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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1969 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MELIGENI GABRIELE FRANCESCO c/o il cui studio in Corigliano-
Rosano, AU di Corigliano, Viale delle Rimembranze, VICO VIII, 18, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: , rappresentato e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria c/o la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche AT per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta provvidenza.
Si è costituito l' già resistente in AT, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di AT meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; alla odierna udienza le Parti presenti - come da verbale - si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni.
La causa è matura per la decisione.
1. Risultano destituite di fondamento le eccezioni di parte resistente relative alla mancata osservanza di termini posti a pena di decadenza a carico della Parte atteso che i medesimi risultano osservati.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è stata espletata il 09.02.2023 laddove il ricorso per
AT è stato iscritto il 23.05.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il 21.04.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il 29.03.2024.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 15.05.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT avente il n. 1838/23, accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento in suo favore.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. , nella relazione scritta depositata, a Per_1 seguito della visita peritale e dell'esame della documentazione versata in atti, non ha riscontrato ed accertato in capo al sig. presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento Pt_1 della invocata provvidenza;
ciò con valutazione perfettamente sovrapponibile a quella compiuta dal ctu nella pregressa fase di accertamento tecnico preventivo.
Ad onore del vero l'Ausiliare del Giudice, in un primo momento, aveva accertato positivamente il requisito sanitario per un periodo assai limitato - 30.01.2023/24.03.2023 - e coincidente con la sottoposizione del periziato al ciclo di radioterapia salvo, poi, a seguito delle compiute osservazioni di parte resistente, a ritenere non integrati gli estremi per darsi luogo all'accompagnamento tenuto conto della circostanza che in detto periodo in realtà “non risultano dati obiettivi conseguenti agli effetti collaterali della radioterapia che hanno potuto influire in maniera negativa sullo svolgimento degli atti quotidiani in maniera autonoma”.
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio, non suscettibile di censure e, per le anzidette motivazioni, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti. Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'Art. 152
Disp. Att. CPC;
per la medesima ragione quelle di CTU restano a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di AT (Proc. n. 1838/23) e sulla domanda da questo
[...] proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, la domanda proposta, accertando e dichiarando in capo a l'insussistenza del presupposto sanitario afferente alla indennità Parte_1 di accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 18 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1969 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MELIGENI GABRIELE FRANCESCO c/o il cui studio in Corigliano-
Rosano, AU di Corigliano, Viale delle Rimembranze, VICO VIII, 18, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: , rappresentato e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria c/o la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche AT per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta provvidenza.
Si è costituito l' già resistente in AT, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di AT meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; alla odierna udienza le Parti presenti - come da verbale - si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni.
La causa è matura per la decisione.
1. Risultano destituite di fondamento le eccezioni di parte resistente relative alla mancata osservanza di termini posti a pena di decadenza a carico della Parte atteso che i medesimi risultano osservati.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è stata espletata il 09.02.2023 laddove il ricorso per
AT è stato iscritto il 23.05.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il 21.04.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il 29.03.2024.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 15.05.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT avente il n. 1838/23, accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento in suo favore.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. , nella relazione scritta depositata, a Per_1 seguito della visita peritale e dell'esame della documentazione versata in atti, non ha riscontrato ed accertato in capo al sig. presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento Pt_1 della invocata provvidenza;
ciò con valutazione perfettamente sovrapponibile a quella compiuta dal ctu nella pregressa fase di accertamento tecnico preventivo.
Ad onore del vero l'Ausiliare del Giudice, in un primo momento, aveva accertato positivamente il requisito sanitario per un periodo assai limitato - 30.01.2023/24.03.2023 - e coincidente con la sottoposizione del periziato al ciclo di radioterapia salvo, poi, a seguito delle compiute osservazioni di parte resistente, a ritenere non integrati gli estremi per darsi luogo all'accompagnamento tenuto conto della circostanza che in detto periodo in realtà “non risultano dati obiettivi conseguenti agli effetti collaterali della radioterapia che hanno potuto influire in maniera negativa sullo svolgimento degli atti quotidiani in maniera autonoma”.
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio, non suscettibile di censure e, per le anzidette motivazioni, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti. Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'Art. 152
Disp. Att. CPC;
per la medesima ragione quelle di CTU restano a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di AT (Proc. n. 1838/23) e sulla domanda da questo
[...] proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, la domanda proposta, accertando e dichiarando in capo a l'insussistenza del presupposto sanitario afferente alla indennità Parte_1 di accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 18 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo