Articolo 209 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 208Articolo 210
Versione
6 maggio 1952
Art. 209.
(Disciplina del servizio di ormeggio)


Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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