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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4092/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 4092/2018 promossa da:
(c.f. ) rappresen- Parte_1 C.F._1
tato e difeso, in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamen- te, dagli Avv.ti. Alfonso Capotorto (c.f. ) e Ciro C.F._2
Sito (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Alfonso Capotorto in Nola alla via Genio Civile, n. 4
- ATTORE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 P.IVA_1
procura in atti, dall' Avv. Rosaria Ortiero (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al- la via dei Mille, n. 40
- CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- 1
gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'attore adiva l'intestato Tribunale rasse- gnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'obbligo della
[...]
a provvedere al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a CP_2
seguito del furto della vettura tipo Audi A/5 tg. FA542JP e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 23.000 (ventitremila) come quantificata dal CTU nominato dal Tribunale di Nola, oltre inte- ressi legali e moratori e rivalutazione dall'evento sino all'effettivo soddi- sfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori costituiti”.
Si costituiva la che così concludeva: “In via prelimi- CP_1
nare: dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta ex art. 702bis
c.p.c., rigettandola o disponendone il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; dichiarare la domanda inammissibile per carenza di legittimazione processuale delle parti;
accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia per dichiarazioni false e reticenti dell'assicurato e, per l'effetto, rigettare la domanda di indennizzo;
dichia- rare la domanda, così come articolata e proposta, improponibile, impro- cedibile, inammissibile, nulla e, comunque, manifestamente infondata in fatto ed in diritto e, quindi, rigettarla. Condannare l'attore alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio. In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata”.
Con ordinanza del 30.10.2018 veniva disposto il mutamento del ri- to da sommario a ordinario e veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Esperita l'istruttoria e rassegnate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2
Quanto alla titolarità attiva della pretesa va rigettata la eccezio- ne di carenza di legittimazione attiva. Ed invero, con riferimento alla le- gittimazione formale, parte attrice ha prospettato l'astratta titolarità del proprio diritto sulla base della polizza assicurativa per rischi di furto e in- cendio, stipulata tramite la , con la Compagnia Controparte_3
Assicurativa, per il periodo dal 31.10.2016 al 31.10.2018, avente ad ogget- to l'autovettura targata FA542JP. La legittimazione ad agire sostanziale della parte attrice risulta, poi, documentalmente provata dal certificato di proprietà, nonché l'estratto cronologico rilasciato dal PRA del veicolo in questione in atti, per cui nessun dubbio può nutrirsi in merito alla titola- rità del veicolo. Per quanto concerne l'assunto secondo cui il veicolo sa- rebbe stato acquistato con “patto di riservato dominio”, lo stesso risulta smentito dalla documentazione prodotta in atti e, specificamente, dal contratto di finanziamento nel quale non vi è alcun riferimento a tale pattuizione. Ne consegue la sussistenza della legittimazione attiva in capo al Parte_1
Parimenti infondata risulta l'eccezione di difetto di legittima- zione passiva, essendo la domanda azionata nel presente giudizio orien- tata ad ottenere l'indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa e non ad eventuali pretese risarcitorie nei confronti di terzi.
La domanda è fondata e deve essere accolta, dovendosi ritene- re che l'attore abbia fornito adeguata prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto all'indennizzo assicurativo.
Qualificata come innanzi la domanda, deve innanzitutto eviden- zarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, "poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nell'assicurazione contro i danni consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, l'onere probatorio incom- bente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è quello di dimostra- re che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che
3
esso ha causato i danno di cui si chiede il ristoro;
mentre il dolo o la col- pa grave dell'assicurato che, a norma dell'art. 1900 cod. civ., esclude la garanzia assicurativa, si configura come un fatto impeditivo dell'operati- vità della fattispecie legale, deve quindi essere dimostrato dall'assicurato- re” (Tribunale di Milano, sez. 12, n. 10901/2014; conf. Cass. civ. sez. I,
n. 2005/1981). Ed ancora, in tema di assicurazione contro il furto, la sola produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dalla prova ri- gorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, poi, della verificazione dell'evento- furto. Dunque, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il fur- to di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esiste- va effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore eco- nomico all'epoca della lamentata sottrazione. Deve essere, cioè, dimo- strata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzio- nante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consi- ste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (cfr. Tribunale Parma, 11/02/2019, n.243; Trib. Roma, sez. XII, 7/12/2016, n.22823). Ne deriva che l'attore è onerato di fornire una prova testimoniale e presuntiva, spettando al giudice la valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti, ivi incluse le prove presuntive di segno contrario allegate dall'impresa assicuratrice.
Ebbene, nel caso di specie, come si è accennato, risulta provato che l'attore era, al momento del furto, proprietario dell'autovettura targa- ta FA542JP, che la stessa era preesistente ed assolutamente funzionante alla data del sinistro (e della successiva denunzia) e che veniva rubata dal luogo in cui era stata parcheggiata. Sul punto, oltre alla documentazione già precedentemente richiamata (cfr. certificato di proprietà, certificato
4
cronologico e denuncia di furto), soccorre la esperita prova testimoniale.
Da quest'ultima è, infatti, emersa la conferma della circostanze dedotte in citazione, ed in particolare che “il sig. è un trasporta- Parte_1
tore che usava generalmente parcheggiare la propria autovettura nel me- desimo garage in Volla alla via Pirandello quando doveva effettuare dei viaggi di lavoro, della durata di circa due/tre giorni;
alla fine del mese di gennaio 2017 il mi chiese di andarlo a prendere presso una of- Parte_1
ficina sita in a Somma Vesuviana (NA), avendo avuto problemi tecnici con il camion per poi accompagnarlo al garage dove aveva parcheggiato la propria vettura prima di partire” e che “una volta entrati ci accorge- vamo che l'autovettura del non era più parcheggiata all'interno Parte_1
del garage;
abbiamo provato a contattare il proprietario del garage senza esito positivo;
ho riaccompagnato a casa il che, come ho ap- Parte_1
preso in seguito, provvedeva a sporgere denuncia dell'accaduto” (cfr. verbale d'udienza del 21.03.2023). Tali dichiarazioni risultano fornite di riscontri estrinseci ed intrinseci, essendo chiare precise e circostanziate.
È, altresì, provato che il veicolo su indicato era assicurato con la per il periodo 31.10.2016 al 31.10.2018 (cioè, proprio quel- CP_1
lo in cui si è verificato il sinistro), contro il rischio di furto, in virtù di po- lizza n. 13812655. Del resto, la compagnia assicurativa non ha contestato né la sussistenza del contratto di assicurazione, né la vigenza della coper- tura assicurativa alla data del denunciato furto e neppure risulta oggetto di contestazioni il fatto storico posto dall'attore a fondamento della do- manda di indennizzo.
Tutto ciò premesso, va pertanto riconosciuto il diritto di parte at- trice all'indennizzo per il furto del veicolo di sua proprietà.
Quanto alla quantificazione di detto indennizzo, viene in soccorso la C.T.U. espletata nel giudizio avente RGVG 1569/2017 nel quale il ri- corrente ha depositato istanza per la nomina di un perito in nome e per conto dell' . per la stima del danno subito a seguito del furto CP_1 CP_1
5
– le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – che ha quantificato la somma in €.23.000,00. Su questo importo, poi, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata, vanno rico- nosciuti gli interessi legali dalla data della pronunzia al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella cau- sa iscritta al n. 4092/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, ecce- zione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, dell'importo di €.23.000,00, oltre interessi legali Parte_2
dalla pronunzia sino al soddisfo;
2) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in CP_1
favore di , delle spese di lite che liquida in Parte_1
€.145,50 per spese ed €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, con at- tribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nola, 6.10.25
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 4092/2018 promossa da:
(c.f. ) rappresen- Parte_1 C.F._1
tato e difeso, in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamen- te, dagli Avv.ti. Alfonso Capotorto (c.f. ) e Ciro C.F._2
Sito (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Alfonso Capotorto in Nola alla via Genio Civile, n. 4
- ATTORE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 P.IVA_1
procura in atti, dall' Avv. Rosaria Ortiero (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al- la via dei Mille, n. 40
- CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- 1
gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'attore adiva l'intestato Tribunale rasse- gnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'obbligo della
[...]
a provvedere al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a CP_2
seguito del furto della vettura tipo Audi A/5 tg. FA542JP e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 23.000 (ventitremila) come quantificata dal CTU nominato dal Tribunale di Nola, oltre inte- ressi legali e moratori e rivalutazione dall'evento sino all'effettivo soddi- sfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori costituiti”.
Si costituiva la che così concludeva: “In via prelimi- CP_1
nare: dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta ex art. 702bis
c.p.c., rigettandola o disponendone il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; dichiarare la domanda inammissibile per carenza di legittimazione processuale delle parti;
accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia per dichiarazioni false e reticenti dell'assicurato e, per l'effetto, rigettare la domanda di indennizzo;
dichia- rare la domanda, così come articolata e proposta, improponibile, impro- cedibile, inammissibile, nulla e, comunque, manifestamente infondata in fatto ed in diritto e, quindi, rigettarla. Condannare l'attore alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio. In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata”.
Con ordinanza del 30.10.2018 veniva disposto il mutamento del ri- to da sommario a ordinario e veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Esperita l'istruttoria e rassegnate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2
Quanto alla titolarità attiva della pretesa va rigettata la eccezio- ne di carenza di legittimazione attiva. Ed invero, con riferimento alla le- gittimazione formale, parte attrice ha prospettato l'astratta titolarità del proprio diritto sulla base della polizza assicurativa per rischi di furto e in- cendio, stipulata tramite la , con la Compagnia Controparte_3
Assicurativa, per il periodo dal 31.10.2016 al 31.10.2018, avente ad ogget- to l'autovettura targata FA542JP. La legittimazione ad agire sostanziale della parte attrice risulta, poi, documentalmente provata dal certificato di proprietà, nonché l'estratto cronologico rilasciato dal PRA del veicolo in questione in atti, per cui nessun dubbio può nutrirsi in merito alla titola- rità del veicolo. Per quanto concerne l'assunto secondo cui il veicolo sa- rebbe stato acquistato con “patto di riservato dominio”, lo stesso risulta smentito dalla documentazione prodotta in atti e, specificamente, dal contratto di finanziamento nel quale non vi è alcun riferimento a tale pattuizione. Ne consegue la sussistenza della legittimazione attiva in capo al Parte_1
Parimenti infondata risulta l'eccezione di difetto di legittima- zione passiva, essendo la domanda azionata nel presente giudizio orien- tata ad ottenere l'indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa e non ad eventuali pretese risarcitorie nei confronti di terzi.
La domanda è fondata e deve essere accolta, dovendosi ritene- re che l'attore abbia fornito adeguata prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto all'indennizzo assicurativo.
Qualificata come innanzi la domanda, deve innanzitutto eviden- zarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, "poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nell'assicurazione contro i danni consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, l'onere probatorio incom- bente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è quello di dimostra- re che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che
3
esso ha causato i danno di cui si chiede il ristoro;
mentre il dolo o la col- pa grave dell'assicurato che, a norma dell'art. 1900 cod. civ., esclude la garanzia assicurativa, si configura come un fatto impeditivo dell'operati- vità della fattispecie legale, deve quindi essere dimostrato dall'assicurato- re” (Tribunale di Milano, sez. 12, n. 10901/2014; conf. Cass. civ. sez. I,
n. 2005/1981). Ed ancora, in tema di assicurazione contro il furto, la sola produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dalla prova ri- gorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, poi, della verificazione dell'evento- furto. Dunque, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il fur- to di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esiste- va effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore eco- nomico all'epoca della lamentata sottrazione. Deve essere, cioè, dimo- strata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzio- nante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consi- ste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (cfr. Tribunale Parma, 11/02/2019, n.243; Trib. Roma, sez. XII, 7/12/2016, n.22823). Ne deriva che l'attore è onerato di fornire una prova testimoniale e presuntiva, spettando al giudice la valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti, ivi incluse le prove presuntive di segno contrario allegate dall'impresa assicuratrice.
Ebbene, nel caso di specie, come si è accennato, risulta provato che l'attore era, al momento del furto, proprietario dell'autovettura targa- ta FA542JP, che la stessa era preesistente ed assolutamente funzionante alla data del sinistro (e della successiva denunzia) e che veniva rubata dal luogo in cui era stata parcheggiata. Sul punto, oltre alla documentazione già precedentemente richiamata (cfr. certificato di proprietà, certificato
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cronologico e denuncia di furto), soccorre la esperita prova testimoniale.
Da quest'ultima è, infatti, emersa la conferma della circostanze dedotte in citazione, ed in particolare che “il sig. è un trasporta- Parte_1
tore che usava generalmente parcheggiare la propria autovettura nel me- desimo garage in Volla alla via Pirandello quando doveva effettuare dei viaggi di lavoro, della durata di circa due/tre giorni;
alla fine del mese di gennaio 2017 il mi chiese di andarlo a prendere presso una of- Parte_1
ficina sita in a Somma Vesuviana (NA), avendo avuto problemi tecnici con il camion per poi accompagnarlo al garage dove aveva parcheggiato la propria vettura prima di partire” e che “una volta entrati ci accorge- vamo che l'autovettura del non era più parcheggiata all'interno Parte_1
del garage;
abbiamo provato a contattare il proprietario del garage senza esito positivo;
ho riaccompagnato a casa il che, come ho ap- Parte_1
preso in seguito, provvedeva a sporgere denuncia dell'accaduto” (cfr. verbale d'udienza del 21.03.2023). Tali dichiarazioni risultano fornite di riscontri estrinseci ed intrinseci, essendo chiare precise e circostanziate.
È, altresì, provato che il veicolo su indicato era assicurato con la per il periodo 31.10.2016 al 31.10.2018 (cioè, proprio quel- CP_1
lo in cui si è verificato il sinistro), contro il rischio di furto, in virtù di po- lizza n. 13812655. Del resto, la compagnia assicurativa non ha contestato né la sussistenza del contratto di assicurazione, né la vigenza della coper- tura assicurativa alla data del denunciato furto e neppure risulta oggetto di contestazioni il fatto storico posto dall'attore a fondamento della do- manda di indennizzo.
Tutto ciò premesso, va pertanto riconosciuto il diritto di parte at- trice all'indennizzo per il furto del veicolo di sua proprietà.
Quanto alla quantificazione di detto indennizzo, viene in soccorso la C.T.U. espletata nel giudizio avente RGVG 1569/2017 nel quale il ri- corrente ha depositato istanza per la nomina di un perito in nome e per conto dell' . per la stima del danno subito a seguito del furto CP_1 CP_1
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– le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – che ha quantificato la somma in €.23.000,00. Su questo importo, poi, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata, vanno rico- nosciuti gli interessi legali dalla data della pronunzia al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella cau- sa iscritta al n. 4092/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, ecce- zione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, dell'importo di €.23.000,00, oltre interessi legali Parte_2
dalla pronunzia sino al soddisfo;
2) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in CP_1
favore di , delle spese di lite che liquida in Parte_1
€.145,50 per spese ed €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, con at- tribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nola, 6.10.25
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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