona EL Giudice Dott. Eduardo Savarese, notificata in data 29.10.2021, ed accogliere le conclusioni proposte dall'odierna appellante nel corso EL giudizio di prime cure, come di seguito riportate: “1.
Rigetto integrale ELla domanda;
2. Condanna ELl'istante alle spese di lite connesse alla necessaria difesa in giudizio”.
Si costituiva la appellata , che chiedeva il rigetto CP_1 ELl'appello.
Si costituiva anche la appellata , che chiedeva: CP_3
“Accertare e dichiarare che la sentenza n. 8336/2021 EL Tribunale di Napoli è passata in giudicato limitatamente alle statuizione relative alla posizione ELla sig.r ”. CP_3
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni alla udienza a trattazione scritta EL 30 ottobre 2024, in cui la Corte ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla
AT fallimentare nei confronti ELla odierna appellante sulla base ELla seguente motivazione, Parte_1
(qui sinteticamente riportata per ciò che rileva nella presente sede): “La domanda ELla curatela, dunque, è ammissibile. Essa, poi, merita integrale accoglimento. Di fronte alla circostanziata serie indiziaria allegata dalla curatela, che, giova ora ribadirlo, consta EL fatto che il bene fu compravenduto per euro 95 mila, a fronte di un valore di mercato di euro 150 mila circa, e che il prezzo risulta versato in minima parte, e con modalità totalmente non chiarite, non emergendo esse dal rogito notarile, per di più a mani, asseritamente, non EL fallito, proprietario e protestato, ma ELla di lui ex moglie, la difesa ELla convenuta acquirente si è limitata a dedurre la congruità EL prezzo e l'avvenuto pagamento, senza però provarlo…Questo giudice ritiene che l'insieme degli elementi ora illustrati costituiscano prova indiziaria ex artt. 2727-
2729 c.c. ELla conoscenza in capo alla EL pregiudizio Parte_1 che la compravendita ELl'immobile in Portici stava causando al ceto creditorio di parte alienante, di lì a poco fallita e già pluriprotestata. Ne consegue l'accoglimento ELla domanda revocatoria nei suoi confronti e la condanna al pagamento di euro
127.000,00 a favore ELla curatela oltre interessi dalla domanda al soddisfo”.
Col primo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N.
8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI HA
RITENUTO SUSSISTENTE UN INTERESSE ATTUALE E CONCRETO
DELLA CURATELA ATTRICE – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2901 E 2697 C.C. E 100
C.P.C. – SUSSISTENZA.
Col secondo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
N. 8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI
HA RITENUTO AMMISSIBILE E/O TEMPESTIVO IL MUTAMENTO
DELLE DOMANDE ATTOREE – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 183 C.P.C. –
SUSSISTENZA – IN OGNI CASO – ERRORE DI FATTO DEL
GIUDICE DI PRIME CURE – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA –
SUSSISTENZA.
Col terzo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N.
8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI HA
VIOLATO LA REGOLA DI GIUDIZIO DI CUI ALL'ART. 2697 C.C.
RELATIVAMENTE ALL'ELEMENTO OGGETTIVO DELL'AZIONE
REVOCATORIA – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2901 C.C., 66 L.F. E 115
C.P.C. – SUSSISTENZA – “EVENTUS DAMNI” – INSUSSISTENZA, deducendo che: “il giudice di prime cure ha violato la regola di giudizio fondata sull'onere ELla prova, incorrendo, pertanto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., laddove ha ritenuto raggiunta la prova ELl'elemento oggettivo ELl'azione, nonostante il mancato deposito, da parte ELla curatela attrice, ELlo stato passivo esecutivo e ELle domande di insinuazione al passivo, con la documentazione alla stessa allegata. Nel caso che ci occupa, non è dato comprendere come abbia potuto il giudice di prime cure accertare la sussistenza EL presupposto oggettivo EL
c.d. “eventus damni”, non avendo la curatela fallimentare depositato lo stato passivo esecutivo e le domande di insinuazione al passivo con la documentazione alle stesse allegata.
Soltanto da tali documenti il Giudice di prime cure avrebbe potuto accertare: - la consistenza EL credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti EL fallito (indispensabile, sul punto, è lo stato passivo esecutivo ELla procedura); - la preesistenza ELle ragioni creditorie rispetto al compimento ELl'atto pregiudizievole (in tal caso occorrevano le domande di insinuazione al passivo e la documentazione comprovante tali crediti ammessi).
In assenza di tali decisivi documenti la domanda revocatoria andava rigettata, ex art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 2901 c.c., per mancata prova – gravante sulla curatela attrice - in ordine ad uno degli elementi costitutivi ELla domanda, i.e.
l'eventus damni. Anche solo per tale motivo la sentenza gravata andrà riformata, col rigetto (anche nel merito) ELle domande attoree in prime cure.
Col quarto motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza per ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N.
8336/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PARTE IN CUI HA
VIOLATO LA REGOLA DI GIUDIZIO DI CUI ALL'ART. 2697 C.C.
RELATIVAMENTE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO DELL'AZIONE
REVOCATORIA – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2901 C.C., 66 L.F. E 115 C.P.C. – SUSSISTENZA – “SCIENTIA DAMNI” IN CAPO ALLA
SIG.RA – INSUSSISTENZA – SCIENTIA DAMNI IN Parte_1
CAPO ALLA RAPPRESENTANTE DEL SIG. – MANCATA CP_1
PROVA – SUSSISTENZA.
Orbene, la causa in oggetto può essere decisa nel merito sulla base EL principio ELla ragione più liquida e cioè, nel caso di specie, sulla base ELl'esame EL terzo motivo di appello, senza che sia necessario esaminare tutti gli altri (cfr. Cass. Sez. Un. n.
26242-3/2014).
Tale motivo è fondato, con il conseguente assorbimento degli altri.
In punto di diritto, si rileva che: “il curatore EL fallimento, che intenda promuovere o eccepire la revocatoria ordinaria di un atto dispositivo, compiuto dal debitore poi fallito, per dimostrare la sussistenza ELl'eventus damni ha l'onere di provare la preesistenza di ragioni creditorie rimaste insoddisfatte rispetto al compimento ELl'atto pregiudizievole, ma anche il conseguente mutamento qualitativo o quantitativo EL patrimonio debitorio.
Non trova quindi applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana, secondo cui, a fronte ELl'allegazione creditoria ELle circostanze integranti l'eventus damni, l'onere di dimostrare l'incapienza EL patrimonio debitorio incombe su chi ne eccepisce la mancanza. Il curatore rappresenta infatti, contemporaneamente, la massa dei creditori e il debitore fallito;
inoltre, in ossequio al principio di vicinanza ELla prova, un simile onere non può porsi a carico EL convenuto, beneficiario ELl'atto impugnato, che non è certo tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale EL suo dante causa. inoltre, in ossequio al principio di vicinanza ELla prova, un simile onere non può certo esser posto a carico EL convenuto, beneficiario ELl'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale EL suo dante causa Corte di Cassazione n.
20801/2024; Cass. n. 8931 EL 2013; Cass. n. 1902 EL 2015). Nel caso di specie, la AT parte appellata risulta aver depositato in primo grado soltanto una relazione ex art. 33 l.f. EL
Curatore, in cui quest'ultimo riferisce semplicemente che sono state “presentate n. 12 domande di ammissione al passivo, per un totale di € 134.822,13, di cui € 95.399,53 in privilegio, € 18.591,35 in privilegio non precisato (si tratta di due dipendenti per TFR e retribuzioni non corrisposte), ed € 20.831,25 in chirografo. Tra essi, n. 2 domande da Ag. Entrate Riscossione per complessivi €
1.163.565,74, di cui € 10.601,73 in privilegio ed € 2.241,35 in chirografo;
il resto 2 fornitori (Davi srls e Megawatt) e 8 ex dipendenti”.
Tuttavia, dalla suddetta relazione, in quanto riferentesi a semplici domande di ammissione al passivo e non allo stato passivo già verificato dagli organi fallimentari, depositato e dichiarato esecutivo dal G.D. nonché non indicando le date di maturazione dei relativi crediti, non è possibile ricavare l'entità degli relativi debiti che aveva il fallito prima EL compimento ELl'atto dispositivo de quo, per cui sulla base ELla medesima non è possibile verificare il conseguente mutamento qualitativo o quantitativo EL patrimonio debitorio e quindi la sussistenza EL requisito oggettivo ex art. 2901 c.c. ELl'eventus damni.
Né questa Corte può utilizzare all'uopo lo stato passivo tempestivo depositato dalla parte appellata inammissibilmente ex art. 345
c.p.c. soltanto nella presente sede di appello.
Inoltre, non può essere utilizzato anche lo stato passivo tardivo, ugualmente depositato per la prima volta nella presente sede di appello e, a dire ELl'appellata , “producibile per la prima CP_1 volta in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c.”, perché “recante data posteriore (8-10-2020) rispetto al termine ex art. 183 comma
6 n. 2”.
Infatti, oltre alla considerazione secondo la quale da detto stato passivo tardivo non risultano le date di maturazione dei relativi crediti, per cui il medesimo non potrebbe essere proficuamente utilizzato nella presente sede a fondamento ELla prova EL suddetto mutamento qualitativo o quantitativo EL patrimonio debitorio EL fallito, si rileva in ogni caso che dagli atti EL primo grado risulta che la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ELla
AT ha una data (08.01.2021) successiva alla formazione EL detto stato passivo tardivo (ELl'8-10-2020), per cui esso non può ritenersi quale documento formatosi successivamente al maturarsi ELle relative preclusioni istruttorie e quindi non può essere considerato quale nuovo mezzo di prova, ammissibile in grado d'appello ai sensi ELl'art. 345, comma 3, c.p.c.
Pertanto, deve ritenersi che la AT non abbia provato nel caso di specie il requisito oggettivo ELl'eventus damni ex art. 290 c.c.
Dunque, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma ELla gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla AT fallimentare appellata nei confronti di . Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e relative al rapporto processuale instaurato fra la appellante e appellata CP_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di lite EL presente grado e relative al rapporto processuale instaurato fra la appellante e appellata CP_3 devono essere dichiarate irripetibili, non avendo la prima formulato nel giudizio di appello in oggetto conclusioni nei confronti di questa ultima.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8336/2021 EL Tribunale di Napoli, proposto da
con atto notificato alla AT Parte_1 EL Controparte_1
n. 82/2019 e a , così provvede:
[...] CP_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma ELla gravata sentenza, rigetta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla AT fallimentare appellata nei confronti di;
Parte_1
• condanna la AT fallimentare parte appellata al pagamento in favore ELla parte appellante ELle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado nella somma di euro 7.100,00 per compenso, oltre spese generali EL 15%, CPA e IVA, se dovute e per il giudizio di appello in oggetto nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali EL
15%, CPA e IVA, se dovute;
• dichiara irripetibili le spese di lite EL presente grado e relative al rapporto processuale instaurato fra la appellante e appellata . CP_3
Così deciso nella camera di consiglio EL 29-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)