Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.