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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7473/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7473/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Francesco Romano, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Pomigliano d' Arco (Na), alla Via Napoli, n. 67
-appellante
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 C.F._2
margine della comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Antonio
Aievola, Giuseppe Esposito ed Alessandro Giuseppe Romito, ed elett.te domiciliato presso il loro studio, sito in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via Leonardo da Vinci, n. 57;
-appellato
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 6 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1451/2017, Parte_1
depositata il 18 settembre 2017, con la quale il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, in accoglimento della domanda attorea, lo ha condannato al pagamento in favore del geometra della somma di CP_1 euro 4.591,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso professionale per l'attività di frazionamento catastale degli immobili di proprietà del , siti in Pomigliano d'Arco alla Via Roma e alla Via Pt_1
Fiuggi.
L' appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa;
inoltre, ha denunciato l'omessa motivazione della sentenza ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e, 118 disp. att. c.p.c., nonché
l'errata valutazione da parte del Giudice del primo grado del materiale probatorio, concludendo per la riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 Si è costituito in giudizio l'appellato ed ha eccepito in via preliminare la tardività, nonché
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato in toto l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
La causa la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all' udienza del 6.2.2025.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellato.
Come emerge dalla certificazione rilasciata in data 01.02.2018, il funzionario UNEP del Tribunale di
Nola ha attestato di aver notificato la sentenza n. 1451/2017 in data 02.10.2017 (cfr. copia notificata sentenza di primo grado); pertanto, essendo stato notificato l'atto di appello in data 31.10.2017,
l'appellante ha rispettato il termine di giorni trenta di cui all'art. 325 c.p.c.
Ancora in via preliminare, va affermata l' ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto appare rispettato il requisito di “specificità” dei motivi di impugnazione, da valutarsi, come è noto, alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (Cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, sia pure per le motivazioni che seguono e che vanno a sostituire quelle fornite dal Giudice di pace, del tutto carenti ed erronee.
In via del tutto preliminare occorre disattendere il primo motivo di impugnazione mediante il quale l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa, per aver il giudice di pace escusso i testi e, successivamente, deciso la controversia senza concedere il rinvio richiesto da parte convenuta per consentire la sostituzione del difensore, avendo l' avvocato costituito rinunciato al mandato.
Com'è noto, infatti, l' art. 85 c.p.c. prevede il principio di ultrattività della procura alle liti, stabilendo che la revoca e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell' altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del nuovo difensore;
pertanto, appare evidente che la norma – la cui ratio è quella di impedire che le vicende afferenti al rapporto tra assistito e difensore possano compromettere la durata del processo, prestandosi ad usi dilatori – prevede che, in caso di rinuncia al mandato (così come pagina 2 di 7 in caso di revoca) il difensore conservi lo ius postulandi – con conseguente persistenza del' obbligo professionale alla difesa tecnica – fin quando non venga sostituito da altro difensore.
Pertanto, correttamente il giudice di pace ha istruito il processo in primo grado (escutendo i soli testi attorei, stante la assenza della convenuta e la conseguente decadenza dal diritto alla prova), pur in assenza del difensore di parte convenuta il quale, sebbene rinunciante, avrebbe dovuto espletare il mandato professionale con diligenza professionale fin quando non fosse avvenuta la sostituzione con altro procuratore;
costituiscono, infatti, principi pacifici e granitici quelli per cui : la rinuncia al mandato, al pari della revoca della procura, non esime il difensore rinunciante revocato dal compimento delle attività difensive necessarie, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza;
le eventuali negligenze o dimenticanze si verificano e consumano nell'ambito del rapporto professionale con il cliente, senza riverberarsi sulla regolarità del processo;
il giudice non è tenuto a concedere la rimessione in termini la parte costituita in giudizio e decaduta da un'attività istruttoria per vicende inerenti al rapporto con il difensore (revoca/rinuncia al mandato).
Quanto al motivo di appello afferente al merito della pretesa, lo stesso è infondato e va rigettato, avendo l' attore fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa professionale ex art. 2697 c.c. e non avendo il convenuto fornito la prova della ricorrenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della avversa pretesa.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, nonché dell'espletamento dello stesso incombe sul professionista;
peraltro, è onere del professionista quello di dimostrare non solo la sussistenza dell'incarico e che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità della prestazione, ai fini della corretta determinazione del quantum (Cfr. Cass. civ. n. 21522 del
20.08.2019).
pagina 3 di 7 Com' è noto, il rapporto di prestazione professionale postula il conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti in ordine alla relativa prestazione, non essendo richiesta la forma scritta;
“sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva [...]” (Cfr. Cass. civ., n. 1792 del 24.01.2017).
Ciò premesso, nella fattispecie l' attore ha agito assumendo di aver svolto attività professionale consistente nella “sistemazione catastale degli immobili di proprietà del convenuto siti in Pomigliano d'
Arco, aventi accesso sia dalla Via Roma n. 65 che dalla Via Fiuggi” (punto 2) dell' atto di citazione), e consistenti in: “distacco della maggiore consistenza della p.lla 512 del foglio 3 della quota di terreno attribuita al dante causa del ed identificata attualmente con la p.lla 420; l' Parte_2 individuazione e la rappresentazione del piccolo manufatto posto nell' angolo sud – ovest del giardino ed attualmente individuato con la p.lla 4211, foglio 3; il frazionamento della maggiore consistenza della
p.lla 446, foglio 15 delle aree di pertinenza ai singoli fabbricati di proprietà degli aventi causa di
(attualmente p.lla 1386, foglio 15) e di quelli di proprietà del Parte_3 Parte_1
(attualmente, p.lla 1385, foglio 15); la rappresentazione in mappa dell' esatta sagoma dei fabbricati così come attribuiti ai suddetti” (punto 3 dell' atto di citazione); rispetto a tali attività, ha richiesto un compenso pari ad euro 4.591,04, meglio dettagliato al punto 9) dell' atto di citazione, e precisamente:
“404,00 euro per spese e tributi catastali;
200,00 a vacazione per ricerche, visure catastali, redazione e presentazione istanza di rettifica, comunicazioni ed accessi presso l' Agenzia del Territorio;
euro 200,00 per rilievi fotografici, metrici con strumenti laser, restituzione su carta del rilievo con progrmma
Autocad inerenti all' appartamento al primo piano;
euro 1.400,00 quale onorario per tipo frazionamento
e mappale p.lla 512, foglio 3; euro 1.500,00 quale onorario per tipo frazionamento e mappale p.lle 446
e 456, foglio 15; euro 132,00 quale contributo previdenziale;
euro 755,04 quale IVA”.
Il convenuto ha contestato sia il conferimento dell' incarico, sia l' espletamento dello stesso che la quantificazione dei compensi;
ha, inoltre, eccepito tempestivamente (in primo grado) l' intervenuto pagamento dell' importo di euro 650,00, mentre in fase di appello ha eccepito, altresì, l' intervenuto pagamento dell' ulteriore importo di cui alla ricevuta del 19.2.2014, eccezione che non può essere esaminata in quanto tardivamente proposta (solo nell' atto di appello, dunque tardivamente, è stato eccepito il relativo pagamento e depositata la ricevuta del 19.2.2014, documento nuovo la cui produzione in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c.).
pagina 4 di 7 Ciò posto, occorre dare atto dalle risultanze dell' istruttoria espletata in primo grado.
L' attore ha prodotto in giudizio un documento, denominato “lettera di incarico”, privo di data, ritualmente sottoscritto da entrambe le parti, con il quale il gli conferito mandato “per la Pt_1
redazione e presentazione in catasto degli atti di aggiornamento interessanti gli immobili siti nel Comune di Pomigliano d'Arco, Foglio 3, mappale 512” (v. all. 7 nella produzione primo grado).
A fronte di tale documento può ritenersi provato il conferimento dell' incarico con riferimento alla attività in esso indicata, non avendo il convenuto disconosciuto la sottoscrizione di tale lettera ed apparendo irrilevanti le contestazioni formulate sul punto, in ordine alla mancanza di data certa.
Quanto all' effettivo espletamento dell' incarico, il geometra ha prodotto in giudizio documentazione della Agenzia delle Entrate, ovvero l' “attestato di approvazione del tipo di frazionamento e mappale”, relativo alla p.lla 512, nel quale è indicato il nome del geometra quale tecnico incarico della CP_1 pratica, dal quale risulta la riscossione dell' importo di euro 158,00 (v. all. 8), con relativo aggiornamento cartografico, nonché analoga documentazione afferente alle distinte particelle (n. 423, 995, 446, 456), nella quale del pari si dà atto che lo stesso ha agito in qualità di tecnico incaricato (all. 9), e nel CP_1 quale del pari si dà atto del versamento dell' importo di euro 158,00 per spese e tributi;
il documento, peraltro, reca la sottoscrizione del convenuto alla pag. 2 di 15, apposta per avvenuta Parte_1 conoscenza del contenuto dell' atto di aggiornamento;
risultano, infine, depositati 4 rilievi fotografici dei luoghi di causa.
La documentazione prodotta è idonea a comprovare l' espletamento dell' incarico con riferimento alla attività di sistemazione catastale delle particelle indicate.
Lo svolgimento di tale attività, peraltro, è stata corroborata dai testi escussi (udienza del 01.04.2016 e del 30.11.2016); il teste ha dichiarato: “Ho collaborato con l'attore nei rilievi Testimone_1 CP_1 tecnici e topografici presso l'abitazione del signor;
l' incarico conferito al geom. Parte_1 [...]
consisteva nell' accatastamento della proprietà del sig. frazionandola da quella CP_1 Parte_1 degli altri eredi della famiglia (…) ricordo che l'incaricò durò circa 7-8 mesi, dal mese di maggio 2013
a febbraio 2014 e fu portato a termine (…) ricordo che abbiamo fatto 3-4 accessi presso la sua proprietà; scattammo anche diverse fotografie ed effettuammo rilievi tecnici e misurazioni sia esterne, sia interne” , riconoscendo, peraltro, la documentazione depositata dall' attore e sottoposta al teste in visione;
circostanze, queste, confermate anche dal teste , il quale ha riferito di essere a Tes_2 conoscenza dei fatti di causa in quanto “precedentemente il sig. aveva incaricato me, ma poi Pt_1
pagina 5 di 7 non essendoci messi d' accordo sul lato economico non ho accettato”, ed ha riferito che il geometra
[...] aveva accettato l' incarico originariamente offerto a lui: “ricordo che il geometra mi CP_1 CP_1 informò per atto di correttezza professionale e mi riferiva dello stato di avanzamento del progetto”.
In ordine al quantum della pretesa creditoria, da determinarsi secondo quanto dispone l' art. 2233 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti - e solo in mancanza di questa ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi
e, infine, alla determinazione del giudice;
per quanto riguarda la determinazione del compenso spettante al professionista, difatti, deve prioritariamente farsi riferimento all'accordo intercorso tra le parti, dovendosi ricorrere alle tariffe solo in assenza di una pattuizione” (cfr. Cass. civ., ord. n. 7904 del
01.04.2020; Cass. civ. n. 2575 del 02.02.2018).
Nella fattispecie, è da rilevare che la esistenza di un accordo in ordine alla determinazione del compenso
è stata confermato dal teste , il quale ha riferito che “il geometra pattuì il compenso in Pt_1 CP_1 circa euro 5.000 per tutta la sua attività e non ricevette alcun acconto nemmeno per le spese vive”.
Del resto, la cifra richiesta appare congrua in considerazione della attività svolta, così come comprovata dall' esame della documentazione prodotta, tenuto conto delle spese vive sostenute (essendovi prova del versamento dell' importo di euro 158,00 per la pratica di accatastamento della p.lla 512 e di 158,00 euro per l' accatastamento delle altre particelle), dei rilievi necessari per la elaborazione dei grafici allegati alle pratiche, nonché dell' effettivo svolgimento delle pratiche di accatastamento delle particelle indicate, apparendo congrua la misura dei compensi e degli accessori richiesti.
A fronte della prova di tale credito professionale, il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi della avversa pretesa, tenuto conto che non è stata fornita alcuna prova del pagamento dell' importo di euro 650,00 a mani del geometra e che l' eccezione di pagamento di ulteriori importi è stata formulata per la prima volta in appello, dunque tardivamente.
Da tanto consegue che l'appello va rigettato dovendosi confermare- sia pure con una integrazione in punto di motivazione- la pronuncia di primo grado.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti, rimane assorbita nella motivazione che precede.
pagina 6 di 7 Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione, tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente erronea nella parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
-dà atto, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7473/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Francesco Romano, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Pomigliano d' Arco (Na), alla Via Napoli, n. 67
-appellante
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 C.F._2
margine della comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Antonio
Aievola, Giuseppe Esposito ed Alessandro Giuseppe Romito, ed elett.te domiciliato presso il loro studio, sito in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via Leonardo da Vinci, n. 57;
-appellato
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 6 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1451/2017, Parte_1
depositata il 18 settembre 2017, con la quale il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, in accoglimento della domanda attorea, lo ha condannato al pagamento in favore del geometra della somma di CP_1 euro 4.591,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso professionale per l'attività di frazionamento catastale degli immobili di proprietà del , siti in Pomigliano d'Arco alla Via Roma e alla Via Pt_1
Fiuggi.
L' appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa;
inoltre, ha denunciato l'omessa motivazione della sentenza ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e, 118 disp. att. c.p.c., nonché
l'errata valutazione da parte del Giudice del primo grado del materiale probatorio, concludendo per la riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 Si è costituito in giudizio l'appellato ed ha eccepito in via preliminare la tardività, nonché
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato in toto l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
La causa la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all' udienza del 6.2.2025.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellato.
Come emerge dalla certificazione rilasciata in data 01.02.2018, il funzionario UNEP del Tribunale di
Nola ha attestato di aver notificato la sentenza n. 1451/2017 in data 02.10.2017 (cfr. copia notificata sentenza di primo grado); pertanto, essendo stato notificato l'atto di appello in data 31.10.2017,
l'appellante ha rispettato il termine di giorni trenta di cui all'art. 325 c.p.c.
Ancora in via preliminare, va affermata l' ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto appare rispettato il requisito di “specificità” dei motivi di impugnazione, da valutarsi, come è noto, alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (Cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, sia pure per le motivazioni che seguono e che vanno a sostituire quelle fornite dal Giudice di pace, del tutto carenti ed erronee.
In via del tutto preliminare occorre disattendere il primo motivo di impugnazione mediante il quale l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa, per aver il giudice di pace escusso i testi e, successivamente, deciso la controversia senza concedere il rinvio richiesto da parte convenuta per consentire la sostituzione del difensore, avendo l' avvocato costituito rinunciato al mandato.
Com'è noto, infatti, l' art. 85 c.p.c. prevede il principio di ultrattività della procura alle liti, stabilendo che la revoca e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell' altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del nuovo difensore;
pertanto, appare evidente che la norma – la cui ratio è quella di impedire che le vicende afferenti al rapporto tra assistito e difensore possano compromettere la durata del processo, prestandosi ad usi dilatori – prevede che, in caso di rinuncia al mandato (così come pagina 2 di 7 in caso di revoca) il difensore conservi lo ius postulandi – con conseguente persistenza del' obbligo professionale alla difesa tecnica – fin quando non venga sostituito da altro difensore.
Pertanto, correttamente il giudice di pace ha istruito il processo in primo grado (escutendo i soli testi attorei, stante la assenza della convenuta e la conseguente decadenza dal diritto alla prova), pur in assenza del difensore di parte convenuta il quale, sebbene rinunciante, avrebbe dovuto espletare il mandato professionale con diligenza professionale fin quando non fosse avvenuta la sostituzione con altro procuratore;
costituiscono, infatti, principi pacifici e granitici quelli per cui : la rinuncia al mandato, al pari della revoca della procura, non esime il difensore rinunciante revocato dal compimento delle attività difensive necessarie, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza;
le eventuali negligenze o dimenticanze si verificano e consumano nell'ambito del rapporto professionale con il cliente, senza riverberarsi sulla regolarità del processo;
il giudice non è tenuto a concedere la rimessione in termini la parte costituita in giudizio e decaduta da un'attività istruttoria per vicende inerenti al rapporto con il difensore (revoca/rinuncia al mandato).
Quanto al motivo di appello afferente al merito della pretesa, lo stesso è infondato e va rigettato, avendo l' attore fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa professionale ex art. 2697 c.c. e non avendo il convenuto fornito la prova della ricorrenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della avversa pretesa.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, nonché dell'espletamento dello stesso incombe sul professionista;
peraltro, è onere del professionista quello di dimostrare non solo la sussistenza dell'incarico e che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità della prestazione, ai fini della corretta determinazione del quantum (Cfr. Cass. civ. n. 21522 del
20.08.2019).
pagina 3 di 7 Com' è noto, il rapporto di prestazione professionale postula il conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti in ordine alla relativa prestazione, non essendo richiesta la forma scritta;
“sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva [...]” (Cfr. Cass. civ., n. 1792 del 24.01.2017).
Ciò premesso, nella fattispecie l' attore ha agito assumendo di aver svolto attività professionale consistente nella “sistemazione catastale degli immobili di proprietà del convenuto siti in Pomigliano d'
Arco, aventi accesso sia dalla Via Roma n. 65 che dalla Via Fiuggi” (punto 2) dell' atto di citazione), e consistenti in: “distacco della maggiore consistenza della p.lla 512 del foglio 3 della quota di terreno attribuita al dante causa del ed identificata attualmente con la p.lla 420; l' Parte_2 individuazione e la rappresentazione del piccolo manufatto posto nell' angolo sud – ovest del giardino ed attualmente individuato con la p.lla 4211, foglio 3; il frazionamento della maggiore consistenza della
p.lla 446, foglio 15 delle aree di pertinenza ai singoli fabbricati di proprietà degli aventi causa di
(attualmente p.lla 1386, foglio 15) e di quelli di proprietà del Parte_3 Parte_1
(attualmente, p.lla 1385, foglio 15); la rappresentazione in mappa dell' esatta sagoma dei fabbricati così come attribuiti ai suddetti” (punto 3 dell' atto di citazione); rispetto a tali attività, ha richiesto un compenso pari ad euro 4.591,04, meglio dettagliato al punto 9) dell' atto di citazione, e precisamente:
“404,00 euro per spese e tributi catastali;
200,00 a vacazione per ricerche, visure catastali, redazione e presentazione istanza di rettifica, comunicazioni ed accessi presso l' Agenzia del Territorio;
euro 200,00 per rilievi fotografici, metrici con strumenti laser, restituzione su carta del rilievo con progrmma
Autocad inerenti all' appartamento al primo piano;
euro 1.400,00 quale onorario per tipo frazionamento
e mappale p.lla 512, foglio 3; euro 1.500,00 quale onorario per tipo frazionamento e mappale p.lle 446
e 456, foglio 15; euro 132,00 quale contributo previdenziale;
euro 755,04 quale IVA”.
Il convenuto ha contestato sia il conferimento dell' incarico, sia l' espletamento dello stesso che la quantificazione dei compensi;
ha, inoltre, eccepito tempestivamente (in primo grado) l' intervenuto pagamento dell' importo di euro 650,00, mentre in fase di appello ha eccepito, altresì, l' intervenuto pagamento dell' ulteriore importo di cui alla ricevuta del 19.2.2014, eccezione che non può essere esaminata in quanto tardivamente proposta (solo nell' atto di appello, dunque tardivamente, è stato eccepito il relativo pagamento e depositata la ricevuta del 19.2.2014, documento nuovo la cui produzione in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c.).
pagina 4 di 7 Ciò posto, occorre dare atto dalle risultanze dell' istruttoria espletata in primo grado.
L' attore ha prodotto in giudizio un documento, denominato “lettera di incarico”, privo di data, ritualmente sottoscritto da entrambe le parti, con il quale il gli conferito mandato “per la Pt_1
redazione e presentazione in catasto degli atti di aggiornamento interessanti gli immobili siti nel Comune di Pomigliano d'Arco, Foglio 3, mappale 512” (v. all. 7 nella produzione primo grado).
A fronte di tale documento può ritenersi provato il conferimento dell' incarico con riferimento alla attività in esso indicata, non avendo il convenuto disconosciuto la sottoscrizione di tale lettera ed apparendo irrilevanti le contestazioni formulate sul punto, in ordine alla mancanza di data certa.
Quanto all' effettivo espletamento dell' incarico, il geometra ha prodotto in giudizio documentazione della Agenzia delle Entrate, ovvero l' “attestato di approvazione del tipo di frazionamento e mappale”, relativo alla p.lla 512, nel quale è indicato il nome del geometra quale tecnico incarico della CP_1 pratica, dal quale risulta la riscossione dell' importo di euro 158,00 (v. all. 8), con relativo aggiornamento cartografico, nonché analoga documentazione afferente alle distinte particelle (n. 423, 995, 446, 456), nella quale del pari si dà atto che lo stesso ha agito in qualità di tecnico incaricato (all. 9), e nel CP_1 quale del pari si dà atto del versamento dell' importo di euro 158,00 per spese e tributi;
il documento, peraltro, reca la sottoscrizione del convenuto alla pag. 2 di 15, apposta per avvenuta Parte_1 conoscenza del contenuto dell' atto di aggiornamento;
risultano, infine, depositati 4 rilievi fotografici dei luoghi di causa.
La documentazione prodotta è idonea a comprovare l' espletamento dell' incarico con riferimento alla attività di sistemazione catastale delle particelle indicate.
Lo svolgimento di tale attività, peraltro, è stata corroborata dai testi escussi (udienza del 01.04.2016 e del 30.11.2016); il teste ha dichiarato: “Ho collaborato con l'attore nei rilievi Testimone_1 CP_1 tecnici e topografici presso l'abitazione del signor;
l' incarico conferito al geom. Parte_1 [...]
consisteva nell' accatastamento della proprietà del sig. frazionandola da quella CP_1 Parte_1 degli altri eredi della famiglia (…) ricordo che l'incaricò durò circa 7-8 mesi, dal mese di maggio 2013
a febbraio 2014 e fu portato a termine (…) ricordo che abbiamo fatto 3-4 accessi presso la sua proprietà; scattammo anche diverse fotografie ed effettuammo rilievi tecnici e misurazioni sia esterne, sia interne” , riconoscendo, peraltro, la documentazione depositata dall' attore e sottoposta al teste in visione;
circostanze, queste, confermate anche dal teste , il quale ha riferito di essere a Tes_2 conoscenza dei fatti di causa in quanto “precedentemente il sig. aveva incaricato me, ma poi Pt_1
pagina 5 di 7 non essendoci messi d' accordo sul lato economico non ho accettato”, ed ha riferito che il geometra
[...] aveva accettato l' incarico originariamente offerto a lui: “ricordo che il geometra mi CP_1 CP_1 informò per atto di correttezza professionale e mi riferiva dello stato di avanzamento del progetto”.
In ordine al quantum della pretesa creditoria, da determinarsi secondo quanto dispone l' art. 2233 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti - e solo in mancanza di questa ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi
e, infine, alla determinazione del giudice;
per quanto riguarda la determinazione del compenso spettante al professionista, difatti, deve prioritariamente farsi riferimento all'accordo intercorso tra le parti, dovendosi ricorrere alle tariffe solo in assenza di una pattuizione” (cfr. Cass. civ., ord. n. 7904 del
01.04.2020; Cass. civ. n. 2575 del 02.02.2018).
Nella fattispecie, è da rilevare che la esistenza di un accordo in ordine alla determinazione del compenso
è stata confermato dal teste , il quale ha riferito che “il geometra pattuì il compenso in Pt_1 CP_1 circa euro 5.000 per tutta la sua attività e non ricevette alcun acconto nemmeno per le spese vive”.
Del resto, la cifra richiesta appare congrua in considerazione della attività svolta, così come comprovata dall' esame della documentazione prodotta, tenuto conto delle spese vive sostenute (essendovi prova del versamento dell' importo di euro 158,00 per la pratica di accatastamento della p.lla 512 e di 158,00 euro per l' accatastamento delle altre particelle), dei rilievi necessari per la elaborazione dei grafici allegati alle pratiche, nonché dell' effettivo svolgimento delle pratiche di accatastamento delle particelle indicate, apparendo congrua la misura dei compensi e degli accessori richiesti.
A fronte della prova di tale credito professionale, il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi della avversa pretesa, tenuto conto che non è stata fornita alcuna prova del pagamento dell' importo di euro 650,00 a mani del geometra e che l' eccezione di pagamento di ulteriori importi è stata formulata per la prima volta in appello, dunque tardivamente.
Da tanto consegue che l'appello va rigettato dovendosi confermare- sia pure con una integrazione in punto di motivazione- la pronuncia di primo grado.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti, rimane assorbita nella motivazione che precede.
pagina 6 di 7 Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione, tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente erronea nella parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
-dà atto, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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