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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio in data odierna, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g. 2135/2023 promosso da:
, CF (CUI ), difeso di Parte_1 C.F._1 C.F._2 fiducia dall'Avv.to CAMPRINI ANDREA
RICORRENTE contro
[...]
- Controparte_1
, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio Controparte_2 P.IVA_1 dipendente;
RESISTENTE
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15/02/2023 , cittadino della Parte_1
TA D'RI , ha impugnato il provvedimento con il quale la
[...]
di Bologna/Forli gli ha Controparte_1 negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione/OPPURE ha dichiarato inammissibile/manifestamente infondata la sua domanda di protezione internazionale.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata forme complementari di protezione, previo annullamento del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3
La Procura, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non è intervenuta.
Pagina 1 All'udienza fissata, la difesa del ricorrente ne ha rappresentato l'irreperibilità di fatto e ha chiesto la decisione allo stato degli atti sulla base delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Il giudice delegato all'attività istruttoria ha riservato quindi la decisione al Collegio.
***
2. Preliminarmente, occorre precisare che il claim addotto dal ricorrente in sede di audizione dinanzi alla CT sarebbe astrattamente riconducibile ad una forma di protezione internazionale.
Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della domanda e prima ancora di procedere alla valutazione di credibilità della storia riferita, occorre dare atto della rappresentata condizione di irreperibilità dell'istante.
Al riguardo giova ricordare che presupposto imprescindibile per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, è che il richiedente si trovi al di fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, per i cittadini di paesi terzi, o di sua dimora abituale, per gli apolidi.
Così dispone l'art. 2, lett. d), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Negli stessi termini la normativa nazionale di attuazione di cui al D.lgs. n. 251/2007, art. 2, lett. e), che definisce «rifugiato» il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In merito alla protezione sussidiaria viene invece in rilievo l'art. 2, lett. g) d.lgs nr. 251 del 2007 il quale definisce «persona ammissibile alla protezione sussidiaria» il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Del resto, negli stessi termini si dispone l'art. 2, lett. f), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Anche tale disposizione, dunque, seppur con formulazione letterale differente rispetto all'art. 2 lett. e) D.lgs. n. 251/2007, richiama quale presupposto della protezione internazionale nella forma sussidiaria, la permanenza del richiedente asilo fuori dal territorio del proprio Paese non solo al momento della presentazione della domanda di asilo, ma anche al momento della decisione. In difetto di prova di tale circostanza, la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria non può dunque trovare accoglimento nel caso di specie.
Orbene, è evidente come tale presupposto debba sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche della decisione dell'autorità preposta sulla domanda, come previsto dall'art. 3 del d.lsg 251 /07 cit., dal momento che il giudizio sulla necessità di protezione deve essere espresso all'attualità (tanto che deve tenere conto anche di eventuali esigenze sorte dopo l'ingresso del richiedente sul territorio, c.d. rifugiato sur place). È altresì evidente che, sebbene l'esame della domanda debba essere svolto in cooperazione con il
Pagina 2 richiedente e riguardi tutti gli “elementi significativi della domanda” (art. 3 comma 1 cit), d'altro canto la prova del semplice “fatto” che il ricorrente si trovi fuori dal suo Paese incombe su di lui, per la semplice circostanza che si tratta di un fatto che riguarda la collocazione fisica del ricorrente nello spazio, e che può essere data facilmente dal richiedente con ogni mezzo. Sarebbe invece eccessivamente gravoso e non giustificato pretendere che sia l'autorità accertante a verificare ove il richiedente si trovi.
Ne consegue, tornando al caso di specie, che in assenza di prova circa tale elemento essenziale, la domanda di protezione internazionale non possa essere accolta.
***
In merito alla domanda di protezione complementare, deve dirsi che la sua stessa previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale ove sussistano esigenze di protezione in questa sede non emerse.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
***
Nulla sulle spese in assenza della relativa nota da parte della resistente.
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, infatti, quando, come nel caso di specie, sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( ex multis Cass. 11389/2011; Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:
Pagina 3 rigetta il ricorso proposto da Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, 14/03/2025
Pagina 4
;
Il Presidente rel. est dott. Luca Minniti
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio in data odierna, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g. 2135/2023 promosso da:
, CF (CUI ), difeso di Parte_1 C.F._1 C.F._2 fiducia dall'Avv.to CAMPRINI ANDREA
RICORRENTE contro
[...]
- Controparte_1
, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio Controparte_2 P.IVA_1 dipendente;
RESISTENTE
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15/02/2023 , cittadino della Parte_1
TA D'RI , ha impugnato il provvedimento con il quale la
[...]
di Bologna/Forli gli ha Controparte_1 negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione/OPPURE ha dichiarato inammissibile/manifestamente infondata la sua domanda di protezione internazionale.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata forme complementari di protezione, previo annullamento del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3
La Procura, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non è intervenuta.
Pagina 1 All'udienza fissata, la difesa del ricorrente ne ha rappresentato l'irreperibilità di fatto e ha chiesto la decisione allo stato degli atti sulla base delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Il giudice delegato all'attività istruttoria ha riservato quindi la decisione al Collegio.
***
2. Preliminarmente, occorre precisare che il claim addotto dal ricorrente in sede di audizione dinanzi alla CT sarebbe astrattamente riconducibile ad una forma di protezione internazionale.
Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della domanda e prima ancora di procedere alla valutazione di credibilità della storia riferita, occorre dare atto della rappresentata condizione di irreperibilità dell'istante.
Al riguardo giova ricordare che presupposto imprescindibile per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, è che il richiedente si trovi al di fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, per i cittadini di paesi terzi, o di sua dimora abituale, per gli apolidi.
Così dispone l'art. 2, lett. d), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Negli stessi termini la normativa nazionale di attuazione di cui al D.lgs. n. 251/2007, art. 2, lett. e), che definisce «rifugiato» il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In merito alla protezione sussidiaria viene invece in rilievo l'art. 2, lett. g) d.lgs nr. 251 del 2007 il quale definisce «persona ammissibile alla protezione sussidiaria» il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Del resto, negli stessi termini si dispone l'art. 2, lett. f), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Anche tale disposizione, dunque, seppur con formulazione letterale differente rispetto all'art. 2 lett. e) D.lgs. n. 251/2007, richiama quale presupposto della protezione internazionale nella forma sussidiaria, la permanenza del richiedente asilo fuori dal territorio del proprio Paese non solo al momento della presentazione della domanda di asilo, ma anche al momento della decisione. In difetto di prova di tale circostanza, la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria non può dunque trovare accoglimento nel caso di specie.
Orbene, è evidente come tale presupposto debba sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche della decisione dell'autorità preposta sulla domanda, come previsto dall'art. 3 del d.lsg 251 /07 cit., dal momento che il giudizio sulla necessità di protezione deve essere espresso all'attualità (tanto che deve tenere conto anche di eventuali esigenze sorte dopo l'ingresso del richiedente sul territorio, c.d. rifugiato sur place). È altresì evidente che, sebbene l'esame della domanda debba essere svolto in cooperazione con il
Pagina 2 richiedente e riguardi tutti gli “elementi significativi della domanda” (art. 3 comma 1 cit), d'altro canto la prova del semplice “fatto” che il ricorrente si trovi fuori dal suo Paese incombe su di lui, per la semplice circostanza che si tratta di un fatto che riguarda la collocazione fisica del ricorrente nello spazio, e che può essere data facilmente dal richiedente con ogni mezzo. Sarebbe invece eccessivamente gravoso e non giustificato pretendere che sia l'autorità accertante a verificare ove il richiedente si trovi.
Ne consegue, tornando al caso di specie, che in assenza di prova circa tale elemento essenziale, la domanda di protezione internazionale non possa essere accolta.
***
In merito alla domanda di protezione complementare, deve dirsi che la sua stessa previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale ove sussistano esigenze di protezione in questa sede non emerse.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
***
Nulla sulle spese in assenza della relativa nota da parte della resistente.
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, infatti, quando, come nel caso di specie, sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( ex multis Cass. 11389/2011; Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:
Pagina 3 rigetta il ricorso proposto da Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, 14/03/2025
Pagina 4
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Il Presidente rel. est dott. Luca Minniti