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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/06/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G: 10534/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10534/2017 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Balbo Ciro, presso cui elettivamente domicilia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Zarone Fabrizio, presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio dapprima con rito civile in Teano (CE) in data 30.08.2007, e dalla loro unione erano nati i figli il 30.05.2008 e il 19.12.2012. Per_1 CP_2
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente, e chiedendo per sé l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli minori, e la corresponsione a carico di parte resistente di un assegno pari a euro 1.000,00 mensili per sé ed i figli e . Per_1 CP_2
In data 17.04.2018, parte ricorrente compariva per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, constatata l'assenza di parte resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita da parte del padre, e infine poneva a carico di quest'ultimo il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 400,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, e un assegno a titolo di mantenimento in favore della ricorrente pari a euro
100,00 mensili.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento della relativa attività istruttoria.
In data 08.05.2018, si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, con addebito da ascriversi a parte ricorrente, chiedendo per sé
l'assegnazione della casa coniugale, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocamento privilegiato presso il padre nella casa coniugale, ed infine chiedendo versarsi a carico di parte ricorrente un congruo assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
In data 14.11.2024 il G.I. introitava la causa al Collegio per la decisione.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale tra i coniugi e sulla reciproca domanda di addebito, sull'assegnazione della casa coniugale, sull' affido e sul diritto di visita dei figli minori, sul mantenimento in favore degli stessi da parte del genitore non collocatario, e sul mantenimento in favore di parte ricorrente.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi e sulla reciproca domanda di addebito
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Alla luce di quanto esposto, si accoglie pertanto la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
In merito alla domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, consistito nell'aver abbandonato improvvisamente la casa coniugale e nell'aver intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna.
Parte resistente nella memoria di costituzione, a sua volta, ascrive l'addebito della separazione al comportamento di parte ricorrente, la quale avrebbe assunto nel corso della vita matrimoniale atteggiamenti violenti ed irascibili, oltre ad atteggiamenti di gelosia, fino al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
In particolare, l'abbandono del tetto coniugale senza giustificato motivo costituisce violazione dei doveri di coabitazione di cui all'art. 143 c.c. e, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto. Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità, in merito all'abbandono improvviso della casa coniugale, ricade sulla parte che lo ha posto in essere l'onere di dover provare le ragioni che rendono tale abbandono giustificabile.
Orbene, sulla base di tali premesse, è da accogliere la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente per l'abbandono del tetto coniugale posto in essere da parte resistente, non avendo quest'ultimo allegato ed offerto prova della giusta causa dell'abbandono.
Da rigettarsi è invece la richiesta di addebito mossa da parte resistente nei confronti della ricorrente.
Difatti, all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non risulta raggiunta la prova che la ricorrente abbia posto in essere condotte in violazione degli obblighi coniugali e che tali condotte abbiano avuto come diretta conseguenza la crisi dell'unità matrimoniale;
in particolare, non risultano provata alcuna specifica violazione posto che parte resistente non ha articolato mezzi istruttori né è stata espletata attività istruttoria sulle dedotte circostanze.
Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, si rigetta la richiesta di addebito di parte resistente e si accoglie la domanda di addebito così come formulata da parte ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente chiede per sé l'assegnazione della casa coniugale, da abitare insieme ai figli minori e . Per_1 CP_2
Parte resistente si oppone in sede di memoria di costituzione chiedendo l'assegnazione della medesima al fine di abitarla con i figli.
Sul punto, è opportuno osservare che la casa coniugale va intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del minore e che pertanto segue le sorti del minore stesso.
Nel caso di specie, va confermato quanto già statuito con ordinanza presidenziale, ossia l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente, atteso che la stessa viene altresì individuata come genitore collocatario di entrambi i figli.
Pertanto, si accoglie la richiesta di assegnazione della casa coniugale di parte ricorrente.
Sull'affido e sul diritto di visita dei figli minori e Per_1 CP_2
Parte ricorrente chiede disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento privilegiato presso la stessa.
Parte resistente non si oppone alla misura dell'affido in maniera condivisa, chiedendo, tuttavia, in sede di memoria di costituzione il collocamento privilegiato dei figli minori presso di sé. Il medesimo tuttavia non deposita memoria conclusionali né nel corso del giudizio allega e deduce le ragioni di una modifica dei provvedimenti presidenziali.
Ritiene il Tribunale che, non essendo stata espletata attività istruttoria e non essendo emerse ragioni che giustificano una diversa disciplina tra le parti in punto di collocamento e di affido, vada confermato quanto statuito con ordinanza presidenziale.
Pertanto, i figli vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre. Per quanto attiene invece alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, va disposto quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, ovvero si :“stabilisce, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé i figli minori presso il padre per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle
21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio”.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e Per_1 CP_2
In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente chiede che venga disposto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e per sé pari in totale a euro 1.000,00 mensili.
Parte resistente si oppone, chiedendo un versamento di un congruo contributo al mantenimento dei figli a carico di parte ricorrente.
Considerata l'adozione della misura dell'affido condiviso da parte di questo Tribunale in favore di parte ricorrente, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale
“La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n.
22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009). Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo materno al mantenimento del minore, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Ciò detto, non essendo stata prodotta nel caso di specie da parte resistente alcuna documentazione attestante le reali condizioni economico-reddituali delle parti e tenuta in considerazione la potenziale capacità economica del resistente, ritiene il Tribunale vada disposta la misura dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) considerato il lasso di tempo trascorso dall'udienza presidenziale e le aumentate esigenze dei minori.
Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori, atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 500,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli e , andrà versato alla ricorrente Per_1 CP_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei minori (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non debba essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerata la capacità reddituale potenziale di entrambe le parti, atteso che entrambe non hanno allegato alcuna circostanza ostativa allo svolgimento di una attività lavorativa, e considerato che parte ricorrente percepisce elargizioni assistenziali dallo Stato(il
20.3.2023 il difensore dichiara che la propria assistita percepisce il reddito di cittadinanza pari ad euro
700,00 mensili) non essendoci prova di una oggettiva disparità reddituale tra le stesse, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla moglie, atteso che esso in sede di separazione l'assegno mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole e dunque presupposto ai fini del riconoscimento è la prova di una oggettiva disparità economica.
Pertanto, considerato che non vi è prova di una disparità reddituale tra le parti nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente ex. art. 151 secondo comma c.c.;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 11, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata nei confronti della parte ricorrente dal resistente;
4. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente;
5. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 CP_2 collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita del resistente come indicato in parte motiva;
6. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, la somma mensile di € 500,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026;
7. Pone a carico del resistente, la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore dei figli minori;
8. Rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
9. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
19.6.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10534/2017 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Balbo Ciro, presso cui elettivamente domicilia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Zarone Fabrizio, presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio dapprima con rito civile in Teano (CE) in data 30.08.2007, e dalla loro unione erano nati i figli il 30.05.2008 e il 19.12.2012. Per_1 CP_2
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente, e chiedendo per sé l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli minori, e la corresponsione a carico di parte resistente di un assegno pari a euro 1.000,00 mensili per sé ed i figli e . Per_1 CP_2
In data 17.04.2018, parte ricorrente compariva per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, constatata l'assenza di parte resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita da parte del padre, e infine poneva a carico di quest'ultimo il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 400,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, e un assegno a titolo di mantenimento in favore della ricorrente pari a euro
100,00 mensili.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento della relativa attività istruttoria.
In data 08.05.2018, si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, con addebito da ascriversi a parte ricorrente, chiedendo per sé
l'assegnazione della casa coniugale, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocamento privilegiato presso il padre nella casa coniugale, ed infine chiedendo versarsi a carico di parte ricorrente un congruo assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
In data 14.11.2024 il G.I. introitava la causa al Collegio per la decisione.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale tra i coniugi e sulla reciproca domanda di addebito, sull'assegnazione della casa coniugale, sull' affido e sul diritto di visita dei figli minori, sul mantenimento in favore degli stessi da parte del genitore non collocatario, e sul mantenimento in favore di parte ricorrente.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi e sulla reciproca domanda di addebito
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Alla luce di quanto esposto, si accoglie pertanto la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
In merito alla domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, consistito nell'aver abbandonato improvvisamente la casa coniugale e nell'aver intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna.
Parte resistente nella memoria di costituzione, a sua volta, ascrive l'addebito della separazione al comportamento di parte ricorrente, la quale avrebbe assunto nel corso della vita matrimoniale atteggiamenti violenti ed irascibili, oltre ad atteggiamenti di gelosia, fino al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
In particolare, l'abbandono del tetto coniugale senza giustificato motivo costituisce violazione dei doveri di coabitazione di cui all'art. 143 c.c. e, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto. Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità, in merito all'abbandono improvviso della casa coniugale, ricade sulla parte che lo ha posto in essere l'onere di dover provare le ragioni che rendono tale abbandono giustificabile.
Orbene, sulla base di tali premesse, è da accogliere la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente per l'abbandono del tetto coniugale posto in essere da parte resistente, non avendo quest'ultimo allegato ed offerto prova della giusta causa dell'abbandono.
Da rigettarsi è invece la richiesta di addebito mossa da parte resistente nei confronti della ricorrente.
Difatti, all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non risulta raggiunta la prova che la ricorrente abbia posto in essere condotte in violazione degli obblighi coniugali e che tali condotte abbiano avuto come diretta conseguenza la crisi dell'unità matrimoniale;
in particolare, non risultano provata alcuna specifica violazione posto che parte resistente non ha articolato mezzi istruttori né è stata espletata attività istruttoria sulle dedotte circostanze.
Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, si rigetta la richiesta di addebito di parte resistente e si accoglie la domanda di addebito così come formulata da parte ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente chiede per sé l'assegnazione della casa coniugale, da abitare insieme ai figli minori e . Per_1 CP_2
Parte resistente si oppone in sede di memoria di costituzione chiedendo l'assegnazione della medesima al fine di abitarla con i figli.
Sul punto, è opportuno osservare che la casa coniugale va intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del minore e che pertanto segue le sorti del minore stesso.
Nel caso di specie, va confermato quanto già statuito con ordinanza presidenziale, ossia l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente, atteso che la stessa viene altresì individuata come genitore collocatario di entrambi i figli.
Pertanto, si accoglie la richiesta di assegnazione della casa coniugale di parte ricorrente.
Sull'affido e sul diritto di visita dei figli minori e Per_1 CP_2
Parte ricorrente chiede disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento privilegiato presso la stessa.
Parte resistente non si oppone alla misura dell'affido in maniera condivisa, chiedendo, tuttavia, in sede di memoria di costituzione il collocamento privilegiato dei figli minori presso di sé. Il medesimo tuttavia non deposita memoria conclusionali né nel corso del giudizio allega e deduce le ragioni di una modifica dei provvedimenti presidenziali.
Ritiene il Tribunale che, non essendo stata espletata attività istruttoria e non essendo emerse ragioni che giustificano una diversa disciplina tra le parti in punto di collocamento e di affido, vada confermato quanto statuito con ordinanza presidenziale.
Pertanto, i figli vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre. Per quanto attiene invece alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, va disposto quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, ovvero si :“stabilisce, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé i figli minori presso il padre per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle
21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio”.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e Per_1 CP_2
In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente chiede che venga disposto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e per sé pari in totale a euro 1.000,00 mensili.
Parte resistente si oppone, chiedendo un versamento di un congruo contributo al mantenimento dei figli a carico di parte ricorrente.
Considerata l'adozione della misura dell'affido condiviso da parte di questo Tribunale in favore di parte ricorrente, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale
“La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n.
22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009). Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo materno al mantenimento del minore, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Ciò detto, non essendo stata prodotta nel caso di specie da parte resistente alcuna documentazione attestante le reali condizioni economico-reddituali delle parti e tenuta in considerazione la potenziale capacità economica del resistente, ritiene il Tribunale vada disposta la misura dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) considerato il lasso di tempo trascorso dall'udienza presidenziale e le aumentate esigenze dei minori.
Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori, atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 500,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli e , andrà versato alla ricorrente Per_1 CP_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei minori (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non debba essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerata la capacità reddituale potenziale di entrambe le parti, atteso che entrambe non hanno allegato alcuna circostanza ostativa allo svolgimento di una attività lavorativa, e considerato che parte ricorrente percepisce elargizioni assistenziali dallo Stato(il
20.3.2023 il difensore dichiara che la propria assistita percepisce il reddito di cittadinanza pari ad euro
700,00 mensili) non essendoci prova di una oggettiva disparità reddituale tra le stesse, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla moglie, atteso che esso in sede di separazione l'assegno mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole e dunque presupposto ai fini del riconoscimento è la prova di una oggettiva disparità economica.
Pertanto, considerato che non vi è prova di una disparità reddituale tra le parti nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente ex. art. 151 secondo comma c.c.;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 11, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata nei confronti della parte ricorrente dal resistente;
4. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente;
5. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 CP_2 collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita del resistente come indicato in parte motiva;
6. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, la somma mensile di € 500,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026;
7. Pone a carico del resistente, la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore dei figli minori;
8. Rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
9. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
19.6.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio