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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.103/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25 marzo 2025 R.G.103/2024
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Caterina Brocca la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo anche in rinnovazione e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo. Per le parti convenute costituite e nessuno è comparso Controparte_1 CP_2
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 103/2024 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
Brodolini n. 3, C.F.: , elettivamente domiciliata in Dorgali, al C.so CodiceFiscale_1
Umberto n. 42, presso e nello Studio legale dell'Avv. Caterina Brocca [C.F.:
] del Foro di Nuoro, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], residente in [...]H CP_3
e , nata a [...] il [...], residente a [...]
55
CONVENUTI CONTUMACI
E contro
, nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Floris, C.F. , elettivamente domiciliato, presso CodiceFiscale_4 lo studio del medesimo avvocato in Nuoro, Via Firenze n. 38, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E contro
, nato a [...] il [...], ivi residente nella Fraz. di Cala CP_2
Gonone (NU) alla Via Degli Oleandri n. 13, C.F , rappresentato e C.F._5 difeso dall'Avv. Giovanna Goddi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Nuoro,
Via Leonardo da Vinci n. 40,
CONVENUTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , ha acquistato per intervenuta CodiceFiscale_1 usucapione ultraventennale la proprietà di una unità immobiliare articolata su un unico piano
– piano terra – con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di Dorgali, Fraz. Cala
Gonone, alla Via degli Oleandri snc, segnatamente costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 13, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95, a confini con la Via degli Oleandri, con proprietà
proprietà , salvo altri Controparte_4 CP_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente dei beni indicati in dispositivo. La signora ha esposto che nell'esclusivo Parte_1
possesso e nella piena proprietà di un fabbricato, costituito da unità immobiliare articolata su un unico piano – piano terra– con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di
Dorgali, Fraz. Cala Gonone, alla Via degli Oleandri snc. L'immobile, costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, è censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 13, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95 a confini con la Via degli
Oleandri, con proprietà proprietà , salvo altri. Sebbene Controparte_4 CP_2
l'immobile sopracitato sia della signora per averlo posseduto uti dominus da Parte_1 oltre trent'anni in maniera esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta (poichè vi trascorre le vacanze estive e altri brevi periodi dell'anno), esso risulta ancora catastalmente intestato al defunto padre, sig.: 1) , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1 Monza il 11.10.1980, lasciando a succedere la moglie 2) (madre dell'attrice Persona_2
e intestataria catastale) nata a [...] il [...] e deceduta a Nova Milanese il 21.11.2002; il figlio: 3) (convenuto ), nato a [...] il [...]; la figlia 4) Controparte_1
(convenuta), nata a [...] il [...]; il figlio 5) Controparte_4 CP_2
(convenuto), nato a [...] il [...] (convenuto); l'ulteriore figlia: 6) CP_3
(convenuta), nata a [...] il [...]. IV].-la sig.ra è al possesso esclusivo, Parte_1 pubblico, pacifico ed ininterrotto, uti dominus del fabbricato sopracitato da oltre trent'anni, subito dopo il decesso del padre, avvenuto alla data sopraindicata (11.10.1980).
e con rispettive comparse di costituzione si sono CP_2 Controparte_1
costituiti in giudizio aderendo alla domanda della ricorrente,
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 25.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, alla conservazione dell'immobile di cui trattasi realizzando, a proprie spese, tutte le opere necessarie per la manutenzione e la relativa conservazione, la tinteggiatura delle stanze, la cura del cortile, i lavori per eliminare muffe e infiltrazioni, tinteggiatura pareti e utilizza lo steso come residenza estiva(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 27.1.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25 marzo 2025 R.G.103/2024
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Caterina Brocca la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo anche in rinnovazione e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo. Per le parti convenute costituite e nessuno è comparso Controparte_1 CP_2
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 103/2024 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
Brodolini n. 3, C.F.: , elettivamente domiciliata in Dorgali, al C.so CodiceFiscale_1
Umberto n. 42, presso e nello Studio legale dell'Avv. Caterina Brocca [C.F.:
] del Foro di Nuoro, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], residente in [...]H CP_3
e , nata a [...] il [...], residente a [...]
55
CONVENUTI CONTUMACI
E contro
, nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Floris, C.F. , elettivamente domiciliato, presso CodiceFiscale_4 lo studio del medesimo avvocato in Nuoro, Via Firenze n. 38, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E contro
, nato a [...] il [...], ivi residente nella Fraz. di Cala CP_2
Gonone (NU) alla Via Degli Oleandri n. 13, C.F , rappresentato e C.F._5 difeso dall'Avv. Giovanna Goddi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Nuoro,
Via Leonardo da Vinci n. 40,
CONVENUTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , ha acquistato per intervenuta CodiceFiscale_1 usucapione ultraventennale la proprietà di una unità immobiliare articolata su un unico piano
– piano terra – con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di Dorgali, Fraz. Cala
Gonone, alla Via degli Oleandri snc, segnatamente costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 13, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95, a confini con la Via degli Oleandri, con proprietà
proprietà , salvo altri Controparte_4 CP_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente dei beni indicati in dispositivo. La signora ha esposto che nell'esclusivo Parte_1
possesso e nella piena proprietà di un fabbricato, costituito da unità immobiliare articolata su un unico piano – piano terra– con annesso cortile di pertinenza, ubicato nel comune di
Dorgali, Fraz. Cala Gonone, alla Via degli Oleandri snc. L'immobile, costituito da appartamento di civile abitazione facente parte di uno stabile più ampio composto di tre piani, è censito al NCEU del comune di Dorgali, Fraz. Cala Gonone, al F. 75, mapp. 253, sub. 13, cat. A/2, classe 4, costituito di 3,5 vani, Rendita € 225,95 a confini con la Via degli
Oleandri, con proprietà proprietà , salvo altri. Sebbene Controparte_4 CP_2
l'immobile sopracitato sia della signora per averlo posseduto uti dominus da Parte_1 oltre trent'anni in maniera esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta (poichè vi trascorre le vacanze estive e altri brevi periodi dell'anno), esso risulta ancora catastalmente intestato al defunto padre, sig.: 1) , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1 Monza il 11.10.1980, lasciando a succedere la moglie 2) (madre dell'attrice Persona_2
e intestataria catastale) nata a [...] il [...] e deceduta a Nova Milanese il 21.11.2002; il figlio: 3) (convenuto ), nato a [...] il [...]; la figlia 4) Controparte_1
(convenuta), nata a [...] il [...]; il figlio 5) Controparte_4 CP_2
(convenuto), nato a [...] il [...] (convenuto); l'ulteriore figlia: 6) CP_3
(convenuta), nata a [...] il [...]. IV].-la sig.ra è al possesso esclusivo, Parte_1 pubblico, pacifico ed ininterrotto, uti dominus del fabbricato sopracitato da oltre trent'anni, subito dopo il decesso del padre, avvenuto alla data sopraindicata (11.10.1980).
e con rispettive comparse di costituzione si sono CP_2 Controparte_1
costituiti in giudizio aderendo alla domanda della ricorrente,
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 25.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, alla conservazione dell'immobile di cui trattasi realizzando, a proprie spese, tutte le opere necessarie per la manutenzione e la relativa conservazione, la tinteggiatura delle stanze, la cura del cortile, i lavori per eliminare muffe e infiltrazioni, tinteggiatura pareti e utilizza lo steso come residenza estiva(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 27.1.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna