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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3763 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto ricorso ex art. 473-bis.29 e s.s. c.p.c., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da mandato in calce al ricorso dall'Avv. Mario Giancaspro, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Andrea Frenguelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea Frenguelli sito in Perugia, alla Piazza IV Novembre, n.
36 ( e;
Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
C.F. , nata il [...] a [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
Umbra;
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni: per il ricorrente: “Accertare e dichiarare che i Sig.ri sono Pt_2 Parte_3 soggetti autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 598 di data 27.04.2022 - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data in cui si è verificata la suddetta indipendenza economica e comunque di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
quale contributo al mantenimento dei propri figli. Parte_1
- Condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme ricevute a titolo di CP_1 mantenimento dei figli che il GI vorrà calcolare sulla base della dichiarazione dell'Inps.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo depositato il 20.9.23 il sig. esponeva: che dal matrimonio Parte_1 contratto con sono nati, nel 1998 e nel 2000, i figli ormai maggiorenni e CP_1 Pt_2
; che con la sentenza n. 598/2022, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del Pt_3 matrimonio, l'intestato Tribunale ha posto a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00; che medio tempore sono intervenuti fatti che rendono necessaria la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, avendo i due figli reperito occupazione lavorativa tale da renderli autosufficienti e non più bisognosi di ricevere mantenimento dai genitori.
In particolare, il ricorrente ha esposto che entrambi i figli lavorano alle dipendenze di due società con contratto a tempo indeterminato, anche se ha aggiunto di non conoscere le loro retribuzioni. Ha concluso come sopra riportato.
La resistente, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.
Con ordinanza ex art. 213 c.p.c. del 20.2.24 è stato richiesto ad I.N.P.S. di fornire informazioni inerenti la attuale situazione lavorativa dei figli maggiorenni del ricorrente.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., provvedendo all'adozione dei provvedimenti temporanei, è stato revocato, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis c.p.c. all'udienza del 19.11.24, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio.
**** Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli posto a suo carico con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio. In diritto, è il caso di ricordare che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno di essi, va effettuata caso per caso.
L'accertamento è infatti ispirato a criteri di relatività ed è necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. n. 1830 del 2011). La Suprema Corte ha inoltre puntualizzato che la valutazione deve necessariamente essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (cfr. Cass. n. 12952/16).
E' stato anche osservato che vi è una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento ed in particolare che sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" a norma degli artt. 147 c.c. e 315-bis c.c. delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. E' stata poi sottolineata la “funzione educativa” del mantenimento, quale nozione idonea a circoscrivere la stessa portata dell'obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nella società (v. Cass. n. 17183/20) ed è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere “compatibile con le condizioni economiche dei genitori” (v. Cass. n. 10207/19).
Alla funzione educativa del mantenimento si affianca ormai pacificamente il “principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - trova il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Vi sono poi anche le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
In altri termini, valorizzando il principio di autoresponsabilità, nel diritto vivente l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. Dunque, una volta raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Tra le evenienze che comportano il sorgere e la permanenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Sotto il diverso profilo dell'onere probatorio, grava sul richiedente la prova non solo della mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. L'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario, tanto integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta.
Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali (v. Cass. 16327/23).
Procedendo all'applicazione dei condivisi e riportati principi al caso di specie, non può che osservarsi che le produzioni documentali effettuate da I.N.P.S. in ottemperanza alla richiesta di informazioni hanno consentito di appurare: che di anni 27, ha svolto a partire dall'anno Pt_2
2019 attività lavorativa con una certa regolarità, e dopo un contratto di apprendistato è stato assunto a far data dal 1.10.23 dalla Think Safe Italia con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato (e retribuzione di euro 5.751 per il periodo dal 1.10.23 al 31.12.23 e di euro 3.940 per il periodo dal 1.1.24 al 29.2.24); , di anni 25, che ha iniziato a lavorare già a giugno Pt_3
2021, attualmente lavora con contratto di apprendistato stipulato con la Cacao Estetica s.r.l.
Lo svolgimento di regolare attività lavorativa retribuita prestata, quanto a a partire dal Pt_2
2019 ed attualmente con contratto a tempo indeterminato e, quanto a , a partire dal Pt_3
2021 ed attualmente con contratto di apprendistato, evidenzia che entrambi i giovani hanno da tempo portato a compimento i rispettivi percorsi di studio e di preparazione professionale ed hanno acquisito capacità di inserimento nel mondo del lavoro, oltre che capacità di procurarsi autonomamente fonti adeguate di reddito.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda avanzata in ricorso, con conseguente revoca dell'obbligo in capo al di versare alla l'assegno di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1
figli maggiorenni. La revoca decorre, come già stabilito nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., dal mese di deposito del ricorso introduttivo del procedimento.
Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, in ragione della mancata partecipazione al giudizio da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal P.M.: 1) A modifica della sentenza n. 598/22 pubblicata il 7.4.2022, che nel resto conferma, revoca con decorrenza dal mese di deposito del ricorso, l'obbligo in capo al ricorrente Parte_1 di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni mediante il versamento di assegno mensile in favore di . CP_1
2) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3763 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto ricorso ex art. 473-bis.29 e s.s. c.p.c., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da mandato in calce al ricorso dall'Avv. Mario Giancaspro, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Andrea Frenguelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea Frenguelli sito in Perugia, alla Piazza IV Novembre, n.
36 ( e;
Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
C.F. , nata il [...] a [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
Umbra;
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni: per il ricorrente: “Accertare e dichiarare che i Sig.ri sono Pt_2 Parte_3 soggetti autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 598 di data 27.04.2022 - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data in cui si è verificata la suddetta indipendenza economica e comunque di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
quale contributo al mantenimento dei propri figli. Parte_1
- Condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme ricevute a titolo di CP_1 mantenimento dei figli che il GI vorrà calcolare sulla base della dichiarazione dell'Inps.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo depositato il 20.9.23 il sig. esponeva: che dal matrimonio Parte_1 contratto con sono nati, nel 1998 e nel 2000, i figli ormai maggiorenni e CP_1 Pt_2
; che con la sentenza n. 598/2022, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del Pt_3 matrimonio, l'intestato Tribunale ha posto a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00; che medio tempore sono intervenuti fatti che rendono necessaria la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, avendo i due figli reperito occupazione lavorativa tale da renderli autosufficienti e non più bisognosi di ricevere mantenimento dai genitori.
In particolare, il ricorrente ha esposto che entrambi i figli lavorano alle dipendenze di due società con contratto a tempo indeterminato, anche se ha aggiunto di non conoscere le loro retribuzioni. Ha concluso come sopra riportato.
La resistente, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.
Con ordinanza ex art. 213 c.p.c. del 20.2.24 è stato richiesto ad I.N.P.S. di fornire informazioni inerenti la attuale situazione lavorativa dei figli maggiorenni del ricorrente.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., provvedendo all'adozione dei provvedimenti temporanei, è stato revocato, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis c.p.c. all'udienza del 19.11.24, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio.
**** Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli posto a suo carico con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio. In diritto, è il caso di ricordare che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno di essi, va effettuata caso per caso.
L'accertamento è infatti ispirato a criteri di relatività ed è necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. n. 1830 del 2011). La Suprema Corte ha inoltre puntualizzato che la valutazione deve necessariamente essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (cfr. Cass. n. 12952/16).
E' stato anche osservato che vi è una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento ed in particolare che sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" a norma degli artt. 147 c.c. e 315-bis c.c. delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. E' stata poi sottolineata la “funzione educativa” del mantenimento, quale nozione idonea a circoscrivere la stessa portata dell'obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nella società (v. Cass. n. 17183/20) ed è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere “compatibile con le condizioni economiche dei genitori” (v. Cass. n. 10207/19).
Alla funzione educativa del mantenimento si affianca ormai pacificamente il “principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - trova il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Vi sono poi anche le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
In altri termini, valorizzando il principio di autoresponsabilità, nel diritto vivente l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. Dunque, una volta raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Tra le evenienze che comportano il sorgere e la permanenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Sotto il diverso profilo dell'onere probatorio, grava sul richiedente la prova non solo della mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. L'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario, tanto integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta.
Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali (v. Cass. 16327/23).
Procedendo all'applicazione dei condivisi e riportati principi al caso di specie, non può che osservarsi che le produzioni documentali effettuate da I.N.P.S. in ottemperanza alla richiesta di informazioni hanno consentito di appurare: che di anni 27, ha svolto a partire dall'anno Pt_2
2019 attività lavorativa con una certa regolarità, e dopo un contratto di apprendistato è stato assunto a far data dal 1.10.23 dalla Think Safe Italia con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato (e retribuzione di euro 5.751 per il periodo dal 1.10.23 al 31.12.23 e di euro 3.940 per il periodo dal 1.1.24 al 29.2.24); , di anni 25, che ha iniziato a lavorare già a giugno Pt_3
2021, attualmente lavora con contratto di apprendistato stipulato con la Cacao Estetica s.r.l.
Lo svolgimento di regolare attività lavorativa retribuita prestata, quanto a a partire dal Pt_2
2019 ed attualmente con contratto a tempo indeterminato e, quanto a , a partire dal Pt_3
2021 ed attualmente con contratto di apprendistato, evidenzia che entrambi i giovani hanno da tempo portato a compimento i rispettivi percorsi di studio e di preparazione professionale ed hanno acquisito capacità di inserimento nel mondo del lavoro, oltre che capacità di procurarsi autonomamente fonti adeguate di reddito.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda avanzata in ricorso, con conseguente revoca dell'obbligo in capo al di versare alla l'assegno di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1
figli maggiorenni. La revoca decorre, come già stabilito nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., dal mese di deposito del ricorso introduttivo del procedimento.
Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, in ragione della mancata partecipazione al giudizio da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal P.M.: 1) A modifica della sentenza n. 598/22 pubblicata il 7.4.2022, che nel resto conferma, revoca con decorrenza dal mese di deposito del ricorso, l'obbligo in capo al ricorrente Parte_1 di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni mediante il versamento di assegno mensile in favore di . CP_1
2) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)