Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 296/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato, ex art. 281 sexies,
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 296/2021 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
La Runa, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), via Augusta n. 33;
OPPONENTE
CONTRO
già - (C.F. Controparte_1 Controparte_2
e P. I. n. ), in persona del suo procuratore e l.r.p.t. di (C.F., P.I. e R.I. P.IVA_1 CP_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri giusta procura in atti, elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1451/2020 del 2/10/2020 - reso dal Tribunale Ordinario di Siracusa, G.U., Dott.
Domenico Stilo, nel procedimento monitorio R.G. n. 2105/2020, e notificato in data 09/11/2020, - con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, Controparte_1
la somma di Euro 9.020,07, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, ed ha
[...] così concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste: Piaccia - “all'Ill.mo Sig. Tribunale adito, reiectis adversis In accoglimento della proposta opposizione, ritenere e dichiarare che nulla è
pertanto, revocare, annullare e/o con qualsiasi altra statuizione privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo 1451/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
In via subordinata, e senza recesso alcuno dalle eccezioni sollevate, l'opponente ha chiesto: “qualora il Tribunale ritenesse fondata la pretesa creditoria, previa revoca del predetto decreto, ritenere e dichiarare la prescrizione del credito relativo alle forniture di cui all'anno 2015 per il decorso dei termini di cui all'art. 2948 c.c. e conseguentemente rideterminare l'ammontare complessivo delle somme debende, escludendo dal novero del conteggio, anche con ausilio di CTU, le somme ad oggi prescritte.
Infine, ritenere e dichiarare già versate le somme di euro 2.464,16. (salvo errori) e/o omissioni e rideterminare la somma dovuta in favore dell'odierna opposta detraendo dal conteggio totale le stesse.”. Con vittoria di spese e compensi.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'infondatezza della pretesa monitoria Parte_1 azionata per puntuale adempimento delle fatture emesse dalla società opposta per l'intero periodo in contestazione;
inoltre, ha contestato l'efficacia probatoria della fattura posta a fondamento del procedimento nonché la ricostruzione dei consumi, come operata unilateralmente dalla società opposta e riportata nella fattura posta a fondamento del decreto opposto.
Inoltre, ed a fondamento della domanda esperita in via subordinata, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle forniture relative all'anno 2015, antecedente al quinquennio previsto ex art. 2948
c.c., asserendo sul punto il mancato invio tempestivo di lettere di messe in mora.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta, la Controparte_1
quale ha contestato integralmente la domanda di parte opponente evidenziando che il credito azionato
è disceso dall'accertamento - eseguito in data 19.09.2018 - del prelievo irregolare di energia elettrica da parte dell'opponente presso l'immobile sito in Siracusa, C.da Mottava n. 75, e dalla consequenziale ricostruzione dei consumi per il periodo dal 27.01.2015 al 31.03.2018, in base alla normativa vigente;
ha evidenziato, altresì, di aver chiesto il pagamento di quanto dovuto per gli ulteriori consumi beneficiati dall'opponente giusta diffida e messa in mora inoltrata via raccomandata A/R n.
66580258558-5 in data 14.11.2019.
Pertanto, la società opposta ha chiesto la conferma del decreto opposto mediante rigetto integrale dell'opposizione per infondatezza e, in via subordinata, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del giudizio monitorio che del giudizio di opposizione.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., - ove parte opponente ha precisato la domanda in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale già formulata, evidenziando la novella legislativa che ha innovato la materia circa la previsione della prescrizione biennale per i crediti derivanti da forniture di energia, chiedendo, pertanto, dichiararsi la prescrizione del credito azionato in relazione alle forniture antecedenti ad un biennio dalla data della messa in mora operata nel mese di novembre 2019 – e formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per discussione e decisione secondo l'iter definitorio più snello di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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L'opposizione è infondata.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “…In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento….”(Cass. Civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso Cass. N. 223361/2007; Cass. N. 4867/2006; Casss. N. 18315/2003).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012). Orbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente;
infatti, il rapporto sottostante di fornitura di energia elettrica, in essere tra la società opposta e la parte attrice-opponente, non risulta contestato.
Entrando nel merito, la società opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulla fattura di somministrazione di energia elettrica n. 89101261012032A del 20/11/2018 dell'utenza intestata a parte opponente – n. cliente 924157011, codice POD IT001E924157011 - emessa a seguito di accertamento effettuato dal dai tecnici del distributore territoriale (E-Distribuzione s.p.a.) di prelievi irregolari effettuati in Siracusa, C.da Mottava, n. 75, da , come tra l'altro certificata Parte_1
dal relativo estratto scritture contabili autenticato già allegato in monitorio.
La fornitura di energia elettrica nonché il prelievo irregolare, nei termini di cui alla fattura azionata, non è stata specificamente contestata dalla parte opponente, in quanto questa ultima si è limitata ad asserire l'avvenuto ed integrale adempimento delle precedenti bollette nonché a contestare genericamente la valenza probatoria della fattura allegata in monitorio nonché la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta; l'opponente, inoltre, non ha neanche contestato la conformità dei prezzi al pattuito ovvero ai listini a mente dell'art. 1561 c.c., se non genericamente i criteri per CP_2
la ricostruzione dei consumi.
Come noto, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. 9542/2018, Cass. 299/2016, Cass. 14363/2011, Cass. 5915/2011, Cass.
15383/2010, Cass. 5071/09, Cass. 10860/07 e Cass. 8126/04).
Orbene, la società opposta, a fronte dell'eccezione di insufficienza della pretesa creditoria e della dedotta insussistenza del credito, ha fornito adeguata prova del suo diritto, suffragando idoneamente la pretesa creditoria vantata in ricorso, non solo sulla base della fattura commerciale come già prodotta in monitorio, n. 89101261012032A del 20/11/2018, ma anche mediante la produzione del verbale di verifica n. 674/2018 del 19.09.2018, nonché dell'estratto autentico notarile dei crediti in contenzioso.
Pertanto, la fattura depositata da così come le scritture contabili Controparte_1
prodotte, costituiscono prove sufficienti ad ancorare in modo oggettivo e chiaro gli effettivi consumi dell'opponente con quelli rilevati dall'ente erogatore. Tra l'altro, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato ad enunciare non solo l'avvenuto pagamento ma anche che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in mancanza di documentazione idonea per un debito insussistente, nonché la sproporzione dei consumi ricostruiti in violazione dei criteri di legge, senza fornire alcun elemento di prova.
Sul punto, dalla documentazione allegata al fascicolo di controparte si può evincere esattamente il contrario, avendo depositato la stessa parte opposta, già nel fascicolo monitorio e nel presente, tutta la documentazione contabile inerente il diritto di credito azionato, così assolvendo adeguatamente al proprio onere probatorio.
Infatti, la società opposta ha depositato la fattura azionata ed ha dato evidenza che i consumi richiesti sono stati ricostruiti a seguito di una verifica, compiuta da tecnici di E-Distribuzione in presenza dello stesso opponente , nel corso della quale si è dato riscontro di una manomissione Parte_1
del contatore mediante allaccio abusivo alla rete.
Nel caso di specie, risulta attestato dai tecnici operanti la verifica del complesso di misura riferibile all'opponente, in data 19.09.2018, come la manomissione sia stata eseguita mediante “un allaccio diretto abusivo nello alla rete di E- Distribuzione, realizzato nello specifico collegando n. 2 conduttori privati abusivi da 6 mm cu cadauno, direttamente alla presa di alimentazione del contatore elettronico intercettandola nel muro” con lo scopo, così, di alterare i consumi effettivi ovverosia la corretta registrazione di energia e potenza prelevata.
Altresì, agli atti risultano acquisite sia la denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti come accertati in capo all'opponente, sia una serie di fotografie attestanti l'accertato allaccio abusivo alla rete elettrica ai danni della società opposta.
Così stando le cose, la ricostruzione dei consumi ha avuto inizio dalla data del 27.01.2015 sino al
31.03.2018 - ovverosia dalla data di inizio del prelievo irregolare ed entro il periodo quinquennale di prescrizione precedente applicabile al caso di specie –, da parte di E-Distribuzione, in applicazione dei criteri di legge ovverosia del criterio “della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, secondo i quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti per il citato periodo, come riportati nella “tabella di ricostruzione dei consumi a seguito verifica misuratore” come in atti (criteri di stima di e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica come stabiliti per la ricostruzione dei consumi in caso di prelievi irregolari o di allacci abusivi, non sussistendo altre disposizioni regolatorie che consentano di determinare a posteriori i consumi di energia elettrica in caso di prelievi illeciti). Orbene, l'opponente, rispetto ai calcoli compiuti dal distributore per la determinazione della somma riportata nella fattura azionata non ha allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i propri assunti e le proprie eccezioni difensive.
E' pur vero che di fronte alla contestazione del somministrato è onere del somministrante fornire la prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, che nel caso di specie risulta del tutto generica.
In ogni caso, la società opposta ha depositato, oltre all'estratto autentico notarile allegato già nella fase monitoria, la fattura emessa in base alla ricostruzione dei consumi operata dal distributore, nella quale sono dettagliati i consumi ricostruiti relativi al periodo nel quale ha avuto luogo il prelievo irregolare, dal 27.01.2015 al 31.03.2018.
La prova del credito si desume, altresì, dal verbale di verifica effettuata dai tecnici di E-Distribuzione, al quale deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare, sul punto, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta, atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n. 7566/2020).
Dunque, al rapporto di verifica n. 674/2018 del 19.09.2018 deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio, ovverosia dai funzionari E-
Distribuzione, con valore probatorio sull'an e sul quanum debeatur.
Infatti, il verbale di verifica redatto dai verificatori di E-Distribuzione, nell'esercizio del loro specifico compito, ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione del gestore del servizio elettrico, in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sentenze nn.
4711/02; 1206/01; 1303/02), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico. In ogni caso, la società venditrice si è limitata a raccogliere ed acquisire i dati, quali determinati dalla società distributrice, il cui operato non è dalla stessa sotto tale profilo sindacabile. Inoltre, l'esito dei calcoli effettuati è attendibile, sulla base dei dati oggettivi acquisiti, e non contestati nella loro coerenza matematica, a fronte delle generiche contestazioni di parte opponente, la quale, fra l'altro, non ha fornito alcuna prova del diligente esercizio della vigilanza sul misuratore, atta a precludere la commissione del fatto illecito da parte di terzi soggetti, con conseguente fondatezza della pretesa creditoria della società Controparte_1
La fattispecie in esame, integrando il prelievo abusivo di energia elettrica, comportamento costitutivo di fattispecie di reato, accertato in sede di verifica del 19.09.2018 - tra l'altro in presenza dello stesso opponente nonché dei Carabinieri della Stazione di Cassibile (Sr) - , prevede un regime rigoroso in termini probatori da parte dell'opponente, il quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa, nonostante la diligenza richiesta dalla fattispecie in esame affinché intrusioni di terzi non alterino il normale funzionamento del contatore
(cfr. Cass. n. 13605/2019).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico, relativo alla manomissione nonché all'alterazione dei consumi effettivi di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete, di cui al rapporto di verifica in atti;
inoltre, nessun indizio di segno contrario è stato fornito dall'opponente che induca a ritenere che la captazione abusiva di energia elettrica sia avvenuta per un tempo inferiore a quello considerato nella fattura.
Infine, valgano le seguenti considerazioni relative all'interruzione dei termini prescrizionali ed all'importo effettivamente dovuto da parte opponente.
In tema di prescrizione biennale introdotta dalla L. n. 205/2017 per il settore elettrico, invocata dall'opponente mediante la prima memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., per il periodo come riportato in fattura, ovverosia dal giugno 2015 al marzo 2018, occorre rilevare che il dies a quo del termine prescrizionale decorre dall'01.03.2018, per cui con ogni evidenza la relativa disciplina può trovare applicazione solo per i consumi a partire dall'anno 2018, applicandosi per gli anni precedenti - ovvero
2015, 2016, 2017 - , la prescrizione quinquennale;
tale ultima risulta interrotta con l'invio della diffida ad adempiere inoltrata all'opponente mediante raccomandata in data 14.11.2019 (cfr. all. n. 8 parte opposta, tra l'altro come pacificamente ammesso dalla stessa parte opponente nella prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.) nonché dall'invio della fattura azionata la cui ricezione da parte dell'opponente è rimasta incontestata. Pertanto, per le annualità immediatamente precedenti l'inoltro della diffida di pagamento, considerato, altresì, il deposito del ricorso monitorio in data 22.01.2021 la prescrizione non risulta maturata, risultando dovuti gli importi di cui al decreto opposto dall'opponente alla società opposta.
Infine, infondata è l'ulteriore domanda di parte opponente avente ad oggetto la detrazione dall'importo ingiunto delle somme già corrisposte dall'opponente - pari ad Euro 2.464,16 - per il medesimo periodo in cui è stata operata la ricostruzione dei consumi;
ciò in quanto gli importi riportati nella fattura azionata riguardano essenzialmente gli ulteriori consumi di cui ha beneficiato l'opponente in maniera illegittima, ovverosia mediante allaccio abusivo alla rete come rilevato nel verbale di verifica in atti.
Così stando le cose, ne discende il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno determinate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, nell'importo pari ad Euro 4.227,00 - ai medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisoria, nei minimi, atteso l'iter definitorio più snello adottato -, e vanno poste a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 296/2021 r.g., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1451/2020 del 2/10/2020, reso dal Tribunale Ordinario di
Siracusa, G.U. Dott. Domenico Stilo, nel procedimento monitorio R.G. n. 2105/2020, per l'importo pari ad Euro 9.020,07, oltre competenze, spese ed accessori di legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del suo procuratore speciale e l.r.p.t., che si liquidano in Euro 4.227,00,
[...]
oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. se dovute nella misura di legge;
- Assorbita ogni altra differente questione.
Così deciso in Siracusa, il 7.05.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011