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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1766 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 10 settembre 2025 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, Dott.
[...] Pt_3
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Ugo Litta e Cardilli Nella Maria, come da procura
[...] in atti;
-ricorrenti-
E
( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv.to Carmine Lombardi come da procura in C.F._2 atti;
-resistenti-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alle controparti, la Parte_1
esperiva azione di surroga ex art. 1916 c.c nei confronti di e
[...] CP_1 [...]
al fine di ottenere il rimborso della somma di euro 11.643,63 erogata alla propria CP_2 assicurata Dott.ssa in conseguenza dell'infortunio subito da quest'ultima in Parte_4 data 19.11.2011.
1 La società ricorrente asseriva che i resistenti e erano conduttori di CP_1 Controparte_2 un immobile, sito in San Giovanni Rotondo (FG), Viale Padre Pio n. 21, di proprietà dell'Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A., e, abitualmente, lasciavano all'interno del cortile di tale immobile il loro cane di grossa taglia (pastore razza abruzzese) in stato di libertà e senza alcuna precauzione;
che, a causa di tale situazione, l'Immobiliare Casa Sollievo della
Sofferenza S.p.A. era stata costretta ad inviare diverse diffide con le quali aveva intimato ai resistenti di provvedere alla custodia del proprio cane.
La ricorrente evidenziava che, con un telegramma del 17/11/2011, l'immobiliare Casa del Sollievo aveva comunicato ai resistenti di aver conferito un incarico ad una ditta per il ripristino del muretto di recinzione e aveva invitato gli stessi a custodire il proprio cane in occasione dei suddetti lavori;
che nella mattinata del 19 novembre 2011, la Dott.ssa , responsabile Parte_4 dell'Ufficio patrimonio dell'Immobiliare Casa Sollievo, in compagnia del suo collega di lavoro
[...]
aveva effettuato il sopralluogo all'interno dell'immobile e, improvvisamente, il Parte_5 cane dei resistenti si era liberato dalla catena e si era avventato, dapprima contro il e poi Pt_5 contro la la quale, a causa dell'aggressione, era stata scaraventata a terra procurandosi
Parte_4 contusioni ed escoriazioni varie;
che, alle grida della il resistente accorso in
Parte_4 CP_1 cortile, era stato inseguito da un altro cane di piccola taglia di sua proprietà che, a sua volta, aveva aggredito la morsicandola all'altezza delle caviglie;
che, in conseguenza delle lesioni
Parte_4 riportate, la era stata costretta a ricorrere al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo
Parte_4 della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove le era stato diagnosticato “Trauma contusivo mano dx e ginocchio sx” e veniva dimessa con prognosi di giorni 3 s.c., cui facevano seguito altri giorni di convalescenza e cura;
che, a seguito dei successivi controlli, veniva accertato a suo carico un distacco parcellare dello scafoide carpale mano destra, tumefazione dell'articolazione trapezoide I meta-carpale con tendinopatia dell'estensore nonché un trauma contusivo al ginocchio sinistro (cfr. doc. 10).
Tanto premesso, la società ricorrente evidenziava che, in data 21.11.2011, l'Immobiliare Casa
Sollievo delle Sofferenza, datore di lavoro della signora , aveva denunciato Parte_4
l'infortunio subito dalla propria dipendente e comunicato alla che la Parte_1
a seguito di tale evento dannoso, era stata assente dal lavoro dal giorno 19.11.2011 al Parte_4
10.01.2012 compreso;
che durante tale periodo le era stato corrisposto per intero il trattamento economico;
che la in data 10.5.2012, aveva erogato all'Immobiliare Casa Parte_1
Sollievo della Sofferenza s.p.a. la somma di € 2.814,00 a titolo di rimborso per indennità giornaliera di giorni 41 e riconosciuto alla una invalidità permanente nella misura del 7% . Parte_4
2 La ricorrente asseriva che, successivamente, in data 5.7.2012, aveva quantificato la somma di €
8.697,00 per il ristoro del danno permanente incidente sulla capacità lavorativa che veniva incassato da come da atto di quietanza “a titolo di indennità per invalidità permanente”. Parte_4
Altresì, la ricorrente deduceva di aver provveduto a corrispondere a l'ulteriore Parte_4 somma di € 132,63, per il rimborso delle spese di cure fisioterapiche, come da fatture inoltrate dalla danneggiata.
In conclusione, la sosteneva nel ricorso di avere corrisposto alla Parte_1 Parte_4
(direttamente ed indirettamente) la somma complessiva di € 11.643,63, di cui € 2.814,00 per indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea per giorni 41 (rimborsata direttamente al datore di lavoro Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza), € 132,63 per spese fisioterapiche ed €
8.697,00, per invalidità permanente per ridotta capacità lavorativa nella misura del 7%.
La ricorrente asseriva di avere provveduto in via stragiudiziale ad esercitare nei confronti di CP_1
[...
e l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. e quindi a chiedere ai resistenti, quali Controparte_2 responsabili del danno, il rimborso delle somme liquidata di € 11.643,63, ma che tali richieste non avevano sortivano alcun effetto.
Tanto premesso la chiedeva, previo accertamento della responsabilità di e Parte_1 CP_1
, la condanna dei resistenti, in via solidale e/o esclusiva, al pagamento in proprio Controparte_2 favore della somma complessiva di € 11.643,63 a titolo di rimborso di quanto erogato alla danneggiata in conseguenza dell'infortunio per cui è causa. Parte_4
Si costituivano in giudizio i resistenti e i quali, preliminarmente, CP_1 Controparte_2 eccepivano la carenza di legittimazione passiva della sul presupposto che la Controparte_2 fondazione aveva comunicato l'avvenuto pagamento dell'indennizzo nonché la Parte_1 volontà di avvalersi dell'azione di surroga solo a CP_1
I resistenti eccepivano altresì la nullità del contratto di assicurazione stipulato tra la Parte_1
e la Casa Sollievo della Sofferenza ed asserivano che, alla luce di quanto indicato dalla
[...] legge n. 1655 del 1962, istitutiva della la Casa Sollievo della Sofferenza Parte_1 non godeva dei requisiti necessari per poter essere assicurata dall'Ente in quanto soggetto che svolge l'attività di locazione immobiliare e non l'attività agricola richiesta dal Regolamento della
Parte_1
I resistenti, altresì, eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla Parte_1
sul presupposto che l'art. 28 del Regolamento delle prestazioni dell'assicurazione contro
[...] gli infortuni e le malattie professionali dell' espressamente prevede che “l'azione per Parte_1 conseguire le prestazioni previste dal presente regolamento si prescrive nl termine di tre anni dalla
3 data dell'infortunio o di quella di manifestazione della malattia professionale indennizzabile”.
Deducevano che la decorrenza della prescrizione iniziava dalla comunicazione effettuata dall' a dell'avvenuta liquidazione della indennità alla danneggiata con la Pt_1 CP_1 correlata dichiarazione di volersi avvalere della surroga, effettuata in data 14.5.2012, con conseguente inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione.
I resistenti eccepivano, nel merito, che il fatto storico oggetto del giudizio non fosse qualificabile come infortunio avvenuto in “occasione di lavoro” e che le lesioni subite dalla danneggiata erano da ricondurre a fatti delittuosi provocati da terzi, ragione per cui non era operante la copertura assicurativa della che copre il rischio degli infortuni avvenuti per causa violenta in Parte_1
"occasione di lavoro".
In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi di parte ricorrente e la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 10.09.2025.
La domanda promossa dalla è fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Preliminarmente occorre tuttavia pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.
Ed invero, i resistenti asseriscono la propria carenza di legittimazione sul presupposto che l'azione di surroga sia stata esperita unicamente nei confronti di , unico destinatario della CP_1 comunicazione di avvenuta liquidazione del risarcimento nonché della richiesta di rimborso da parte della fondazione in qualità di assicuratore. Pt_1
Ebbene, sul punto si osserva che l'art. 1916 c.c. disciplina l'azione di surroga da parte dell'assicurato e dispone che “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”
Trattasi di una ipotesi di successione a titolo particolare nel credito prevista dall'art. 1916 c.c. che non avviene automaticamente e per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, ma postula la richiesta di rimborso da parte dell'assicuratore al terzo danneggiante.
Effettuata la sua prestazione, quindi, l'assicuratore, soltanto per effetto della surroga ope legis, potrà agire contro il terzo.
4 Trattasi della facoltà di esercitare l'azione di surrogazione nei diritti dell'assicurato e nei confronti del terzo responsabile fino alla concorrenza dell'onere sostenuto.
Sul punto le sezioni unite 8620 del 2015 della Corte di Cassazione così osservano “va innanzitutto evidenziato che sia nelle assicurazioni volontarie che in quelle sociali, il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato-danneggiato, di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, che per il terzo responsabile è res inter alios, ma dalla legge.
(…) il principio fissato dall'art. 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisca nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi dell'indicato subingresso dell'assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga (Cfr. anche Cass. 15 luglio 2005, n. 15022; Cass. 05 maggio 2004, n. 8527).
La comunicazione di avvenuta liquidazione in favore dell'assicurato e la contestuale richiesta di rimborso costituisce la condizione che legittima il corretto esercizio dell'azione di surroga.
Orbene dagli atti di causa risulta che la già in data 28.09.2012, comunicò Parte_1 ad entrambi i resistenti, nella qualità di terzi danneggianti, in quanto proprietari del cane e responsabili del danno subito da , di aver provveduto a liquidare all'assicurata Parte_4 la somma di euro 11.643,63 a titolo di “infortunio del 19.11.2011” (data di denunzia dell'assicurato al proprio datore di lavoro).
Dalla suddetta comunicazione, di cui al doc. 19 allegato al ricorso di parte ricorrente, si evince che la chiese ad entrambi i resistenti il rimborso della somma erogata in favore Parte_1 Parte_1 della propria assicurata entro 60 gg e dichiarò espressamente di agire nei confronti di entrambi ex art. 1916 c.c.
Successivamente in data 05.04.2022 mediante lettera raccomandata di messa in mora, con avviso di ricevimento, ricevuta dai destinatari e , la reiterò la CP_1 Controparte_2 Parte_1 richiesta di rimborso da parte resistenti della somma di € 11643,43 liquidate in favore dell'assicurata , a titolo di indennizzo, per l'infortunio del 19.11.2011. Parte_4
5 Ne consegue che, sulla base della prospettazione di parte ricorrente e della documentazione allegata agli atti, i resistenti risultano correttamente evocati in giudizio quali parti passive del rapporto sostanziale dedotto, sicchè l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
In ordine alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente si osserva che la stessa è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Deve premettersi che la giurisprudenza ha, in più occasioni, rimarcato che il trasferimento del diritto al risarcimento del danno dall'assicurato all'assicuratore, che eserciti le azioni nascenti dall'art. 1916 c.c. non ha luogo sulla base di una surrogazione in senso tecnico, bensì di una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, la quale opera, conformemente ai principi che regolano la cessione del credito, quando l'assicuratore comunichi al terzo responsabile l'avvenuto pagamento della indennità e manifesti la volontà di avvalersi della surroga
Da tale qualificazione consegue, peraltro, che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito.
Nel caso di specie il credito risarcitorio della danneggiata-assicurata si inquadra nella fattispecie della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.
Orbene, l'art. 15 del regolamento della disciplina gli obblighi dell'assicurato e Parte_1 così dispone: “L'assicurato è tenuto a dare notizia dell'infortunio al datore di lavoro non oltre cinque giorni dall'evento fornendo tutte le notizie e la documentazione necessarie che consentano al datore di lavoro di effettuare la denuncia di cui al secondo comma dell'art. 16. In caso di ingiustificato ritardo nell'adempimento l'assicurato perde il diritto alle prestazioni anteriormente maturate. L'assicurato, pena la perdita del diritto alle prestazioni contemplate dal presente regolamento, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti disposti dall'Ente. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro, entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. La denuncia deve essere corredata da un certificato medico che deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'assicurato, e del luogo ove questi si trovi eventualmente ricoverato, una dettagliata relazione sulla sintomatologia accusata”.
Gli obblighi del datore di lavoro, invece, vengono disciplinati dall'art. 16 il quale statuisce che “ La denuncia dell'infortunio, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente e corredata da un certificato medico in originale, deve essere inviata all'Ente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal datore di lavoro entro quindici giorni da quello in cui lo stesso ne ha avuto notizia”.
6 Alla luce di tale disciplina il danneggiato è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro la denuncia di infortunio, entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso, al fine di consentire al datore di lavoro di comunicare all'Ente assicuratore la suddetta denuncia, entro 15 giorni dalla data di avvenuta notizia. Nel caso di specie l'infortunio si è verificato in data 19.11.2011.
Entrambi i suddetti termini sono stati rispettati.
Dagli atti di causa emerge che nella stessa data in cui si verificò l'infortunio, la fece la Parte_4 comunicazione al proprio datore di lavoro.
Ed invero nella denuncia dell'infortunio fatta all'Autorità di pubblica sicurezza dal Direttore della
Casa Sollievo della Sofferenza in data 21.11.2021 si dichiarava che il datore di lavoro aveva saputo del fatto in data 19.11.2021 e di avere ricevuto il primo certificato medico il 21.11.2021
Pertanto, è documentalmente provato che la danneggiata entro il termine di cinque giorni indicato dall'art. 15 del Regolamento della Fondazione ha dato notizia dell'infortunio al datore di Pt_1 lavoro
Risulta altresì rispettato il termine di 15 giorni richiesto dall'art. 16 del predetto regolamento.
Ed invero, la denuncia di infortunio che la Casa Sollievo della Sofferenza, datore di lavoro della danneggiata, ha inviato anche alla fondazione in qualità di assicuratrice, riporta la Parte_1 data del 21.11.2011, cioè due giorni dopo il verificarsi dell'infortunio (tale denuncia di infortunio risulta protocollata presso la in data 5.12.2011). Pt_1
Ciò premesso, nel caso di specie il diritto vantato dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 1916 c.c., ad ottenere il rimborso dai responsabili del danno di quanto versato all'assicurato è stato esercitato quando ancora non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ed invero, dopo avere liquidato e versato l'indennizzo all'assicurata per l'infortunio del 19.11.2011, la con raccomandata del 28.9.2012, richiese ai resistenti, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il Parte_1 rimborso dell'importo di € 11.643,43. Tale richiesta ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Dalla data della prima richiesta di rimborso del 28.9.2012, avente efficacia interruttiva, è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale (con scadenza a settembre 2017) che è stato interrotto con la successiva richiesta di pagamento e contestuale messa in mora della datata 10.4.2017, inoltrata ai resistenti mediante raccomandata. Parte_1
Il termine prescrizionale è stato successivamente interrotto con la messa in mora inoltrata a mezzo raccomandata del 5.4.2022
I resistenti non hanno specificamente contestato di non avere ricevuto tali richieste di rimborso.
7 Ne consegue che, alla data del 10.5.2023, in cui è stato introdotto il presente giudizio, il termine prescrizionale quinquennale del diritto vantato dalla società ricorrente ex art. 1916 c.c. nei confronti dei resistenti non era maturato.
Procedendo all'esame del merito si osserva che è infondata l'eccezione secondo la quale nel caso di specie non si ravvisa un infortunio sul lavoro oggetto di copertura assicurativa.
L'art. 3 del regolamento della dispone che “Ai fini del presente Parte_1 regolamento è considerato infortunio sul lavoro l'evento prodotto da causa violenta, determinante lesioni obiettivamente accertabili dalle quali consegua invalidità temporanea o permanente ovvero la morte.
È considerato infortunio ricompreso nell'assicurazione di cui al secondo comma dell'art. 2 l'evento che sia diretta ed esclusiva conseguenza di causa imprevista, esterna e violenta determinante le conseguenze di cui al comma precedente.”
Il regolamento della all'art. 2 qualifica come eventi protetti Parte_1 dall'assicurazione “tutti i casi di infortunio sul lavoro avvenuti in occasione della prestazione dell'attività lavorativa che determina l'obbligo dell'iscrizione all'Ente. L'assicurazione è estesa, nei limiti indicati dal presente regolamento, agli infortuni che colpiscono l'assicurato al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, purché non si verifichino nella prestazione di diversa attività di lavoro autonomo o subordinato o, comunque, di altra attività professionale. Altresì, l'art. 6 del
Regolamento, rubricato “Diritto alle prestazioni” prevede che “L'assicurato ha diritto alle prestazioni se l'evento si verifica in pendenza del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie l'infortunio subito da si verificava in occasione dello Parte_4 svolgimento dell'attività lavorativa, nello specifico durante un sopralluogo, anche se tale attività veniva svolta al di fuori dello stabilimento della Casa Sollievo della Sofferenza.
Si osserva che la circostanza che il dipendente venga inviato temporaneamente fuori sede per ragioni lavorative, come avvenuto nel caso di specie, non esclude che eventuali infortuni occorsi in questo contesto possano essere ricondotti nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità osserva che “E' indennizzabile l'infortunio subito dall'assicurato anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il
8 carattere di normalità o tipicità del rischio protetto;
conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.” (Cass. civ. Sez. Lavoro ord., 17/06/2021, n. 17336)
Nel caso di specie, la circostanza che la danneggiata, nel momento in cui venne aggredita dai due cani, stesse svolgendo la propria attività lavorativa emerge dalle risultanze istruttorie.
La teste , escussa all'udienza del 9.10.2024, ha riferito, infatti, di essere Parte_4 dipendente della Casa Sollievo della Sofferenza e di essersi recata, più volte, presso l'unità immobiliare con potenziali affittuari al fine di far visionare l'appartamento sito al piano terra e che il giorno 19.11.2011 si trovava lì per effettuare un sopralluogo all'impianto idrico di tale appartamento.
Tale circostanza risulta confermata dal teste il quale, escusso all'udienza del Parte_5
9.10.2024, ha riferito di essersi recato in data 19.11.2011 preso l'unità immobiliare in cui vivevano i resistenti per effettuare un sopralluogo su richiesta della Casa Sollievo della Sofferenza.
Non vi è dubbio che l'evento dannoso (aggressione del cane) subito da si è Parte_4 verificato nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi si inquadra nella fattispecie dell'infortunio sul lavoro.
È altresì da respingere l'eccezione di nullità del contratto di assicurazione sollevata da parte resistente.
I resistenti asseriscono che la Casa Sollievo della Sofferenza non gode dei requisiti necessari richiesti dalla Legge Istitutiva della nonché dal Regolamento attuativo “delle Parte_1 prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”.
In particolare, i resistenti asseriscono che la società Casa Sollievo della Sofferenza non rientra tra i soggetti assicurabili dalla perché priva dei requisiti richiesti ex art. 1 del Parte_1
Regolamento.
Orbene, si osserva in proposito che l'art. 1 del Regolamento della , nel Parte_1 richiamare espressamente la legge istitutiva della dispone che “L'assicurazione
contro
Parte_1 gli infortuni obbligatoria, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, in favore dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati dell'agricoltura nonché degli altri soggetti previsti dalla detta legge, è disciplinata dal presente regolamento” e nel disciplinare il proprio campo di applicazione, ex art. 2 prevede che “All'assicurazione prevista nel secondo comma possono essere iscritti, a domanda, anche lavoratori autonomi e subordinati non rientranti nella previsione di cui all'art. 1 purché operanti nel settore dell'agricoltura e nei limiti e con le modalità stabiliti con apposito regolamento
9 approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del d.lgs. 509/94, art.3, comma 2”.
Ne consegue che la copertura assicurativa garantita dalla opera sia in favore Parte_1 dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati dell'agricoltura sia nei confronti di lavoratori autonomi e subordinati che operano in tale settore.
Orbene, dai dati identificativi dell'impresa contenuti nella visura camerale allegata al doc. 2 della memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. di parte resistente si evince che la società Casa
Sollievo della Sofferenza è iscritta al registro delle imprese nella sezione ordinaria con la qualifica di “impresa agricola”.
Altresì, il dato identificativo dell'oggetto sociale riporta espressamente che la società Casa Sollievo della Sofferenza, contestualmente alla attività di locazione, acquisto e vendita di immobili “ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività agricola consistente nella coltivazione di terreni, nella attività zootecnica compresa la macellazione di bestiame, nella trasformazione dei prodotti dell'azienda e di terzi e nell'attività connesse a quelle sopra descritte”.
Ne consegue che alcun vizio di invalidità inficia il contratto di copertura assicurativa che la ha stipulato con la Casa Sollievo della Sofferenza, datore di lavoro della Parte_1 danneggiata , legittimata alla liquidazione spettante a causa dell'infortunio sul Parte_4 lavoro.
Va, altresì, rilevato che i resistenti non sono legittimati a porre in discussione la validità ed efficacia del rapporto assicurativo.
Sul punto, la Cassazione Sez. Unite n. 8620/2015 osserva quanto segue “In tale contesto risulta convalidata la ricostruzione dell'istituto della surroga come peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, successione che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge e abbia manifestato la volontà di avvalersi della surroga. Nella relativa azione non viene, dunque, in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato” (cfr. ex plurimis Cass. 05 maggio 2003, n. 6797 cit.)
10 E' indubbio che i resistenti, essendo i proprietari dei cani che aggredirono la sono Parte_4 responsabili dei danni alla salute da questa subiti a seguito dell'aggressione.
In merito si rammenta che l'art. 2052 c.c. dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si osserva che i giudici di legittimità hanno ripetutamente sottolineato come sia estraneo alla natura della responsabilità in questione qualsiasi fondamento soggettivo (Cass. n. 2333/1964, ha precisato si è in presenza di una fattispecie di responsabilità a prevalente, se non integrale, carattere obiettivo,
e giustificata, più che da colpa o negligenza in vigilando, dalla esigenza sociale di far sopportare i danni procurati dagli animali a chi da questi trae vantaggio;
che la responsabilità indicata dall'art. 2052 c.c. per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (cfr.
Cassazione civile n. 13016/1992).
La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. non si instaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia di questi soggetti.
Il proprietario di un animale risponde, ai sensi della citata norma del c.c., sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso.
Ne consegue che, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (cfr. Cassazione civile n.
12808/2015). Pertanto, la prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Nel caso di specie, alla luce dell'escussione dei testi, è emerso che la venne aggredita dai Parte_4 cani di proprietà dei resistenti i quali nulla hanno contestato in merito.
La documentazione medica depositata prova le lesioni patite dalla danneggiata in seguito alla suddetta aggressione del 19.11.2021.
11 Alcuna prova contraria è stata fornita dai resistenti in ordine al verificarsi di un fattore riconducibile al caso fortuito che abbia interrotto in nesso causale tra l'evento e il danno.
In definitiva, il ricorso è fondato e i resistenti e vanno condannati, CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 11.643,63 in favore della Parte_1
a titolo di rimborso, ex art. 1916 c.c., di quanto erogato alla propria assicurata
[...]
in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, oltre gli interessi legali Parte_4 decorrenti dalla prima messa in mora sino al soddisfo come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00) con riduzione del compenso per la fase decisoria in ragione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla nei confronti di e , con ricorso Parte_1 CP_1 Controparte_2 depositato in data 10.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro
11.643,63 in favore della , oltre interessi legali dalla data della prima messa Parte_1 in mora sino al soddisfo;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento spese processuali del presente giudizio in favore della liquidate in euro 4226,00 per compenso di avvocato di cui € Parte_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase della trattazione/istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge.
Benevento 21 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1766 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 10 settembre 2025 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, Dott.
[...] Pt_3
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Ugo Litta e Cardilli Nella Maria, come da procura
[...] in atti;
-ricorrenti-
E
( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv.to Carmine Lombardi come da procura in C.F._2 atti;
-resistenti-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alle controparti, la Parte_1
esperiva azione di surroga ex art. 1916 c.c nei confronti di e
[...] CP_1 [...]
al fine di ottenere il rimborso della somma di euro 11.643,63 erogata alla propria CP_2 assicurata Dott.ssa in conseguenza dell'infortunio subito da quest'ultima in Parte_4 data 19.11.2011.
1 La società ricorrente asseriva che i resistenti e erano conduttori di CP_1 Controparte_2 un immobile, sito in San Giovanni Rotondo (FG), Viale Padre Pio n. 21, di proprietà dell'Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A., e, abitualmente, lasciavano all'interno del cortile di tale immobile il loro cane di grossa taglia (pastore razza abruzzese) in stato di libertà e senza alcuna precauzione;
che, a causa di tale situazione, l'Immobiliare Casa Sollievo della
Sofferenza S.p.A. era stata costretta ad inviare diverse diffide con le quali aveva intimato ai resistenti di provvedere alla custodia del proprio cane.
La ricorrente evidenziava che, con un telegramma del 17/11/2011, l'immobiliare Casa del Sollievo aveva comunicato ai resistenti di aver conferito un incarico ad una ditta per il ripristino del muretto di recinzione e aveva invitato gli stessi a custodire il proprio cane in occasione dei suddetti lavori;
che nella mattinata del 19 novembre 2011, la Dott.ssa , responsabile Parte_4 dell'Ufficio patrimonio dell'Immobiliare Casa Sollievo, in compagnia del suo collega di lavoro
[...]
aveva effettuato il sopralluogo all'interno dell'immobile e, improvvisamente, il Parte_5 cane dei resistenti si era liberato dalla catena e si era avventato, dapprima contro il e poi Pt_5 contro la la quale, a causa dell'aggressione, era stata scaraventata a terra procurandosi
Parte_4 contusioni ed escoriazioni varie;
che, alle grida della il resistente accorso in
Parte_4 CP_1 cortile, era stato inseguito da un altro cane di piccola taglia di sua proprietà che, a sua volta, aveva aggredito la morsicandola all'altezza delle caviglie;
che, in conseguenza delle lesioni
Parte_4 riportate, la era stata costretta a ricorrere al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo
Parte_4 della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove le era stato diagnosticato “Trauma contusivo mano dx e ginocchio sx” e veniva dimessa con prognosi di giorni 3 s.c., cui facevano seguito altri giorni di convalescenza e cura;
che, a seguito dei successivi controlli, veniva accertato a suo carico un distacco parcellare dello scafoide carpale mano destra, tumefazione dell'articolazione trapezoide I meta-carpale con tendinopatia dell'estensore nonché un trauma contusivo al ginocchio sinistro (cfr. doc. 10).
Tanto premesso, la società ricorrente evidenziava che, in data 21.11.2011, l'Immobiliare Casa
Sollievo delle Sofferenza, datore di lavoro della signora , aveva denunciato Parte_4
l'infortunio subito dalla propria dipendente e comunicato alla che la Parte_1
a seguito di tale evento dannoso, era stata assente dal lavoro dal giorno 19.11.2011 al Parte_4
10.01.2012 compreso;
che durante tale periodo le era stato corrisposto per intero il trattamento economico;
che la in data 10.5.2012, aveva erogato all'Immobiliare Casa Parte_1
Sollievo della Sofferenza s.p.a. la somma di € 2.814,00 a titolo di rimborso per indennità giornaliera di giorni 41 e riconosciuto alla una invalidità permanente nella misura del 7% . Parte_4
2 La ricorrente asseriva che, successivamente, in data 5.7.2012, aveva quantificato la somma di €
8.697,00 per il ristoro del danno permanente incidente sulla capacità lavorativa che veniva incassato da come da atto di quietanza “a titolo di indennità per invalidità permanente”. Parte_4
Altresì, la ricorrente deduceva di aver provveduto a corrispondere a l'ulteriore Parte_4 somma di € 132,63, per il rimborso delle spese di cure fisioterapiche, come da fatture inoltrate dalla danneggiata.
In conclusione, la sosteneva nel ricorso di avere corrisposto alla Parte_1 Parte_4
(direttamente ed indirettamente) la somma complessiva di € 11.643,63, di cui € 2.814,00 per indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea per giorni 41 (rimborsata direttamente al datore di lavoro Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza), € 132,63 per spese fisioterapiche ed €
8.697,00, per invalidità permanente per ridotta capacità lavorativa nella misura del 7%.
La ricorrente asseriva di avere provveduto in via stragiudiziale ad esercitare nei confronti di CP_1
[...
e l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. e quindi a chiedere ai resistenti, quali Controparte_2 responsabili del danno, il rimborso delle somme liquidata di € 11.643,63, ma che tali richieste non avevano sortivano alcun effetto.
Tanto premesso la chiedeva, previo accertamento della responsabilità di e Parte_1 CP_1
, la condanna dei resistenti, in via solidale e/o esclusiva, al pagamento in proprio Controparte_2 favore della somma complessiva di € 11.643,63 a titolo di rimborso di quanto erogato alla danneggiata in conseguenza dell'infortunio per cui è causa. Parte_4
Si costituivano in giudizio i resistenti e i quali, preliminarmente, CP_1 Controparte_2 eccepivano la carenza di legittimazione passiva della sul presupposto che la Controparte_2 fondazione aveva comunicato l'avvenuto pagamento dell'indennizzo nonché la Parte_1 volontà di avvalersi dell'azione di surroga solo a CP_1
I resistenti eccepivano altresì la nullità del contratto di assicurazione stipulato tra la Parte_1
e la Casa Sollievo della Sofferenza ed asserivano che, alla luce di quanto indicato dalla
[...] legge n. 1655 del 1962, istitutiva della la Casa Sollievo della Sofferenza Parte_1 non godeva dei requisiti necessari per poter essere assicurata dall'Ente in quanto soggetto che svolge l'attività di locazione immobiliare e non l'attività agricola richiesta dal Regolamento della
Parte_1
I resistenti, altresì, eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla Parte_1
sul presupposto che l'art. 28 del Regolamento delle prestazioni dell'assicurazione contro
[...] gli infortuni e le malattie professionali dell' espressamente prevede che “l'azione per Parte_1 conseguire le prestazioni previste dal presente regolamento si prescrive nl termine di tre anni dalla
3 data dell'infortunio o di quella di manifestazione della malattia professionale indennizzabile”.
Deducevano che la decorrenza della prescrizione iniziava dalla comunicazione effettuata dall' a dell'avvenuta liquidazione della indennità alla danneggiata con la Pt_1 CP_1 correlata dichiarazione di volersi avvalere della surroga, effettuata in data 14.5.2012, con conseguente inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione.
I resistenti eccepivano, nel merito, che il fatto storico oggetto del giudizio non fosse qualificabile come infortunio avvenuto in “occasione di lavoro” e che le lesioni subite dalla danneggiata erano da ricondurre a fatti delittuosi provocati da terzi, ragione per cui non era operante la copertura assicurativa della che copre il rischio degli infortuni avvenuti per causa violenta in Parte_1
"occasione di lavoro".
In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi di parte ricorrente e la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 10.09.2025.
La domanda promossa dalla è fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Preliminarmente occorre tuttavia pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.
Ed invero, i resistenti asseriscono la propria carenza di legittimazione sul presupposto che l'azione di surroga sia stata esperita unicamente nei confronti di , unico destinatario della CP_1 comunicazione di avvenuta liquidazione del risarcimento nonché della richiesta di rimborso da parte della fondazione in qualità di assicuratore. Pt_1
Ebbene, sul punto si osserva che l'art. 1916 c.c. disciplina l'azione di surroga da parte dell'assicurato e dispone che “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”
Trattasi di una ipotesi di successione a titolo particolare nel credito prevista dall'art. 1916 c.c. che non avviene automaticamente e per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, ma postula la richiesta di rimborso da parte dell'assicuratore al terzo danneggiante.
Effettuata la sua prestazione, quindi, l'assicuratore, soltanto per effetto della surroga ope legis, potrà agire contro il terzo.
4 Trattasi della facoltà di esercitare l'azione di surrogazione nei diritti dell'assicurato e nei confronti del terzo responsabile fino alla concorrenza dell'onere sostenuto.
Sul punto le sezioni unite 8620 del 2015 della Corte di Cassazione così osservano “va innanzitutto evidenziato che sia nelle assicurazioni volontarie che in quelle sociali, il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato-danneggiato, di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, che per il terzo responsabile è res inter alios, ma dalla legge.
(…) il principio fissato dall'art. 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisca nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi dell'indicato subingresso dell'assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga (Cfr. anche Cass. 15 luglio 2005, n. 15022; Cass. 05 maggio 2004, n. 8527).
La comunicazione di avvenuta liquidazione in favore dell'assicurato e la contestuale richiesta di rimborso costituisce la condizione che legittima il corretto esercizio dell'azione di surroga.
Orbene dagli atti di causa risulta che la già in data 28.09.2012, comunicò Parte_1 ad entrambi i resistenti, nella qualità di terzi danneggianti, in quanto proprietari del cane e responsabili del danno subito da , di aver provveduto a liquidare all'assicurata Parte_4 la somma di euro 11.643,63 a titolo di “infortunio del 19.11.2011” (data di denunzia dell'assicurato al proprio datore di lavoro).
Dalla suddetta comunicazione, di cui al doc. 19 allegato al ricorso di parte ricorrente, si evince che la chiese ad entrambi i resistenti il rimborso della somma erogata in favore Parte_1 Parte_1 della propria assicurata entro 60 gg e dichiarò espressamente di agire nei confronti di entrambi ex art. 1916 c.c.
Successivamente in data 05.04.2022 mediante lettera raccomandata di messa in mora, con avviso di ricevimento, ricevuta dai destinatari e , la reiterò la CP_1 Controparte_2 Parte_1 richiesta di rimborso da parte resistenti della somma di € 11643,43 liquidate in favore dell'assicurata , a titolo di indennizzo, per l'infortunio del 19.11.2011. Parte_4
5 Ne consegue che, sulla base della prospettazione di parte ricorrente e della documentazione allegata agli atti, i resistenti risultano correttamente evocati in giudizio quali parti passive del rapporto sostanziale dedotto, sicchè l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
In ordine alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente si osserva che la stessa è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Deve premettersi che la giurisprudenza ha, in più occasioni, rimarcato che il trasferimento del diritto al risarcimento del danno dall'assicurato all'assicuratore, che eserciti le azioni nascenti dall'art. 1916 c.c. non ha luogo sulla base di una surrogazione in senso tecnico, bensì di una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, la quale opera, conformemente ai principi che regolano la cessione del credito, quando l'assicuratore comunichi al terzo responsabile l'avvenuto pagamento della indennità e manifesti la volontà di avvalersi della surroga
Da tale qualificazione consegue, peraltro, che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito.
Nel caso di specie il credito risarcitorio della danneggiata-assicurata si inquadra nella fattispecie della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.
Orbene, l'art. 15 del regolamento della disciplina gli obblighi dell'assicurato e Parte_1 così dispone: “L'assicurato è tenuto a dare notizia dell'infortunio al datore di lavoro non oltre cinque giorni dall'evento fornendo tutte le notizie e la documentazione necessarie che consentano al datore di lavoro di effettuare la denuncia di cui al secondo comma dell'art. 16. In caso di ingiustificato ritardo nell'adempimento l'assicurato perde il diritto alle prestazioni anteriormente maturate. L'assicurato, pena la perdita del diritto alle prestazioni contemplate dal presente regolamento, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti disposti dall'Ente. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro, entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. La denuncia deve essere corredata da un certificato medico che deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'assicurato, e del luogo ove questi si trovi eventualmente ricoverato, una dettagliata relazione sulla sintomatologia accusata”.
Gli obblighi del datore di lavoro, invece, vengono disciplinati dall'art. 16 il quale statuisce che “ La denuncia dell'infortunio, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente e corredata da un certificato medico in originale, deve essere inviata all'Ente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal datore di lavoro entro quindici giorni da quello in cui lo stesso ne ha avuto notizia”.
6 Alla luce di tale disciplina il danneggiato è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro la denuncia di infortunio, entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso, al fine di consentire al datore di lavoro di comunicare all'Ente assicuratore la suddetta denuncia, entro 15 giorni dalla data di avvenuta notizia. Nel caso di specie l'infortunio si è verificato in data 19.11.2011.
Entrambi i suddetti termini sono stati rispettati.
Dagli atti di causa emerge che nella stessa data in cui si verificò l'infortunio, la fece la Parte_4 comunicazione al proprio datore di lavoro.
Ed invero nella denuncia dell'infortunio fatta all'Autorità di pubblica sicurezza dal Direttore della
Casa Sollievo della Sofferenza in data 21.11.2021 si dichiarava che il datore di lavoro aveva saputo del fatto in data 19.11.2021 e di avere ricevuto il primo certificato medico il 21.11.2021
Pertanto, è documentalmente provato che la danneggiata entro il termine di cinque giorni indicato dall'art. 15 del Regolamento della Fondazione ha dato notizia dell'infortunio al datore di Pt_1 lavoro
Risulta altresì rispettato il termine di 15 giorni richiesto dall'art. 16 del predetto regolamento.
Ed invero, la denuncia di infortunio che la Casa Sollievo della Sofferenza, datore di lavoro della danneggiata, ha inviato anche alla fondazione in qualità di assicuratrice, riporta la Parte_1 data del 21.11.2011, cioè due giorni dopo il verificarsi dell'infortunio (tale denuncia di infortunio risulta protocollata presso la in data 5.12.2011). Pt_1
Ciò premesso, nel caso di specie il diritto vantato dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 1916 c.c., ad ottenere il rimborso dai responsabili del danno di quanto versato all'assicurato è stato esercitato quando ancora non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ed invero, dopo avere liquidato e versato l'indennizzo all'assicurata per l'infortunio del 19.11.2011, la con raccomandata del 28.9.2012, richiese ai resistenti, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il Parte_1 rimborso dell'importo di € 11.643,43. Tale richiesta ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Dalla data della prima richiesta di rimborso del 28.9.2012, avente efficacia interruttiva, è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale (con scadenza a settembre 2017) che è stato interrotto con la successiva richiesta di pagamento e contestuale messa in mora della datata 10.4.2017, inoltrata ai resistenti mediante raccomandata. Parte_1
Il termine prescrizionale è stato successivamente interrotto con la messa in mora inoltrata a mezzo raccomandata del 5.4.2022
I resistenti non hanno specificamente contestato di non avere ricevuto tali richieste di rimborso.
7 Ne consegue che, alla data del 10.5.2023, in cui è stato introdotto il presente giudizio, il termine prescrizionale quinquennale del diritto vantato dalla società ricorrente ex art. 1916 c.c. nei confronti dei resistenti non era maturato.
Procedendo all'esame del merito si osserva che è infondata l'eccezione secondo la quale nel caso di specie non si ravvisa un infortunio sul lavoro oggetto di copertura assicurativa.
L'art. 3 del regolamento della dispone che “Ai fini del presente Parte_1 regolamento è considerato infortunio sul lavoro l'evento prodotto da causa violenta, determinante lesioni obiettivamente accertabili dalle quali consegua invalidità temporanea o permanente ovvero la morte.
È considerato infortunio ricompreso nell'assicurazione di cui al secondo comma dell'art. 2 l'evento che sia diretta ed esclusiva conseguenza di causa imprevista, esterna e violenta determinante le conseguenze di cui al comma precedente.”
Il regolamento della all'art. 2 qualifica come eventi protetti Parte_1 dall'assicurazione “tutti i casi di infortunio sul lavoro avvenuti in occasione della prestazione dell'attività lavorativa che determina l'obbligo dell'iscrizione all'Ente. L'assicurazione è estesa, nei limiti indicati dal presente regolamento, agli infortuni che colpiscono l'assicurato al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, purché non si verifichino nella prestazione di diversa attività di lavoro autonomo o subordinato o, comunque, di altra attività professionale. Altresì, l'art. 6 del
Regolamento, rubricato “Diritto alle prestazioni” prevede che “L'assicurato ha diritto alle prestazioni se l'evento si verifica in pendenza del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie l'infortunio subito da si verificava in occasione dello Parte_4 svolgimento dell'attività lavorativa, nello specifico durante un sopralluogo, anche se tale attività veniva svolta al di fuori dello stabilimento della Casa Sollievo della Sofferenza.
Si osserva che la circostanza che il dipendente venga inviato temporaneamente fuori sede per ragioni lavorative, come avvenuto nel caso di specie, non esclude che eventuali infortuni occorsi in questo contesto possano essere ricondotti nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità osserva che “E' indennizzabile l'infortunio subito dall'assicurato anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il
8 carattere di normalità o tipicità del rischio protetto;
conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.” (Cass. civ. Sez. Lavoro ord., 17/06/2021, n. 17336)
Nel caso di specie, la circostanza che la danneggiata, nel momento in cui venne aggredita dai due cani, stesse svolgendo la propria attività lavorativa emerge dalle risultanze istruttorie.
La teste , escussa all'udienza del 9.10.2024, ha riferito, infatti, di essere Parte_4 dipendente della Casa Sollievo della Sofferenza e di essersi recata, più volte, presso l'unità immobiliare con potenziali affittuari al fine di far visionare l'appartamento sito al piano terra e che il giorno 19.11.2011 si trovava lì per effettuare un sopralluogo all'impianto idrico di tale appartamento.
Tale circostanza risulta confermata dal teste il quale, escusso all'udienza del Parte_5
9.10.2024, ha riferito di essersi recato in data 19.11.2011 preso l'unità immobiliare in cui vivevano i resistenti per effettuare un sopralluogo su richiesta della Casa Sollievo della Sofferenza.
Non vi è dubbio che l'evento dannoso (aggressione del cane) subito da si è Parte_4 verificato nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi si inquadra nella fattispecie dell'infortunio sul lavoro.
È altresì da respingere l'eccezione di nullità del contratto di assicurazione sollevata da parte resistente.
I resistenti asseriscono che la Casa Sollievo della Sofferenza non gode dei requisiti necessari richiesti dalla Legge Istitutiva della nonché dal Regolamento attuativo “delle Parte_1 prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”.
In particolare, i resistenti asseriscono che la società Casa Sollievo della Sofferenza non rientra tra i soggetti assicurabili dalla perché priva dei requisiti richiesti ex art. 1 del Parte_1
Regolamento.
Orbene, si osserva in proposito che l'art. 1 del Regolamento della , nel Parte_1 richiamare espressamente la legge istitutiva della dispone che “L'assicurazione
contro
Parte_1 gli infortuni obbligatoria, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, in favore dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati dell'agricoltura nonché degli altri soggetti previsti dalla detta legge, è disciplinata dal presente regolamento” e nel disciplinare il proprio campo di applicazione, ex art. 2 prevede che “All'assicurazione prevista nel secondo comma possono essere iscritti, a domanda, anche lavoratori autonomi e subordinati non rientranti nella previsione di cui all'art. 1 purché operanti nel settore dell'agricoltura e nei limiti e con le modalità stabiliti con apposito regolamento
9 approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del d.lgs. 509/94, art.3, comma 2”.
Ne consegue che la copertura assicurativa garantita dalla opera sia in favore Parte_1 dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati dell'agricoltura sia nei confronti di lavoratori autonomi e subordinati che operano in tale settore.
Orbene, dai dati identificativi dell'impresa contenuti nella visura camerale allegata al doc. 2 della memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. di parte resistente si evince che la società Casa
Sollievo della Sofferenza è iscritta al registro delle imprese nella sezione ordinaria con la qualifica di “impresa agricola”.
Altresì, il dato identificativo dell'oggetto sociale riporta espressamente che la società Casa Sollievo della Sofferenza, contestualmente alla attività di locazione, acquisto e vendita di immobili “ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività agricola consistente nella coltivazione di terreni, nella attività zootecnica compresa la macellazione di bestiame, nella trasformazione dei prodotti dell'azienda e di terzi e nell'attività connesse a quelle sopra descritte”.
Ne consegue che alcun vizio di invalidità inficia il contratto di copertura assicurativa che la ha stipulato con la Casa Sollievo della Sofferenza, datore di lavoro della Parte_1 danneggiata , legittimata alla liquidazione spettante a causa dell'infortunio sul Parte_4 lavoro.
Va, altresì, rilevato che i resistenti non sono legittimati a porre in discussione la validità ed efficacia del rapporto assicurativo.
Sul punto, la Cassazione Sez. Unite n. 8620/2015 osserva quanto segue “In tale contesto risulta convalidata la ricostruzione dell'istituto della surroga come peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, successione che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge e abbia manifestato la volontà di avvalersi della surroga. Nella relativa azione non viene, dunque, in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato” (cfr. ex plurimis Cass. 05 maggio 2003, n. 6797 cit.)
10 E' indubbio che i resistenti, essendo i proprietari dei cani che aggredirono la sono Parte_4 responsabili dei danni alla salute da questa subiti a seguito dell'aggressione.
In merito si rammenta che l'art. 2052 c.c. dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si osserva che i giudici di legittimità hanno ripetutamente sottolineato come sia estraneo alla natura della responsabilità in questione qualsiasi fondamento soggettivo (Cass. n. 2333/1964, ha precisato si è in presenza di una fattispecie di responsabilità a prevalente, se non integrale, carattere obiettivo,
e giustificata, più che da colpa o negligenza in vigilando, dalla esigenza sociale di far sopportare i danni procurati dagli animali a chi da questi trae vantaggio;
che la responsabilità indicata dall'art. 2052 c.c. per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (cfr.
Cassazione civile n. 13016/1992).
La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. non si instaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia di questi soggetti.
Il proprietario di un animale risponde, ai sensi della citata norma del c.c., sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso.
Ne consegue che, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (cfr. Cassazione civile n.
12808/2015). Pertanto, la prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Nel caso di specie, alla luce dell'escussione dei testi, è emerso che la venne aggredita dai Parte_4 cani di proprietà dei resistenti i quali nulla hanno contestato in merito.
La documentazione medica depositata prova le lesioni patite dalla danneggiata in seguito alla suddetta aggressione del 19.11.2021.
11 Alcuna prova contraria è stata fornita dai resistenti in ordine al verificarsi di un fattore riconducibile al caso fortuito che abbia interrotto in nesso causale tra l'evento e il danno.
In definitiva, il ricorso è fondato e i resistenti e vanno condannati, CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 11.643,63 in favore della Parte_1
a titolo di rimborso, ex art. 1916 c.c., di quanto erogato alla propria assicurata
[...]
in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, oltre gli interessi legali Parte_4 decorrenti dalla prima messa in mora sino al soddisfo come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00) con riduzione del compenso per la fase decisoria in ragione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla nei confronti di e , con ricorso Parte_1 CP_1 Controparte_2 depositato in data 10.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro
11.643,63 in favore della , oltre interessi legali dalla data della prima messa Parte_1 in mora sino al soddisfo;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento spese processuali del presente giudizio in favore della liquidate in euro 4226,00 per compenso di avvocato di cui € Parte_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase della trattazione/istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge.
Benevento 21 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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