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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3294/2025
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294/2025 promossa da:
con l'Avv. PERSICO RITA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. BOCCHINO ENRICO ONtroparte_1
CONVENUTO/I
con gli avv.ti SERGIO GANDI e MARGHERITA CAGGESE CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
GE : OPP EX ART. 615 CPC /616 CPC EX ART. 72 BIS DPR N. 602/1973
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 7/2/2025 ( di seguito per comodità IC ) ,quale concessionario dei ONtroparte_1 servizi di gestione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate del Comune di CREMA , notificava alla sig.ra un atto di pignoramento presso terzi ex art.72 bis del Parte_1
DPR n. 602/1973 e art .4 co. 2 sexies della L. n. 265/2002 emesso da parte creditrice convenuta in data 29/01/2025 . In seguito al sopra indicato atto di pignoramento , venivano pignorate le somme dovute all'attrice – PP da parte del terzo pignorato ( datore di lavoro ) sino all'importo indicato in CP_2 precetto pari ad € 1777,00 oltre oneri e spese del procedimento , oltre agli interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo saldo . ON ricorso ex art. 72 bis D.P.R. n.602/1973 , la sig.ra si opponeva alla Parte_1 procedura esecutiva , chiedendo la sospensione della stessa in via cautelare e nel merito l'impossibilità
pagina 1 di 4 per il ONcessionario alla riscossione coattiva dei crediti indicati nell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 DPR n. 602/1973 del 15/10/2024 . Il Giudice dell'esecuzione ( nella fase cautelare del presente giudizio ) inizialmente sospendeva la procedura esecutiva fissando l'udienza del 23/4/2025 per la discussione sulla sospensione , assegnando alle parti opposte termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive . Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della procedura esecutiva ed il rigetto della CP_1 presente opposizione . Il Giudice dell'esecuzione , revocava il decreto di sospensione della procedura esecutiva ed assegnava alla parte più interessata termine perentorio fino al 31/5/2025 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 cpc. L'odierna PP introduceva il presente giudizio di merito finalizzato ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta perdita di possesso del veicolo venduto a partire dalla data del 10/6/2016, con ON conseguente impossibilità di di procedere ad esecuzione forzata delle somme indicate nell'atto d'intimazione . ON comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale concessionario per la CP_1 riscossione coattiva dei crediti indicati nell'atto d'intimazione , la quale chiedeva il rigetto della presente opposizione , poiché non risultava alcuna registrazione della perdita di possesso del veicolo targato AR005HG , come da visura ACI , prima della data del 15/5/2025 , data in cui l'PP sig.ra provvedeva alla trascrizione al RA della sentenza dichiarativa della perdita di possesso . Pt_1 ON Pertanto affermava che nessuna responsabilità era ascrivibile alla stessa in relazione all'invio di verbali e successivi atti per la riscossione coattiva nei confronti dell'PP , atteso il comportamento omissivo della stessa che ha impedito alla convenuta opposta la riscossione del proprio credito nei confronti dell'effettivo obbligato ( l'acquirente del veicolo ). ON comparsa di costituzione si costituiva in giudizio , convenuta in giudizio CP_2 dall'PP quale litisconsorte necessaria essendo la terza pignorata nella procedura esecutiva oggetto di causa , nonché datrice di lavoro dell'attrice PP . La si rimetteva al Giudice in merito alla controversia , chiedendo comunque il rigetto CP_2 della domanda dell'attrice – PP condannandola alla refusione delle spese , ribadendo comunque la propria totale estraneità al merito del presente giudizio .
Alla prima udienza del presente giudizio , tutte le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la decisione .
Lo scrivente giudicante , considerata la natura meramente documentale del presente giudizio , rinviava la causa all'udienza del 25/11/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie conclusive e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 615/616 cpc è infondata e va pertanto rigettata. L'opposizione all'esecuzione promossa dalla sig.ra deriva da un Parte_1 pignoramento presso terzi a carico della stessa da parte di per il mancato pagamento di CP_1 sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Codice della Strada . Parte debitrice PP proponeva opposizione all'esecuzione eccependo l'impossibilità del diritto a procedere ad esecuzione forzata esattoriale , poiché la stessa non era più in possesso dell'autovettura targata AR005HG a decorrere dalla data del 11/2/2016 , come accertato in via CP_3 giudiziale dal Giudice di Pace con sentenza n. 793/2018. Parte convenuta creditrice eccepiva che l'PP debitrice non aveva provveduto alla trascrizione al RA , con conseguente inammissibilità del ricorso . ON A tale riguardo occorre considerare che il concessionario agiva per il recupero di crediti che traevano origine da sanzioni e accessori per violazione del Codice della Strada risalenti all'anno 2016 . Parte PP , pur avendo ottenuto un titolo giudiziale attestante la perdita di possesso dell'autovettura venduta in data 11/2/2026 , non ha mai provveduto alle procedure di trascrizione pagina 2 di 4 presso il RA , dove il predetto veicolo in data 17/4/2025 risultava ancora intestato alla debitrice ON PP ( coma da doc. 11 di parte convenuta ) . Pertanto , anche se il contratto di vendita del veicolo risultava valido ed efficace tra venditrice ed acquirente ( si veda Cass. N. 865/1981 ) esso non risultava opponibile ai terzi .
Infatti gli articoli 2686 cc e 94 CDS obbligano l'interessato alla trascrizione della sentenza modificativa dei diritti reali sui beni mobili registrati , al fine di non avere la responsabilità di tutte le possibili conseguenze derivanti dal presunto possesso ed uso del veicolo , quali danni provocati a persone o cose , contravvenzioni del codice della strada , bolli auto non pagati .
Nel caso in esame non è stata disposta alcuna trascrizione al RA , ne del contratto di compravendita del veicolo e nemmeno della sentenza del Giudice di Pace ( trascrizione avvenuta solo in data
15/5/2025 ) relativa alla perdita di possesso del veicolo in questione .
Pertanto , alla luce delle considerazioni sopra espresse , il trasferimento di proprietà della auto Seat Cordoba targata AR005HG non risulta opponibile ex art 2644 cc alla società concessionaria CP_1
, la quale potrà legittimamente proseguire la procedura esecutiva di riscossione esattoriale .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M
Il Tribunale di Bergamo seconda sezione civile , definitivamente pronunciando , così provvede :
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615/616 cpc ex art. 72 bis DPR n. 602/1973
2. ONdanna l'PP debitrice alla refusione delle spese di lite Parte_1 nei confronti dei convenuti opposti e che si ONtroparte_1 CP_2 liquidano per compensi professionali in € 4254,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA ( per ciascuno dei convenuti opposti ) .
Bergamo ,11/12/2025 IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dr. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294/2025 promossa da:
con l'Avv. PERSICO RITA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. BOCCHINO ENRICO ONtroparte_1
CONVENUTO/I
con gli avv.ti SERGIO GANDI e MARGHERITA CAGGESE CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
GE : OPP EX ART. 615 CPC /616 CPC EX ART. 72 BIS DPR N. 602/1973
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 7/2/2025 ( di seguito per comodità IC ) ,quale concessionario dei ONtroparte_1 servizi di gestione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate del Comune di CREMA , notificava alla sig.ra un atto di pignoramento presso terzi ex art.72 bis del Parte_1
DPR n. 602/1973 e art .4 co. 2 sexies della L. n. 265/2002 emesso da parte creditrice convenuta in data 29/01/2025 . In seguito al sopra indicato atto di pignoramento , venivano pignorate le somme dovute all'attrice – PP da parte del terzo pignorato ( datore di lavoro ) sino all'importo indicato in CP_2 precetto pari ad € 1777,00 oltre oneri e spese del procedimento , oltre agli interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo saldo . ON ricorso ex art. 72 bis D.P.R. n.602/1973 , la sig.ra si opponeva alla Parte_1 procedura esecutiva , chiedendo la sospensione della stessa in via cautelare e nel merito l'impossibilità
pagina 1 di 4 per il ONcessionario alla riscossione coattiva dei crediti indicati nell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 DPR n. 602/1973 del 15/10/2024 . Il Giudice dell'esecuzione ( nella fase cautelare del presente giudizio ) inizialmente sospendeva la procedura esecutiva fissando l'udienza del 23/4/2025 per la discussione sulla sospensione , assegnando alle parti opposte termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive . Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della procedura esecutiva ed il rigetto della CP_1 presente opposizione . Il Giudice dell'esecuzione , revocava il decreto di sospensione della procedura esecutiva ed assegnava alla parte più interessata termine perentorio fino al 31/5/2025 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 cpc. L'odierna PP introduceva il presente giudizio di merito finalizzato ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta perdita di possesso del veicolo venduto a partire dalla data del 10/6/2016, con ON conseguente impossibilità di di procedere ad esecuzione forzata delle somme indicate nell'atto d'intimazione . ON comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale concessionario per la CP_1 riscossione coattiva dei crediti indicati nell'atto d'intimazione , la quale chiedeva il rigetto della presente opposizione , poiché non risultava alcuna registrazione della perdita di possesso del veicolo targato AR005HG , come da visura ACI , prima della data del 15/5/2025 , data in cui l'PP sig.ra provvedeva alla trascrizione al RA della sentenza dichiarativa della perdita di possesso . Pt_1 ON Pertanto affermava che nessuna responsabilità era ascrivibile alla stessa in relazione all'invio di verbali e successivi atti per la riscossione coattiva nei confronti dell'PP , atteso il comportamento omissivo della stessa che ha impedito alla convenuta opposta la riscossione del proprio credito nei confronti dell'effettivo obbligato ( l'acquirente del veicolo ). ON comparsa di costituzione si costituiva in giudizio , convenuta in giudizio CP_2 dall'PP quale litisconsorte necessaria essendo la terza pignorata nella procedura esecutiva oggetto di causa , nonché datrice di lavoro dell'attrice PP . La si rimetteva al Giudice in merito alla controversia , chiedendo comunque il rigetto CP_2 della domanda dell'attrice – PP condannandola alla refusione delle spese , ribadendo comunque la propria totale estraneità al merito del presente giudizio .
Alla prima udienza del presente giudizio , tutte le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la decisione .
Lo scrivente giudicante , considerata la natura meramente documentale del presente giudizio , rinviava la causa all'udienza del 25/11/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie conclusive e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 615/616 cpc è infondata e va pertanto rigettata. L'opposizione all'esecuzione promossa dalla sig.ra deriva da un Parte_1 pignoramento presso terzi a carico della stessa da parte di per il mancato pagamento di CP_1 sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Codice della Strada . Parte debitrice PP proponeva opposizione all'esecuzione eccependo l'impossibilità del diritto a procedere ad esecuzione forzata esattoriale , poiché la stessa non era più in possesso dell'autovettura targata AR005HG a decorrere dalla data del 11/2/2016 , come accertato in via CP_3 giudiziale dal Giudice di Pace con sentenza n. 793/2018. Parte convenuta creditrice eccepiva che l'PP debitrice non aveva provveduto alla trascrizione al RA , con conseguente inammissibilità del ricorso . ON A tale riguardo occorre considerare che il concessionario agiva per il recupero di crediti che traevano origine da sanzioni e accessori per violazione del Codice della Strada risalenti all'anno 2016 . Parte PP , pur avendo ottenuto un titolo giudiziale attestante la perdita di possesso dell'autovettura venduta in data 11/2/2026 , non ha mai provveduto alle procedure di trascrizione pagina 2 di 4 presso il RA , dove il predetto veicolo in data 17/4/2025 risultava ancora intestato alla debitrice ON PP ( coma da doc. 11 di parte convenuta ) . Pertanto , anche se il contratto di vendita del veicolo risultava valido ed efficace tra venditrice ed acquirente ( si veda Cass. N. 865/1981 ) esso non risultava opponibile ai terzi .
Infatti gli articoli 2686 cc e 94 CDS obbligano l'interessato alla trascrizione della sentenza modificativa dei diritti reali sui beni mobili registrati , al fine di non avere la responsabilità di tutte le possibili conseguenze derivanti dal presunto possesso ed uso del veicolo , quali danni provocati a persone o cose , contravvenzioni del codice della strada , bolli auto non pagati .
Nel caso in esame non è stata disposta alcuna trascrizione al RA , ne del contratto di compravendita del veicolo e nemmeno della sentenza del Giudice di Pace ( trascrizione avvenuta solo in data
15/5/2025 ) relativa alla perdita di possesso del veicolo in questione .
Pertanto , alla luce delle considerazioni sopra espresse , il trasferimento di proprietà della auto Seat Cordoba targata AR005HG non risulta opponibile ex art 2644 cc alla società concessionaria CP_1
, la quale potrà legittimamente proseguire la procedura esecutiva di riscossione esattoriale .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M
Il Tribunale di Bergamo seconda sezione civile , definitivamente pronunciando , così provvede :
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615/616 cpc ex art. 72 bis DPR n. 602/1973
2. ONdanna l'PP debitrice alla refusione delle spese di lite Parte_1 nei confronti dei convenuti opposti e che si ONtroparte_1 CP_2 liquidano per compensi professionali in € 4254,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA ( per ciascuno dei convenuti opposti ) .
Bergamo ,11/12/2025 IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dr. Giuseppe Liotta
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