Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
Presidente e relatore dr. Maria Rosaria Rizzo
dr. Paola Agresti Consigliere
dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione in data 25.09.2024, con termini ex art. 190 cpc, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale Parte 1 rappresentante pro tempore, C.F. 1 ) perrappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Battisti (C.F. procura in atti - APPELLANTE –
E
(C.F.
), Controparte 1 C.F. 2 difeso dagli Avv. Francesco A. Scorsone rappresentato e ti (C.F.
), Caterina Zuardi Scorsone (C.F.
), C.F. 4 C.F. 3
Dario Scorsone (C.F.
) e (C.F. Controparte_2 C.F. 5
() per procura in atti – APPELLATO- C.F. 6
OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Parte 1 impugna la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 1048/2019, che ha annullato le delibere relative ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, assunte
[...] "Revoca dell'amministratore" decisioni in merito"; il punto 2 "Impugnativa delibera ai punti da 1 a 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 12.05.2014: decisioni in merito"
Il tribunale ha ritenuto le delibere impugnate viziate da un eccesso di potere, per aver le questioni poste all'ordine del giorno, ai punti indicati, pur in il Parte 2 mancanza di un concreto risultato gestorio da perseguire e con ricadute negative sulla posizione del condomino CP_1 in particolare, quanto al p. 1, ha rilevato che l'assemblea non si era limitata a respingere la richiesta di revoca, ma aveva confermato il mandato all'amministratore, ratificando la nomina già avvenuta con la delibera del 12.5.2014, impugnata in altra sede;
quanto al p.2, che l'assemblea, convocata per decidere se resistere o meno in giudizio a tale impugnativa, aveva nuovamente discusso i punti contestati in quella sede, approvando e ratificando quelli da 1 a 4; così facendo, avrebbe imposto al CP 1 la presente impugnazione, per evitare che le ratifiche. vanificassero un eventuale accoglimento dell'impugnativa della precedente delibera del 12.5.2014. Il Parte 1 con i primi due motivi di appello, eccepisce un vizio di ultrapetizione, ' per aver il tribunale accertato un vizio mai dedotto dal condomino CP_1 che si sarebbe, invece, limitato a contestare la non corripondenza tra l'ordine del giorno e quanto trattato e deliberato in assemblea, senza alcun riferimento alla lesione di un interesse collettivo, né ad un danno patito a seguito di tali delibere;
eccepisce un difetto di motivazione riguardo alle ragioni del preteso eccesso di potere e, nel merito, contesta il preteso ampliamento dell'ordine giorno;
con specifico riferimento al p.1, sostiene che la conferma del mandato all'amministratore era una logica e legittima conseguenza del rigetto della richiesta di revoca da parte del condomino CP 1 e chiaramente finalizzata a garantire la continuità gestoria e ribadire il rapporto di fiducia con il mandatario;
finalità analoga a quella perseguita con la delibera inerente il p.
2. Con il terzo motivo, denuncia un'omessa, o non corretta, pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del condomino CP_1 per aver, solo con l'impugnativa, contestato l'ampliamento delle questioni poste all'ordine del giorno, pur avendo partecipato all'assemblea ed espresso un voto contrario nel merito. L'appello è fondato.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 13535/18), nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel concreto, parte appellante ha specificato i punti di decisione impugnati e motivato le critiche sia in fatto che in diritto. L'esposizione delle doglianze è chiara ed astrattamente idonea a contrastare la decisione impugnata.
Quanto ai motivi di appello, seguendo l'ordine delle critiche, non si può ritenere che la pronuncia del tribunale sia affetta da vizio di ultrapetizione. Il tribunale ha correttamente esercitato il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della impugnativa delle delibere assembleari: delibere riguardanti questioni non poste all'ordine del giorno e finalizzate a sanare i vizi di una precedente assemblea, già oggetto di impugnazione, da parte dello stesso Parte 1 CP 1
Va poi osservato che, in linea di principio, "Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. (Cass. sent. n. 5889/2001; 19457/2005).
Nel concreto, il controllo del tribunale ha riguardato la legittimità dell'operato dell'assemblea, verificando la corrispondenza tra le questioni trattate e deliberate in assemblea e quelle poste all'ordine del giorno e, accertato l'ampliamento, la possibile incidenza negativa sulla impugnativa di una precedente delibera, che poteva essere vanificata da tali nuove decisioni. Non si condividono, però, del tutto le conclusioni tratte.
Partendo dal punto 1 all'ordine del giorno ("Esame richiesta del condomino CP 1
[...] "Revoca dell'amministratore" decisioni in merito"), l'assemblea risulta convocata, per esaminare l'istanza di revoca, proposta dal condomino ed è agevole prefigurarsi lo sviluppo della discussione. E' sufficiente, infatti, leggere la disposizione contenuta nel comma 10 dell'art. 1219 cod. civ "L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore".
Nel caso in esame, l'assemblea ha valutato gli addebiti, mossi all'amministratore, li ha ritenuti infondati ed ha confermato la nomina;
la conferma poteva essere anche implicita, non dovendosi nominare un nuovo amministratore. Lo stesso CP 1 ha chiesto di valutare la richiesta di revoca e, per quanto emerge dal verbale di assemblea, gli addebiti riguardano fatti successivi alla precedente delibera, oggetto di impugnazione, con la conseguenza, che l'espressa conferma della nomina non può nemmeno incidere sulla precedente impugnativa.
Quanto alle delibere scaturite dall'esame del p. 2 dell'odg ("Impugnativa delibera ai punti da 1 a 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 12.05.2014: decisioni in merito"), i condomini sono stati convocati per decidere del giudizio pendente, dunque, se resistere o meno all'impugnativa. In questa ottica, sono state correttamente riesaminate le questioni controverse, per poi decidere di resistere in giudizio. Costituisce, invece, un ampliamento delle questioni poste all'ordine del giorno, la ratifica della precedente delibera, che potrebbe anche solo astrattamente incidere sull'esito giudiziale dell'impugnativa, costringendo il Parte 1 alla presente impugnazione.
Resta, però, da valutare il terzo motivo, che appare dirimente, poggiando sul principio generale secondo cui "L'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, all'ordine del giorno, non può esser rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito l'irregolarità della convocazione". (Cass. sent. n. 8344/1998, n. 5889/2001; 24456/2009).
Nella fattispecie, ricorre il difetto di legittimazione attiva del condomino CP_1 che ha partecipato all'assemblea e, dal verbale, non risulta aver proposto alcuna eccezione riguardo alla mancata corrispondenza tra l'ordine del giorno, al p. 1 e 2, e le questioni effettivamente trattate e deliberate, ma solo il dissenso nel merito, manifestato con il voto contrario.
Sulla scorta del principio richiamato, non era, quindi, legittimato ad impugnare la delibera.
La riforma della sentenza travolge l'ultima contestazione in punto di spese, perchè devono essere nuovamente regolamentate anche per il primo grado. La peculiarità della vicenda, valutata complessivamente in relazione ai rispettivi comportamenti tenuti dai condomini in assemblea, comprendendosi la difficoltà per il singolo condomino di muovere adeguate contestazioni a fronte di una delibera esorbitante, giustificano la compensazione delle spese di lite per il doppio grado. Non ricorrono i presupposti della lite temeraria ex art. 96 cpc
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1848/2019, del Tribunale di Civitavecchia, così provvede:
1) rigetta l'impugnativa delle delibere, relative ai p. 1 e 2 dell'odg, dell'assemblea condominiale del 27.10.2014 e dichiara la compensazione delle spese di lite, per il doppio grado
Così deciso in Roma il giorno 12.2.2025
Il Presidente rel.