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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2723/2024 promossa in grado d'appello da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Migliorati, Parte_1
NA EL ed RI AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, via Castelfidardo n. 10, come da procura in atti
Appellante
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mattioli, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ludovica Marsico in Milano, via dei
Pellegrini n. 24, come da procura in atti
Appellata
pag. 1
OGGETTO: clausola di risoluzione espressa. Appello vs. sentenza non definitiva del
Tribunale di Milano, sez. Imprese, n. 7666 del 17 agosto 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7666/2024 pubblicata in data 14 agosto 2024 nell'ambito del giudizio iscritto sub R.G. n. 35913/2021 e notificata in data 30 agosto 2024, respinta ogni contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione e assunto, comunque, ogni provvedimento ritenuto opportuno, in accoglimento dei motivi di appello esposti in narrativa, così giudicare:
accogliere integralmente le conclusioni svolte dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio, riproposte nei seguenti termini:
in via principale di merito:
1. accertare e dichiarare la legittimità e l'efficacia della risoluzione del contratto intimata dalla convenuta all'attrice e respingere tutte le domande proposte in questo giudizio da contro in quanto infondate in Controparte_1 Parte_1 fatto e diritto;
in via riconvenzionale:
1. preso atto della conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., dichiarata provvisoriamente esecutiva, del 24 maggio 2023 e della condanna di
[...] al pagamento a favore di della somma di CP_1 Pt_1 Parte_1 euro 53.000,00 ed alle spese, liquidate in euro 2.200,00, per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, dichiarare tenuta agli interessi Controparte_1 moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2. accertare e dichiarare che qualsiasi utilizzo, ivi compresa l'importazione e
l'esportazione, l'acquisto, la vendita e l'offerta in vendita, l'uso pubblicitario, di prodotti a
pag. 2 marchio e/o in UAE costituisce illecito contrattuale ed extracontrattuale Pt_2 Pt_1 per violazione delle norme poste a tutela della leale concorrenza e per l'effetto inibire (con effetto transfrontaliero) qualunque vendita/offerta in vendita di prodotti a marchio Pt_2
e/o e qualunque uso, anche pubblicitario, del marchio e/o con ordine di Pt_1 Pt_2 Pt_1 ritiro dal commercio di ogni prodotto e/o già nel territorio degli UAE;
Pt_2 Pt_1
3. disporre il pagamento di una penale anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. pari ad euro 1.000,00 (mille) per ogni confezione di prodotto recante il marchio e/o Pt_2
venduta in spregio all'ordine di inibitoria che verrà emesso con l'emananda sentenza Pt_1 nonché di euro 10.000,00 (diecimila) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;
4. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, entro 20 giorni dalla sua emissione, per due giorni di seguito, con caratteri doppi rispetto al normale, sulle prime pagine di un quotidiano UAE e di una rivista internazionale di settore che verranno indicate in proseguo, e disponendo che la relativa traduzione in arabo ed in inglese e la pubblicazione avvengano a cura e spese della e in difetto, a cura Controparte_1 di e a spese della con il diritto per all'immediata rifusione Pt_1 Controparte_1 Pt_1 delle spese sostenute dietro presentazione della relativa fattura;
1. condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Controparte_1
a seguito degli illeciti posti in essere nella misura che verrà determinata in istruttoria e comunque non inferiore ad un importo minimo pari ad Euro 4.875,00 a titolo di lucro cessante, oltre al danno emergente ed al danno non patrimoniale, occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al risarcimento del lucro cessante;
in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie rigettate, e dunque:
1 ordinare a l'esibizione in giudizio, ai sensi degli artt. 121 Controparte_1
c.p.i e/o 2711, comma 2, c.c., 210 e 212 c.p.c., a decorrere dall'inizio della contraffazione e comunque dal 2016, di copia delle scritture contabili relative alla commercializzazione in
UAE ed, in particolare, delle fatture di vendita/acquisto, delle bolle e DDT, contratti di vendita dei prodotti, ordini, nonché più in generale di tutta la documentazione contabile e commerciale relativa alla commercializzazione e segnatamente in UAE e di tutta la corrispondenza relativa al prodotto Profhilo;
pag. 3 2 in sede di eventuale acquisizione di sommarie informazioni, disporre
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 121.2 o dell'art. 121-bis c.p.i. del legale rappresentante della ui seguenti quesiti: “Indichi le quantità di prodotto Profhilo e/o IBSA Controparte_1 venduto in UAE e comunque fuori dal territorio bulgaro nonché il prezzo delle relative vendite” in modo da fornire in giudizio gli elementi per l'identificazione di eventuali altri soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti a marchio e/o IBSA Pt_2 in UAE;
3 disporre occorrendo CTU contabile affidando ad un esperto contabile l'esame delle scritture al fine di determinare l'entità del danno subito dalla esponente anche sulla base dell'utile ottenuto da mediante la commercializzazione di prodotti a Controparte_1 marchio e/o in UAE e al fine di valutare il danno d'immagine subito da a Pt_2 Pt_1 Pt_1 seguito degli illeciti posti in essere da tenendo conto anche del Controparte_1 costo della futura campagna informativa che dovrà esser predisposta per compensare il deterioramento dell'immagine aziendale e la svalutazione del marchio e del marchio Pt_2
; Pt_1
4 disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;
5 ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
6 Vero che il fatturato generato dalla vendita del prodotto a marchio in Pt_2
Italia, nell'Unione Europea e negli Emirati Arabi Uniti nel periodo compreso tra 2015 e 2020
è quello indicato nel doc. 54, che mi viene rammostrato, e il cui contenuto confermo;
Vero che l'importo degli investimenti per finalità pubblicitarie riferiti al prodotto recante il marchio nel periodo compreso tra 2015 e 2021 è quello indicato nel doc. 55, Pt_2 che mi viene rammostrato, e il cui contenuto confermo;
Vero che nel Dicembre 2020 il Sig. , proprietario e legale rappresentante di CP_2
OD NE NG LC, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha comunicato alla convenuta, a mezzo messaggio whatsapp, la presenza nel predetto territorio nazionale, e segnatamente nella città di Sharja, di confezioni di prodotti a marchio;
Pt_1
Vero che OD NE NG LC (ora ) è il distributore Controparte_3 esclusivo di negli Emirati Arabi Uniti;
Pt_1
Vero che il Sig. ha personalmente verificato la presenza a AR di un CP_4 plico destinato a , Shariah, Saif Zone P6-170 Controparte_5
pag. 4 proveniente da Bulgaria, come da etichetta adesiva apposta alla Controparte_1 confezione esterna contraddistinta dal codice waybill nr. 5564952551 come da documento
17h che mi si rammostra;
Vero che la confezione di cui al cap. (e) conteneva cinque pacchi di prodotto Pt_2 con marchio;
Pt_1
Vero che il plico proveniente da e le confezioni di prodotto Controparte_1
con marchio di cui al cap. (e) e al cap. (f) sono quelle riprodotte dalle Pt_2 Pt_1 fotografie sub. doc da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta che mi si rammostrano;
Vero che le fotografie sub doc. da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta sono state scattate personalmente dal Sig. ; CP_4
Vero che il Sig. tramite la propria società OD Drug Store LC ha CP_4 acquistato da tutte le scatole di prodotto PROFHILO a Controparte_5 marchio di cui ai capitoli (e), (f) e (g); Pt_1
Vero che il doc. 62 del fascicolo di parte convenuta che mi rammostra è stato da me redatto
e sottoscritto;
Vero che il messaggio di cui al cap. (c) è stata ricevuto dalla Sig.ra Persona_1 dipendente di;
Pt_1
Vero che la Sig.ra ha subito informato della ricezione del messaggio di Persona_1 cui al cap. (c) il proprio superiore in dott.ssa Pt_1 Persona_2
Vero che il Sig. ha inviato ad le fotografie sub doc. da 17g a 17l del CP_4 Pt_1 fascicolo che mi rammostrano;
Vero che , a seguito della segnalazione di cui al cap. (c) e della ricezione delle fotografie Pt_1 sub doc. da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta che mi rammostrano ha avviato le opportune verifiche attraverso l'analisi dei codici identificativi apposti sulle confezioni dei prodotti per accertare a chi erano stati venduti;
Vero che le etichette apposte alle confezioni di prodotto PROFHILO con marchio Pt_1 prodotte sub. doc. da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta che mi rammostrano riportano codici identificativi relativi a lotti di prodotto venduti da a , Pt_1 Controparte_6 come da documenti prodotti sub doc. 17b e 17d del fascicolo di parte convenuta che mi si rammostrano;
Vero che in U.A.E. il prodotto PROFHILO di può essere commercializzato solo dopo la Pt_1 sua registrazione;
Vero che OD Drug Store LC è la nuova denominazione di OD NE
NG LC.
pag. 5 Si indicano a testi: presso via di Martiri di Cefalonia 2 Lodi Testimone_1 Parte_1 sui capitoli (a) e (b);
presso OD Drugstore LC, Next to Oasis Center – IK AV CP_7
Road (Dubai) sui capitoli: (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (m), (p) e (q); presso via di Martiri di Cefalonia 2 Lodi sui Persona_1 Parte_1 capitoli;
(c), (d), (k), (l), (m), (n) e (o); presso via di Martiri di Cefalonia 2 Lodi sui Persona_2 Parte_1 capitoli: (a), (b), (l), (m), (n) e (o).
Quanto al teste si chiede fin d'ora che il Giudice: Testimone_2
- disponga la nomina di un traduttore ex art. 122 c.p.c. in caso di comparizione personale del teste avanti al Tribunale adito, per l'assunzione della sua testimonianza, ovvero
- provveda, in caso di mancata comparizione all'udienza per l'escussione del teste avanti al
Giudice adito, alla sua assunzione tramite prova delegata ex art. 204 c.p.c. attesa la mancata adesione degli U.A.E. alla Convenzione dell'Aja del 18.3.1970. ammettersi, a prova contraria, la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
• a prova contraria su quanto dedotto al punto IV.1 della memoria n. 2 di controparte (pag.
9/10)
Vero che ha venduto a OD Drug Store LC tutte le scatole Controparte_5 di prodotto PROFHILO a marchio riprodotte nelle fotografie sub doc. da 17g a 17l del Pt_1 fascicolo di parte convenuta che mi rammostrano;
Vero che il doc. 64 del fascicolo di parte convenuta che mi rammostra è stato da me redatto
e sottoscritto e che il suo contenuto risponde al vero;
Si indica a teste: il sig. – presso – AR (UAE) Testimone_3 Controparte_5
125 M2 Warehouse P6-170;
Vero che il Sig. ha scattato nel Novembre / Dicembre 2020 le fotografie sub CP_4 doc. da 17g a 17l del fascicolo che mi rammostrano nel proprio ufficio sito in Dubai.
Si indica a teste: il sig. presso , Next to Oasis Center – IK CP_7 Controparte_3
AV Road (Dubai)
pag. 6 Quanto ai testi e si chiede fin d'ora che il Testimone_3 CP_7
Giudice:
- disponga la nomina di un traduttore ex art. 122 c.p.c. in caso di comparizione personale del teste avanti al Tribunale adito, per l'assunzione della sua testimonianza, ovvero
- provveda, in caso di mancata comparizione all'udienza per l'escussione del teste avanti al
Giudice adito, alla sua assunzione tramite prova delegata ex art. 204 c.p.c., attesa la mancata adesione degli U.A.E. alla Convenzione dell'Aja del 18.3.1970.
• a prova contraria su quanto dedotto al punto IV.6 della memoria n. 2 di controparte (pag.
12):
Vero che ha conferito incarico allo , di Milano, Via Brera, 6, Pt_1 Parte_3 le attività di contrasto alla contraffazione e/o alla vendita non autorizzata di propri prodotti;
Si indica a teste: Avv. c/o , Milano;
Testimone_4 Parte_3
Rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata in quanto infondato in fatto ed in diritto
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, oltre alle spese generali, IVA e CPA del primo grado di giudizio e del grado d'appello, e condanna alla parte appellata a ripetere quanto eventualmente incassato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi”.
Per Controparte_1
“Voglia Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria o diversa domanda, istanza, eccezione o difesa respinta, così statuire:
I) rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n°7666/2024 in quanto privo di ogni fondamento in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
II) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di gravame - eccettuato il motivo di cui al n°7 dell'atto di appello accogliere l'appello incidentale e, conseguentemente, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano n°7666/2024:
II.1) accertare e dichiarare che il contratto concluso tra le parti non contiene un divieto per il distributore di rivendere i prodotti al di fuori del territorio concesso in esclusiva;
II.2)
pag. 7 dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace la risoluzione intimata da Parte_1
n data 26.01.2021 per assenza di un inadempimento contrattuale da parte di;
[...] CP_1
II.3) dichiarare tenuta a risarcire il danno subito da Parte_1 [...]
a causa della improvvisa ed ingiustificata interruzione della fornitura di Controparte_1 prodotti a fare data dal 26.01.2021 e fino alla scadenza del contratto, nella misura che sarà quantificata all'esito della causa pendente avanti al Tribunale di Milano r.g.n°35913/2021;
II.4) confermare la sentenza gravata in ogni restante parte.
Vinte le spese del giudizio.
In via istruttoria: si confermano le richieste formulate a p.40 della comparsa di costituzione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 4 agosto 2021,
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (d'ora Parte_1 in avanti, per brevità, ) al fine di sentire accertare e dichiarare l'inefficacia della Pt_1 risoluzione contrattuale intimata da , con effetti immediati, mediante lettera Pt_1 inviata in data 26 gennaio 2021 e successiva e mail del 4 febbraio 2021 (docc. n. 7
e 8), interrompendo altresì, da quel momento, ogni fornitura di prodotti in favore di
Chiedeva altresì di accertarsi, da parte di , la violazione della CP_1 Pt_1 buona fede contrattuale e la piena facoltà, da parte di di vendere i CP_1 prodotti di cui al citato contratto anche fuori dal territorio della Bulgaria.
Conseguentemente, chiedeva la condanna di all'adempimento del contratto ed Pt_1 in ogni caso, la condanna di al risarcimento dei danni derivati dalla brusca Pt_1 interruzione dei rapporti, come di séguito specificato.
2) Premetteva parte attrice, in fatto, che tra le parti era stato concluso, in data 7 febbraio
2019, un contratto di concessione di vendita (doc n. 2 fascicolo di I grado che prevedeva la facoltà di di vendere nel territorio della CP_1 CP_1
Bulgaria prodotti di fabbricazione IBSA. Sennonché, con la precitata comunicazione in data 4 febbraio 2021, comunicava la risoluzione del contratto del 7 febbraio Pt_1
2019 contestando inadempimento di dell'art. II di detto contratto, per CP_1 pag. 8 avere prodotti IBSA al di fuori del “territorio”, ed in particolare, Parte_4 nel territorio degli Emirati Arabi, dove erano state rinvenute circa 250 confezioni di prodotti di marca , azionando, dunque, la clausola risolutiva contenuta Pt_2 nel contratto (docc. n. 24 e 25 del fascicolo di I grado ); Pt_1
3) A tale comunicazione, rispondeva tramite mail del sig. CP_1 Per_3 legale rappresentante della predetta, il quale, senza smentire l'addebito, si dichiarava dispiaciuto dell'accaduto (doc. n. 22 fascicolo di I grado ); Pt_1
4) a sostegno delle domande avanzate, rilevava e sottolineava che la CP_1 clausola risolutiva di cui sopra era di contenuto talmente ampio e generico da non consentire l'individuazione delle condotte che avrebbero potuto dare luogo a risoluzione contrattuale.
5) Inoltre, contestava comunque la sussistenza dell'inadempimento lamentato, posto che la vendita effettuata non era vietata dal contratto. In particolare, CP_1 sosteneva come in realtà la clausola II.1 del contratto prevedesse obbligazioni solo ed esclusivamente a carico di , mentre ai punti II.2 e II.3 prevedeva unicamente, Pt_1
a carico di obbligo di acquistare i prodotti oggetto del contratto da CP_1
e di acquisire la preventiva registrazione/notifica del prodotto prima della sua Pt_1 commercializzazione.
6) Sosteneva di aver venduto non già negli Emirati Arabi, ma in UK e che questo comportamento era stato comunque in linea con gli accordi contrattuali, che, come premesso, non vietavano affatto a di vendere al di fuori del territorio CP_1
Parte bulgaro. A ciò aggiungeva la considerazione che gli erano un territorio di transito eletto per motivi fiscali, ma che la merce era diretta in UK.
7) Affermava, in ogni caso, che si era trattato di una vendita “passiva” (cioè una vendita sollecitata dall'acquirente tramite internet) conforme alle previsioni del diritto dell'Unione Europea (in particolare, dell'art. 101 TFUE e dell'art. 4 del Reg. n.
330/2010 UE), informato alla tutela della libera concorrenza, (in particolare, par. 51 degli Orientamenti sulle Restrizioni Verticali della Commissione Europea - 2010 / C
130/1).
8) Chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni provocatile per effetto della Pt_1 anticipata ed immediata risoluzione contrattuale, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista del 6 febbraio 2022, consistenti nelle somme che aveva dovuto versare a titolo di penale per non essere CP_1 riuscita ad evadere gli ordinativi di merce pattuiti in favore di Parte_6
pag. 9 (docc. n. 23 e 24), nelle spese promozionali che aveva Pt_7 CP_1 affrontato per promuovere i prodotti presso i propri clienti (docc. 27-37), negli Pt_1 utili non realizzati nel periodo compreso tra il 26 gennaio 2021 ed il 6 febbraio 2022.
I danni complessivi, compreso l'utile non realizzato (stimato in € 483.960) sarebbero ammontati, in tesi attorea, ad € 549.698,20.
9) La convenuta si costituiva, chiedendo rigettarsi la domanda proposta da Pt_1 ed in via riconvenzionale, domandando accertarsi il compimento di atti CP_1 di concorrenza sleale da parte di con richiesta di inibitoria della CP_1 vendita di prodotti a marchio fuori dal territorio della Bulgaria. Pt_2
10) In particolare, sosteneva di aver rinvenuto in UAE cinque colli contenenti Pt_1 prodotti IBSA a marchio contenti ciascuno 50 confezioni di detto Pt_2 prodotto, inviati da Bulgaria e facenti parte di partite fatturate e Parte_8 fornite da a Pt_1 CP_1
11) Deduceva, in particolare, che il comportamento di non violava soltanto CP_1
l'esclusiva di acquisto e di vendita oggetto di contratto, che espressamente limitava le facoltà di al territorio bulgaro, ma costituiva altresì un atto di CP_1 concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3, atteso che aveva CP_1 fatto un uso non consentito (al di fuori del territorio bulgaro) del marchio Pt_2 di proprietà . Pt_1
12) A tali affermazioni la parte attrice replicava che la vendita di prodotti era Pt_2 avvenuta correttamente, in attuazione dell'accordo, che prevedeva per l'appunto che i prodotti fossero acquistati in Bulgaria;
la nullità del marchio;
Pt_2
l'insussistenza delle dedotte condotte anticoncorrenziali, per violazione del marchio ed altro.
13) La causa veniva trasmessa, a séguito di ordinanza con cui il Tribunale di Milano declinava la propria competenza, alla Sezione Specializzata del medesimo
Tribunale.
14) Con la sentenza parziale qui impugnata, il Tribunale di Milano, sez. Specializzata
Impresa, ha ritenuto: a) che la predetta clausola risolutiva espressa fosse generica,
e pertanto, fosse inefficace alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che la clausola risolutiva espressa non può essere talmente generica da risolversi in una clausola di stile, dalla quale sia impossibile desumere il contenuto della condotta vietata, che si risolve praticamente nella violazione, non altrimenti specificata, di tutte le previsioni contrattuali;
b) pacifico pag. 10 che il contratto (contrariamente a quanto argomentato da contenesse, CP_1 effettivamente, una limitazione della facoltà di vendita di ma che tale CP_1 limitazione fosse in contrasto con il diritto antitrust, ed in particolare con l'art. 101
TFUE e con il regolamento n. 330/2010, in quanto si tratterebbe, nel caso di specie, di una vendita passiva che non può essere vietata ai sensi dell'art. 4 del citato
Regolamento, applicabile ad entrambe le società in quanto tutte e due aventi sede nel territorio dell'unione ; c) che la risoluzione attuata da non è stata conforme Pt_1 alle previsioni contrattuali, in quanto comminata con effetto immediato e con immediata sospensione delle forniture. Ciò non sarebbe neppure conforme a buona fede contrattuale, non avendo avuto la controparte la possibilità di difendersi e di porre rimedio alla violazione contestata (n.d.r.: la controparte replica che qui non vi era alcuna possibilità di porre rimedio alla vendita già avvenuta). Una volta accertata l'inefficacia della risoluzione, la sentenza è passata ad esaminare il profilo risarcitorio conseguente, ed ha rimesso sul ruolo la causa per espletamento di CTU volta a quantificare il danno subìto da parte attrice per effetto della inefficace risoluzione e della illegittima sospensione immediata dei rapporti commerciali;
ha ritenuto fondata la richiesta di pagamento della somma di € 53.000 oltre accessori, a titolo di fattura di fornitura rimasta insoluta, ma ha ritenuto che gli interessi applicabili non fossero quelli di mora ex art.
5-7 del D.Lgs. 231/2002, bensì quelli previsti dal contratto del
2019 al punto X.II. in quanto non palesemente iniqui per il creditore;
ha rigettato le ulteriori domande riconvenzionali proposte da;
ha rimandato al definitivo la Pt_1 liquidazione delle spese.
15) Avverso la precitata sentenza propone appello , lamentando in via gradata, in Pt_1 estrema sintesi: con il primo motivo di appello, ha lamentato l' erronea Pt_1 applicazione degli artt. 101 TFUE e 4 del Reg. n. 330/2010, sostenendo, in particolare, che il detto divieto sarebbe operante unicamente per le vendite intracomunitarie (ovvero, in applicazione delle precitate fonti internazionali, sarebbe vietato imporre restrizioni alla concorrenza, ma solo all'interno della comunità), ma non anche alle vendite al di fuori della comunità europea. Per tale via, il giudice non avrebbe considerato che la norma tende a censurare i divieti dalla cui applicazione potrebbe derivare una restrizione del gioco della concorrenza all'interno della comunità, e del commercio all'interno degli stati membri. Non sono coinvolti invece i divieti che riguardino il commercio tra stati membri e paesi terzi, in quanto non aventi effetto di falsare il gioco della concorrenza all'interno degli stati membri;
con il pag. 11 secondo motivo di appello, ha sostenuto l'erronea qualificazione della Pt_1 clausola risolutiva espressa come “clausola di stile”, in violazione degli artt. 1456,
1352, 1363, 1367 c.c.: ritiene l'appellante che al contrario da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le fattispecie di inadempimento previste dal contratto fossero determinate e richiamate specificamente. Peraltro, lo stesso l.r. della società si era mostrato consapevole dell'inadempimento posto in essere nella CP_1 mail di giustificazioni inviata in risposta immediata alla contestazione (doc. n. 22
); con il terzo motivo di appello, ha lamentato la violazione degli artt. Pt_1 Pt_1
1175, 1222, 1375, e 1366 c.c. con riferimento alle ritenute illegittime modalità di esercizio – da parte di - della clausola risolutiva espressa. L'appellante censura Pt_1 la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto il recesso attuato con modalità in contrasto con il canone della buona fede, sottolineando come al contrario, l'obbligazione inadempiuta da era di contenuto negativo, e CP_1 quindi l'averla trasgredita rende la situazione venutasi a determinare irreversibile.
Non vi era spazio per eventuali condotte riparatorie. Quindi legittimamente è Pt_1 receduta dal rapporto con effetto immediato ed ha interrotto da subito le ulteriori forniture di merce in favore di con il quarto motivo di appello, CP_1 Pt_1 ha lamentato l'omesso esame della domanda, pure proposta, di risoluzione del contratto per inadempimento giudiziale ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c., in violazione dell'art. 167 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.; in altri termini, parte appellante lamenta come il Tribunale – una volta stabilita l'inefficacia della clausola risolutiva espressa – sia passato immediatamente ad esaminare la domanda risarcitoria avanzata da senza minimamente motivare sulla domanda di CP_1 risoluzione per inadempimento che era stata pure proposta da , implicitamente, Pt_1 in quanto pressochè di default contenuta nella domanda di accertamento della risoluzione di diritto (si richiamavano Trib. Milano 23 novembre 2023; Cass. 5 ottobre
2009 n. 21230; Cass. 16 aprile 2013 n. 21113; in termini letterali: Cass. 23 ottobre
2020 n. 23193 ed altre). Infatti la condotta tenuta da avrebbe dovuto CP_1 essere valutata (anche) ai sensi dell'art. 1453 c.c. rappresentando un inadempimento grave;
con il quinto motivo di appello, ha lamentato la Pt_1 violazione degli artt. 2598 n. 1,2,3 c.c. e dell'art. 5 CPI. Parte appellante ha rilevato come la sentenza impugnata abbia escluso la ricorrenza di una ipotesi di concorrenza sleale, in conseguenza del fatto che si è ritenuta inoperante la clausola
II del contratto 2019, nella parte in cui vietava le vendite fuori dal territorio della pag. 12 Bulgaria, nella forma passiva, per contrasto con i principi comunitari sull' antitrust, di cui si è ritenuta, con grave errore di valutazione, possibile l'applicazione anche nel caso di vendita fuori Comunità. Al contrario, la vendita di prodotti contraddistinti da marchio , appartenente ad , avrebbe rappresentato grave illecito Pt_2 Pt_1 concorrenziale, avendo costituito violazione di marchio, ed avendo pregiudicato il legittimo rivenditore del marchio stesso negli Emirati Arabi, nonché l'immagine commerciale di;
con il sesto motivo di appello, ha lamentato la Pt_1 Pt_1 violazione dell'art. 124 comma 1 c.p.i. in relazione all'istanza di inibitoria. Si è lamentato che il Tribunale abbia rigettato l'istanza di inibitoria, reputando che Pt_1 avesse già interrotto le forniture e che in ogni caso la vendita fosse legittimamente avvenuta, non operando il divieto di vendita fuori dal territorio della Bulgaria, di cui alla clausola più volte citata;
con il settimo motivo di appello, ha lamentato Pt_1 la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e degli artt. 7 d. Lgs. n. 231/2002 e 1339
c.c. in relazione al calcolo degli interessi sulle somme – già oggetto di ingiunzione ex art. 187 ter c.p.c. emessa in corso di causa – dovute da Parte_9 impagate, che la sentenza impugnata ha operato non già al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, bensì nella misura di cui al punto X.2 del contratto inter partes. Nel fare ciò il Tribunale ha accolto un'eccezione sollevata da CP_1 tardivamente (solo in comparsa conclusionale) contato che il tasso convenzionale era oltretutto molto basso, e dunque iniquo per il creditore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (3%, a fronte del tasso ex art. 5 del citato D. Lgs., che oscillava tra l'8 ed il 12,25%), e destinato ad operare solo per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti,
e non già nel caso di risoluzione per colpa del rapporto.
16) La parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la fondatezza. In particolare, eccepiva e rilevava, preliminarmente ed in CP_1 modo assorbente, che il contratto inter partes non conteneva alcun divieto espresso di rivendita e che, in ogni caso, un siffatto divieto doveva ritenersi, così come il
Tribunale aveva giustamente apprezzato, in violazione dell'art. 101 TUE, in quanto in grado di pregiudicare la libera concorrenza tra Stati membri dell'Unione.
Deduceva, in ogni modo, che la vendita si era conclusa via internet e senza sollecitazione da parte di (si trattava, pertanto, di vendita passiva) e CP_1 che il Tribunale non aveva accertato in quale Paese la vendita era avvenuta, affermando e sostenendo che la vendita era stata compiuta in territorio UK, e non negli UAE;
ribadiva – con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di appello,
pag. 13 che la clausola risolutiva espressa apposta al contratto era di contenuto generico, riguardando, in generale, tutte le obbligazioni assunte da CP_1 indistintamente, e quindi, doveva ritenersi invalida;
riteneva che correttamente il
Tribunale, pur in presenza di violazione, da parte di di una clausola CP_1 imponente un divieto di rivendita, avesse ritenuto l'immediato recesso da parte di contrario al canone di buona fede oggettiva;
evidenziava che correttamente il Pt_1
Tribunale non aveva provveduto sulla supposta domanda di risoluzione giudiziale asseritamente proposta da in uno con la richiesta di rigetto delle domande Pt_1 svolte da in primo grado, in quanto tale domanda non avrebbe potuto CP_1 considerarsi implicitamente inclusa;
rilevava come, in ogni caso, la predetta domanda dovesse ritenersi infondata;
osservava, con riferimento al quinto e sesto motivo di appello, che era parimenti da ritenersi corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che nel comportamento di non potesse CP_1 ravvisarsi alcuna usurpazione di marchio, non rientrando la vendita da quest'ultima compiuta all'interno delle restrizioni lecite. Venivano riproposte, per scrupolo, le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale, a proposito della domanda di usurpazione del marchio, quali il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovendosi investire della controversia l'autorità giudiziaria degli Emirati
Arabi, spettando a questa la giurisdizione in base all'art. 24 n. 4 del Regolamento
CE n. 1215/2012, che rimette all'autorità giudiziaria del luogo dove la registrazione del marchio (di fatto) deve ritenersi avvenuta la competenza giurisdizionale a provvedere sulla domanda di tutela del marchio stesso;
l'insussistenza, in ogni caso e nel merito, dei requisiti e dei presupposti per la tutela del marchio di fatto
, posto che la domanda di registrazione era proveniente da soggetto Pt_2 diverso dall'iniziale utilizzatore e che difettava, in ogni caso, la prova di un utilizzo continuativo e diffuso di tale marchio;
l'assenza di novità del suddetto marchio. Con riferimento al sesto motivo, rilevava che, essendosi esclusa condotta contraffattoria del marchio, la richiesta di inibitoria della controparte era stata correttamente rigettata. Infine, con riferimento al settimo motivo di appello, ne rilevava l'inammissibilità, in quanto l'appellante non aveva mai eccepito l'invalidità della clausola contenuta al punto X.2 del contratto, la cui applicazione chiedeva di confermare, trattandosi, oltretutto, di previsione voluta ed inserita nel contratto dalla stessa . Pt_1
pag. 14 17) Infine, venivano riproposte, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado, ed in primo luogo – come già premesso - il rilievo, di carattere assorbente - secondo il quale il contratto concluso tra le parti non conteneva invero alcun divieto per il distributore di rivendere i prodotti al di fuori del territorio concesso in esclusiva. Tale questione, per prudenza, veniva riproposta anche come motivo di appello incidentale condizionato, lamentando in particolare, CP_1
l'avvenuta violazione – da parte della sentenza di primo grado – del canone interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. nella parte in cui veniva apprezzata la sussistenza di una limitazione territoriale della vendita dei prodotti al territorio Pt_1 della Bulgaria. In particolare, la parte appellata ha lamentato e rilevato che “un divieto di rivendita al di fuori del territorio esclusivo non può essere desunto dalla concessione dell'esclusiva di zona, ma deve risultare da una clausola che contenga il divieto e ne descriva l'oggetto”. Invero, al contrario di quanto argomentato dal
Tribunale, il contratto di distribuzione in esclusiva concluso tra le parti non attribuirebbe al distributore “un diritto alla vendita del prodotto” all'interno di un certo territorio, ma al contrario, un diritto esclusivo, nell'ambito del territorio assegnato, di acquistare prodotti dal fornitore e rivenderli. E' pertanto il fornitore che, all'interno del
“territorio” assegnato, si impegna a non vendere ad altri soggetti. Il distributore, pertanto, detiene un “monopolio” all'interno del territorio assegnatogli, mentre, se vuol vendere al di fuori di esso, sa di non beneficiare della posizione di monopolio e quindi, dovrà subire la concorrenza da parte di altri rivenditori. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle disposizioni di cui agli artt. I.18-
II e III e VII del contratto non sarebbe affatto dato desumersi la delimitazione territoriale del rapporto di esclusiva al territorio della Bulgaria, o meglio, un divieto per di rivendere prodotti IBSA al di fuori di esso. Conferma indiretta di CP_1 tale interpretazione sarebbe dato desumere anche dagli artt. 101 T.F.U.E., dall'art. 4 lett. b) del Reg. UE n. 330 del 2010 relativo agli accordi verticali nonché ai punti
50, 51 e 52 degli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione Europea
2010/C 130/01. Ed in particolare, una restrizione alle vendite attive al di fuori del territorio avrebbe potuto essere inserita soltanto se: prevista espressamente;
circoscritta a territori o gruppi di clienti attribuiti in via esclusiva ad un altro acquirente,
o che il fornitore si è riservato;
assicuri al distributore, all'interno del territorio assegnato, una protezione contrattuale dalle vendite attive da parte di tutti gli altri acquirenti del fornitore nell'Unione Europea (punto 51 degli orientamenti sulle pag. 15 restrizioni verticali). Un divieto di vendite attive di più vaste proporzioni sarebbe stato, pertanto, contrario alla normativa europea.
18) Ci si opponeva, nel resto, alle istanze istruttorie avversarie.
19) Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dinanzi al Consigliere Relatore, dopo lo scambio delle rituali memorie conclusive, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osservazioni della Corte.
20) Preliminarmente, la Corte chiarisce che, nel presente caso, è opportuno fare ricorso al criterio della cd. “ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24
e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019).
21) Venendo quindi al merito del gravame, reputa la Corte d'Appello che la sentenza gravata meriti conferma, sebbene sulla base di un differente percorso motivazionale.
22) Appare, in particolare, meritevole di accoglimento appare la preliminare (ed assorbente) deduzione di riprodotta anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. CP_1 nell'atto di costituzione in appello, e fatta oggetto in via gradata di appello incidentale, secondo la quale, ancor prima di occuparsi della doglianza di genericità della clausola risolutiva espressa di cui al punto XV del contratto inter partes, all'accoglimento delle domande tutte di , anche relative alla pretesa violazione Pt_1 del marchio, si oppone la considerazione secondo la quale detto contratto non contiene in realtà, né all'art. II espressamente, né, deduttivamente, in altri articoli del medesimo negozio, un divieto di vendita dei prodotti al di fuori del “territorio” Pt_1 assegnato alla distributrice CP_1
23) ha fatto ricorso alla clausola risolutiva espressa contenuta all'art. XV Pt_1 testualmente comunicando a ““Premesso che sono state trovate prove CP_1 che ha direttamente venduto prodotti fuori dal territorio in violazione CP_1 dell'art. II, risolve il contratto ai sensi dell'art. XV a causa di violazione Pt_1 sostanziale con efficacia dalla data di ricezione della comunicazione”.
pag. 16 24) Orbene, come anche riportato dal Tribunale nella predetta sentenza, la clausola XV del contratto, invocata da per comminare l'immediata risoluzione contrattuale, Pt_1 recita testualmente (enfasi del redattore della presente sentenza): “Ciascuna Parte può risolvere il presente Contratto prima della scadenza del termine in caso di inadempimento dell'altra Parte: (i)per quanto riguarda , l'inadempimento Parte_1 di una qualsiasi delle sue obbligazioni di cui agli Art. II.1., III.3, IV, IX, XIV.1, XVII;
(ii) per quanto riguarda l'inadempimento di una qualsiasi delle sue CP_1 obbligazioni di cui agli Art. II.2, II.3, III.3, IV, V.l, V.2, V.6, V.7, VI.l, VII, VIII.1, VIII.3,
X.1, X.2, XII, XIII.6, XIII.7, XIV.2, XVII, dando avviso scritto di risoluzione all'altra
Parte, specificando tale inadempimento e chiedendo di rimediare allo stesso. Alla
Parte inadempiente sarà concesso un periodo di 1 (un) mese per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente contratto e, se dopo tale periodo è ancora in violazione sostanziale del Contratto, la parte non inadempiente avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto, fatti salvi gli oneri o le responsabilità di una delle Parti già maturati prima di tale risoluzione”.
25) Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto tale risoluzione illecitamente comminata in quanto la clausola testè riprodotta era di contenuto eccessivamente generico, reputandone dunque la nullità. Ha tuttavia osservato, alla pagina 21 della sentenza, come il contratto intervenuto tra le parti contenesse una previsione di esclusiva territoriale reciproca, così argomentando: “il Tribunale osserva che dalla lettura complessiva del contratto di distribuzione esclusiva e dall'esame degli obblighi e delle prestazioni sinallagmatiche in esso contemplate, emerge la chiara previsione di una limitazione territoriale della vendita di prodotti al “territorio” della
Bulgaria. Ed in particolare, dall'esame di tutte le clausole del detto contratto “di distribuzione esclusiva”, risulta che il diritto alla vendita del prodotto da parte di fosse circoscritto al “territorio”, ossia in Bulgaria, essendo CP_1 espressamente stabilito il diritto di vendita del bene nel “territorio” (art. 1.18,, art 2, art 3, art 7 ). Dal tenore letterale delle clausole emerge la volontà delle parti di prevedere una reciproca esclusiva di vendita nel territorio della Bulgaria: Pt_1 avendo l'obbligazione di concessione dell'esclusiva nel territorio della Bulgaria e avendo l'obbligo di vendere i prodotti in Bulgaria”. CP_1
26) Ritiene la Corte che tale interpretazione non sia condivisibile.
27) Innanzi tutto, in quanto la piana lettura degli articoli richiamati dal Tribunale, ed in particolare dell'art. 2 o meglio II (peraltro richiamato dalla clausola risolutiva pag. 17 espressa soltanto nei punti 2 e 3), non consente affatto di ritenere – come il Tribunale ha fatto – che al di là dell'opinione soggettiva espressa dal l.r. nella CP_1 mail di cui al doc. n. 22, il contratto di distribuzione tra le parti prevedesse una
“reciproca esclusiva di vendita nel territorio della Bulgaria”.
28) A ben vedere, tale esclusiva reciproca non è affatto desumibile né dall'art. II.1, che prevede l'attribuzione, a favore di del “diritto esclusivo di registrare, CP_1 promuovere, importare, offrire in vendita, distribuire e vendere i prodotti (IBSA n.d.r.) nel territorio (Bulgaria n.d.r.) con i marchi” , senza contenere alcun espresso divieto di vendita – attiva o passiva - fuori dal territorio predetto, ma neppure dalla restante parte dell'art. II ai punti n. 2 e 3 (unici espressamente richiamati dalla clausola risolutiva di cui al punto XV, peraltro), che prevedono semplicemente l'obbligo di di acquistare tutti i prodotti sul territorio unicamente da e l'obbligo CP_1 Pt_1 di per vendere prodotti nel territorio bulgaro, di provvedere alla CP_1
Registrazione del prodotto.
29) Non è possibile da ciò soltanto ricavare, come ha correttamente rilevato un espresso divieto di vendita al di fuori del territorio Bulgaro, che del CP_1 resto, ove anche comminata, avrebbe dovuto riguardare, come ha sottolineato in modo che questa Corte condivide pienamente, non già l'intero CP_1 territorio dell'Unione Europea, ovvero genericamente, anche tutti i Paesi terzi, in quanto ciò avrebbe rappresentato patente violazione sia dell'art. 101 TFUE (come anche il Tribunale ha ritenuto, ma sul differente presupposto che un divieto di vendita di tal fatta fosse vigente tra le parti del contratto), sia dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza comunitaria.
30) In particolare, con la recente sentenza Corte giustizia UE sez. II, 8 maggio 2025,
n.581, la Corte Europea ha osservato, in riferimento alla compatibilità delle restrizioni verticali con il diritto dell'Unione: “…34 Occorre ricordare che l'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento n. 330/2010 prevede un'esenzione per categoria dal divieto di accordi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE per gli accordi verticali. Infatti, tale disposizione enuncia che, conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, l'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE è dichiarato inapplicabile agli accordi verticali che soddisfano le condizioni previste da tale regolamento. 35 Tale esenzione non si applica tuttavia agli accordi verticali contenenti le restrizioni fondamentali elencate all'articolo 4 di detto regolamento. 36 Così, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del regolamento n.
pag. 18 330/2010, detta esenzione «non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto».37 Conformemente all'articolo 4, lettera b), i), di tale regolamento, un accordo verticale avente per oggetto di restringere il territorio o la clientela di un acquirente può tuttavia beneficiare dell'esenzione per categoria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento qualora si tratti di restringere le vendite attive di tale acquirente nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente e tale restrizione non limiti le vendite realizzate dai clienti del primo acquirente. 38 Le restrizioni delle vendite attive nel territorio esclusivo che il fornitore ha attribuito a uno dei suoi acquirenti possono quindi beneficiare di tale esenzione, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento n. 330/2010. 39 Orbene, come sottolineato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi da 39 a 43 delle sue conclusioni, e come risulta in particolare dal punto 51 degli orientamenti del 2010, la concessione, da parte di un fornitore, di un'esclusiva territoriale a uno dei suoi acquirenti si accompagna necessariamente all'obbligo parallelo, per tale fornitore, di proteggere tale acquirente dalle vendite attive degli altri acquirenti di detto fornitore. Ne consegue che l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n.
330/2010 mira a ricomprendere le restrizioni sulle vendite attive che il fornitore deve, a tale titolo, imporre ai suoi acquirenti al fine di garantire l'effettività di una siffatta esclusiva nel territorio che ha attribuito a uno dei suoi acquirenti.”
31) Ne discende che in relazione all'accordo di cui trattasi, se inteso nel senso di vietare le vendite del prodotto fuori dal territorio bulgaro, non avrebbero potuto reputarsi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 4 del regolamento citato, al fine di far sì che lo stesso potesse godere dell'esenzione di cui all'art. 101 comma 3 TFUE, in conformità a quanto espresso al punto 51 del citati orientamenti.
32) Ma neppure siffatto divieto è inferibile dall'interpretazione sistematica delle restanti clausole richiamate dal Tribunale (clausole I.18, III, e VII) che rispettivamente prevedono: la definizione di territorio, l'obbligo di marcatura e/o registrazione del prodotto nel territorio;
il diritto di proprietà dei marchi del prodotto in capo ad . Pt_1
pag. 19 33) Soccorre inoltre la considerazione che, a tutto voler concedere, anche se si volesse ritenere per implicito inserito nel contratto tra le parti di un divieto siffatto, lo stesso avrebbe dovuto accompagnarsi, per esser conforme al diritto dell'Unione, non soltanto all'indicazione di espliciti ambiti di applicazione del divieto, ma anche ad un correlativo impegno da parte della società fornitrice a non consentire ad altri soggetti non residenti nel Territorio di effettuare vendite attive all'interno del Territorio stesso,
a protezione della posizione dell'Acquirente.
34) In definitiva, nessun valido ed espresso divieto di vendita fuori dal territorio bulgaro poteva ritenersi comminato nel testo del contratto, talché deve ritenersi anche per tal motivo illegittima la risoluzione comminata da , con ciò comunque Pt_1 confermandosi l'opinamento della sentenza parziale gravata.
35) Ad abundantiam, e per mera completezza di motivazione, va osservato che come correttamente il Tribunale ha sottolineato, “ai fini di una valida clausola risolutiva espressa, le parti devono prevedere la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo, invece, una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cass. n. 23879/2021,
Cass. n. 32681/2019, Cass. n. 1950/2009)”.
36) Questa Corte, con sentenza n. 2935/2025 pubbl. il 1 novembre 2025, ha fatto anche recentemente applicazione del medesimo principio, aderendo, al proposito, a recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: “La finalità della clausola risolutiva espressa si traduce, dunque, nell'attribuzione ai contraenti di una forma di autotutela privata che, tramite una convenzione intercorsa tra gli stessi, consenta loro di stabilire contrattualmente in quali specifiche ipotesi e al verificarsi di quali dettagliati inadempimenti la parte che ne ha interesse, ovvero quella non inadempiente, possa decidere di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto”. E ancora: “Solo a fronte di una cernita delle obbligazioni le parti dimostrano di avere attribuito uno speciale "peso" alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso” (vd. ex multis Cass. n. 29675/2024).
37) Deve esser allora sottolineato, ad ulteriore conferma della decisione assunta, che in ogni caso, l'inadempimento rappresentato dalla vendita di prodotti al di fuori Pt_1 del “territorio” assegnato al distributore non costituiva obbligazione specificamente ed espressamente contemplata nel contratto, tanto da potersi affermare che ad essa pag. 20 le parti avessero dato particolare peso e risalto nell'economia contrattuale: al contrario, lo stesso Tribunale ha dovuto, in merito, operare una interpretazione sistematica e congiunta di svariate clausole per inferirne la supposta esistenza.
38) Invero, la stessa sentenza qui impugnata, ha dato conto dei medesimi principi, affermando “Nel caso di specie, poiché la clausola contrattuale de qua fa riferimento all'inadempimento di qualsiasi delle obbligazioni previste a carico di CP_1 essa finisce sostanzialmente per stabilire la risoluzione per qualsiasi degli inadempimenti previsti e, quindi, “con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”, risolvendosi, in definitiva, in una clausola di stile. Per tale ragione essa è anche nulla”.
39) Pertanto, anche per tale ulteriore motivo la sentenza di primo grado merita conferma.
40) Quanto, poi, al motivo di doglianza relativo all'applicazione all'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di di un interesse inadeguato e iniquo CP_1 per il venditore, valga osservare che la doglianza appare essere stata correttamente respinta dal giudice di primo grado, in quanto la previsione negoziale di un saggio di mora del 3%, in luogo del più elevato saggio applicabile ex lege al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni commerciali (invocabile nel caso di specie, dato che si tratta di richiesta di adempimento di obbligazione di pagamento gravante su
, non appare in ogni caso eccessivamente pregiudizievole nei riguardi CP_1 del venditore, né equivale a mancata previsione di una conseguenza per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali.
41) In sintesi, la sentenza non definitiva di primo grado deve esser confermata non soltanto perché, effettivamente, la clausola risolutiva espressa invocata da , di Pt_1 contenuto eccessivamente ampio, generico ed indeterminato, doveva reputarsi, per le ragioni ampiamente espletate, nulla, ma anche perché, ancor prima di ciò,
l'inadempimento comminato (l'aver venduto prodotti a marchio fuori dal Pt_1 territorio della Bulgaria) non costituiva violazione di alcun precetto contrattuale.
42) Le suesposte motivazioni assorbono e rendono superflua la motivazione in ordine alle ulteriori domande avanzate da nel presente procedimento. Più Pt_1 precisamente, non v'è necessità per provvedere sulla domanda, a detta di Pt_1 implicitamente inclusa in quella di accertamento di avvenuta risoluzione ex art. 1456
c.c., di risoluzione giudiziale ex art. 1453-1455 c.c., per il semplice motivo che la condotta contestata non rappresenta inadempimento contrattuale, e tanto meno, non ha certamente rappresentato inadempimento grave. Tale non può certo pag. 21 intendersi la vendita all'estero di soltanto 250 confezioni di prodotto. Né, per lo stesso motivo, vi è stata illecita utilizzazione del marchio o altra condotta in violazione di esso, di cui vengono rappresentati, peraltro, in termini assolutamente generici ed indimostrati i termini, che riguarderebbero, oltretutto, come già detto, un numero estremamente limitato di confezioni di prodotto. Di conseguenza, non v'è necessità di motivazione in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano ad occuparsi delle correlative domande, a favore del giudice del territorio Parte ( ) nel quale si sarebbe verificata la violazione.
43) Conclusivamente, l'appello deve esser rigettato, e la sentenza non definitiva qui impugnata confermata.
44) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il valore di causa indeterminabile elevato, e tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, attestandosi sui valori medi di scaglione.
45) Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata Impresa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. Parte_10
7666 del 14 agosto 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1 di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2723/2024 promossa in grado d'appello da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Migliorati, Parte_1
NA EL ed RI AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, via Castelfidardo n. 10, come da procura in atti
Appellante
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mattioli, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ludovica Marsico in Milano, via dei
Pellegrini n. 24, come da procura in atti
Appellata
pag. 1
OGGETTO: clausola di risoluzione espressa. Appello vs. sentenza non definitiva del
Tribunale di Milano, sez. Imprese, n. 7666 del 17 agosto 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7666/2024 pubblicata in data 14 agosto 2024 nell'ambito del giudizio iscritto sub R.G. n. 35913/2021 e notificata in data 30 agosto 2024, respinta ogni contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione e assunto, comunque, ogni provvedimento ritenuto opportuno, in accoglimento dei motivi di appello esposti in narrativa, così giudicare:
accogliere integralmente le conclusioni svolte dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio, riproposte nei seguenti termini:
in via principale di merito:
1. accertare e dichiarare la legittimità e l'efficacia della risoluzione del contratto intimata dalla convenuta all'attrice e respingere tutte le domande proposte in questo giudizio da contro in quanto infondate in Controparte_1 Parte_1 fatto e diritto;
in via riconvenzionale:
1. preso atto della conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., dichiarata provvisoriamente esecutiva, del 24 maggio 2023 e della condanna di
[...] al pagamento a favore di della somma di CP_1 Pt_1 Parte_1 euro 53.000,00 ed alle spese, liquidate in euro 2.200,00, per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, dichiarare tenuta agli interessi Controparte_1 moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2. accertare e dichiarare che qualsiasi utilizzo, ivi compresa l'importazione e
l'esportazione, l'acquisto, la vendita e l'offerta in vendita, l'uso pubblicitario, di prodotti a
pag. 2 marchio e/o in UAE costituisce illecito contrattuale ed extracontrattuale Pt_2 Pt_1 per violazione delle norme poste a tutela della leale concorrenza e per l'effetto inibire (con effetto transfrontaliero) qualunque vendita/offerta in vendita di prodotti a marchio Pt_2
e/o e qualunque uso, anche pubblicitario, del marchio e/o con ordine di Pt_1 Pt_2 Pt_1 ritiro dal commercio di ogni prodotto e/o già nel territorio degli UAE;
Pt_2 Pt_1
3. disporre il pagamento di una penale anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. pari ad euro 1.000,00 (mille) per ogni confezione di prodotto recante il marchio e/o Pt_2
venduta in spregio all'ordine di inibitoria che verrà emesso con l'emananda sentenza Pt_1 nonché di euro 10.000,00 (diecimila) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;
4. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, entro 20 giorni dalla sua emissione, per due giorni di seguito, con caratteri doppi rispetto al normale, sulle prime pagine di un quotidiano UAE e di una rivista internazionale di settore che verranno indicate in proseguo, e disponendo che la relativa traduzione in arabo ed in inglese e la pubblicazione avvengano a cura e spese della e in difetto, a cura Controparte_1 di e a spese della con il diritto per all'immediata rifusione Pt_1 Controparte_1 Pt_1 delle spese sostenute dietro presentazione della relativa fattura;
1. condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Controparte_1
a seguito degli illeciti posti in essere nella misura che verrà determinata in istruttoria e comunque non inferiore ad un importo minimo pari ad Euro 4.875,00 a titolo di lucro cessante, oltre al danno emergente ed al danno non patrimoniale, occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al risarcimento del lucro cessante;
in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie rigettate, e dunque:
1 ordinare a l'esibizione in giudizio, ai sensi degli artt. 121 Controparte_1
c.p.i e/o 2711, comma 2, c.c., 210 e 212 c.p.c., a decorrere dall'inizio della contraffazione e comunque dal 2016, di copia delle scritture contabili relative alla commercializzazione in
UAE ed, in particolare, delle fatture di vendita/acquisto, delle bolle e DDT, contratti di vendita dei prodotti, ordini, nonché più in generale di tutta la documentazione contabile e commerciale relativa alla commercializzazione e segnatamente in UAE e di tutta la corrispondenza relativa al prodotto Profhilo;
pag. 3 2 in sede di eventuale acquisizione di sommarie informazioni, disporre
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 121.2 o dell'art. 121-bis c.p.i. del legale rappresentante della ui seguenti quesiti: “Indichi le quantità di prodotto Profhilo e/o IBSA Controparte_1 venduto in UAE e comunque fuori dal territorio bulgaro nonché il prezzo delle relative vendite” in modo da fornire in giudizio gli elementi per l'identificazione di eventuali altri soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti a marchio e/o IBSA Pt_2 in UAE;
3 disporre occorrendo CTU contabile affidando ad un esperto contabile l'esame delle scritture al fine di determinare l'entità del danno subito dalla esponente anche sulla base dell'utile ottenuto da mediante la commercializzazione di prodotti a Controparte_1 marchio e/o in UAE e al fine di valutare il danno d'immagine subito da a Pt_2 Pt_1 Pt_1 seguito degli illeciti posti in essere da tenendo conto anche del Controparte_1 costo della futura campagna informativa che dovrà esser predisposta per compensare il deterioramento dell'immagine aziendale e la svalutazione del marchio e del marchio Pt_2
; Pt_1
4 disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;
5 ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
6 Vero che il fatturato generato dalla vendita del prodotto a marchio in Pt_2
Italia, nell'Unione Europea e negli Emirati Arabi Uniti nel periodo compreso tra 2015 e 2020
è quello indicato nel doc. 54, che mi viene rammostrato, e il cui contenuto confermo;
Vero che l'importo degli investimenti per finalità pubblicitarie riferiti al prodotto recante il marchio nel periodo compreso tra 2015 e 2021 è quello indicato nel doc. 55, Pt_2 che mi viene rammostrato, e il cui contenuto confermo;
Vero che nel Dicembre 2020 il Sig. , proprietario e legale rappresentante di CP_2
OD NE NG LC, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha comunicato alla convenuta, a mezzo messaggio whatsapp, la presenza nel predetto territorio nazionale, e segnatamente nella città di Sharja, di confezioni di prodotti a marchio;
Pt_1
Vero che OD NE NG LC (ora ) è il distributore Controparte_3 esclusivo di negli Emirati Arabi Uniti;
Pt_1
Vero che il Sig. ha personalmente verificato la presenza a AR di un CP_4 plico destinato a , Shariah, Saif Zone P6-170 Controparte_5
pag. 4 proveniente da Bulgaria, come da etichetta adesiva apposta alla Controparte_1 confezione esterna contraddistinta dal codice waybill nr. 5564952551 come da documento
17h che mi si rammostra;
Vero che la confezione di cui al cap. (e) conteneva cinque pacchi di prodotto Pt_2 con marchio;
Pt_1
Vero che il plico proveniente da e le confezioni di prodotto Controparte_1
con marchio di cui al cap. (e) e al cap. (f) sono quelle riprodotte dalle Pt_2 Pt_1 fotografie sub. doc da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta che mi si rammostrano;
Vero che le fotografie sub doc. da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta sono state scattate personalmente dal Sig. ; CP_4
Vero che il Sig. tramite la propria società OD Drug Store LC ha CP_4 acquistato da tutte le scatole di prodotto PROFHILO a Controparte_5 marchio di cui ai capitoli (e), (f) e (g); Pt_1
Vero che il doc. 62 del fascicolo di parte convenuta che mi rammostra è stato da me redatto
e sottoscritto;
Vero che il messaggio di cui al cap. (c) è stata ricevuto dalla Sig.ra Persona_1 dipendente di;
Pt_1
Vero che la Sig.ra ha subito informato della ricezione del messaggio di Persona_1 cui al cap. (c) il proprio superiore in dott.ssa Pt_1 Persona_2
Vero che il Sig. ha inviato ad le fotografie sub doc. da 17g a 17l del CP_4 Pt_1 fascicolo che mi rammostrano;
Vero che , a seguito della segnalazione di cui al cap. (c) e della ricezione delle fotografie Pt_1 sub doc. da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta che mi rammostrano ha avviato le opportune verifiche attraverso l'analisi dei codici identificativi apposti sulle confezioni dei prodotti per accertare a chi erano stati venduti;
Vero che le etichette apposte alle confezioni di prodotto PROFHILO con marchio Pt_1 prodotte sub. doc. da 17g a 17l del fascicolo di parte convenuta che mi rammostrano riportano codici identificativi relativi a lotti di prodotto venduti da a , Pt_1 Controparte_6 come da documenti prodotti sub doc. 17b e 17d del fascicolo di parte convenuta che mi si rammostrano;
Vero che in U.A.E. il prodotto PROFHILO di può essere commercializzato solo dopo la Pt_1 sua registrazione;
Vero che OD Drug Store LC è la nuova denominazione di OD NE
NG LC.
pag. 5 Si indicano a testi: presso via di Martiri di Cefalonia 2 Lodi Testimone_1 Parte_1 sui capitoli (a) e (b);
presso OD Drugstore LC, Next to Oasis Center – IK AV CP_7
Road (Dubai) sui capitoli: (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (m), (p) e (q); presso via di Martiri di Cefalonia 2 Lodi sui Persona_1 Parte_1 capitoli;
(c), (d), (k), (l), (m), (n) e (o); presso via di Martiri di Cefalonia 2 Lodi sui Persona_2 Parte_1 capitoli: (a), (b), (l), (m), (n) e (o).
Quanto al teste si chiede fin d'ora che il Giudice: Testimone_2
- disponga la nomina di un traduttore ex art. 122 c.p.c. in caso di comparizione personale del teste avanti al Tribunale adito, per l'assunzione della sua testimonianza, ovvero
- provveda, in caso di mancata comparizione all'udienza per l'escussione del teste avanti al
Giudice adito, alla sua assunzione tramite prova delegata ex art. 204 c.p.c. attesa la mancata adesione degli U.A.E. alla Convenzione dell'Aja del 18.3.1970. ammettersi, a prova contraria, la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
• a prova contraria su quanto dedotto al punto IV.1 della memoria n. 2 di controparte (pag.
9/10)
Vero che ha venduto a OD Drug Store LC tutte le scatole Controparte_5 di prodotto PROFHILO a marchio riprodotte nelle fotografie sub doc. da 17g a 17l del Pt_1 fascicolo di parte convenuta che mi rammostrano;
Vero che il doc. 64 del fascicolo di parte convenuta che mi rammostra è stato da me redatto
e sottoscritto e che il suo contenuto risponde al vero;
Si indica a teste: il sig. – presso – AR (UAE) Testimone_3 Controparte_5
125 M2 Warehouse P6-170;
Vero che il Sig. ha scattato nel Novembre / Dicembre 2020 le fotografie sub CP_4 doc. da 17g a 17l del fascicolo che mi rammostrano nel proprio ufficio sito in Dubai.
Si indica a teste: il sig. presso , Next to Oasis Center – IK CP_7 Controparte_3
AV Road (Dubai)
pag. 6 Quanto ai testi e si chiede fin d'ora che il Testimone_3 CP_7
Giudice:
- disponga la nomina di un traduttore ex art. 122 c.p.c. in caso di comparizione personale del teste avanti al Tribunale adito, per l'assunzione della sua testimonianza, ovvero
- provveda, in caso di mancata comparizione all'udienza per l'escussione del teste avanti al
Giudice adito, alla sua assunzione tramite prova delegata ex art. 204 c.p.c., attesa la mancata adesione degli U.A.E. alla Convenzione dell'Aja del 18.3.1970.
• a prova contraria su quanto dedotto al punto IV.6 della memoria n. 2 di controparte (pag.
12):
Vero che ha conferito incarico allo , di Milano, Via Brera, 6, Pt_1 Parte_3 le attività di contrasto alla contraffazione e/o alla vendita non autorizzata di propri prodotti;
Si indica a teste: Avv. c/o , Milano;
Testimone_4 Parte_3
Rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata in quanto infondato in fatto ed in diritto
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, oltre alle spese generali, IVA e CPA del primo grado di giudizio e del grado d'appello, e condanna alla parte appellata a ripetere quanto eventualmente incassato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi”.
Per Controparte_1
“Voglia Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria o diversa domanda, istanza, eccezione o difesa respinta, così statuire:
I) rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n°7666/2024 in quanto privo di ogni fondamento in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
II) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di gravame - eccettuato il motivo di cui al n°7 dell'atto di appello accogliere l'appello incidentale e, conseguentemente, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano n°7666/2024:
II.1) accertare e dichiarare che il contratto concluso tra le parti non contiene un divieto per il distributore di rivendere i prodotti al di fuori del territorio concesso in esclusiva;
II.2)
pag. 7 dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace la risoluzione intimata da Parte_1
n data 26.01.2021 per assenza di un inadempimento contrattuale da parte di;
[...] CP_1
II.3) dichiarare tenuta a risarcire il danno subito da Parte_1 [...]
a causa della improvvisa ed ingiustificata interruzione della fornitura di Controparte_1 prodotti a fare data dal 26.01.2021 e fino alla scadenza del contratto, nella misura che sarà quantificata all'esito della causa pendente avanti al Tribunale di Milano r.g.n°35913/2021;
II.4) confermare la sentenza gravata in ogni restante parte.
Vinte le spese del giudizio.
In via istruttoria: si confermano le richieste formulate a p.40 della comparsa di costituzione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 4 agosto 2021,
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (d'ora Parte_1 in avanti, per brevità, ) al fine di sentire accertare e dichiarare l'inefficacia della Pt_1 risoluzione contrattuale intimata da , con effetti immediati, mediante lettera Pt_1 inviata in data 26 gennaio 2021 e successiva e mail del 4 febbraio 2021 (docc. n. 7
e 8), interrompendo altresì, da quel momento, ogni fornitura di prodotti in favore di
Chiedeva altresì di accertarsi, da parte di , la violazione della CP_1 Pt_1 buona fede contrattuale e la piena facoltà, da parte di di vendere i CP_1 prodotti di cui al citato contratto anche fuori dal territorio della Bulgaria.
Conseguentemente, chiedeva la condanna di all'adempimento del contratto ed Pt_1 in ogni caso, la condanna di al risarcimento dei danni derivati dalla brusca Pt_1 interruzione dei rapporti, come di séguito specificato.
2) Premetteva parte attrice, in fatto, che tra le parti era stato concluso, in data 7 febbraio
2019, un contratto di concessione di vendita (doc n. 2 fascicolo di I grado che prevedeva la facoltà di di vendere nel territorio della CP_1 CP_1
Bulgaria prodotti di fabbricazione IBSA. Sennonché, con la precitata comunicazione in data 4 febbraio 2021, comunicava la risoluzione del contratto del 7 febbraio Pt_1
2019 contestando inadempimento di dell'art. II di detto contratto, per CP_1 pag. 8 avere prodotti IBSA al di fuori del “territorio”, ed in particolare, Parte_4 nel territorio degli Emirati Arabi, dove erano state rinvenute circa 250 confezioni di prodotti di marca , azionando, dunque, la clausola risolutiva contenuta Pt_2 nel contratto (docc. n. 24 e 25 del fascicolo di I grado ); Pt_1
3) A tale comunicazione, rispondeva tramite mail del sig. CP_1 Per_3 legale rappresentante della predetta, il quale, senza smentire l'addebito, si dichiarava dispiaciuto dell'accaduto (doc. n. 22 fascicolo di I grado ); Pt_1
4) a sostegno delle domande avanzate, rilevava e sottolineava che la CP_1 clausola risolutiva di cui sopra era di contenuto talmente ampio e generico da non consentire l'individuazione delle condotte che avrebbero potuto dare luogo a risoluzione contrattuale.
5) Inoltre, contestava comunque la sussistenza dell'inadempimento lamentato, posto che la vendita effettuata non era vietata dal contratto. In particolare, CP_1 sosteneva come in realtà la clausola II.1 del contratto prevedesse obbligazioni solo ed esclusivamente a carico di , mentre ai punti II.2 e II.3 prevedeva unicamente, Pt_1
a carico di obbligo di acquistare i prodotti oggetto del contratto da CP_1
e di acquisire la preventiva registrazione/notifica del prodotto prima della sua Pt_1 commercializzazione.
6) Sosteneva di aver venduto non già negli Emirati Arabi, ma in UK e che questo comportamento era stato comunque in linea con gli accordi contrattuali, che, come premesso, non vietavano affatto a di vendere al di fuori del territorio CP_1
Parte bulgaro. A ciò aggiungeva la considerazione che gli erano un territorio di transito eletto per motivi fiscali, ma che la merce era diretta in UK.
7) Affermava, in ogni caso, che si era trattato di una vendita “passiva” (cioè una vendita sollecitata dall'acquirente tramite internet) conforme alle previsioni del diritto dell'Unione Europea (in particolare, dell'art. 101 TFUE e dell'art. 4 del Reg. n.
330/2010 UE), informato alla tutela della libera concorrenza, (in particolare, par. 51 degli Orientamenti sulle Restrizioni Verticali della Commissione Europea - 2010 / C
130/1).
8) Chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni provocatile per effetto della Pt_1 anticipata ed immediata risoluzione contrattuale, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista del 6 febbraio 2022, consistenti nelle somme che aveva dovuto versare a titolo di penale per non essere CP_1 riuscita ad evadere gli ordinativi di merce pattuiti in favore di Parte_6
pag. 9 (docc. n. 23 e 24), nelle spese promozionali che aveva Pt_7 CP_1 affrontato per promuovere i prodotti presso i propri clienti (docc. 27-37), negli Pt_1 utili non realizzati nel periodo compreso tra il 26 gennaio 2021 ed il 6 febbraio 2022.
I danni complessivi, compreso l'utile non realizzato (stimato in € 483.960) sarebbero ammontati, in tesi attorea, ad € 549.698,20.
9) La convenuta si costituiva, chiedendo rigettarsi la domanda proposta da Pt_1 ed in via riconvenzionale, domandando accertarsi il compimento di atti CP_1 di concorrenza sleale da parte di con richiesta di inibitoria della CP_1 vendita di prodotti a marchio fuori dal territorio della Bulgaria. Pt_2
10) In particolare, sosteneva di aver rinvenuto in UAE cinque colli contenenti Pt_1 prodotti IBSA a marchio contenti ciascuno 50 confezioni di detto Pt_2 prodotto, inviati da Bulgaria e facenti parte di partite fatturate e Parte_8 fornite da a Pt_1 CP_1
11) Deduceva, in particolare, che il comportamento di non violava soltanto CP_1
l'esclusiva di acquisto e di vendita oggetto di contratto, che espressamente limitava le facoltà di al territorio bulgaro, ma costituiva altresì un atto di CP_1 concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3, atteso che aveva CP_1 fatto un uso non consentito (al di fuori del territorio bulgaro) del marchio Pt_2 di proprietà . Pt_1
12) A tali affermazioni la parte attrice replicava che la vendita di prodotti era Pt_2 avvenuta correttamente, in attuazione dell'accordo, che prevedeva per l'appunto che i prodotti fossero acquistati in Bulgaria;
la nullità del marchio;
Pt_2
l'insussistenza delle dedotte condotte anticoncorrenziali, per violazione del marchio ed altro.
13) La causa veniva trasmessa, a séguito di ordinanza con cui il Tribunale di Milano declinava la propria competenza, alla Sezione Specializzata del medesimo
Tribunale.
14) Con la sentenza parziale qui impugnata, il Tribunale di Milano, sez. Specializzata
Impresa, ha ritenuto: a) che la predetta clausola risolutiva espressa fosse generica,
e pertanto, fosse inefficace alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che la clausola risolutiva espressa non può essere talmente generica da risolversi in una clausola di stile, dalla quale sia impossibile desumere il contenuto della condotta vietata, che si risolve praticamente nella violazione, non altrimenti specificata, di tutte le previsioni contrattuali;
b) pacifico pag. 10 che il contratto (contrariamente a quanto argomentato da contenesse, CP_1 effettivamente, una limitazione della facoltà di vendita di ma che tale CP_1 limitazione fosse in contrasto con il diritto antitrust, ed in particolare con l'art. 101
TFUE e con il regolamento n. 330/2010, in quanto si tratterebbe, nel caso di specie, di una vendita passiva che non può essere vietata ai sensi dell'art. 4 del citato
Regolamento, applicabile ad entrambe le società in quanto tutte e due aventi sede nel territorio dell'unione ; c) che la risoluzione attuata da non è stata conforme Pt_1 alle previsioni contrattuali, in quanto comminata con effetto immediato e con immediata sospensione delle forniture. Ciò non sarebbe neppure conforme a buona fede contrattuale, non avendo avuto la controparte la possibilità di difendersi e di porre rimedio alla violazione contestata (n.d.r.: la controparte replica che qui non vi era alcuna possibilità di porre rimedio alla vendita già avvenuta). Una volta accertata l'inefficacia della risoluzione, la sentenza è passata ad esaminare il profilo risarcitorio conseguente, ed ha rimesso sul ruolo la causa per espletamento di CTU volta a quantificare il danno subìto da parte attrice per effetto della inefficace risoluzione e della illegittima sospensione immediata dei rapporti commerciali;
ha ritenuto fondata la richiesta di pagamento della somma di € 53.000 oltre accessori, a titolo di fattura di fornitura rimasta insoluta, ma ha ritenuto che gli interessi applicabili non fossero quelli di mora ex art.
5-7 del D.Lgs. 231/2002, bensì quelli previsti dal contratto del
2019 al punto X.II. in quanto non palesemente iniqui per il creditore;
ha rigettato le ulteriori domande riconvenzionali proposte da;
ha rimandato al definitivo la Pt_1 liquidazione delle spese.
15) Avverso la precitata sentenza propone appello , lamentando in via gradata, in Pt_1 estrema sintesi: con il primo motivo di appello, ha lamentato l' erronea Pt_1 applicazione degli artt. 101 TFUE e 4 del Reg. n. 330/2010, sostenendo, in particolare, che il detto divieto sarebbe operante unicamente per le vendite intracomunitarie (ovvero, in applicazione delle precitate fonti internazionali, sarebbe vietato imporre restrizioni alla concorrenza, ma solo all'interno della comunità), ma non anche alle vendite al di fuori della comunità europea. Per tale via, il giudice non avrebbe considerato che la norma tende a censurare i divieti dalla cui applicazione potrebbe derivare una restrizione del gioco della concorrenza all'interno della comunità, e del commercio all'interno degli stati membri. Non sono coinvolti invece i divieti che riguardino il commercio tra stati membri e paesi terzi, in quanto non aventi effetto di falsare il gioco della concorrenza all'interno degli stati membri;
con il pag. 11 secondo motivo di appello, ha sostenuto l'erronea qualificazione della Pt_1 clausola risolutiva espressa come “clausola di stile”, in violazione degli artt. 1456,
1352, 1363, 1367 c.c.: ritiene l'appellante che al contrario da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le fattispecie di inadempimento previste dal contratto fossero determinate e richiamate specificamente. Peraltro, lo stesso l.r. della società si era mostrato consapevole dell'inadempimento posto in essere nella CP_1 mail di giustificazioni inviata in risposta immediata alla contestazione (doc. n. 22
); con il terzo motivo di appello, ha lamentato la violazione degli artt. Pt_1 Pt_1
1175, 1222, 1375, e 1366 c.c. con riferimento alle ritenute illegittime modalità di esercizio – da parte di - della clausola risolutiva espressa. L'appellante censura Pt_1 la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto il recesso attuato con modalità in contrasto con il canone della buona fede, sottolineando come al contrario, l'obbligazione inadempiuta da era di contenuto negativo, e CP_1 quindi l'averla trasgredita rende la situazione venutasi a determinare irreversibile.
Non vi era spazio per eventuali condotte riparatorie. Quindi legittimamente è Pt_1 receduta dal rapporto con effetto immediato ed ha interrotto da subito le ulteriori forniture di merce in favore di con il quarto motivo di appello, CP_1 Pt_1 ha lamentato l'omesso esame della domanda, pure proposta, di risoluzione del contratto per inadempimento giudiziale ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c., in violazione dell'art. 167 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.; in altri termini, parte appellante lamenta come il Tribunale – una volta stabilita l'inefficacia della clausola risolutiva espressa – sia passato immediatamente ad esaminare la domanda risarcitoria avanzata da senza minimamente motivare sulla domanda di CP_1 risoluzione per inadempimento che era stata pure proposta da , implicitamente, Pt_1 in quanto pressochè di default contenuta nella domanda di accertamento della risoluzione di diritto (si richiamavano Trib. Milano 23 novembre 2023; Cass. 5 ottobre
2009 n. 21230; Cass. 16 aprile 2013 n. 21113; in termini letterali: Cass. 23 ottobre
2020 n. 23193 ed altre). Infatti la condotta tenuta da avrebbe dovuto CP_1 essere valutata (anche) ai sensi dell'art. 1453 c.c. rappresentando un inadempimento grave;
con il quinto motivo di appello, ha lamentato la Pt_1 violazione degli artt. 2598 n. 1,2,3 c.c. e dell'art. 5 CPI. Parte appellante ha rilevato come la sentenza impugnata abbia escluso la ricorrenza di una ipotesi di concorrenza sleale, in conseguenza del fatto che si è ritenuta inoperante la clausola
II del contratto 2019, nella parte in cui vietava le vendite fuori dal territorio della pag. 12 Bulgaria, nella forma passiva, per contrasto con i principi comunitari sull' antitrust, di cui si è ritenuta, con grave errore di valutazione, possibile l'applicazione anche nel caso di vendita fuori Comunità. Al contrario, la vendita di prodotti contraddistinti da marchio , appartenente ad , avrebbe rappresentato grave illecito Pt_2 Pt_1 concorrenziale, avendo costituito violazione di marchio, ed avendo pregiudicato il legittimo rivenditore del marchio stesso negli Emirati Arabi, nonché l'immagine commerciale di;
con il sesto motivo di appello, ha lamentato la Pt_1 Pt_1 violazione dell'art. 124 comma 1 c.p.i. in relazione all'istanza di inibitoria. Si è lamentato che il Tribunale abbia rigettato l'istanza di inibitoria, reputando che Pt_1 avesse già interrotto le forniture e che in ogni caso la vendita fosse legittimamente avvenuta, non operando il divieto di vendita fuori dal territorio della Bulgaria, di cui alla clausola più volte citata;
con il settimo motivo di appello, ha lamentato Pt_1 la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e degli artt. 7 d. Lgs. n. 231/2002 e 1339
c.c. in relazione al calcolo degli interessi sulle somme – già oggetto di ingiunzione ex art. 187 ter c.p.c. emessa in corso di causa – dovute da Parte_9 impagate, che la sentenza impugnata ha operato non già al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, bensì nella misura di cui al punto X.2 del contratto inter partes. Nel fare ciò il Tribunale ha accolto un'eccezione sollevata da CP_1 tardivamente (solo in comparsa conclusionale) contato che il tasso convenzionale era oltretutto molto basso, e dunque iniquo per il creditore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (3%, a fronte del tasso ex art. 5 del citato D. Lgs., che oscillava tra l'8 ed il 12,25%), e destinato ad operare solo per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti,
e non già nel caso di risoluzione per colpa del rapporto.
16) La parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la fondatezza. In particolare, eccepiva e rilevava, preliminarmente ed in CP_1 modo assorbente, che il contratto inter partes non conteneva alcun divieto espresso di rivendita e che, in ogni caso, un siffatto divieto doveva ritenersi, così come il
Tribunale aveva giustamente apprezzato, in violazione dell'art. 101 TUE, in quanto in grado di pregiudicare la libera concorrenza tra Stati membri dell'Unione.
Deduceva, in ogni modo, che la vendita si era conclusa via internet e senza sollecitazione da parte di (si trattava, pertanto, di vendita passiva) e CP_1 che il Tribunale non aveva accertato in quale Paese la vendita era avvenuta, affermando e sostenendo che la vendita era stata compiuta in territorio UK, e non negli UAE;
ribadiva – con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di appello,
pag. 13 che la clausola risolutiva espressa apposta al contratto era di contenuto generico, riguardando, in generale, tutte le obbligazioni assunte da CP_1 indistintamente, e quindi, doveva ritenersi invalida;
riteneva che correttamente il
Tribunale, pur in presenza di violazione, da parte di di una clausola CP_1 imponente un divieto di rivendita, avesse ritenuto l'immediato recesso da parte di contrario al canone di buona fede oggettiva;
evidenziava che correttamente il Pt_1
Tribunale non aveva provveduto sulla supposta domanda di risoluzione giudiziale asseritamente proposta da in uno con la richiesta di rigetto delle domande Pt_1 svolte da in primo grado, in quanto tale domanda non avrebbe potuto CP_1 considerarsi implicitamente inclusa;
rilevava come, in ogni caso, la predetta domanda dovesse ritenersi infondata;
osservava, con riferimento al quinto e sesto motivo di appello, che era parimenti da ritenersi corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che nel comportamento di non potesse CP_1 ravvisarsi alcuna usurpazione di marchio, non rientrando la vendita da quest'ultima compiuta all'interno delle restrizioni lecite. Venivano riproposte, per scrupolo, le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale, a proposito della domanda di usurpazione del marchio, quali il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovendosi investire della controversia l'autorità giudiziaria degli Emirati
Arabi, spettando a questa la giurisdizione in base all'art. 24 n. 4 del Regolamento
CE n. 1215/2012, che rimette all'autorità giudiziaria del luogo dove la registrazione del marchio (di fatto) deve ritenersi avvenuta la competenza giurisdizionale a provvedere sulla domanda di tutela del marchio stesso;
l'insussistenza, in ogni caso e nel merito, dei requisiti e dei presupposti per la tutela del marchio di fatto
, posto che la domanda di registrazione era proveniente da soggetto Pt_2 diverso dall'iniziale utilizzatore e che difettava, in ogni caso, la prova di un utilizzo continuativo e diffuso di tale marchio;
l'assenza di novità del suddetto marchio. Con riferimento al sesto motivo, rilevava che, essendosi esclusa condotta contraffattoria del marchio, la richiesta di inibitoria della controparte era stata correttamente rigettata. Infine, con riferimento al settimo motivo di appello, ne rilevava l'inammissibilità, in quanto l'appellante non aveva mai eccepito l'invalidità della clausola contenuta al punto X.2 del contratto, la cui applicazione chiedeva di confermare, trattandosi, oltretutto, di previsione voluta ed inserita nel contratto dalla stessa . Pt_1
pag. 14 17) Infine, venivano riproposte, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado, ed in primo luogo – come già premesso - il rilievo, di carattere assorbente - secondo il quale il contratto concluso tra le parti non conteneva invero alcun divieto per il distributore di rivendere i prodotti al di fuori del territorio concesso in esclusiva. Tale questione, per prudenza, veniva riproposta anche come motivo di appello incidentale condizionato, lamentando in particolare, CP_1
l'avvenuta violazione – da parte della sentenza di primo grado – del canone interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. nella parte in cui veniva apprezzata la sussistenza di una limitazione territoriale della vendita dei prodotti al territorio Pt_1 della Bulgaria. In particolare, la parte appellata ha lamentato e rilevato che “un divieto di rivendita al di fuori del territorio esclusivo non può essere desunto dalla concessione dell'esclusiva di zona, ma deve risultare da una clausola che contenga il divieto e ne descriva l'oggetto”. Invero, al contrario di quanto argomentato dal
Tribunale, il contratto di distribuzione in esclusiva concluso tra le parti non attribuirebbe al distributore “un diritto alla vendita del prodotto” all'interno di un certo territorio, ma al contrario, un diritto esclusivo, nell'ambito del territorio assegnato, di acquistare prodotti dal fornitore e rivenderli. E' pertanto il fornitore che, all'interno del
“territorio” assegnato, si impegna a non vendere ad altri soggetti. Il distributore, pertanto, detiene un “monopolio” all'interno del territorio assegnatogli, mentre, se vuol vendere al di fuori di esso, sa di non beneficiare della posizione di monopolio e quindi, dovrà subire la concorrenza da parte di altri rivenditori. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle disposizioni di cui agli artt. I.18-
II e III e VII del contratto non sarebbe affatto dato desumersi la delimitazione territoriale del rapporto di esclusiva al territorio della Bulgaria, o meglio, un divieto per di rivendere prodotti IBSA al di fuori di esso. Conferma indiretta di CP_1 tale interpretazione sarebbe dato desumere anche dagli artt. 101 T.F.U.E., dall'art. 4 lett. b) del Reg. UE n. 330 del 2010 relativo agli accordi verticali nonché ai punti
50, 51 e 52 degli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione Europea
2010/C 130/01. Ed in particolare, una restrizione alle vendite attive al di fuori del territorio avrebbe potuto essere inserita soltanto se: prevista espressamente;
circoscritta a territori o gruppi di clienti attribuiti in via esclusiva ad un altro acquirente,
o che il fornitore si è riservato;
assicuri al distributore, all'interno del territorio assegnato, una protezione contrattuale dalle vendite attive da parte di tutti gli altri acquirenti del fornitore nell'Unione Europea (punto 51 degli orientamenti sulle pag. 15 restrizioni verticali). Un divieto di vendite attive di più vaste proporzioni sarebbe stato, pertanto, contrario alla normativa europea.
18) Ci si opponeva, nel resto, alle istanze istruttorie avversarie.
19) Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dinanzi al Consigliere Relatore, dopo lo scambio delle rituali memorie conclusive, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osservazioni della Corte.
20) Preliminarmente, la Corte chiarisce che, nel presente caso, è opportuno fare ricorso al criterio della cd. “ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24
e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019).
21) Venendo quindi al merito del gravame, reputa la Corte d'Appello che la sentenza gravata meriti conferma, sebbene sulla base di un differente percorso motivazionale.
22) Appare, in particolare, meritevole di accoglimento appare la preliminare (ed assorbente) deduzione di riprodotta anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. CP_1 nell'atto di costituzione in appello, e fatta oggetto in via gradata di appello incidentale, secondo la quale, ancor prima di occuparsi della doglianza di genericità della clausola risolutiva espressa di cui al punto XV del contratto inter partes, all'accoglimento delle domande tutte di , anche relative alla pretesa violazione Pt_1 del marchio, si oppone la considerazione secondo la quale detto contratto non contiene in realtà, né all'art. II espressamente, né, deduttivamente, in altri articoli del medesimo negozio, un divieto di vendita dei prodotti al di fuori del “territorio” Pt_1 assegnato alla distributrice CP_1
23) ha fatto ricorso alla clausola risolutiva espressa contenuta all'art. XV Pt_1 testualmente comunicando a ““Premesso che sono state trovate prove CP_1 che ha direttamente venduto prodotti fuori dal territorio in violazione CP_1 dell'art. II, risolve il contratto ai sensi dell'art. XV a causa di violazione Pt_1 sostanziale con efficacia dalla data di ricezione della comunicazione”.
pag. 16 24) Orbene, come anche riportato dal Tribunale nella predetta sentenza, la clausola XV del contratto, invocata da per comminare l'immediata risoluzione contrattuale, Pt_1 recita testualmente (enfasi del redattore della presente sentenza): “Ciascuna Parte può risolvere il presente Contratto prima della scadenza del termine in caso di inadempimento dell'altra Parte: (i)per quanto riguarda , l'inadempimento Parte_1 di una qualsiasi delle sue obbligazioni di cui agli Art. II.1., III.3, IV, IX, XIV.1, XVII;
(ii) per quanto riguarda l'inadempimento di una qualsiasi delle sue CP_1 obbligazioni di cui agli Art. II.2, II.3, III.3, IV, V.l, V.2, V.6, V.7, VI.l, VII, VIII.1, VIII.3,
X.1, X.2, XII, XIII.6, XIII.7, XIV.2, XVII, dando avviso scritto di risoluzione all'altra
Parte, specificando tale inadempimento e chiedendo di rimediare allo stesso. Alla
Parte inadempiente sarà concesso un periodo di 1 (un) mese per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente contratto e, se dopo tale periodo è ancora in violazione sostanziale del Contratto, la parte non inadempiente avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto, fatti salvi gli oneri o le responsabilità di una delle Parti già maturati prima di tale risoluzione”.
25) Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto tale risoluzione illecitamente comminata in quanto la clausola testè riprodotta era di contenuto eccessivamente generico, reputandone dunque la nullità. Ha tuttavia osservato, alla pagina 21 della sentenza, come il contratto intervenuto tra le parti contenesse una previsione di esclusiva territoriale reciproca, così argomentando: “il Tribunale osserva che dalla lettura complessiva del contratto di distribuzione esclusiva e dall'esame degli obblighi e delle prestazioni sinallagmatiche in esso contemplate, emerge la chiara previsione di una limitazione territoriale della vendita di prodotti al “territorio” della
Bulgaria. Ed in particolare, dall'esame di tutte le clausole del detto contratto “di distribuzione esclusiva”, risulta che il diritto alla vendita del prodotto da parte di fosse circoscritto al “territorio”, ossia in Bulgaria, essendo CP_1 espressamente stabilito il diritto di vendita del bene nel “territorio” (art. 1.18,, art 2, art 3, art 7 ). Dal tenore letterale delle clausole emerge la volontà delle parti di prevedere una reciproca esclusiva di vendita nel territorio della Bulgaria: Pt_1 avendo l'obbligazione di concessione dell'esclusiva nel territorio della Bulgaria e avendo l'obbligo di vendere i prodotti in Bulgaria”. CP_1
26) Ritiene la Corte che tale interpretazione non sia condivisibile.
27) Innanzi tutto, in quanto la piana lettura degli articoli richiamati dal Tribunale, ed in particolare dell'art. 2 o meglio II (peraltro richiamato dalla clausola risolutiva pag. 17 espressa soltanto nei punti 2 e 3), non consente affatto di ritenere – come il Tribunale ha fatto – che al di là dell'opinione soggettiva espressa dal l.r. nella CP_1 mail di cui al doc. n. 22, il contratto di distribuzione tra le parti prevedesse una
“reciproca esclusiva di vendita nel territorio della Bulgaria”.
28) A ben vedere, tale esclusiva reciproca non è affatto desumibile né dall'art. II.1, che prevede l'attribuzione, a favore di del “diritto esclusivo di registrare, CP_1 promuovere, importare, offrire in vendita, distribuire e vendere i prodotti (IBSA n.d.r.) nel territorio (Bulgaria n.d.r.) con i marchi” , senza contenere alcun espresso divieto di vendita – attiva o passiva - fuori dal territorio predetto, ma neppure dalla restante parte dell'art. II ai punti n. 2 e 3 (unici espressamente richiamati dalla clausola risolutiva di cui al punto XV, peraltro), che prevedono semplicemente l'obbligo di di acquistare tutti i prodotti sul territorio unicamente da e l'obbligo CP_1 Pt_1 di per vendere prodotti nel territorio bulgaro, di provvedere alla CP_1
Registrazione del prodotto.
29) Non è possibile da ciò soltanto ricavare, come ha correttamente rilevato un espresso divieto di vendita al di fuori del territorio Bulgaro, che del CP_1 resto, ove anche comminata, avrebbe dovuto riguardare, come ha sottolineato in modo che questa Corte condivide pienamente, non già l'intero CP_1 territorio dell'Unione Europea, ovvero genericamente, anche tutti i Paesi terzi, in quanto ciò avrebbe rappresentato patente violazione sia dell'art. 101 TFUE (come anche il Tribunale ha ritenuto, ma sul differente presupposto che un divieto di vendita di tal fatta fosse vigente tra le parti del contratto), sia dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza comunitaria.
30) In particolare, con la recente sentenza Corte giustizia UE sez. II, 8 maggio 2025,
n.581, la Corte Europea ha osservato, in riferimento alla compatibilità delle restrizioni verticali con il diritto dell'Unione: “…34 Occorre ricordare che l'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento n. 330/2010 prevede un'esenzione per categoria dal divieto di accordi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE per gli accordi verticali. Infatti, tale disposizione enuncia che, conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, l'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE è dichiarato inapplicabile agli accordi verticali che soddisfano le condizioni previste da tale regolamento. 35 Tale esenzione non si applica tuttavia agli accordi verticali contenenti le restrizioni fondamentali elencate all'articolo 4 di detto regolamento. 36 Così, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del regolamento n.
pag. 18 330/2010, detta esenzione «non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto».37 Conformemente all'articolo 4, lettera b), i), di tale regolamento, un accordo verticale avente per oggetto di restringere il territorio o la clientela di un acquirente può tuttavia beneficiare dell'esenzione per categoria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento qualora si tratti di restringere le vendite attive di tale acquirente nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente e tale restrizione non limiti le vendite realizzate dai clienti del primo acquirente. 38 Le restrizioni delle vendite attive nel territorio esclusivo che il fornitore ha attribuito a uno dei suoi acquirenti possono quindi beneficiare di tale esenzione, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento n. 330/2010. 39 Orbene, come sottolineato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi da 39 a 43 delle sue conclusioni, e come risulta in particolare dal punto 51 degli orientamenti del 2010, la concessione, da parte di un fornitore, di un'esclusiva territoriale a uno dei suoi acquirenti si accompagna necessariamente all'obbligo parallelo, per tale fornitore, di proteggere tale acquirente dalle vendite attive degli altri acquirenti di detto fornitore. Ne consegue che l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n.
330/2010 mira a ricomprendere le restrizioni sulle vendite attive che il fornitore deve, a tale titolo, imporre ai suoi acquirenti al fine di garantire l'effettività di una siffatta esclusiva nel territorio che ha attribuito a uno dei suoi acquirenti.”
31) Ne discende che in relazione all'accordo di cui trattasi, se inteso nel senso di vietare le vendite del prodotto fuori dal territorio bulgaro, non avrebbero potuto reputarsi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 4 del regolamento citato, al fine di far sì che lo stesso potesse godere dell'esenzione di cui all'art. 101 comma 3 TFUE, in conformità a quanto espresso al punto 51 del citati orientamenti.
32) Ma neppure siffatto divieto è inferibile dall'interpretazione sistematica delle restanti clausole richiamate dal Tribunale (clausole I.18, III, e VII) che rispettivamente prevedono: la definizione di territorio, l'obbligo di marcatura e/o registrazione del prodotto nel territorio;
il diritto di proprietà dei marchi del prodotto in capo ad . Pt_1
pag. 19 33) Soccorre inoltre la considerazione che, a tutto voler concedere, anche se si volesse ritenere per implicito inserito nel contratto tra le parti di un divieto siffatto, lo stesso avrebbe dovuto accompagnarsi, per esser conforme al diritto dell'Unione, non soltanto all'indicazione di espliciti ambiti di applicazione del divieto, ma anche ad un correlativo impegno da parte della società fornitrice a non consentire ad altri soggetti non residenti nel Territorio di effettuare vendite attive all'interno del Territorio stesso,
a protezione della posizione dell'Acquirente.
34) In definitiva, nessun valido ed espresso divieto di vendita fuori dal territorio bulgaro poteva ritenersi comminato nel testo del contratto, talché deve ritenersi anche per tal motivo illegittima la risoluzione comminata da , con ciò comunque Pt_1 confermandosi l'opinamento della sentenza parziale gravata.
35) Ad abundantiam, e per mera completezza di motivazione, va osservato che come correttamente il Tribunale ha sottolineato, “ai fini di una valida clausola risolutiva espressa, le parti devono prevedere la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo, invece, una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cass. n. 23879/2021,
Cass. n. 32681/2019, Cass. n. 1950/2009)”.
36) Questa Corte, con sentenza n. 2935/2025 pubbl. il 1 novembre 2025, ha fatto anche recentemente applicazione del medesimo principio, aderendo, al proposito, a recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: “La finalità della clausola risolutiva espressa si traduce, dunque, nell'attribuzione ai contraenti di una forma di autotutela privata che, tramite una convenzione intercorsa tra gli stessi, consenta loro di stabilire contrattualmente in quali specifiche ipotesi e al verificarsi di quali dettagliati inadempimenti la parte che ne ha interesse, ovvero quella non inadempiente, possa decidere di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto”. E ancora: “Solo a fronte di una cernita delle obbligazioni le parti dimostrano di avere attribuito uno speciale "peso" alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso” (vd. ex multis Cass. n. 29675/2024).
37) Deve esser allora sottolineato, ad ulteriore conferma della decisione assunta, che in ogni caso, l'inadempimento rappresentato dalla vendita di prodotti al di fuori Pt_1 del “territorio” assegnato al distributore non costituiva obbligazione specificamente ed espressamente contemplata nel contratto, tanto da potersi affermare che ad essa pag. 20 le parti avessero dato particolare peso e risalto nell'economia contrattuale: al contrario, lo stesso Tribunale ha dovuto, in merito, operare una interpretazione sistematica e congiunta di svariate clausole per inferirne la supposta esistenza.
38) Invero, la stessa sentenza qui impugnata, ha dato conto dei medesimi principi, affermando “Nel caso di specie, poiché la clausola contrattuale de qua fa riferimento all'inadempimento di qualsiasi delle obbligazioni previste a carico di CP_1 essa finisce sostanzialmente per stabilire la risoluzione per qualsiasi degli inadempimenti previsti e, quindi, “con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”, risolvendosi, in definitiva, in una clausola di stile. Per tale ragione essa è anche nulla”.
39) Pertanto, anche per tale ulteriore motivo la sentenza di primo grado merita conferma.
40) Quanto, poi, al motivo di doglianza relativo all'applicazione all'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di di un interesse inadeguato e iniquo CP_1 per il venditore, valga osservare che la doglianza appare essere stata correttamente respinta dal giudice di primo grado, in quanto la previsione negoziale di un saggio di mora del 3%, in luogo del più elevato saggio applicabile ex lege al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni commerciali (invocabile nel caso di specie, dato che si tratta di richiesta di adempimento di obbligazione di pagamento gravante su
, non appare in ogni caso eccessivamente pregiudizievole nei riguardi CP_1 del venditore, né equivale a mancata previsione di una conseguenza per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali.
41) In sintesi, la sentenza non definitiva di primo grado deve esser confermata non soltanto perché, effettivamente, la clausola risolutiva espressa invocata da , di Pt_1 contenuto eccessivamente ampio, generico ed indeterminato, doveva reputarsi, per le ragioni ampiamente espletate, nulla, ma anche perché, ancor prima di ciò,
l'inadempimento comminato (l'aver venduto prodotti a marchio fuori dal Pt_1 territorio della Bulgaria) non costituiva violazione di alcun precetto contrattuale.
42) Le suesposte motivazioni assorbono e rendono superflua la motivazione in ordine alle ulteriori domande avanzate da nel presente procedimento. Più Pt_1 precisamente, non v'è necessità per provvedere sulla domanda, a detta di Pt_1 implicitamente inclusa in quella di accertamento di avvenuta risoluzione ex art. 1456
c.c., di risoluzione giudiziale ex art. 1453-1455 c.c., per il semplice motivo che la condotta contestata non rappresenta inadempimento contrattuale, e tanto meno, non ha certamente rappresentato inadempimento grave. Tale non può certo pag. 21 intendersi la vendita all'estero di soltanto 250 confezioni di prodotto. Né, per lo stesso motivo, vi è stata illecita utilizzazione del marchio o altra condotta in violazione di esso, di cui vengono rappresentati, peraltro, in termini assolutamente generici ed indimostrati i termini, che riguarderebbero, oltretutto, come già detto, un numero estremamente limitato di confezioni di prodotto. Di conseguenza, non v'è necessità di motivazione in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano ad occuparsi delle correlative domande, a favore del giudice del territorio Parte ( ) nel quale si sarebbe verificata la violazione.
43) Conclusivamente, l'appello deve esser rigettato, e la sentenza non definitiva qui impugnata confermata.
44) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il valore di causa indeterminabile elevato, e tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, attestandosi sui valori medi di scaglione.
45) Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata Impresa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. Parte_10
7666 del 14 agosto 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1 di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
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