Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in data
6/3/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. Rg 8348/2024 TRA
la Sig.ra nata a [...] il [...] ivi residente ALLA Parte_1
VIA G. PASQUARIELLO N. 95 , cod. fisc. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Bruno Buozzi n. 251 CAP 80147 presso lo studio dell'avv. Rosaria Mauro (CF: ), il quale lo rappresenta e difende, (giusta C.F._3 procura speciale conferita su supporto cartaceo, la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale ai sensi dell'art 83 comma terzo ultima parte c.p.c , come modificato dall'art. 45 L.18/6/2009 n. 69, da considerarsi in calce al presente atto, ex art. 18 comma quinto D.M. 21/02/2011 N. 44). Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria all'indirizzo pec: Email_1
- ricorrente -
E
l' , ( CF PI Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone (CF. ) giusta C.F._4 procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1 n.7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla CP_2 via A. De Gasperi 55 con il sottoscritto procuratore che si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC t Email_2
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso il ricorrente in epigrafe indicato proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico Rg 5059/2024 per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento . Il ricorrente presentava domanda amministrativa in data 31/3/2022 al fine di ottenere l' indennità di accompagnamento, la quale, però, non aveva trovato accoglimento, nella fase amministrativa,
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Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la prestazione dell' indennità di accompagnamento in quanto il ricorrente presentava un quadro patologico incompatibile con detta condizione
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositatol'8/4/2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione assistenziale richiesta e quindi chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. CP_2 Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Veniva disposta ed espletata nuova CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario.
Nel corso del giudizio per parte ricorrente si costituiva un nuovo difensore All' udienza del 6/3/2025 , disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato. In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , CP_1 deve escludersi la inammissibilità della domanda per difetto di specifiche contestazioni dell'operato del c.t.u. La difesa della ricorrente, infatti, ha motivatamente prospettato una erronea stima percentuale delle patologie accertate dal consulente tecnico nominato nella prima fase. Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice ha ritenuto difatti che parte ricorrente presenti le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento , non essendo in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani di vita a decorrere tuttavia solo dal mese di novembre 2024 Il ctu nel supplemento di ctu ha concluso ritenendo che il ricorrente sia affetto dalle seguenti patologie :
• Artrosi diffusa polidistrettuale (elettiva al rachide alle ginocchia ed al cingolo pelvico); quadro con riverberi funzioni di avanzata entità in soggetto con obesità di I grado in fase iniziale.
• Cardiopatia sclero-ipertensiva con associati segni di insufficienza venosa agli arti inferiori;
quadro complessivamente ascrivibile alla classe II NYHA
• Iniziale/sfumato deficit attentivo-mnesico con attuale evidenza clinica di s. tremorigena
• Diabete mellito ascrivibile alla I-II classe In sintesi è possibile indicare che la ricorrente , è da Parte_1 ritenere del tutto inabile ovvero persona con d nto di compiti e funzioni proprie dell'età . Nel caso di le ripercussioni funzionali del complesso patologico Parte_1 da cui è aff o medico-legale per l'indennità di accompagnamento intorno al mese di novembre dell'anno 2024. IN detta epoca è possibile retrodatare il raggiungimento dell'attuale livello clinico-funzionale in un soggetto il cui quadro menomativo si caratterizza per patologia involutiva geriatrica a lenta evoluzione in peius. Nel caso subietto la ricorrente pur con appoggio presenta evidenti rischio di cadute mentre per quanto concerne il versante neuropsichico accanto ad una certa labilità attentivo mnesica risulta innestata una condizione tremorigena a verosimile genesi cerebro-vascolare.
2 In altri termini, si concretizzano i requisiti previsti dalla legge 18/80 e 508/88 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dall'epoca indicata (novembre 2024 ) “ In definitiva deve essere dichiarato il diritto dell'istante a percepire i ratei d'indennità di accompagnamento decorrere dal NOVEMBRE 2024 , oltre interessi legali, restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_1
In considerazione della decorrenza del riconoscimento fissato ad epoca di gran lunga successiva a quella della domanda amministrativa, le spese di lite (relative al giudizio in esame ed a quello precedente di ATPO) vengono interamente compensate tra le parti. A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) Dichiara persona invalida meritevole dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal NOVEMBRE 2024
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Napoli, 6/3/2025 il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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