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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al RGN. 4860 dell'anno 2024
TRA nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Parte_1
Romualdo Guarna II n. 12, C.F. , rappresentata e C.F._1
difesa da Avv. Renato Lamberti, nato a [...] il [...], C.F.
, in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis C.F._2
c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Salerno, alla via S. Mobilio n. 82
Ricorrente
E
, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di Salerno (C.F. ), presso cui ope legis domicilia in P.IVA_2
Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Resistente
E
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione spese difensive ex art. 84 - 170
D.P.R. 115/2002
Conclusioni: all'udienza del 25.03.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 20.06.2024, l'avv. Pt_1 ricorreva all'adito Tribunale per vedere riconosciuta la liquidazione
[...] delle spese legali per la difesa d'ufficio prestata nei confronti di
[...]
, in seguito al provvedimento di rigetto per il riconoscimento delle Pt_2
medesime, ed esponeva: a) l'avv. svolgeva attività professionale di Pt_1
1 difensore di ufficio in favore del sig. , nato a [...] il [...] Parte_2
ed ivi res.te alla Via della Bussola n. 19, C.F. ; b) la C.F._3
ricorrente difendeva il predetto sig. alle udienze del 02.12.21, 22.06.22, Pt_2
19.10.22 e 02.12.22, nel procedimento penale RG n. 4704/2016, RGNR n.
3742/14, dinanzi al Tribunale di Salerno, 2° Sez. Penale, dr.ssa c) il Per_1
processo de quo si concludeva con sentenza n. 4589/22 di NDP per intervenuta prescrizione;
d) l'attività svolta dalla ricorrente consisteva in fase di studio per € 225,00, fase introduttiva per € 270,00, fase istruttoria per €
540,00 e fase decisionale per € 675,00, per un totale di € 1.710,00, oltre rimborso 15% L.P:, IVA e CPA se dovute;
e) per il calcolo della parcella venivano utilizzati i minimi tariffari secondo il D.M. 55/2014, per cui non era necessario richiedere il parere dell'Ordine degli Avvocati;
f) il Giudice di
Pace di Salerno, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, emetteva decreto ingiuntivo n. 570/2023, R.G. 895/2023, in data 03.03.23, depositato in
Cancelleria il 16.03.23, notificato il 12.04.23, con cui ingiungeva di pagare al sig. la somma di € 1.710,00 per sorta, oltre € 350,00 per Parte_2
onorario della procedura monitoria, oltre rimborso 15% L.P., IVA e CPA, se dovute, in favore dell'avv. g) il decreto ingiuntivo veniva notificato Pt_1
al sig. il 12.04.23 e non veniva opposto, per cui veniva munito di Pt_2 formula esecutiva il 09.06.23; h) in data 29.06.2023 l'avv. otificava Pt_1 atto di precetto al sig. e la somma precettata era pari ad € 2.744,82; i) in Pt_2 date 26.09.23 e 05.10.23 da parte dell'UNEP della Corte di Appello di Napoli veniva esperito doppio pignoramento mobiliare in danno del sig. con Pt_2 esito mancato/negativo; l) l'avv. espletava inutilmente l'iter Pt_1
procedimentale per il recupero del credito, senza esito;
m) a seguito dell'istanza di liquidazione depositata dalla ricorrente, in data 04.11.23 a mezzo SIAMM e in data 04.06.24, la stessa riceveva provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Salerno con cui veniva rigettata la richiesta di liquidazione avanzata dalla predetta;
n) il Tribunale motivava tale rigetto deducendo che l'attestazione di “domicilio chiuso” non avesse valenza dimostrativa della inesistenza di beni utilmente pignorabili, ma semplicemente desse conto della assenza temporanea del debitore presso l'abitazione; né poteva ritenersi accertata la condizione di “irreperibilità di fatto”, non avendo l'Ufficiale Giudiziario accertato in sede di verbale di pignoramento, il
2 trasferimento o allontanamento del debitore dal luogo di residenza;
quindi, a dire del Tribunale, non era dimostrata né l'infruttuosità del pignoramento, né
l'irreperibilità di fatto del debitore;
o) per i motivi suesposti, l'avv. Lamberti, in qualità di difensore della ricorrente, ricorreva, contro il Ministero della
Giustizia, al Tribunale di Salerno e chiedeva: 1) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento depositato il 03.06.24 reso dal
Tribunale di Salerno nel giudizio avente R.G.N.R. 3742/2014, RG n.
4704/2016; 2) e, per l'effetto, liquidare il compenso spettante per il patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di , nel processo penale Parte_2
avente i suindicati numeri di ruolo nella somma di € 2.744,82, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore dell'avv. 3) con Pt_1
vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi difensore, avv. Lamberti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.11.2024, si costituiva in giudizio il , chiedendo la conferma Controparte_1 dell'opposto decreto di rigetto RGT. 4704/2016, Prot. SIAMM n. 4817/2023, ed esponeva: a) con ricorso notificato in data 1/7/2024, l'avv. CP_3
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto di rigetto reso dal Tribunale di Salerno in data 1/6/2024 e comunicato all'opponente a mezzo pec in data 4/6/2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata in qualità di difensore d'ufficio del Sig. , nell'ambito del procedimento Parte_2
penale RGNR n. 3742/14; b) premesso ciò, chiedeva al Tribunale di Salerno di confermare il decreto di rigetto opposto e rigettare l'avversa opposizione, con vittoria di spese di lite e onorari.
All'udienza del 25.03.2025, il Giudice rinviava per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025.
Occorre premettere che l'opposizione proposta attiene alla ipotesi di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, in cui occorre valutare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di liquidazione, se il difensore d'ufficio abbia
“esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Precisamente, ai sensi dell'art. 116: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
3 dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Il ricorrente, già difensore d'ufficio nel procedimento penale di cui agli atti allegati al ricorso, ha correttamente, anche se inutilmente, esperito la procedura di recupero del proprio credito professionale.
In particolare, in primo luogo ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Salerno che, attesa la mancata opposizione, è stato munito di clausola di esecutività, e successivamente ha ritualmente notificato l'atto di precetto, tentando tramite l'Ufficiale Giudiziario competente per territorio per ben due volte (in giorni ed in orari differenti, come si evince dai verbali redatti dall'Ufficiale e prodotti in atti), il
26.09.2023 alle ore 11:50 e il 5.10.2023 alle ora 09:30, l'accesso presso l'abitazione del debitore, sita in Via della Bussola n. 89, Napoli, come specificato all'interno del certificato di residenza allegato al ricorso.
Il Tribunale ritiene che l'onere di diligenza del recupero coattivo delle competenze professionali, richiesto in capo al ricorrente, risulti sufficientemente assolto ed in linea con la normativa in materia.
Inoltre, deve considerarsi che le spese per il recupero coattivo del credito, una volta accertata l'infruttuosità dell'azione esecutiva, ovvero l'inutilità della medesima, sono poste a carico dell'Erario.
L'accoglimento del ricorso impone la revoca del decreto oggetto di impugnazione, con la liquidazione degli onorari e delle spese come da decreto ingiuntivo, il quale risulta aver correttamente quantificato il dovuto.
Son dovute alla ricorrente anche le spese dalla medesima affrontate per l'esperimento della procedura di recupero coattivo del credito.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime possono essere compensate, attesa l'obiettiva controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
-accoglie il ricorso proposto per i motivi sopraesposti, revoca il decreto emesso dal Tribunale di Salerno RGNR n. 3742/14, depositato il 03.06.24,
4 dr.ssa Rosaria De Lucia, e liquida all'Avv. per l'attività Parte_1
professionale svolta nell'ambito del procedimento penale RG n. 4704/2016,
RGNR n. 3742/14, la somma di €. 2.744,82 (già operata la riduzione per legge per il gratuito patrocinio), oltre spese generali ed accessori come per legge;
-spese del presente giudizio compensate.
- Così deciso in Salerno, lì 10/6/2025 Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al RGN. 4860 dell'anno 2024
TRA nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Parte_1
Romualdo Guarna II n. 12, C.F. , rappresentata e C.F._1
difesa da Avv. Renato Lamberti, nato a [...] il [...], C.F.
, in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis C.F._2
c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Salerno, alla via S. Mobilio n. 82
Ricorrente
E
, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di Salerno (C.F. ), presso cui ope legis domicilia in P.IVA_2
Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Resistente
E
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione spese difensive ex art. 84 - 170
D.P.R. 115/2002
Conclusioni: all'udienza del 25.03.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 20.06.2024, l'avv. Pt_1 ricorreva all'adito Tribunale per vedere riconosciuta la liquidazione
[...] delle spese legali per la difesa d'ufficio prestata nei confronti di
[...]
, in seguito al provvedimento di rigetto per il riconoscimento delle Pt_2
medesime, ed esponeva: a) l'avv. svolgeva attività professionale di Pt_1
1 difensore di ufficio in favore del sig. , nato a [...] il [...] Parte_2
ed ivi res.te alla Via della Bussola n. 19, C.F. ; b) la C.F._3
ricorrente difendeva il predetto sig. alle udienze del 02.12.21, 22.06.22, Pt_2
19.10.22 e 02.12.22, nel procedimento penale RG n. 4704/2016, RGNR n.
3742/14, dinanzi al Tribunale di Salerno, 2° Sez. Penale, dr.ssa c) il Per_1
processo de quo si concludeva con sentenza n. 4589/22 di NDP per intervenuta prescrizione;
d) l'attività svolta dalla ricorrente consisteva in fase di studio per € 225,00, fase introduttiva per € 270,00, fase istruttoria per €
540,00 e fase decisionale per € 675,00, per un totale di € 1.710,00, oltre rimborso 15% L.P:, IVA e CPA se dovute;
e) per il calcolo della parcella venivano utilizzati i minimi tariffari secondo il D.M. 55/2014, per cui non era necessario richiedere il parere dell'Ordine degli Avvocati;
f) il Giudice di
Pace di Salerno, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, emetteva decreto ingiuntivo n. 570/2023, R.G. 895/2023, in data 03.03.23, depositato in
Cancelleria il 16.03.23, notificato il 12.04.23, con cui ingiungeva di pagare al sig. la somma di € 1.710,00 per sorta, oltre € 350,00 per Parte_2
onorario della procedura monitoria, oltre rimborso 15% L.P., IVA e CPA, se dovute, in favore dell'avv. g) il decreto ingiuntivo veniva notificato Pt_1
al sig. il 12.04.23 e non veniva opposto, per cui veniva munito di Pt_2 formula esecutiva il 09.06.23; h) in data 29.06.2023 l'avv. otificava Pt_1 atto di precetto al sig. e la somma precettata era pari ad € 2.744,82; i) in Pt_2 date 26.09.23 e 05.10.23 da parte dell'UNEP della Corte di Appello di Napoli veniva esperito doppio pignoramento mobiliare in danno del sig. con Pt_2 esito mancato/negativo; l) l'avv. espletava inutilmente l'iter Pt_1
procedimentale per il recupero del credito, senza esito;
m) a seguito dell'istanza di liquidazione depositata dalla ricorrente, in data 04.11.23 a mezzo SIAMM e in data 04.06.24, la stessa riceveva provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Salerno con cui veniva rigettata la richiesta di liquidazione avanzata dalla predetta;
n) il Tribunale motivava tale rigetto deducendo che l'attestazione di “domicilio chiuso” non avesse valenza dimostrativa della inesistenza di beni utilmente pignorabili, ma semplicemente desse conto della assenza temporanea del debitore presso l'abitazione; né poteva ritenersi accertata la condizione di “irreperibilità di fatto”, non avendo l'Ufficiale Giudiziario accertato in sede di verbale di pignoramento, il
2 trasferimento o allontanamento del debitore dal luogo di residenza;
quindi, a dire del Tribunale, non era dimostrata né l'infruttuosità del pignoramento, né
l'irreperibilità di fatto del debitore;
o) per i motivi suesposti, l'avv. Lamberti, in qualità di difensore della ricorrente, ricorreva, contro il Ministero della
Giustizia, al Tribunale di Salerno e chiedeva: 1) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento depositato il 03.06.24 reso dal
Tribunale di Salerno nel giudizio avente R.G.N.R. 3742/2014, RG n.
4704/2016; 2) e, per l'effetto, liquidare il compenso spettante per il patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di , nel processo penale Parte_2
avente i suindicati numeri di ruolo nella somma di € 2.744,82, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore dell'avv. 3) con Pt_1
vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi difensore, avv. Lamberti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.11.2024, si costituiva in giudizio il , chiedendo la conferma Controparte_1 dell'opposto decreto di rigetto RGT. 4704/2016, Prot. SIAMM n. 4817/2023, ed esponeva: a) con ricorso notificato in data 1/7/2024, l'avv. CP_3
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto di rigetto reso dal Tribunale di Salerno in data 1/6/2024 e comunicato all'opponente a mezzo pec in data 4/6/2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata in qualità di difensore d'ufficio del Sig. , nell'ambito del procedimento Parte_2
penale RGNR n. 3742/14; b) premesso ciò, chiedeva al Tribunale di Salerno di confermare il decreto di rigetto opposto e rigettare l'avversa opposizione, con vittoria di spese di lite e onorari.
All'udienza del 25.03.2025, il Giudice rinviava per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025.
Occorre premettere che l'opposizione proposta attiene alla ipotesi di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, in cui occorre valutare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di liquidazione, se il difensore d'ufficio abbia
“esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Precisamente, ai sensi dell'art. 116: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
3 dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Il ricorrente, già difensore d'ufficio nel procedimento penale di cui agli atti allegati al ricorso, ha correttamente, anche se inutilmente, esperito la procedura di recupero del proprio credito professionale.
In particolare, in primo luogo ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Salerno che, attesa la mancata opposizione, è stato munito di clausola di esecutività, e successivamente ha ritualmente notificato l'atto di precetto, tentando tramite l'Ufficiale Giudiziario competente per territorio per ben due volte (in giorni ed in orari differenti, come si evince dai verbali redatti dall'Ufficiale e prodotti in atti), il
26.09.2023 alle ore 11:50 e il 5.10.2023 alle ora 09:30, l'accesso presso l'abitazione del debitore, sita in Via della Bussola n. 89, Napoli, come specificato all'interno del certificato di residenza allegato al ricorso.
Il Tribunale ritiene che l'onere di diligenza del recupero coattivo delle competenze professionali, richiesto in capo al ricorrente, risulti sufficientemente assolto ed in linea con la normativa in materia.
Inoltre, deve considerarsi che le spese per il recupero coattivo del credito, una volta accertata l'infruttuosità dell'azione esecutiva, ovvero l'inutilità della medesima, sono poste a carico dell'Erario.
L'accoglimento del ricorso impone la revoca del decreto oggetto di impugnazione, con la liquidazione degli onorari e delle spese come da decreto ingiuntivo, il quale risulta aver correttamente quantificato il dovuto.
Son dovute alla ricorrente anche le spese dalla medesima affrontate per l'esperimento della procedura di recupero coattivo del credito.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime possono essere compensate, attesa l'obiettiva controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
-accoglie il ricorso proposto per i motivi sopraesposti, revoca il decreto emesso dal Tribunale di Salerno RGNR n. 3742/14, depositato il 03.06.24,
4 dr.ssa Rosaria De Lucia, e liquida all'Avv. per l'attività Parte_1
professionale svolta nell'ambito del procedimento penale RG n. 4704/2016,
RGNR n. 3742/14, la somma di €. 2.744,82 (già operata la riduzione per legge per il gratuito patrocinio), oltre spese generali ed accessori come per legge;
-spese del presente giudizio compensate.
- Così deciso in Salerno, lì 10/6/2025 Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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