Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 209.
(Disciplina del servizio di ormeggio)
Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.
(Disciplina del servizio di ormeggio)
Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.
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- 1. La previa e motivata autorizzazione della clausola da parte della Stazione Appaltante nell'arbitrato in materia di contratti pubblici. Problemi di diritto…Redazione · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2019 · 16.180735
[…] E infatti, mentre la previsione dell'art. 241 legittimava una lettura in tal senso (“le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture … possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione”) il comma 3 dell'art. 209 del nuovo codice si limita a sanzionare con la nullità la clausola stipulata in mancanza di autorizzazione, senza fare alcun riferimento alla possibilità o meno di deferire la controversia ad arbitri. [6] A fronte della (pur infelice e mal collocata sistematicamente) formulazione letterale della disposizione, […]
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