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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 925/2024 RG.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 380/2024 emessa in data 28 febbraio 2024 dal Tribunale
- GL di Velletri e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio –
PEC: - , Email_1 Email_2
-APPELLANTE -
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, Appellato - contumace -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 12 aprile 2024 proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n.380/2024 del 28 febbraio 2024 il Tribunale di Velletri, chiedendo la parziale riforma della stessa e deducendo un unico motivo di appello.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiarava il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione,
l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro
1.000,00, condannando la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall'art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Il appellato, nonostante la rituale e tempestiva notifica, non si è CP_1 costituito sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva della Camera di
Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso, chiedeva l'affermazione del diritto, Parte_1 quale docente precaria, a percepire, al pari dei docenti con contratto a tempo indeterminato, il beneficio economico della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” del valore annuo di €
500,00, prevista dall'art. 1, L. n. 107/2015. Esponeva a tal fine di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22
e 2022/23.
Precisava di essere tuttora inserita nelle graduatorie scolastiche – GPS e G.
Istituto - valide per il triennio scolastico 2022 – 2024 e di continuare a lavorare alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in qualità di docente a tempo determinato (cfr. allegato contratto di lavoro a.s. 2022-2023), con conseguente persistenza dello scopo formativo.
Pag. 2 di 12 Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, previa disapplicazione dell'art.1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista,
e dichiarava il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi titoli per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (nei quali aveva prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con incarichi annuali fino al termine dell'a.s. o fino al termine delle attività di didattiche) per un importo complessivamente pari a euro 1.000,00.
Viceversa, negava il diritto in riferimento all'a.s. 2020/2021 nel quale il docente aveva prestato servizio con incarichi di supplenza aventi scadenza anteriore alla fine dell'anno scolastico o al termine delle attività di didattiche.
Motivata tale determinazione in riferimento alle decisioni della Suprema Corte
(n. 29961/2023) con le quali era stato riconosciuto, a seguito degli interventi della
Corte di Giustizia, il diritto unicamente a favore dei docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Con l'appello si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
e del principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato sancito nella clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 199/70/CE, nonché la violazione dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'appellante deduce, quindi, l'irragionevolezza della sentenza e la sua contrarietà ai principi di uguaglianza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A., sul presupposto che l'appellante abbia ugualmente offerto, nell'anno scolastico de quo, un servizio riconducibile al concetto di didattica annuale, al pari dei docenti di ruolo, richiamato dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio in questione.
Il motivo di appello merita accoglimento.
Pag. 3 di 12 Invero, il richiamo all'ordinanza (n. 29961/2023) citata dal Tribunale della
Suprema Corte che fa riferimento ai docenti precari con incarichi fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31
Agosto) non risulta pienamente conferente al caso di specie, in quanto in coerenza alla logica del rinvio pregiudiziale e ai confini posti dall'ordinanza di rimessione e da quella di assegnazione alla Sezione competente, la Corte di
Cassazione si è limitata a ribadire la necessità cogente della disapplicazione dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m. per la piena equiparazione dei docenti precari ai docenti di ruolo nella percezione del beneficio della Carta docente, senza poter affrontare la problematica relativa all'estensibilità o meno del suddetto beneficio ai docenti titolari di incarichi di supplenza di durata infra- annuale ( si legge nell'ordinanza che “.La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis
(art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. )
E' vero pure che detta ordinanza presenta contenuti suggestivi della portata che la Suprema Corte abbia attribuito alla disciplina normativa del beneficio, ed al rilevo della durata annuale degli incarichi, ma tali considerazioni risultano superate alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia.
La questione oggetto della presente controversia è stata esaminata dalla Corte di
Giustizia Europea nella recentissima sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C-
268/24 [Lalfi]i, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Lecce, con decisione del 16 aprile 2024, con la quale è stato fissato il principio di diritto per cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
Pag. 4 di 12 senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta docente ai soli docenti di ruolo e ai supplenti annuali, escludendo i docenti con supplenze brevi, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che la supplenza non copra l'intero anno scolastico non rappresenta una valida ragione oggettiva.”
Il giudice remittente aveva evidenziato l'esistenza di una giurisprudenza della
Suprema Corte e precisamente proprio Cass. 29961/2023 e il decreto delle SSUU
7254/2024 (quest'ultima decisione emessa in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Novara in riferimento alle vertenze promosse da alcuni docenti incaricati con supplenze temporanee previste dal comma 3 della legge n.
124/1999, ossia supplenze cd brevi e saltuarie dichiarava inammissibile il rinvio affermando << Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo>>) che ricollegava il beneficio in discussione al carattere annuale del servizio prestato dai docenti in base all'interpretazione del diritto interno fornita dalla Suprema corte ed evidenziava una discriminazione alla stregua della clausola 4 dell'accordo quadro dei docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee.
Pronunciandosi sulla questione, la Corte Europea prendendo in esame l'interpretazione del diritto interno fornita dal Giudice di legittimità nazionale ha negato che la durata dei contratti possa di per sé costituire un dato oggettivo che consenta di differenziare il trattamento dei docenti in esame da quella dei docenti a tempo indeterminato.
Infatti, in risposta alle osservazioni del Governo Italiano che sosteneva che la differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale, invocando, altresì, considerazioni di bilancio, i Giudice Europeo ha disatteso
Pag. 5 di 12 entrambe le considerazioni ravvisando, in termini generali, la differenza solo sul piano della durata temporale della prestazione.
Pur ammettendo l'ampio margine di discrezionalità degli Stati membri non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo e che la normativa nazionale esaminata abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, ha sottolineato che <occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.>>.
In tale ultima decisione del 20 febbraio 2024, la Corte di giustizia ha ribadito che la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, non può essere intesa nel senso che consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2023, C-660/20, Controparte_2
EU:C:2023:789, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)ma che ( considerando 59)
<< detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per
Pag. 6 di 12 l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 19 ottobre 2023, C-660/20, EU:C:2023:789 punto 58 e Controparte_2 giurisprudenza ivi citata).
Dunque, la differenza di disciplina connessa alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in quanto ciò svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana
(Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, EU:C:2020:572, punto 152 e giurisprudenza ivi citata].
In conclusione, nella decisione del luglio 2025 Corte di Giustizia ha evidenziato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
72 In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per
l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo.
Pag. 7 di 12 73 Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.
74 Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014,
e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto Per_1
110 nonché giurisprudenza citata).
75 Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. “
Sulla base di tali premesse ed applicando al presente caso i criteri delineati dalla
Corte di Giustizia, occorre osservare che l'attuale appellante era Parte_1 stata assunta per l'anno scolastico 2020/21 con contratto del 20 ottobre 2020 a tempo determinato per il periodo dal 20 ottobre 2020 al 8 giugno 2021 nella scuola primaria su posto comune e che in detto contratto non si richiedevano
Pag. 8 di 12 prestazioni diverse da quelle di un docente di ruolo essendo previsto che <Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso del vigente CCNL>>. Nel medesimo contratto è previsto un orario di lavoro e la corresponsione del trattamento economico iniziale dei docenti a tempo indeterminato.
Come si vede, al di là della durata “temporanea” del rapporto di lavoro nessuna differenza, che possa costituire una ragione obiettiva, è ravvisabile, sicché non si giustifica il diverso trattamento riservato a tale insegnate rispetto ad una insegnante di ruolo con analoghi compiti.
Ne deriva che anche lo specifico beneficio previsto dall'art.1 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 comma 121 («121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream, o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.) deve essere garantito a tali docenti e la disciplina nazionale va interpretata, in coerenza all'art.4 dell'accordo quadro, nel senso che la stessa prestazione debba essere assicurata anche ai docenti.
Pag. 9 di 12 Una volta affermato che non sia presente alcuna differenza in termini di presenza, di mansioni, di responsabilità e di impegno, le situazioni sono perfettamente
“comparabili” in quanto le due attività lavorative sono da considerarsi identiche nel contenuto, differenziandosi soltanto per il dato della stabilità contrattuale.
Rispetto alla tipologia di incarico fatta valere dall'appellante (cd “supplenza temporanea”) si ravvisa, quindi, la necessità di rimuovere la discriminazione subita dal docente assunto a tempo determinato con contratto in scadenza al termine delle lezioni in presenza, riconoscendo il diritto alla percezione del beneficio della carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo ovvero per il docente con incarico di supplenza in scadenza al 30 giugno o
31 agosto.
Non può farsi applicazione, nel presente caso, del principio “pro rata temporis” ovvero della riduzione dell'importo del beneficio spettante in misura proporzionale alla durata dell'effettiva attività di docenza svolta in quanto l'attuale dettato normativo, come già osservato dal Giudice sovranazionale, non autorizza un'attribuzione del beneficio in misura differenziata in relazione alla durata della prestazione nell'anno scolastico essendo il beneficio unitario ed il valore nominale dello stesso fisso.
Infatti, nonostante la dicitura presente al comma 121 < dell'importo fino a euro
500 annui per ciascun anno scolastico>> possa apparentemente legittimare una variazione dell''importo, in realtà la variabilità, rimessa alla determinazione con decreto ministeriale, è quella che può intervenire nella determinazione dell'importo da elargire da un anno all'altro in ragione delle disponibilità finanziarie. Infatti, al comma 122 si prevede :<< Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...] sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché
Pag. 10 di 12 le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. >>.
Nel caso il DPCM del 23 settembre 20215 e quello del 28 novembre 2016 hanno stabilito che il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui senza differenziare in relazione alla durata del servizio o ad altri fattori (ad esempio il tempo pieno o parziale).
Deve, in conclusione, affermarsi il diritto della all'ottenimento del Pt_1 beneficio della Carta elettronica del docente anche per l'anno scolastico
2020/2021, con obbligo in capo al convenuto di effettuare il relativo CP_1 versamento con le modalità attuative previste dal DPCM vigente del 28 novembre
2016. Trattasi di adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (500,00), oltre alla maggior somma fra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023)
Si ravvisa nella circostanza che l'intervento della Corte di giustizia sia avvenuto solo nel luglio 2025 e dunque posteriormente al deposito dell'appello, esprimendo un'opinione dissonante rispetto all'approccio interpretativo adottato in precedenza dalla Suprema Corte, una <grave ed eccezionale ragione>> per compensare le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 12 aprile 2024 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento
[...] alla sentenza n. 380/2024 emessa il giorno 28 febbraio 2024 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e condanna il alla Controparte_5 corresponsione in favore dell'appellante tramite le modalità Parte_1
Pag. 11 di 12 dal DPCM vigente della “Carta elettronica per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente” anche in riferimento all'anno scolastico 2020/2021, per un valore corrispondente a quello perduto (euro
500,00), oltre alla maggior somma fra interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
2)Dichiara integramente compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 925/2024 RG.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 380/2024 emessa in data 28 febbraio 2024 dal Tribunale
- GL di Velletri e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio –
PEC: - , Email_1 Email_2
-APPELLANTE -
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, Appellato - contumace -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 12 aprile 2024 proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n.380/2024 del 28 febbraio 2024 il Tribunale di Velletri, chiedendo la parziale riforma della stessa e deducendo un unico motivo di appello.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiarava il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione,
l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro
1.000,00, condannando la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall'art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Il appellato, nonostante la rituale e tempestiva notifica, non si è CP_1 costituito sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva della Camera di
Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso, chiedeva l'affermazione del diritto, Parte_1 quale docente precaria, a percepire, al pari dei docenti con contratto a tempo indeterminato, il beneficio economico della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” del valore annuo di €
500,00, prevista dall'art. 1, L. n. 107/2015. Esponeva a tal fine di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22
e 2022/23.
Precisava di essere tuttora inserita nelle graduatorie scolastiche – GPS e G.
Istituto - valide per il triennio scolastico 2022 – 2024 e di continuare a lavorare alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in qualità di docente a tempo determinato (cfr. allegato contratto di lavoro a.s. 2022-2023), con conseguente persistenza dello scopo formativo.
Pag. 2 di 12 Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, previa disapplicazione dell'art.1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista,
e dichiarava il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi titoli per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (nei quali aveva prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con incarichi annuali fino al termine dell'a.s. o fino al termine delle attività di didattiche) per un importo complessivamente pari a euro 1.000,00.
Viceversa, negava il diritto in riferimento all'a.s. 2020/2021 nel quale il docente aveva prestato servizio con incarichi di supplenza aventi scadenza anteriore alla fine dell'anno scolastico o al termine delle attività di didattiche.
Motivata tale determinazione in riferimento alle decisioni della Suprema Corte
(n. 29961/2023) con le quali era stato riconosciuto, a seguito degli interventi della
Corte di Giustizia, il diritto unicamente a favore dei docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Con l'appello si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
e del principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato sancito nella clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 199/70/CE, nonché la violazione dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'appellante deduce, quindi, l'irragionevolezza della sentenza e la sua contrarietà ai principi di uguaglianza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A., sul presupposto che l'appellante abbia ugualmente offerto, nell'anno scolastico de quo, un servizio riconducibile al concetto di didattica annuale, al pari dei docenti di ruolo, richiamato dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio in questione.
Il motivo di appello merita accoglimento.
Pag. 3 di 12 Invero, il richiamo all'ordinanza (n. 29961/2023) citata dal Tribunale della
Suprema Corte che fa riferimento ai docenti precari con incarichi fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31
Agosto) non risulta pienamente conferente al caso di specie, in quanto in coerenza alla logica del rinvio pregiudiziale e ai confini posti dall'ordinanza di rimessione e da quella di assegnazione alla Sezione competente, la Corte di
Cassazione si è limitata a ribadire la necessità cogente della disapplicazione dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m. per la piena equiparazione dei docenti precari ai docenti di ruolo nella percezione del beneficio della Carta docente, senza poter affrontare la problematica relativa all'estensibilità o meno del suddetto beneficio ai docenti titolari di incarichi di supplenza di durata infra- annuale ( si legge nell'ordinanza che “.La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis
(art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. )
E' vero pure che detta ordinanza presenta contenuti suggestivi della portata che la Suprema Corte abbia attribuito alla disciplina normativa del beneficio, ed al rilevo della durata annuale degli incarichi, ma tali considerazioni risultano superate alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia.
La questione oggetto della presente controversia è stata esaminata dalla Corte di
Giustizia Europea nella recentissima sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C-
268/24 [Lalfi]i, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Lecce, con decisione del 16 aprile 2024, con la quale è stato fissato il principio di diritto per cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
Pag. 4 di 12 senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta docente ai soli docenti di ruolo e ai supplenti annuali, escludendo i docenti con supplenze brevi, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che la supplenza non copra l'intero anno scolastico non rappresenta una valida ragione oggettiva.”
Il giudice remittente aveva evidenziato l'esistenza di una giurisprudenza della
Suprema Corte e precisamente proprio Cass. 29961/2023 e il decreto delle SSUU
7254/2024 (quest'ultima decisione emessa in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Novara in riferimento alle vertenze promosse da alcuni docenti incaricati con supplenze temporanee previste dal comma 3 della legge n.
124/1999, ossia supplenze cd brevi e saltuarie dichiarava inammissibile il rinvio affermando << Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo>>) che ricollegava il beneficio in discussione al carattere annuale del servizio prestato dai docenti in base all'interpretazione del diritto interno fornita dalla Suprema corte ed evidenziava una discriminazione alla stregua della clausola 4 dell'accordo quadro dei docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee.
Pronunciandosi sulla questione, la Corte Europea prendendo in esame l'interpretazione del diritto interno fornita dal Giudice di legittimità nazionale ha negato che la durata dei contratti possa di per sé costituire un dato oggettivo che consenta di differenziare il trattamento dei docenti in esame da quella dei docenti a tempo indeterminato.
Infatti, in risposta alle osservazioni del Governo Italiano che sosteneva che la differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale, invocando, altresì, considerazioni di bilancio, i Giudice Europeo ha disatteso
Pag. 5 di 12 entrambe le considerazioni ravvisando, in termini generali, la differenza solo sul piano della durata temporale della prestazione.
Pur ammettendo l'ampio margine di discrezionalità degli Stati membri non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo e che la normativa nazionale esaminata abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, ha sottolineato che <occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.>>.
In tale ultima decisione del 20 febbraio 2024, la Corte di giustizia ha ribadito che la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, non può essere intesa nel senso che consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2023, C-660/20, Controparte_2
EU:C:2023:789, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)ma che ( considerando 59)
<< detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per
Pag. 6 di 12 l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 19 ottobre 2023, C-660/20, EU:C:2023:789 punto 58 e Controparte_2 giurisprudenza ivi citata).
Dunque, la differenza di disciplina connessa alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in quanto ciò svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana
(Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, EU:C:2020:572, punto 152 e giurisprudenza ivi citata].
In conclusione, nella decisione del luglio 2025 Corte di Giustizia ha evidenziato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
72 In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per
l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo.
Pag. 7 di 12 73 Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.
74 Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014,
e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto Per_1
110 nonché giurisprudenza citata).
75 Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. “
Sulla base di tali premesse ed applicando al presente caso i criteri delineati dalla
Corte di Giustizia, occorre osservare che l'attuale appellante era Parte_1 stata assunta per l'anno scolastico 2020/21 con contratto del 20 ottobre 2020 a tempo determinato per il periodo dal 20 ottobre 2020 al 8 giugno 2021 nella scuola primaria su posto comune e che in detto contratto non si richiedevano
Pag. 8 di 12 prestazioni diverse da quelle di un docente di ruolo essendo previsto che <Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso del vigente CCNL>>. Nel medesimo contratto è previsto un orario di lavoro e la corresponsione del trattamento economico iniziale dei docenti a tempo indeterminato.
Come si vede, al di là della durata “temporanea” del rapporto di lavoro nessuna differenza, che possa costituire una ragione obiettiva, è ravvisabile, sicché non si giustifica il diverso trattamento riservato a tale insegnate rispetto ad una insegnante di ruolo con analoghi compiti.
Ne deriva che anche lo specifico beneficio previsto dall'art.1 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 comma 121 («121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream, o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.) deve essere garantito a tali docenti e la disciplina nazionale va interpretata, in coerenza all'art.4 dell'accordo quadro, nel senso che la stessa prestazione debba essere assicurata anche ai docenti.
Pag. 9 di 12 Una volta affermato che non sia presente alcuna differenza in termini di presenza, di mansioni, di responsabilità e di impegno, le situazioni sono perfettamente
“comparabili” in quanto le due attività lavorative sono da considerarsi identiche nel contenuto, differenziandosi soltanto per il dato della stabilità contrattuale.
Rispetto alla tipologia di incarico fatta valere dall'appellante (cd “supplenza temporanea”) si ravvisa, quindi, la necessità di rimuovere la discriminazione subita dal docente assunto a tempo determinato con contratto in scadenza al termine delle lezioni in presenza, riconoscendo il diritto alla percezione del beneficio della carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo ovvero per il docente con incarico di supplenza in scadenza al 30 giugno o
31 agosto.
Non può farsi applicazione, nel presente caso, del principio “pro rata temporis” ovvero della riduzione dell'importo del beneficio spettante in misura proporzionale alla durata dell'effettiva attività di docenza svolta in quanto l'attuale dettato normativo, come già osservato dal Giudice sovranazionale, non autorizza un'attribuzione del beneficio in misura differenziata in relazione alla durata della prestazione nell'anno scolastico essendo il beneficio unitario ed il valore nominale dello stesso fisso.
Infatti, nonostante la dicitura presente al comma 121 < dell'importo fino a euro
500 annui per ciascun anno scolastico>> possa apparentemente legittimare una variazione dell''importo, in realtà la variabilità, rimessa alla determinazione con decreto ministeriale, è quella che può intervenire nella determinazione dell'importo da elargire da un anno all'altro in ragione delle disponibilità finanziarie. Infatti, al comma 122 si prevede :<< Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...] sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché
Pag. 10 di 12 le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. >>.
Nel caso il DPCM del 23 settembre 20215 e quello del 28 novembre 2016 hanno stabilito che il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui senza differenziare in relazione alla durata del servizio o ad altri fattori (ad esempio il tempo pieno o parziale).
Deve, in conclusione, affermarsi il diritto della all'ottenimento del Pt_1 beneficio della Carta elettronica del docente anche per l'anno scolastico
2020/2021, con obbligo in capo al convenuto di effettuare il relativo CP_1 versamento con le modalità attuative previste dal DPCM vigente del 28 novembre
2016. Trattasi di adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (500,00), oltre alla maggior somma fra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023)
Si ravvisa nella circostanza che l'intervento della Corte di giustizia sia avvenuto solo nel luglio 2025 e dunque posteriormente al deposito dell'appello, esprimendo un'opinione dissonante rispetto all'approccio interpretativo adottato in precedenza dalla Suprema Corte, una <grave ed eccezionale ragione>> per compensare le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 12 aprile 2024 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento
[...] alla sentenza n. 380/2024 emessa il giorno 28 febbraio 2024 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e condanna il alla Controparte_5 corresponsione in favore dell'appellante tramite le modalità Parte_1
Pag. 11 di 12 dal DPCM vigente della “Carta elettronica per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente” anche in riferimento all'anno scolastico 2020/2021, per un valore corrispondente a quello perduto (euro
500,00), oltre alla maggior somma fra interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
2)Dichiara integramente compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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