Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 11782
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Sentenza 19 maggio 2006

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L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce in giudizio, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., fa presumere la regolarità degli atti stessi, e quindi anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di appello, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per il tardivo rilascio della procura, osservando che, nonostante la mancata formulazione di qualsiasi rilievo da parte del cancelliere, la procura, apposta in calce alla copia della sentenza appellata, riportava una data successiva a quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 11782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11782
    Data del deposito : 19 maggio 2006

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