Art. 82. Congedo ordinario
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in piu' periodi.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio, e non e' rinunciabile.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in piu' periodi.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio, e non e' rinunciabile.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.