Sentenza 19 maggio 2006
Massime • 1
L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce in giudizio, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., fa presumere la regolarità degli atti stessi, e quindi anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di appello, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per il tardivo rilascio della procura, osservando che, nonostante la mancata formulazione di qualsiasi rilievo da parte del cancelliere, la procura, apposta in calce alla copia della sentenza appellata, riportava una data successiva a quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 11782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11782 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI UG, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE VITTORIE 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PINTOS, difeso dagli avvocati SATTA GAVINO, ANDREA PETTINAU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP GI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 18717/02 proposto da:
MP GI, elettivamente domiciliato in ROMA V. RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, difeso dall'avvocato GIANNI SPISSU, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OI UG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 50/02 della Corte d'Appello di CAGLIARI, sezione civile, emessa il 1/02/02, depositata il 19/02/02, NRG 197/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/04/06 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'8/11/98 GI MP convenne davanti al Tribunale di Cagliari UG OI esponendo di avere stipulato con costui il 12/12/89 una scrittura privata con la quale prometteva di vendergli, trasferendogliene l'immediato possesso, alcune porzioni di un terreno agricolo sito in agro di Quarta S. Elena, località Cuccuru Murdegu, per il prezzo complessivo di L. 36 milioni, di cui L.
5.000.000 versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto della stipula del preliminare. Il MP esponeva inoltre che il promettente acquirente si era resto inadempiente alle obbligazioni assunte in contratto con riferimento al pagamento del residuo prezzo, da corrispondere, secondo quanto convenuto, in quattro rate semestrali entro il primo gennaio 1992. OI, infatti, aveva corrisposto con notevole ritardo la somma di L. 23 milioni, cessando poi del tutto i pagamenti (nel corso della causa precisava meglio il MP che l'importo versato ascendeva a L. 30 milioni). Esponeva inoltre l'attore che il OI nel recintare il terreno oggetto del preliminare aveva occupato un tratto di terreno del contiguo mappale 583, anch'esso di sua proprietà, e si era poi impossessato anche della parte residua di detto mappale, seminandovi, arandovi ed usandolo altresì come maneggio per il proprio cavallo. Ciò premesso, il MP chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento del preliminare di vendita, con condanna del convenuto al rilascio del terreno, nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato.' giudizio) ed al rilascio sia della parte del mappale 583 abusivamente occupata nell'effettuare la recinzione, sia della residua parte di detto mappale, oltre alla condanna generica al risarcimento dei danni derivati dalla mancata disponibilità dell'immobile.
Nella contumacia del convenuto, la causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi e CTU, veniva decisa con sentenza in data 27 febbraio 2001 con accoglimento della domanda. L'appello proposto dal OI ed al quale aveva resistito il MP era dichiarato inammissibile dalla Corte cagliaritana, con sentenza 19 febbraio 2002, che riteneva tardivo il conferimento della procura alle liti in data successiva alla costituzione della parte e compensava le spese del grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione il OI affidandolo ad un solo motivo. Ha resistito il MP con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sfa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale, il OI, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt.83 e 125 c.p.c. nonché art. 74 disp. att. c.p.c., contesta la declaratoria di inammissibilità del suo appello "per essere stata rilasciata la procura alle liti in data successiva alla costituzione della parte", osservando: che il cancelliere aveva, come suo dovere, implicitamente ritenuto la regolarità degli atti depositati al momento dell'iscrizione a ruolo;
che lo stesso Dirigente della Cancelleria della Corte di Appello ha attestato, con atto 18/5/02, che il mancato controllo da parte del cancelliere che ha ricevuto gli atti al momento della iscrizione della causa a ruolo ha riguardato soltanto la data apposta nella delega, ma non la delega versata contestualmente al deposito degli atti stessi;
che pertanto la procura apposta con timbro rosso nel retro dell'ultima pagina della sentenza con la data del 7/12/2001 invece di quella esatta al 7/5/2001, era inficiata da un mero errore materiale. La censura non può essere accolta. In materia trova applicazione il principio che l'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e quindi anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali (ex plurimis Cass. 29 aprile 1993 n. 5028, citata in sentenza). Ora la Corte
cagliaritana ha ravvisato l'esistenza delle contrarie emergenze processuali in quanto, premesso che sulla copia della sentenza di primo grado prodotta con l'atto di appello è apposta, sul retro dell'ultima pagina, la procura che riporta la data, scritta a penna, "7.12.2001", successiva a quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ritenuto che non "può ritenersi che l'anteriorità del rilascio della procura possa desumersi dal mancato rilievo del difetto della stessa da parte del cancelliere, tenuto, ex art. 74 disp. att. c.p.c., a controllare la corrispondenza delle indicazioni esposte nella nota di trascrizione a ruolo con gli atti e i documenti effettivamente prodotti dalle parti, giacché ... nel caso specifico la scritturazione a penna sulla procura alle liti di altra e ben diversa data rispetto a quella del deposito in cancelleria dell'atto di appello e del fascicolo di parte del OI, induce infatti a ritenere che la procura sia stata rilasciata in momento successivo e, quindi, non tempestivamente e che il cancelliere non abbia riscontrato al momento della iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo di parte la mancanza della procura, prestando affidamento nella indicazione apposta sull'atto di appello del rilascio della procura alle liti in calce alla sentenza di primo grado, senza effettuare un più completo controllo".
Motivazione che proprio alla luce del sueposto principio giurisprudenziale fa buon governo delle risultanze processuali, con argomentazioni congrue e logiche, incensurabili in questa sede. È appena il caso di aggiungere che non può tenersi conto della dichiarazione della Cancelleria della Corte a qua in data 18/5/02, trattandosi di documento che non può essere prodotto ai sensi dell'art. 372 c.p.c.. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Ricorso incidentale. Esso si articola formalmente su due motivi ma il primo si risolve sostanzialmente nell'eccezione di inammissibilità del documento di cui sopra (eccezione sicuramente fondata), cosicché l'unica vera censura è la doglianza contro la compensazione delle spese. Essa è inammissibile in quanto, com'è noto, il potere di compensare rientra nella discrezionalità del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove congruamente motivato come, nella specie, con riguardo "alle ragioni che determinano la dichiarazione di inammissibilità dell'appello".
Anche il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per compensare anche le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006.