TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2670/2025 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], (CF: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Arena ed elettivamente domiciliato nel suo studio giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Loretta Russo ed elettivamente domiciliato/a giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Posta in decisione all'esito di discussione orale all'udienza del 12.11.2025, sulle conclusioni precisate congiuntamente in conformità all'accordo raggiunto alla stessa udienza. 2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente l'11.03.2025, , separato, giusta Parte_1
sentenza n. 3364/2024 emessa dal Tribunale di Catania il 02.07.2024, da senza Controparte_1
che tra essi coniugi fosse mai intervenuta riconciliazione alcuna, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la predetta il 06.10.2020, in Motta Controparte_1
Sant'Anastasia, dal quale, il 09.11.2020, è nata la figlia . Persona_1
Il ricorrente, rappresentando il mutamento della situazione esistente all'epoca della separazione a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche - per l'intervenuto pignoramento di un quinto della retribuzione lavorativa e per la necessità di affrontare ingenti spese mediche a causa della patologia (diabete mellito) da cui è affetto - ha chiesto la riduzione dell'importo stabilito in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nonché la revoca Per_1
dell'ulteriore contributo (pari ad € 160,00 mensile) corrisposto alla per il pagamento del CP_1
canone relativo alla casa coniugale già condotta in locazione, sostenendo che la convenuta non era rimasta ad abitarvi con la figlia, essendo andata a vivere, unitamente alla minore, presso l'abitazione dei propri genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2025, si è costituita in giudizio
[...]
, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio, eccependo il difetto di prova in ordine CP_1
all'asserito peggioramento delle condizioni economiche del e contestando, altresì, che ella Parte_1
si fosse mai trasferita dalla casa coniugale, dove invece ancora abitava con la figlia, per come documentato dal relativo contratto di locazione, regolarmente registrato e versato in atti.
Ha chiesto, quindi, la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e la percezione della propria quota dell'importo dell'assegno unico universale, invece percepito integralmente e in via esclusiva dal ricorrente.
All'udienza del 12.11.2025, fissata per la comparizione personale dei coniugi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra gli stessi, le parti hanno accettato la proposta 3
formulata dal giudice delegato, precisando le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto alla stessa udienza e la causa è stata quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 02.07.2024 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Orbene, sulla base del raggiunto accordo, le parti hanno stabilito quanto segue:
- , nata a [...] il [...], resta affidata ad entrambi i genitori e Persona_1
collocata presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare, dalla stessa già
condotta in locazione;
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con le esigenze CP_2
dell'altro genitore e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità
a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità
di insorgenza di problematiche tra le parti: alternando le settimane, nella settimana in cui il resistente lavora con turno di mattina, ogni martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore
19,30; nella settimana in cui il resistente lavora con turno pomeridiano, il sabato oppure la domenica, a scelta da concordare preventivamente anche in base ai turni lavorativi di entrambi, dalle ore 10,00 alle ore 18,30; a partire dal mese di settembre 2024,
gradualmente, con eventuale pernottamento;
per trenta giorni, dei quali almeno sette giorni 4
continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo,
nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
- l'intero importo dell'AUU verrà corrisposto dall'INPS alla signora Controparte_1
consentendosi così che la sig.ra percepisca anche la quota del Ribilotta in luogo CP_1
del contributo per il pagamento del canone di locazione stabilito a carico dello stesso nella sentenza di separazione e a cui, pertanto, il non sarà più tenuto;
Parte_1
- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1
della figlia, un assegno mensile di € 300,00, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni ese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Trattasi di pattuizioni che non presentano alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo né all'interesse della minore.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 06.10.2020, in Motta Sant'Anastasia, tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia al n. 8, parte I, ufficio I, anno 2020, alle condizioni concordate tra i predetti coniugi, come integralmente riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Motta Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente Dott.ssa Eleonora Guarnera Dott.ssa Venera Condorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2670/2025 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], (CF: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Arena ed elettivamente domiciliato nel suo studio giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Loretta Russo ed elettivamente domiciliato/a giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Posta in decisione all'esito di discussione orale all'udienza del 12.11.2025, sulle conclusioni precisate congiuntamente in conformità all'accordo raggiunto alla stessa udienza. 2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente l'11.03.2025, , separato, giusta Parte_1
sentenza n. 3364/2024 emessa dal Tribunale di Catania il 02.07.2024, da senza Controparte_1
che tra essi coniugi fosse mai intervenuta riconciliazione alcuna, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la predetta il 06.10.2020, in Motta Controparte_1
Sant'Anastasia, dal quale, il 09.11.2020, è nata la figlia . Persona_1
Il ricorrente, rappresentando il mutamento della situazione esistente all'epoca della separazione a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche - per l'intervenuto pignoramento di un quinto della retribuzione lavorativa e per la necessità di affrontare ingenti spese mediche a causa della patologia (diabete mellito) da cui è affetto - ha chiesto la riduzione dell'importo stabilito in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nonché la revoca Per_1
dell'ulteriore contributo (pari ad € 160,00 mensile) corrisposto alla per il pagamento del CP_1
canone relativo alla casa coniugale già condotta in locazione, sostenendo che la convenuta non era rimasta ad abitarvi con la figlia, essendo andata a vivere, unitamente alla minore, presso l'abitazione dei propri genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2025, si è costituita in giudizio
[...]
, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio, eccependo il difetto di prova in ordine CP_1
all'asserito peggioramento delle condizioni economiche del e contestando, altresì, che ella Parte_1
si fosse mai trasferita dalla casa coniugale, dove invece ancora abitava con la figlia, per come documentato dal relativo contratto di locazione, regolarmente registrato e versato in atti.
Ha chiesto, quindi, la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e la percezione della propria quota dell'importo dell'assegno unico universale, invece percepito integralmente e in via esclusiva dal ricorrente.
All'udienza del 12.11.2025, fissata per la comparizione personale dei coniugi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra gli stessi, le parti hanno accettato la proposta 3
formulata dal giudice delegato, precisando le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto alla stessa udienza e la causa è stata quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 02.07.2024 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Orbene, sulla base del raggiunto accordo, le parti hanno stabilito quanto segue:
- , nata a [...] il [...], resta affidata ad entrambi i genitori e Persona_1
collocata presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare, dalla stessa già
condotta in locazione;
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con le esigenze CP_2
dell'altro genitore e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità
a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità
di insorgenza di problematiche tra le parti: alternando le settimane, nella settimana in cui il resistente lavora con turno di mattina, ogni martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore
19,30; nella settimana in cui il resistente lavora con turno pomeridiano, il sabato oppure la domenica, a scelta da concordare preventivamente anche in base ai turni lavorativi di entrambi, dalle ore 10,00 alle ore 18,30; a partire dal mese di settembre 2024,
gradualmente, con eventuale pernottamento;
per trenta giorni, dei quali almeno sette giorni 4
continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo,
nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
- l'intero importo dell'AUU verrà corrisposto dall'INPS alla signora Controparte_1
consentendosi così che la sig.ra percepisca anche la quota del Ribilotta in luogo CP_1
del contributo per il pagamento del canone di locazione stabilito a carico dello stesso nella sentenza di separazione e a cui, pertanto, il non sarà più tenuto;
Parte_1
- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1
della figlia, un assegno mensile di € 300,00, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni ese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Trattasi di pattuizioni che non presentano alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo né all'interesse della minore.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 06.10.2020, in Motta Sant'Anastasia, tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia al n. 8, parte I, ufficio I, anno 2020, alle condizioni concordate tra i predetti coniugi, come integralmente riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Motta Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente Dott.ssa Eleonora Guarnera Dott.ssa Venera Condorelli