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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 368 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati Alberto Parte_1 P.IVA_1
Tasso e Amodeo Serafina Ancona Corso Garibaldi n. 110,
APPELLANTE
CONTRO
(già con l'Avv. Francesco Picone, Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Macerata via Spalato 98,
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata 202/2023 del 06/06/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 896/2015 del Tribunale di Macerata, promossa dal avverso la società (ora ) Parte_1 CP_2 Controparte_1
per il pagamento della somma di Euro 48.819,75 oltre interessi e spese, svolgendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni anche ex art 96 cpc e condanna alla penale.
Il Condominio contestava la pretesa della , portata dalle fatture azionate in via monitoria emesse CP_2
per l'esercizio e manutenzione dell'impianto termico a servizio del condominio medesimo, lamentando che l'opposta sarebbe incorsa in una serie di inadempienze, quali il non aver consegnato nei termini gli pagina 1 di 5 statini dei consumi, aver omesso la revisione annuale, la verifica settimanale e quella giornaliera, non aver contratto e consegnato la polizza assicurativa.
La si costituiva contestando le doglianze e la riconvenzionale avverse, deducendo il Controparte_2
corretto adempimento degli obblighi di manutenzione e delle somme portate dalle fatture impagate.
Il Tribunale ha così deciso: rigetta tutte le domande attoree.
Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 896\2015. Pone a carico di parte attrice le spese della ctu.
Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 3.809,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Ha interposto appello il e si è costituita la (già ) Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
resistendo.
Primo Motivo-Nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. del c.p.c.
Le puntuali critiche svolte coi restanti motivi di impugnazione dimostrano che il primo giudice ha messo in grado la parte di comprendere le ragioni della decisione, onde non sussiste il difetto di motivazione denunciato.
Quando alla omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, il Tribunale ha statuito che, nel respingere l'opposizione, risultava provato l'adempimento della e conseguentemente CP_2
doveva essere respinta la riconvenzionale e la richiesta condanna alla penale.
Il motivo è pertanto infondato.
Secondo Motivo: Errata e/o falsa interpretazione delle norme sottese alla incapacità dei testimoni
– omessa considerazione nella decisione dei fatti e delle dichiarazioni rese da testi medesimi sul punto
L'appellante si duole perché il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver accolto l'eccezione di incapacità dei testi e entrambi funzionari operanti nell'area Testimone_1 Testimone_2
manager della società opposta, ed il sig. per essere socio della società Centro servizi Controparte_3
Termotecnici s.n.c., subappaltatrice delle prestazione di cui al rapporto tra il e Parte_1
CP_1
E' pacifico che nei procedimenti in cui sia parte una società con personalità giuridica sono incapaci a testimoniare le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandole: caso che non ricorre nella fattispecie.
pagina 2 di 5 Quanto al socio della società subappaltatrice, non sussiste l'incapacità, in quanto il medesimo non è portatore di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio (art. 246 c.p.c.).
Il motivo non può quindi essere accolto.
: Errata e/o falsa interpretazione dei fatti di causa e delle dichiarazioni rese dai testi CP_4
di parte opposta – omessa valorizzazione nella sentenza de qua dei fatti e dei documenti prodotti dall'appellante, in particolare sull'elaborato tecnico di parte
Errata e/o falsa interpretazione della documentazione di parte prodotta in CP_5
giudizio dall'appellato in merito alla pretesa ed esistenza della prova del credito – mancata valorizzazione nella decisione dei fatti e dei documenti prodotti dall'appellante in merito alla fondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ivi spiegate
Quinto Motivo: Errata valorizzazione della CTU resa in spregio alle corrette modalità di acquisizione della documentazione per cui è perizia
I motivi, siccome strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante si duole innanzitutto del fatto che il Tribunale non abbia correttamente valutato le prove orali e l'elaborato di parte dallo stesso prodotto in primo grado che, a suo dire, avrebbero dimostrato le gravi inadempienze della CP_1
Quanto alle perizia di parte, essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass. Civ. n. 33504 01.12.2023; conformi ex multis Cassazione civile sez. III, 28/02/2025, n.5362). Nel caso in questione è emerso che le deposizioni testimoniali dei testi di parte opposta convergessero con le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ragion per cui il Tribunale ha correttamente ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni del consulente d'ufficio.
Quanto alle deposizioni dei testi, non essendoci motivazioni per dubitarne la attendibilità, è emerso che i controlli e le verifiche giornaliere, settimanali e quindicinali risultavano essere state espletati e che la solo la consegna degli statini era talvolta solo ritardata e non omessa. Del pari è stato anche chiarito che le fatture contestate dal si riferivano alla gestione 2011- 2012 essendo state emesse solo in Parte_1
via posticipata rispetto al periodo di riferimento e comunque riferibili al periodo di vigenza del contratto e comunque riferite a prestazioni rese entro il mese di marzo 2012, data di scadenza del contratto.
La CTU ha confermato anche la correttezza degli importi esposti nelle fatture azionate con il decreto ragion per cui il Tribunale ha condiviso le risultanze della consulenza, non trovando validi motivi per pagina 3 di 5 potersene discostare;
invero la consulenza tecnica si è limitata ad individuare i coefficienti di rivalutazione del compenso contrattualmente stabilito ed a compiere operazioni aritmetiche (era previsto dall'art. 9 che questi compensi fossero rivalutati alla scadenza del primo triennio sulla base delle variazioni del costo della mano d'opera, con riferimento alla media del costo orario per operaio specializzato di quinta categoria, rispetto allo stesso costo ASSISTAL in vigore alla stipula del contratto).
Non sono contestate queste operazioni, ma il fatto che il Ctu avrebbe illegittimamente acquisito un contratto, del 2002, valorizzandolo ai fini dei calcoli svolti.
Fatto sta che la contestazione è ininfluente, perché il contratto del 2002 riporta, nella parte qui di interesse, le medesime clausole di quello del 2004.
Quanto alla domanda riconvenzionale e alla richiesta di condanna alla penale, la sentenza di primo grado risulta esente da vizi: essendo stato provato l'adempimento della non meritano CP_1
accoglimento le domande del . Parte_1
Sesto Motivo:soccombenza delle spese e compensi dell'appellante
Le spese seguono la soccombenza onde il Tribunale ha correttamente deciso e fatto buon governo del disposto di cui all'art 91 cpc a mente del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal contro (già ), così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Respinge l'appello e condanna il al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1
che liquida nella somma di €. 6946,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge. Controparte_1
Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 09 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 4 di 5 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 368 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati Alberto Parte_1 P.IVA_1
Tasso e Amodeo Serafina Ancona Corso Garibaldi n. 110,
APPELLANTE
CONTRO
(già con l'Avv. Francesco Picone, Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Macerata via Spalato 98,
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata 202/2023 del 06/06/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 896/2015 del Tribunale di Macerata, promossa dal avverso la società (ora ) Parte_1 CP_2 Controparte_1
per il pagamento della somma di Euro 48.819,75 oltre interessi e spese, svolgendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni anche ex art 96 cpc e condanna alla penale.
Il Condominio contestava la pretesa della , portata dalle fatture azionate in via monitoria emesse CP_2
per l'esercizio e manutenzione dell'impianto termico a servizio del condominio medesimo, lamentando che l'opposta sarebbe incorsa in una serie di inadempienze, quali il non aver consegnato nei termini gli pagina 1 di 5 statini dei consumi, aver omesso la revisione annuale, la verifica settimanale e quella giornaliera, non aver contratto e consegnato la polizza assicurativa.
La si costituiva contestando le doglianze e la riconvenzionale avverse, deducendo il Controparte_2
corretto adempimento degli obblighi di manutenzione e delle somme portate dalle fatture impagate.
Il Tribunale ha così deciso: rigetta tutte le domande attoree.
Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 896\2015. Pone a carico di parte attrice le spese della ctu.
Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 3.809,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Ha interposto appello il e si è costituita la (già ) Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
resistendo.
Primo Motivo-Nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. del c.p.c.
Le puntuali critiche svolte coi restanti motivi di impugnazione dimostrano che il primo giudice ha messo in grado la parte di comprendere le ragioni della decisione, onde non sussiste il difetto di motivazione denunciato.
Quando alla omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, il Tribunale ha statuito che, nel respingere l'opposizione, risultava provato l'adempimento della e conseguentemente CP_2
doveva essere respinta la riconvenzionale e la richiesta condanna alla penale.
Il motivo è pertanto infondato.
Secondo Motivo: Errata e/o falsa interpretazione delle norme sottese alla incapacità dei testimoni
– omessa considerazione nella decisione dei fatti e delle dichiarazioni rese da testi medesimi sul punto
L'appellante si duole perché il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver accolto l'eccezione di incapacità dei testi e entrambi funzionari operanti nell'area Testimone_1 Testimone_2
manager della società opposta, ed il sig. per essere socio della società Centro servizi Controparte_3
Termotecnici s.n.c., subappaltatrice delle prestazione di cui al rapporto tra il e Parte_1
CP_1
E' pacifico che nei procedimenti in cui sia parte una società con personalità giuridica sono incapaci a testimoniare le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandole: caso che non ricorre nella fattispecie.
pagina 2 di 5 Quanto al socio della società subappaltatrice, non sussiste l'incapacità, in quanto il medesimo non è portatore di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio (art. 246 c.p.c.).
Il motivo non può quindi essere accolto.
: Errata e/o falsa interpretazione dei fatti di causa e delle dichiarazioni rese dai testi CP_4
di parte opposta – omessa valorizzazione nella sentenza de qua dei fatti e dei documenti prodotti dall'appellante, in particolare sull'elaborato tecnico di parte
Errata e/o falsa interpretazione della documentazione di parte prodotta in CP_5
giudizio dall'appellato in merito alla pretesa ed esistenza della prova del credito – mancata valorizzazione nella decisione dei fatti e dei documenti prodotti dall'appellante in merito alla fondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ivi spiegate
Quinto Motivo: Errata valorizzazione della CTU resa in spregio alle corrette modalità di acquisizione della documentazione per cui è perizia
I motivi, siccome strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante si duole innanzitutto del fatto che il Tribunale non abbia correttamente valutato le prove orali e l'elaborato di parte dallo stesso prodotto in primo grado che, a suo dire, avrebbero dimostrato le gravi inadempienze della CP_1
Quanto alle perizia di parte, essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass. Civ. n. 33504 01.12.2023; conformi ex multis Cassazione civile sez. III, 28/02/2025, n.5362). Nel caso in questione è emerso che le deposizioni testimoniali dei testi di parte opposta convergessero con le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ragion per cui il Tribunale ha correttamente ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni del consulente d'ufficio.
Quanto alle deposizioni dei testi, non essendoci motivazioni per dubitarne la attendibilità, è emerso che i controlli e le verifiche giornaliere, settimanali e quindicinali risultavano essere state espletati e che la solo la consegna degli statini era talvolta solo ritardata e non omessa. Del pari è stato anche chiarito che le fatture contestate dal si riferivano alla gestione 2011- 2012 essendo state emesse solo in Parte_1
via posticipata rispetto al periodo di riferimento e comunque riferibili al periodo di vigenza del contratto e comunque riferite a prestazioni rese entro il mese di marzo 2012, data di scadenza del contratto.
La CTU ha confermato anche la correttezza degli importi esposti nelle fatture azionate con il decreto ragion per cui il Tribunale ha condiviso le risultanze della consulenza, non trovando validi motivi per pagina 3 di 5 potersene discostare;
invero la consulenza tecnica si è limitata ad individuare i coefficienti di rivalutazione del compenso contrattualmente stabilito ed a compiere operazioni aritmetiche (era previsto dall'art. 9 che questi compensi fossero rivalutati alla scadenza del primo triennio sulla base delle variazioni del costo della mano d'opera, con riferimento alla media del costo orario per operaio specializzato di quinta categoria, rispetto allo stesso costo ASSISTAL in vigore alla stipula del contratto).
Non sono contestate queste operazioni, ma il fatto che il Ctu avrebbe illegittimamente acquisito un contratto, del 2002, valorizzandolo ai fini dei calcoli svolti.
Fatto sta che la contestazione è ininfluente, perché il contratto del 2002 riporta, nella parte qui di interesse, le medesime clausole di quello del 2004.
Quanto alla domanda riconvenzionale e alla richiesta di condanna alla penale, la sentenza di primo grado risulta esente da vizi: essendo stato provato l'adempimento della non meritano CP_1
accoglimento le domande del . Parte_1
Sesto Motivo:soccombenza delle spese e compensi dell'appellante
Le spese seguono la soccombenza onde il Tribunale ha correttamente deciso e fatto buon governo del disposto di cui all'art 91 cpc a mente del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal contro (già ), così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Respinge l'appello e condanna il al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1
che liquida nella somma di €. 6946,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge. Controparte_1
Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 09 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 4 di 5 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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