Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Decreto collegiale 26 marzo 2026
Decreto collegiale 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulia Vicini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Fra Giovanni Pantaleo n. 3;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 25 ottobre 2024 e notificato il 30 ottobre 2024, recante il rigetto dell’istanza del ricorrente volta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale n. -OMISSIS- – rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 26 luglio 2022 con scadenza 13 aprile 2023 – in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 209/2025 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere ON De VI;
Udito, all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 dicembre 2024 e depositato il 23 gennaio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 25 ottobre 2024 e notificato il 30 ottobre 2024, recante il rigetto della sua istanza volta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale n. -OMISSIS- – rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 26 luglio 2022 con scadenza 13 aprile 2023 – in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorrente, cittadino bengalese, nato il [...], è giunto in Italia sulla base del Nulla Osta con n. -OMISSIS-, rilasciato il 4 aprile 2022 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in forza di visto per lavoro stagionale nel settore dell’agricoltura (con ingresso effettivo sul Territorio nazionale in data 23 giugno 2022). La Questura di -OMISSIS-, in data 26 luglio 2022, gli ha rilasciato il primo permesso di soggiorno, avente scadenza il 13 aprile 2023. Dopo essersi trasferito nella Provincia di Milano, nel Comune di -OMISSIS-, è stato assunto in forza di regolare contratto; in data 4 maggio 2023, l’istante ha chiesto alla Questura di Milano il rinnovo/conversione del suo permesso di soggiorno. Il 18 maggio 2023, il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Interno la richiesta di nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tuttavia, dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, è stato assunto, in data 25 ottobre 2024, dalla Questura di Milano il diniego definitivo di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, poiché il richiedente non ha allegato il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione relativo alla disponibilità di un posto nei limiti delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato.
Il ricorrente ha assunto l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della circostanza che l’Amministrazione dell’Interno non avrebbe riscontrato l’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in lavoro subordinato da esso presentata in data 18 maggio 2023.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti la violazione di disposizioni di legge e l’eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 209/2025 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata altresì fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.
In prossimità dell’udienza di trattazione della controversia, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio il decreto del Questore di Milano del 24 novembre 2025, che a seguito dell’ordinanza cautelare n. 209/2025, ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione, tramite deposito documentale, da parte dell’Amministrazione resistente dell’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale, sul punto confermata anche dalla difesa del ricorrente – in ragione della circostanza che la Questura di Milano in data 24 novembre 2025 ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato (cfr. deposito dell’Amministrazione del 25 novembre 2025) –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
3. Per quel che concerne, poi, la richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, accolta da parte dell’apposita Commissione (v. decreto n. -OMISSIS-), ritiene il Collegio che la si possa confermare, considerata la non manifesta infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GA IA, Presidente
ON De VI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De VI | GA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.