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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2176/2023 promossa da
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Sena Casarosa che Parte_2 la rappresenta e difende giusta delega depositata nel fascicolo telematico.
Attrice opponente
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._1 proprio ai sensi dell'art 86 c.p.c, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in
Pisa, via San Martino n 52/54.
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 11.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di sospendere in audita altera Parte_1 parte l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, e di dichiarare l'atto di precetto inesistente, nullo e privo di effetto;
nel merito, di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto e, in ogni caso, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1. In data 23.06.2023 è stato notificato atto di precetto nei confronti della società Pt_1
per il pagamento della somma di € 15.525,64, oltre spese successive e interessi;
[...]
1 2. Il suddetto atto è stato notificato nell'interesse di in forza di Controparte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 549/2022 R.D.I. e n. 1303/2022
R.G.C. emesso dal Tribunale di Pisa in data 14.4.2022;
3. L'atto di precetto è nullo in quanto la somma (che la società opponente dovrebbe corrispondere al creditore) è incerta e indeterminata in ordine al quantum dell'ammontare: l'indicazione delle spese addebitate alla società opponente è generica, imprecisa e non dettagliata;
4. L'importo descritto nel precetto non tiene conto né del bonifico effettuato dalla società n data 21.9.2022 (con il quale la società ha pagato l'intera somma portata Pt_1 dal secondo precetto pari a 12.761,92 euro) né del bonifico effettuato dalla stessa in data 28.2.2023 (con il quale la società ha corrisposto interamente la somma portata dal terzo precetto di euro 2.062,23);
5. La somma degli importi complessivamente corrisposti (pari a euro 21.323,06) nel corso del tempo dalla società opponente alla convenuta opposta copre non solo il quantum ingiunto a suo tempo con il decreto ingiuntivo n 549/22 ma anche le ulteriori spese sostenute da controparte per agire esecutivamente in danno della Pt_1
6. La società opponente, avendo già provveduto al pagamento della somma di €
21.323,06 non deve alcunché alla convenuta opposta, che ha volutamente omesso di menzionare nel proprio atto di precetto i pagamenti sopra citati;
7. Avendo il debitore corrisposto il capitale in favore del creditore, dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguenze declaratoria di revoca del precetto opposto;
8. La controparte opposta ha dunque tenuto un comportamento del tutto arbitrario, agendo con la notifica del precetto in danno della società attrice opponente, pur non vantando alcun diritto di credito nei confronti della suddetta società, e tale comportamento giustifica la condanna dell'opposta ex art. 96 cpc.
Si è costituita chiedendo di dichiarare cessata la materia del Controparte_1 contendere con spese di lite compensate, e in subordine, con spese di lite individuate nella fascia minima di competenza. In particolare, ha dedotto che:
2 9. In data 27.06.2023 la convenuta opposta si è resa conto di aver commesso un errore nella notifica del precetto, errore dovuto a causa dell'omessa contabilizzazione di un importo versato dalla Pt_1
10. In pari data ha inoltrato una mail mediante posta elettronica certificata indirizzata all'avv. Alessandro Capone, precedente legale difensore della società con la Parte_1 quale domandava a quest'ultimo di non tener conto del precetto inoltrato per errore in quanto non era stato contabilizzato il pagamento dei 12.000,00;
11. Nello stesso messaggio di posta la convenuta ha proposto all'avv. Capone di chiudere la vicenda senza che lo stesso procedesse ad iscrivere a ruolo l'opposizione; l'avv.
Capone, peraltro, aveva risposto alla suddetta mail dichiarandosi disposto a rinunciare all'opposizione e quantificando il compenso per l'attività da lui svolta in € 2.177,26;
12. Non risulta necessario andare a indagare la correttezza del precetto, poiché la convenuta opposta ha immediatamente dato atto dell'errore nella notifica del precetto.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con ordinanza del 11.04.2024 il giudice precedentemente assegnatario nel sub- procedimento con rg 2176-1/2023 ha disposto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n 549/2022.
Preso atto dell'intervenuto decesso del difensore di parte attrice opponente, il Giudice con provvedimento del 23.07.2024 ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell'art 301
c.p.c.
Con decreto del 30.09.2024 il Giudice, visto il ricorso di riassunzione del processo presentato da parte attrice opponente, ha fissato l'udienza del 19.02.2025 per il prosieguo del giudizio.
Il Giudice con provvedimento del 19.02.2025 ha rinviato la causa per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 11.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con il presente giudizio parte opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato da parte opposta, lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria
3 azionata, in quanto la somma oggetto di precetto risultava già integralmente corrisposta prima della notifica del medesimo atto.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti tramite posta elettronica certificata, risulta che parte opposta ha riconosciuto che la notifica del precetto oggetto di opposizione è imputabile ad un errore consistito nella mancata contabilizzazione della somma versata dalla In Parte_1 particolare, parte opposta ha precisato che - prima ancora dell'iscrizione della causa a ruolo, ma dopo la notifica dell'atto di citazione - aveva già dichiarato al legale di controparte di non tenere conto del precetto inoltrato per mero errore.
A fronte di tale riconoscimento, entrambe le parti in giudizio hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “con il termine cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, il venir meno dell'interesse non può che portare alla definizione del giudizio” (cfr.
Cass. civ. n. 20182/2018).
Invero, a fronte della dichiarazione formulata dall'opposta relativa all'errore nel quale è incorsa, è venuto meno l'interesse ad una pronuncia in ordine alla fondatezza di un'opposizione a precetto;
detta circostanza è, infatti, idonea a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
La richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere può essere accolta ai sensi dell'art. 306 c.p.c., applicabile per analogia in caso di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, qualora – come nel caso di specie – sia intervenuto il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria (in forma di precetto) da parte del creditore, e non residuino più ragioni di contrasto tra le parti.
Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
4 Al fine di stabilire l'imputazione delle spese del giudizio si deve procedere con l'individuazione di quella che è la c.d. soccombenza virtuale e, dunque, occorre pertanto verificare se la domanda avanzata - sulla quale alcuna attività istruttoria è stata espletata – avesse alla data della sua proposizione una sua fondatezza.
La valutazione deve essere effettuata con riguardo al momento della notifica del precetto e dell'instaurazione della litispendenza, ossia al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto.
Sul punto va rilevato che la notificazione dell'atto di precetto è avvenuta per errore imputabile esclusivamente alla parte opposta, la quale ha omesso di verificare l'effettiva ricezione della somma prima di avviare l'azione esecutiva.
Ogni creditore che provvede alla notificazione di un'intimazione di pagamento ha l'onere di verificare, preventivamente, che l'azione posta in essere dallo stesso sia perfettamente regolare e quindi che vi sia un titolo esecutivo giustificativo delle ragioni del credito ingiunto e che la somma richiesta con l'atto di precetto sia corretta. Nel caso in questione, le ragioni dell'opponente erano idonee ad ottenere una pronuncia di accoglimento, essendo il credito oggetto di precetto già onorato dalla parte debitrice
Alla luce delle deduzioni svolte da parte opposta in sede di udienza di discussione di parte si evidenzia che “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.” (Cassazione Civile sentenza n. 351 del 2023)
Detto quanto sopra, ritenuta legittima la scelta della parte di procedere all'iscrizione a ruolo, ritenuto che l'opposizione a precetto sarebbe stata accolta stante l'inesistenza del credito azionato, parte opposta è condannata al pagamento delle spese di lite.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. pure avanzata da parte attrice opponente occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che
l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e
5 della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, avendo la parte riconosciuto l'errore non appena ricevuta la notifica dell'atto di citazione ed avendo legittimamente esercitato il suo diritto di difesa nel presente giudizio, con il conseguente rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase di istruzione e trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2176/2023 disattesa ogni contraria istanza,
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna (C.F. ) al pagamento Controparte_1 C.F._1 delle spese di lite a favore di (P. IVA ), liquidate in € 1.700,00 Parte_1 P.IVA_1 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali ed € 265,00 per esborsi.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Pisa, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2176/2023 promossa da
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Sena Casarosa che Parte_2 la rappresenta e difende giusta delega depositata nel fascicolo telematico.
Attrice opponente
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._1 proprio ai sensi dell'art 86 c.p.c, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in
Pisa, via San Martino n 52/54.
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 11.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di sospendere in audita altera Parte_1 parte l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, e di dichiarare l'atto di precetto inesistente, nullo e privo di effetto;
nel merito, di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto e, in ogni caso, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1. In data 23.06.2023 è stato notificato atto di precetto nei confronti della società Pt_1
per il pagamento della somma di € 15.525,64, oltre spese successive e interessi;
[...]
1 2. Il suddetto atto è stato notificato nell'interesse di in forza di Controparte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 549/2022 R.D.I. e n. 1303/2022
R.G.C. emesso dal Tribunale di Pisa in data 14.4.2022;
3. L'atto di precetto è nullo in quanto la somma (che la società opponente dovrebbe corrispondere al creditore) è incerta e indeterminata in ordine al quantum dell'ammontare: l'indicazione delle spese addebitate alla società opponente è generica, imprecisa e non dettagliata;
4. L'importo descritto nel precetto non tiene conto né del bonifico effettuato dalla società n data 21.9.2022 (con il quale la società ha pagato l'intera somma portata Pt_1 dal secondo precetto pari a 12.761,92 euro) né del bonifico effettuato dalla stessa in data 28.2.2023 (con il quale la società ha corrisposto interamente la somma portata dal terzo precetto di euro 2.062,23);
5. La somma degli importi complessivamente corrisposti (pari a euro 21.323,06) nel corso del tempo dalla società opponente alla convenuta opposta copre non solo il quantum ingiunto a suo tempo con il decreto ingiuntivo n 549/22 ma anche le ulteriori spese sostenute da controparte per agire esecutivamente in danno della Pt_1
6. La società opponente, avendo già provveduto al pagamento della somma di €
21.323,06 non deve alcunché alla convenuta opposta, che ha volutamente omesso di menzionare nel proprio atto di precetto i pagamenti sopra citati;
7. Avendo il debitore corrisposto il capitale in favore del creditore, dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguenze declaratoria di revoca del precetto opposto;
8. La controparte opposta ha dunque tenuto un comportamento del tutto arbitrario, agendo con la notifica del precetto in danno della società attrice opponente, pur non vantando alcun diritto di credito nei confronti della suddetta società, e tale comportamento giustifica la condanna dell'opposta ex art. 96 cpc.
Si è costituita chiedendo di dichiarare cessata la materia del Controparte_1 contendere con spese di lite compensate, e in subordine, con spese di lite individuate nella fascia minima di competenza. In particolare, ha dedotto che:
2 9. In data 27.06.2023 la convenuta opposta si è resa conto di aver commesso un errore nella notifica del precetto, errore dovuto a causa dell'omessa contabilizzazione di un importo versato dalla Pt_1
10. In pari data ha inoltrato una mail mediante posta elettronica certificata indirizzata all'avv. Alessandro Capone, precedente legale difensore della società con la Parte_1 quale domandava a quest'ultimo di non tener conto del precetto inoltrato per errore in quanto non era stato contabilizzato il pagamento dei 12.000,00;
11. Nello stesso messaggio di posta la convenuta ha proposto all'avv. Capone di chiudere la vicenda senza che lo stesso procedesse ad iscrivere a ruolo l'opposizione; l'avv.
Capone, peraltro, aveva risposto alla suddetta mail dichiarandosi disposto a rinunciare all'opposizione e quantificando il compenso per l'attività da lui svolta in € 2.177,26;
12. Non risulta necessario andare a indagare la correttezza del precetto, poiché la convenuta opposta ha immediatamente dato atto dell'errore nella notifica del precetto.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con ordinanza del 11.04.2024 il giudice precedentemente assegnatario nel sub- procedimento con rg 2176-1/2023 ha disposto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n 549/2022.
Preso atto dell'intervenuto decesso del difensore di parte attrice opponente, il Giudice con provvedimento del 23.07.2024 ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell'art 301
c.p.c.
Con decreto del 30.09.2024 il Giudice, visto il ricorso di riassunzione del processo presentato da parte attrice opponente, ha fissato l'udienza del 19.02.2025 per il prosieguo del giudizio.
Il Giudice con provvedimento del 19.02.2025 ha rinviato la causa per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 11.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con il presente giudizio parte opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato da parte opposta, lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria
3 azionata, in quanto la somma oggetto di precetto risultava già integralmente corrisposta prima della notifica del medesimo atto.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti tramite posta elettronica certificata, risulta che parte opposta ha riconosciuto che la notifica del precetto oggetto di opposizione è imputabile ad un errore consistito nella mancata contabilizzazione della somma versata dalla In Parte_1 particolare, parte opposta ha precisato che - prima ancora dell'iscrizione della causa a ruolo, ma dopo la notifica dell'atto di citazione - aveva già dichiarato al legale di controparte di non tenere conto del precetto inoltrato per mero errore.
A fronte di tale riconoscimento, entrambe le parti in giudizio hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “con il termine cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, il venir meno dell'interesse non può che portare alla definizione del giudizio” (cfr.
Cass. civ. n. 20182/2018).
Invero, a fronte della dichiarazione formulata dall'opposta relativa all'errore nel quale è incorsa, è venuto meno l'interesse ad una pronuncia in ordine alla fondatezza di un'opposizione a precetto;
detta circostanza è, infatti, idonea a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
La richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere può essere accolta ai sensi dell'art. 306 c.p.c., applicabile per analogia in caso di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, qualora – come nel caso di specie – sia intervenuto il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria (in forma di precetto) da parte del creditore, e non residuino più ragioni di contrasto tra le parti.
Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
4 Al fine di stabilire l'imputazione delle spese del giudizio si deve procedere con l'individuazione di quella che è la c.d. soccombenza virtuale e, dunque, occorre pertanto verificare se la domanda avanzata - sulla quale alcuna attività istruttoria è stata espletata – avesse alla data della sua proposizione una sua fondatezza.
La valutazione deve essere effettuata con riguardo al momento della notifica del precetto e dell'instaurazione della litispendenza, ossia al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto.
Sul punto va rilevato che la notificazione dell'atto di precetto è avvenuta per errore imputabile esclusivamente alla parte opposta, la quale ha omesso di verificare l'effettiva ricezione della somma prima di avviare l'azione esecutiva.
Ogni creditore che provvede alla notificazione di un'intimazione di pagamento ha l'onere di verificare, preventivamente, che l'azione posta in essere dallo stesso sia perfettamente regolare e quindi che vi sia un titolo esecutivo giustificativo delle ragioni del credito ingiunto e che la somma richiesta con l'atto di precetto sia corretta. Nel caso in questione, le ragioni dell'opponente erano idonee ad ottenere una pronuncia di accoglimento, essendo il credito oggetto di precetto già onorato dalla parte debitrice
Alla luce delle deduzioni svolte da parte opposta in sede di udienza di discussione di parte si evidenzia che “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.” (Cassazione Civile sentenza n. 351 del 2023)
Detto quanto sopra, ritenuta legittima la scelta della parte di procedere all'iscrizione a ruolo, ritenuto che l'opposizione a precetto sarebbe stata accolta stante l'inesistenza del credito azionato, parte opposta è condannata al pagamento delle spese di lite.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. pure avanzata da parte attrice opponente occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che
l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e
5 della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, avendo la parte riconosciuto l'errore non appena ricevuta la notifica dell'atto di citazione ed avendo legittimamente esercitato il suo diritto di difesa nel presente giudizio, con il conseguente rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase di istruzione e trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2176/2023 disattesa ogni contraria istanza,
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna (C.F. ) al pagamento Controparte_1 C.F._1 delle spese di lite a favore di (P. IVA ), liquidate in € 1.700,00 Parte_1 P.IVA_1 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali ed € 265,00 per esborsi.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Pisa, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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