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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 2380/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOSCO MARINELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in COAZZE il 02/04/2016. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n.
1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 26/02/2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 29/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 278/2024 del 02/07/2024, pubblicata in data 19/08/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Parte_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di provvedere alle incombenze di legge;
Per DISPONE l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE le seguenti modalità di frequentazione dei genitori:
Settimana 1: Il lunedì il papà va a prendere la figlia da scuola (circa ore 18,30) e la tiene con sé riportandola a scuola il martedì mattina;
il martedì pomeriggio la mamma va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì pomeriggio il papà va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il giovedì mattina;
il giovedì pomeriggio la bimba viene prelevata da scuola dai nonni, che la tengono nel pomeriggio e poi la portano a casa della mamma per il pernotto, quindi la bimba viene portata a scuola dalla mamma il venerdì mattina, il venerdì pomeriggio la mamma la va a prendere a scuola e tiene con sé sino al sabato alle ore 21 quando il papà la va a prendere e la tiene con sé sino al lunedì mattina, quando la porta a scuola.
Settimana 2: il lunedì il papà va a prendere la figlia da scuola (circa ore 18,30) e la tiene con sé riportandola a scuola il martedì mattina;
il martedì pomeriggio la mamma va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì pomeriggio il papà va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il giovedì mattina;
il giovedì pomeriggio la bimba viene prelevata da scuola dai nonni, che la tengono nel pomeriggio e poi la portano a casa della mamma per il pernotto, quindi la bimba viene portata a scuola dalla mamma il venerdì mattina, il venerdì pomeriggio la mamma la va a prendere a scuola e tiene con sé sino alle ore 18, quando il papà la va a prendere e la tiene con sé sino al sabato sera alle ore 21 quando la riporta a casa dalla mamma. La domenica sera alle 21 il papà va a prendere la figlia dalla casa della mamma e la tiene con s' sino al lunedì mattina, quando la porta a scuola.
Per DISPONE che la figlia viene mantenuta in modo diretto quando permane presso ciascun genitore.
Le spese straordinarie e/o di importo superiore ai 100 euro saranno suddivise a metà tra i genitori, previo consenso dell'altro al sostenimento della spesa stessa. I conguagli avverranno ogni fine mese.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 2380/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOSCO MARINELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in COAZZE il 02/04/2016. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n.
1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 26/02/2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 29/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 278/2024 del 02/07/2024, pubblicata in data 19/08/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Parte_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di provvedere alle incombenze di legge;
Per DISPONE l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE le seguenti modalità di frequentazione dei genitori:
Settimana 1: Il lunedì il papà va a prendere la figlia da scuola (circa ore 18,30) e la tiene con sé riportandola a scuola il martedì mattina;
il martedì pomeriggio la mamma va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì pomeriggio il papà va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il giovedì mattina;
il giovedì pomeriggio la bimba viene prelevata da scuola dai nonni, che la tengono nel pomeriggio e poi la portano a casa della mamma per il pernotto, quindi la bimba viene portata a scuola dalla mamma il venerdì mattina, il venerdì pomeriggio la mamma la va a prendere a scuola e tiene con sé sino al sabato alle ore 21 quando il papà la va a prendere e la tiene con sé sino al lunedì mattina, quando la porta a scuola.
Settimana 2: il lunedì il papà va a prendere la figlia da scuola (circa ore 18,30) e la tiene con sé riportandola a scuola il martedì mattina;
il martedì pomeriggio la mamma va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì pomeriggio il papà va a prendere la figlia da scuola e la tiene con sé riportandola a scuola il giovedì mattina;
il giovedì pomeriggio la bimba viene prelevata da scuola dai nonni, che la tengono nel pomeriggio e poi la portano a casa della mamma per il pernotto, quindi la bimba viene portata a scuola dalla mamma il venerdì mattina, il venerdì pomeriggio la mamma la va a prendere a scuola e tiene con sé sino alle ore 18, quando il papà la va a prendere e la tiene con sé sino al sabato sera alle ore 21 quando la riporta a casa dalla mamma. La domenica sera alle 21 il papà va a prendere la figlia dalla casa della mamma e la tiene con s' sino al lunedì mattina, quando la porta a scuola.
Per DISPONE che la figlia viene mantenuta in modo diretto quando permane presso ciascun genitore.
Le spese straordinarie e/o di importo superiore ai 100 euro saranno suddivise a metà tra i genitori, previo consenso dell'altro al sostenimento della spesa stessa. I conguagli avverranno ogni fine mese.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.