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Sentenza 3 gennaio 2026
Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 03/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 03/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Di Militello
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Societa' Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035322173000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7669/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3/2025) per l'annullamento della cartella n. 2952024003532222173 contenente la richiesta di pagamento di euro 605,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2008/2009 e 2012.
La suddetta cartella è stata messa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di ruoli compilati dall'ATO ME1 ed
è stata notificata al contribuente il 5/10/2024.
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione e o decadenza del tributo richiesto (art. 1, comma 161, della legge 296/2006);
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dal Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi si sono costituiti in giudizio.
Quest'ultimo Ufficio si è autoesonerato da ogni responsabilità non essendo Ufficio accertatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010).
I termini di prescrizione sono stati, in ogni caso, i seguenti:
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014; anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
L'ATO , nella propria difesa, ha affermato che si riservava di dimostrare la notifica degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione, ma tale esibizione di documenti non è avvenuta;
l'art.115 del codice di procedura civile stabilisce che il Giudice si basa , nel formulare la propria decisione , sulle prove fornite dalle parti ma, nel presente caso, nulla è stato esibito dalla parte resistente in contrapposizione alle affermazioni del ricorrente.
Lo stesso ricorrente ha chiesto la condanna dell'ADER citando l'unanime orientamento giurisprudenziale
(Cassaz. 8587/2024;809/201)11157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento in solido delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00 oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente e con distrazione all'avv. Difensore_1
Depositata il 03/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Di Militello
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Societa' Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035322173000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7669/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3/2025) per l'annullamento della cartella n. 2952024003532222173 contenente la richiesta di pagamento di euro 605,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2008/2009 e 2012.
La suddetta cartella è stata messa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di ruoli compilati dall'ATO ME1 ed
è stata notificata al contribuente il 5/10/2024.
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione e o decadenza del tributo richiesto (art. 1, comma 161, della legge 296/2006);
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dal Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi si sono costituiti in giudizio.
Quest'ultimo Ufficio si è autoesonerato da ogni responsabilità non essendo Ufficio accertatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010).
I termini di prescrizione sono stati, in ogni caso, i seguenti:
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014; anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
L'ATO , nella propria difesa, ha affermato che si riservava di dimostrare la notifica degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione, ma tale esibizione di documenti non è avvenuta;
l'art.115 del codice di procedura civile stabilisce che il Giudice si basa , nel formulare la propria decisione , sulle prove fornite dalle parti ma, nel presente caso, nulla è stato esibito dalla parte resistente in contrapposizione alle affermazioni del ricorrente.
Lo stesso ricorrente ha chiesto la condanna dell'ADER citando l'unanime orientamento giurisprudenziale
(Cassaz. 8587/2024;809/201)11157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento in solido delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00 oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente e con distrazione all'avv. Difensore_1