CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.576 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.541/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
12.10.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e
[...] P.IVA_1 difese dagli Avv.ti Laura Del Bufalo e Maria Rosaria Cella e presso lo studio di quest'ultima in
Potenza, alla Via Catania n.9, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI principali – APPELLATE incidentali
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di socio Controparte_1 C.F._2 accomandante della società , Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele De Bonis presso il cui studio in Potenza, alla Via
Domenico Di Giura n.54, elettivamente domicilia;
APPELLATO principale – APPELLANTE incidentale
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.541/2021 emessa il 12.10.2021 e pubblicata in pari data il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, decidendo sulla domanda proposta da e volta Controparte_1
ad ottenere la revoca del socio accomandatario, , della società Parte_3 [...]
, l'esclusione dello stesso socio accomandatario Parte_2
dalla gestione della società e la condanna della al risarcimento dei Parte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali, accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava la revoca del socio accomandatario dalla carica di amministratore della società, escludendolo dalla qualità, e rigettava le restanti pretese, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 13.11.2021 la sig.ra e la società Parte_2 [...] , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
proponevano appello avverso la suindicata sentenza sollecitandone la riforma integrale con conseguente rigetto delle domande avanzate in primo grado da e con vittoria Controparte_1
di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 25.3.2022 si costituiva in giudizio il sig. il quale Controparte_1
contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame e spiegava a sua volta impugnazione incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale di Lagonegro contemplante la regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
Per effetto di decreto depositato il 24.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.7.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato (h.9,00 del
15.7.2025) nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento emesso il 15.7.2025 assegnava alle parti nuovo termine perentorio sino al giorno 21.10.2025, ore 9,30, per il deposito delle note scritte, come previsto dall'art. 127 ter co.4 c.p.c.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato con il provvedimento emesso il 15.7.2025.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 2 stabilisce: “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”.
Nel caso in esame, con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 24.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ed è stato assegnato alle parti il termine perentorio sino alle h.9,00 del 15.7.2025 per il deposito stesso. Entro il detto termine nessuna delle parti ha depositato le note scritte.
L'art.127 ter c.p.c., al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In aderenza al dettato della norma appena evocata la Corte, preso atto del mancato deposito pag. 2 telematico di note scritte entro il termine perentorio (sino alle h.9,00 del 15.7.2025) fissato con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 24.6.2025, con ordinanza emessa il 15.7.2025 ha assegnato alle parti un nuovo termine perentorio sino al giorno 21.10.2025, ore 9,30, per il deposito delle note scritte.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite ha depositato le note scritte entro il termine perentorio fissato.
È opportuno precisare che l'art.127 ter co.2 e 4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili a tale data già pendenti davanti alla Corte di Appello.
Inoltre, la espressa qualificazione normativa dei menzionati termini come “perentori” comporta che, una volta che ciascuno di essi sia giunto a scadenza, sia precluso alle parti di fare luogo al deposito delle note scritte e che, ove il deposito comunque avvenga oltre la scadenza del termine, le note depositate non abbiano nessuna validità ed efficacia processuale ed il giudice non possa tenerne conto.
Pertanto, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
Al riguardo, va rilevato che a norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Ai sensi dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato in primo grado con atto di citazione notificato il 25.2.2016, sicché l'art.307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il pag. 3 passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico della parte costituita che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.541/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 12.10.2021 e pubblicata in pari data, proposto dalla sig.ra e Parte_2
dalla società , in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 13.11.2021 nei confronti di CP_1
nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa
[...] Controparte_1
depositata il 25.3.2022, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n.541/2021 emessa dal Tribunale di
Lagonegro in composizione monocratica il 12.10.2021 e pubblicata in pari data;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 4