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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/10/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 528 2025 V.G.,
promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 ed il signor nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, residente in [...], entrambi i ricorrenti C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Valeria Losi (c.f.: ), del foro di C.F._3
Catania, presso il cui studio in Biancavilla (CT), Viale dei Fiori n. 59, Biancavilla 95033 (CT), risultano elettivamente domiciliati,
Ricorrenti
Con l'intervento del P.G.
La corte
La Corte,
Preliminarmente va rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, atteso che il matrimonio concordatario inter partes è stato celebrato a Mascalucia (CT), comune presso cui è stato altresì trascritto l'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 8 della Legge n.
121/1985.
Nel merito, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato inter partes, proposta congiuntamente da Parte_1
e da è fondata e va accolta, come peraltro chiesto anche dal P.G.
[...] CP_1
che ha emesso parere in tal senso.
Va premesso che il procedimento è stato incoato da presso il Tribunale CP_1
Ecclesiastico al fine di ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario celebrato con in data 09.09.2004 presso la Parrocchia “Santuario Parte_1 dell'Addolorata” in Mascalucia (CT) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mascalucia (Atto N. 95, Parte II, Serie A, anno 2004).
All'esito di tale processo, il matrimonio è stato dichiarato nullo con sentenza definitiva emessa il 20.11.2015 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di Palermo e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 02.06.2025.
Il motivo della riscontrata nullità è stato individuato nell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'attore, ai sensi del Can. 1101 § 2 del Codice di Diritto Canonico.
Alla stregua di tale motivazione, va accolta la domanda presentata congiuntamente dai ricorrenti volta a conseguire la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della pronuncia di nullità del loro matrimonio.
Le sentenze di nullità del matrimonio dei Tribunali Ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci quando si accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 della Legge 25 marzo
1985, n. 121.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti e della menzionata sentenza ecclesiastica, risulta che ricorrono le condizioni richieste, giacché: a) si verte in tema di matrimonio concordatario, come documentato dall'estratto dell'atto di matrimonio del
Comune di Mascalucia;
b) ad ambedue le parti è stato assicurato il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi dell'ordinamento italiano. In particolare, la parte convenuta nel procedimento canonico, è stata regolarmente evocata in giudizio, ha Parte_1
ricevuto notifica di tutti gli atti fondamentali del processo e, pur non costituendosi, ha fatto pervenire osservazioni scritte con le quali confermava le dichiarazioni dell'attore, dimostrando di essere stata posta in condizione di partecipare attivamente al processo;
c) la causa della nullità (esclusione dell'indissolubilità del vincolo) non contrasta con l'ordine pubblico italiano. Come si evince dagli atti e come dedotto dai ricorrenti, la riserva mentale di non è rimasta tale, ma era conosciuta o quantomeno conoscibile da CP_1 [...]
venendo così a mancare quel contrasto con il principio di tutela della buona Parte_1 fede e dell'affidamento incolpevole che costituisce limite di ordine pubblico alla delibazione;
d) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge per la delibazione delle sentenze straniere, in quanto non pende un giudizio tra le stesse parti per il medesimo oggetto dinanzi a un giudice italiano, né esiste una sentenza passata in giudicato contrastante.
È quindi accoglibile la domanda congiunta, sussistendo i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le spese vengono compensate tra le parti, stante la natura congiunta del ricorso e l'accordo tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando,
DICHIARA l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Siculo di Palermo in data 20.11.2015, e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 02.06.2025, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1 CP_1 il 09.09.2004 presso la Parrocchia “Santuario dell'Addolorata” in Mascalucia (CT) e
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mascalucia (Atto N. 95, Parte
II, Serie A, anno 2004).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mascalucia di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia Persone e Minori della Corte di
Appello di Catania in data [data della decisione].
Il Presidente est.
(Dr. Massimo Escher)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 528 2025 V.G.,
promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 ed il signor nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, residente in [...], entrambi i ricorrenti C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Valeria Losi (c.f.: ), del foro di C.F._3
Catania, presso il cui studio in Biancavilla (CT), Viale dei Fiori n. 59, Biancavilla 95033 (CT), risultano elettivamente domiciliati,
Ricorrenti
Con l'intervento del P.G.
La corte
La Corte,
Preliminarmente va rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, atteso che il matrimonio concordatario inter partes è stato celebrato a Mascalucia (CT), comune presso cui è stato altresì trascritto l'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 8 della Legge n.
121/1985.
Nel merito, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato inter partes, proposta congiuntamente da Parte_1
e da è fondata e va accolta, come peraltro chiesto anche dal P.G.
[...] CP_1
che ha emesso parere in tal senso.
Va premesso che il procedimento è stato incoato da presso il Tribunale CP_1
Ecclesiastico al fine di ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario celebrato con in data 09.09.2004 presso la Parrocchia “Santuario Parte_1 dell'Addolorata” in Mascalucia (CT) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mascalucia (Atto N. 95, Parte II, Serie A, anno 2004).
All'esito di tale processo, il matrimonio è stato dichiarato nullo con sentenza definitiva emessa il 20.11.2015 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di Palermo e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 02.06.2025.
Il motivo della riscontrata nullità è stato individuato nell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'attore, ai sensi del Can. 1101 § 2 del Codice di Diritto Canonico.
Alla stregua di tale motivazione, va accolta la domanda presentata congiuntamente dai ricorrenti volta a conseguire la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della pronuncia di nullità del loro matrimonio.
Le sentenze di nullità del matrimonio dei Tribunali Ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci quando si accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 della Legge 25 marzo
1985, n. 121.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti e della menzionata sentenza ecclesiastica, risulta che ricorrono le condizioni richieste, giacché: a) si verte in tema di matrimonio concordatario, come documentato dall'estratto dell'atto di matrimonio del
Comune di Mascalucia;
b) ad ambedue le parti è stato assicurato il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi dell'ordinamento italiano. In particolare, la parte convenuta nel procedimento canonico, è stata regolarmente evocata in giudizio, ha Parte_1
ricevuto notifica di tutti gli atti fondamentali del processo e, pur non costituendosi, ha fatto pervenire osservazioni scritte con le quali confermava le dichiarazioni dell'attore, dimostrando di essere stata posta in condizione di partecipare attivamente al processo;
c) la causa della nullità (esclusione dell'indissolubilità del vincolo) non contrasta con l'ordine pubblico italiano. Come si evince dagli atti e come dedotto dai ricorrenti, la riserva mentale di non è rimasta tale, ma era conosciuta o quantomeno conoscibile da CP_1 [...]
venendo così a mancare quel contrasto con il principio di tutela della buona Parte_1 fede e dell'affidamento incolpevole che costituisce limite di ordine pubblico alla delibazione;
d) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge per la delibazione delle sentenze straniere, in quanto non pende un giudizio tra le stesse parti per il medesimo oggetto dinanzi a un giudice italiano, né esiste una sentenza passata in giudicato contrastante.
È quindi accoglibile la domanda congiunta, sussistendo i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le spese vengono compensate tra le parti, stante la natura congiunta del ricorso e l'accordo tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando,
DICHIARA l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Siculo di Palermo in data 20.11.2015, e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 02.06.2025, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1 CP_1 il 09.09.2004 presso la Parrocchia “Santuario dell'Addolorata” in Mascalucia (CT) e
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mascalucia (Atto N. 95, Parte
II, Serie A, anno 2004).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mascalucia di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia Persone e Minori della Corte di
Appello di Catania in data [data della decisione].
Il Presidente est.
(Dr. Massimo Escher)