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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3889/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3889 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 1/10/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Bisceglie alla via Monte San Parte_1 C.F._1
Michele n. 28, presso lo studio dell'avv. Di Reda Donato, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in piazza Aldo Moro n. 23 a CP_1 C.F._2
Molfetta, presso lo studio degli avv.ti Petruzzella Paola Grazia e Cosmo Mezzina, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/08/2022, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con in Molfetta il 31/7/2003 (atto n. 159; CP_1 parte II;
serie A;
anno 2003). A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente;
che dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 12/05/2004, e il Per_1 Per_2
17/11/2010; che con decreto di omologa del Tribunale di Trani dell'8/11/2016, cron. 12971 (R.G. n.
4097/2015) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che vi sia alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970: - la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale, solo con riguardo alla casa familiare ed all'affidamento della prole;
- di dichiarare la nullità degli accordi di separazione relativi al trasferimento di proprietà immobiliare in favore delle figlie;
- di prevedere a proprio carico un contributo al mantenimento in favore delle figlie pari ad una somma non superiore a complessivi € 600,00; - di porre la contribuzione per le spese straordinarie per le figlie al 50% tra i coniugi;
- di ordinare la suddivisione nella misura del 50% dell'assegno unico tra i coniugi;
- vinte le spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 22/2/2024 si è costituita la quale, pur aderendo alla domanda sullo CP_1 status, ha contestato le ulteriori deduzioni in fatto e le conclusioni in diritto proposte da parte ricorrente.
Ciò posto, la resistente ha concluso chiedendo: - la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- la conferma degli accordi di separazione con riferimento al diritto di visita, con le integrazioni di cui alla comparsa di costituzione;
- di porre a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva mensile di € 850,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
-vinte le spese.
Il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, con ordinanza del
7/3/2024, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione come vigenti tra le parti, salvo la contribuzione posta a carico del ricorrente a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, determinandola in € 300,00 mensili per ciascuna figlia - somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed attribuzione dell'assegno unico come per legge.
Quindi, ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore, previa comunicazione della pendenza del giudizio al P.M.
Nelle more del giudizio, con istanza depositata dalle parti in data 18/7/2025, i procuratori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione consensuale del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione depositata unitamente all'istanza.
Pertanto, all'udienza del 1/10/2025, i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi alla convenzione depositata il 18.7.2025 e sottoscritta dalle parti e dai difensori in pari data, previa precisazione del carattere obbligatorio e non traslativo degli accordi patrimoniali relativi alle proprietà immobiliari. Quindi la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti espressamente rinunciato. Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani dell'8/11/2016, cron. 12971 (R.G. n.
4097/2015).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, la convenzione depositata il 18.7.2025 e sottoscritta dalle parti e dai difensori in pari data non contrasta con norme imperative ed è conforme all'interesse della prole, pertanto, il Tribunale ritiene di recepire il predetto accordo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
29/01/2020 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Molfetta in data 31/7/2003 da e alle condizioni concordate con la convenzione Parte_1 CP_1 depositata il 18.7.2025 e sottoscritta dalle parti e dai difensori in pari data, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Molfetta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 159; parte II;
serie A;
anno 2003).
Così deciso in Trani, il 14/10/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3889 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 1/10/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Bisceglie alla via Monte San Parte_1 C.F._1
Michele n. 28, presso lo studio dell'avv. Di Reda Donato, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in piazza Aldo Moro n. 23 a CP_1 C.F._2
Molfetta, presso lo studio degli avv.ti Petruzzella Paola Grazia e Cosmo Mezzina, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/08/2022, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con in Molfetta il 31/7/2003 (atto n. 159; CP_1 parte II;
serie A;
anno 2003). A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente;
che dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 12/05/2004, e il Per_1 Per_2
17/11/2010; che con decreto di omologa del Tribunale di Trani dell'8/11/2016, cron. 12971 (R.G. n.
4097/2015) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che vi sia alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970: - la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale, solo con riguardo alla casa familiare ed all'affidamento della prole;
- di dichiarare la nullità degli accordi di separazione relativi al trasferimento di proprietà immobiliare in favore delle figlie;
- di prevedere a proprio carico un contributo al mantenimento in favore delle figlie pari ad una somma non superiore a complessivi € 600,00; - di porre la contribuzione per le spese straordinarie per le figlie al 50% tra i coniugi;
- di ordinare la suddivisione nella misura del 50% dell'assegno unico tra i coniugi;
- vinte le spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 22/2/2024 si è costituita la quale, pur aderendo alla domanda sullo CP_1 status, ha contestato le ulteriori deduzioni in fatto e le conclusioni in diritto proposte da parte ricorrente.
Ciò posto, la resistente ha concluso chiedendo: - la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- la conferma degli accordi di separazione con riferimento al diritto di visita, con le integrazioni di cui alla comparsa di costituzione;
- di porre a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva mensile di € 850,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
-vinte le spese.
Il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, con ordinanza del
7/3/2024, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione come vigenti tra le parti, salvo la contribuzione posta a carico del ricorrente a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, determinandola in € 300,00 mensili per ciascuna figlia - somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed attribuzione dell'assegno unico come per legge.
Quindi, ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore, previa comunicazione della pendenza del giudizio al P.M.
Nelle more del giudizio, con istanza depositata dalle parti in data 18/7/2025, i procuratori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione consensuale del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione depositata unitamente all'istanza.
Pertanto, all'udienza del 1/10/2025, i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi alla convenzione depositata il 18.7.2025 e sottoscritta dalle parti e dai difensori in pari data, previa precisazione del carattere obbligatorio e non traslativo degli accordi patrimoniali relativi alle proprietà immobiliari. Quindi la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti espressamente rinunciato. Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani dell'8/11/2016, cron. 12971 (R.G. n.
4097/2015).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, la convenzione depositata il 18.7.2025 e sottoscritta dalle parti e dai difensori in pari data non contrasta con norme imperative ed è conforme all'interesse della prole, pertanto, il Tribunale ritiene di recepire il predetto accordo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
29/01/2020 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Molfetta in data 31/7/2003 da e alle condizioni concordate con la convenzione Parte_1 CP_1 depositata il 18.7.2025 e sottoscritta dalle parti e dai difensori in pari data, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Molfetta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 159; parte II;
serie A;
anno 2003).
Così deciso in Trani, il 14/10/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia