Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/09/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01819/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato dei beni culturali e identità siciliana della Regione Siciliana, e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Lipari, non costituito;
per l’annullamento
- del parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota n. -OMISSIS-;
- del silenzio rigetto apposto avverso il ricorso gerarchico promosso contro il suddetto parere e la sua conferma da parte dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana;
- dell’eventuale provvedimento del Comune di Lipari con il quale, ove si aderisca al suddetto parere, si respingeranno le istanze di sanatoria ex legge n. 326/2003 promosse dalla ditta ricorrente con prot. n. -OMISSIS-, con prot. n. -OMISSIS-, con prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa, ove occorra, la Circolare Assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022 (prot. n. 62212).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei beni culturali e identità siciliana della Regione Siciliana, e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione della legge n. 241/90 (artt. 7 e 10 bis ) e della LR n. 10/91. Non sarebbe stato dato preavviso di rigetto.
2. Carenza di motivazione e di istruttoria; violazione di legge (art. 3, c. 1, lett. e.6), DPR 6 giugno 2001 n. 380); violazione della legge n. 308/2004 (condono ambientale), e della circolare assessoriale n. 3 del 28 marzo 2014. L’affermazione per la quale la costruzione in oggetto arrecherebbe grave pregiudizio non potrebbe prescindere da un’effettiva analisi del progetto e della reale incidenza del manufatto sul vincolo esistente, sull’ambiente e/o sul contesto che si assume pregiudicato dalla sua installazione.
3. Travisamento della sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale; falsa applicazione della circolare assessoriale n. 02/2022; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32 c. 27, lettera d) e 33, del DL n. 269 del 2003 - art. 39 legge n. 724/1994 - artt. 23, 32 e 33 LR n. 37/85); violazione circolare Ministero lavori pubblici n. 2241/UL del 17 giugno 1995. Contrariamente a quanto affermato nella circolare n. 2/2022, la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 non influirebbe nel caso di specie, posto che essa non affronterebbe completamente l’aspetto della diversa disciplina imposta per le differenti tipologie di vincoli che caratterizzano il territorio in questione, dovendosi applicare la normativa di cui agli artt. 32-33 del DL 269/2003, ancora vigente nella Regione, cosicché, trattandosi nel caso di specie di un immobile ubicato in una zona sottoposta a vincolo relativo, si dovrebbe applicare l’art. 17, comma 6, della LR 4/2003, secondo cui gli enti di tutela, ivi comprese le Soprintendenze, dovrebbero rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale lo stesso si intenderebbe reso favorevolmente; nella specie, essendo stata l’istanza di nulla osta acquisita nel 2017, mentre il diniego sarebbe stato adottato solo nel 2023, ampiamente oltre il termine di 180 giorni normativamente previsto, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere secondo il modello procedimentale dell’annullamento in autotutela.
4. Difetto assoluto di motivazione (sotto diverso profilo). L’abuso edilizio sarebbe stato già noto alla P.A. fin dal 2004, in quanto oggetto dell’istanza di sanatoria ex art. 32 Legge n. 326/2003 e art. 23 della legge regionale n. 37/85. Nel caso di specie, nel solco della giurisprudenza che farebbe discendere dal decorso di un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso ed al protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, il sorgere di una posizione di affidamento nel privato, nel caso di specie sarebbe stata necessaria una motivazione che non fosse unicamente limitata al mero riscontro della legalità violata, nemmeno essendovi traccia del pubblico interesse - evidentemente diverso da quello al mero ripristino della legalità - idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, essendo il manufatto di modestissima entità e non realizzando esso alcun aumento di volumetria anche minimamente apprezzabile.
5. Violazione dell’art.136 della Costituzione e della legge n. 87/1953. La declaratoria di illegittimità non determinerebbe la caducazione automatica dell’atto dell’autorità, quanto piuttosto l’illegittimità o invalidità sopravvenuta dello stesso, che potrebbe essere rimosso solo a seguito di una pronuncia del giudice titolare del potere di annullamento.
6. Carenza dei presupposti; illegittimità derivata. Sussisterebbe illegittimità derivata del futuro provvedimento del comune di Lipari di rigetto dell’istanza di sanatoria in ragione dei motivi di illegittimità che caratterizzerebbero il parere della Soprintendenza.
7. Violazione di legge; carenza dei presupposti; domanda restitutoria. Il futuro provvedimento del Comune di Lipari di rigetto dell’istanza di sanatoria dovrebbe comprendere quanto meno l’impegno finanziario alla restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione già corrisposti dalla ditta ricorrente, in relazione al quale parte ricorrente propone, anche ai fini interruttivi della prescrizione, domanda di restituzione dell’oblazione e degli oneri già corrisposti dalla ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese sintetizzabili come a seguire:
a) successivamente al parere nr. 291/2010 del 31/01/2012 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a sezioni riunite, con Circolare nr. 3/2014 del Dip. dei Beni Culturali - Servizio Tutela, prot. n. 15070 del 28/03/2014, sono state inoltrate istruzioni per l’istruzione delle pratiche in condono edilizio ai sensi della L. 326/2003; con nota prot. 48333 del 11/10/2021 l’attività istruttoria è stata sospesa in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’impugnativa della legge regionale 29/07/2021 n.19 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2022, n. 252, deve ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012), tanto che in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (CGARS 27 novembre 2023, n. 836);
c) già l’art. 32, comma 27, lett. d) , del DL n. 269/2003, nel confermare le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude comunque dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
d) le opere edilizie di cui si tratta rientrano in tipologia di abuso n. 1, non sanabili in quanto comportano aumento di volumi o superfici.
All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
DIRITTO
In esito al decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 10 del DPR 1199/1971, comportante tacito diniego del ricorso gerarchico proposto in data 26 marzo 2023, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
Con il parere oggetto di impugnazione la Soprintendenza resistente ha ritenuto non suscettibili di sanatoria le opere edilizie realizzate da parte ricorrente in area sottoposta a vincolo paesaggistico con DPRS n. 5098 del 7 settembre 1966 (Arcipelago delle isole Eolie).
Che si tratti di opere eseguite abusivamente ne dà conto la stessa parte ricorrente, laddove precisa, con riferimento ai vari corpi di fabbrica, che si tratta di ampliamenti per cui ha presentato le istanze di condono indicate in epigrafe (ricorso, pagine da 2 a 7).
Tanto premesso, il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, i motivi sopra indicati ai numeri 5, 6, e 7 sono inammissibili – in quanto non ricompresi nel ricorso gerarchico (depositato in allegato al ricorso) – richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui «…il secondo motivo di appello va accolto, in applicazione del costante orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 novembre 2022, n. 10230; id. 19 novembre 29018, n. 6491; id., Sezione III, 17 aprile 2018, n. 2286; id., Sezione VI, 2 luglio 2015, n. 3299; id., Sezione V, 15 marzo 2012, n. 1444), secondo cui “in tema di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VI, 19-11-2018, n. 6491; III, 17-4-2018, n. 2286; VI, 2-7-2015, n. 3299; V, 15-3-2012, n. 1444) afferma che “in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l’originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale.”. È stato ulteriormente chiarito che “la presentazione del ricorso gerarchico non ha efficacia sospensiva dei termini di impugnazione giustiziale o giurisdizionale del provvedimento avversato in sede amministrativa. Ciò comporta che l’oggetto del contendere, la “causa petendi”, viene perimetrata dal ricorrente con il gravame gerarchico. La successiva impugnazione della decisione del ricorso amministrativo non potrebbe, pertanto, rappresentare uno strumento surrettizio per ampliare il “thema decidendum” per come delineato dal ricorrente. Tale principio trova supporto nella natura specificamente impugnatoria del rimedio, allorquando le posizioni giuridiche possedute dal ricorrente hanno consistenza di interesse legittimo. In questi casi il ricorso giurisdizionale o giustiziale sconta termini decadenziali perentori a fronte dei quali, se si ammettesse la possibilità di ampliamento postumo del “thema decidendum”, mediante la proposizione di motivi nuovi di gravame, verrebbe facilmente aggirato quel termine concretandosi una indebita rimessione in termini non consentita dall’ordinamento giuridico.” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 745/2021)…» (Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8419).
Peraltro, tali motivi, come si vedrà, anche se fossero stati ammissibili, sarebbero comunque infondati.
A seguire, giova muovere dagli approdi della giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio in ambiti sottoposti a vincolo.
Al riguardo, si richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , cpa, quanto affermato con sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui «…Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini citati…» .
Alla stregua della superiore ricostruzione, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la sanabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, atteso che – secondo quanto si evince dal ricorso – si tratta di opere, realizzate in epoca successiva alla decorrenza del vincolo, che hanno comportato un aumento di volumetria, ciò ponendo l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
L’intervento è quindi privo quanto meno di uno dei requisiti richiesti per poter essere assentito, come sopra individuati.
L’atto impugnato, in ordine alla sanabilità delle opere, resiste quindi ai vizi ascrittigli, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure al riguardo, perché – per quanto esposto – il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, ed essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che non si configuri alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive anche a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono (su tale ultimo punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 1872).
Con riferimento ai motivi dichiarati inammissibili, peraltro, essi sarebbero infondati, oltre che per quanto appena esposto, anche perché, con riferimento alle censure proposte avverso il “futuro provvedimento del Comune”, esse non potrebbero comunque essere valutate, alla luce del divieto di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, di cui all’art. 34, comma 2, cpa.
Nemmeno, in assenza di censura al riguardo, può essere valutata la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino contenuto nell’atto impugnato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, caratterizzato da un quadro normativo complesso e soggetto nel tempo ad interpretazioni giudiziarie ed interventi amministrativi di segno talora contrastante, le spese di lite possono essere compensate, rimanendo a carico di parte ricorrente il versamento del contributo unificato.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di AT (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile, secondo quanto in motivazione; b) compensa fra le parti le spese di lite, rimanendo a carico di parte ricorrente il versamento del contributo unificato; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.