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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/10/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN MP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 631/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 terdecies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), in proprio e n.q. di eredi di
[...] C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliate in via Antonio Cimino n. 65 – Reggio Parte_3 Calabria presso lo studio dell'avv. Pietro Siviglia che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- Ricorrenti -
e
C.F. ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Giuseppe Savino e Maria Zingaro che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Resistente –
OGGETTO: contratti di investimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.03.2024, e citavano in giudizio Pt_1 Pt_2 Controparte_1 (di seguito per brevità ”) chiedendo di: “
1. DICHIARARE, la nullità e/o
[...] CP_1 l'annullabilità e/o invalidità dei 2 contratti di acquisto titoli (Fondo Immobiliare CO) stipulati il 20.09.2005 e 27.09.2005 tra i coniugi e la Parte_4 [...]
per violazione degli artt. 21, 23, 24, 28, 94 T.U.F. nonché degli artt. 28, Controparte_1 29 e 30 Reg. CONSOB;
2. CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della somma di € 110.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo detratti gli eventuali dividendi riscossi;
3. IN VIA SUBORDINATA, dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della vendita delle quote e, pertanto, risolvere il contratto de quo, nonché condannare la convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno da liquidarsi in € 110.000,00 o, anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre
1 interessi legali dal dovuto al soddisfo.
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 110.000,00 ed è versato il contributo di legge”.
Premettevano che e in data rispettivamente Parte_3 Parte_1 27.09.2005 e 20.09.2005, avevano acquistato, dietro sollecitazione della convenuta, titoli del Fondo Immobiliare c.d. CO per un controvalore complessivo di € 50.000,00 e di € 60.000,00. La sottoscrizione del Libri vedeva, quale cointestataria la figlia Parte_2
I coniugi avevano richiesto un investimento sicuro e a rischio basso, con certezza nel rimborso del capitale. Il funzionario di di contro, aveva proposto Controparte_1 l'acquisto dei predetti titoli, assicurando l'assoluta mancanza di rischio nell'investimento, il buon rendimento del titolo e la certezza del rimborso del capitale.
Dopo aver ottenuto alcuni dividendi, l'investimento si era rivelato fallimentare e i coniugi avevano scoperto di aver acquistato titoli ad alto rischio, con capitale non garantito e addirittura in conflitto di interessi.
In data 30.09.2014 i coniugi avevano formulato espresso reclamo alla resistente che con note del 18.11.2014 e del 19.11.2014 aveva respinto le pretese.
In punto di diritto, previa ricostruzione del c.d. caso obelisco, le ricorrenti eccepivano la violazione degli obblighi di cui all'art. 21 D.lgs. 58/1998. Affermavano che i coniugi non erano stati informati adeguatamente sulla rischiosità dell'operazione avendo, peraltro, un profilo medio-basso.
Eccepivano la violazione degli artt. 28, 29 e 30 del Regolamento Consob deducendo la negligenza dell'intermediario e la responsabilità dello stesso delle perdite subite dall'investitore.
Instavano per il risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo investito detratto quanto eventualmente ricavato dai dividendi prima della caduta del titolo, in forza della violazione dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Eccepivano la nullità del contratto originariamente intercorso tra le parti o, in subordine, la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'intermediario degli obblighi di informazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14.06.2024, si costituiva
[...] eccependo, in via preliminare, la prescrizione della domanda di nullità Controparte_1 per inosservanza della forma scritta dei contratti per cui è causa. Più specificamente, qualificava la responsabilità in esame quale precontrattuale e, di conseguenza, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, quale responsabilità extracontrattuale, con applicazione del relativo termine quinquennale di prescrizione.
Ricostruendo il quadro normativo nell'ambito dei servizio di investimento, rilevava l'infondatezza delle avverse domande tenuto conto della consegna ai coniugi di copia del contratto di conto corrente postale e delle condizioni particolari e servizi aggiuntivi in occasione dell'apertura dei rispettivi rapporti di conto corrente.
Evidenziava che i ricorrenti non avevano disconosciuto di aver sottoscritto il “Modulo di sottoscrizione-Appendice B” e tutti gli altri documenti contrattuali.
2 Inoltre, affermava di avere sempre fornito periodica comunicazione ai coniugi Per_1 sullo sviluppo dei loro investimenti, inviando, ogni semestre, gli estratti conto
[...] dei depositi titoli. In ogni caso, sottolineava la mancata contestazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto incorrendo nella decadenza di ogni successiva pretesa.
Precisava che il modulo di sottoscrizione e l'ordine di acquisto delle quote del fondo CO erano stati regolarmente compilati e sottoscritti dai signori e Pt_2 Pt_1 rispettivamente in data 20 e 27 settembre 2005 e che, al momento della sottoscrizione del contratto d'investimento, l'intermediario non era gravato degli obblighi di classificazione dei propri investitori introdotti solo successivamente dalla direttiva c.d. MIFID, approvata con D.lgs. 164/2007.
In merito alla domanda risarcitoria evidenziava l'inattualità dei danni lamentati, tenuto conto che il Fondo Immobiliare “CO” era gestito da , soggetto CP_2 terzo rispetto al che aveva curato sotto la propria responsabilità Controparte_3 le attività di acquisto e gestione degli immobili.
Rilevava che, pur rivestendo il ruolo di mera collocatrice del fondo, scevro da alcuna responsabilità in merito alla gestione dello stesso, aveva comunque scelto di salvaguardare e posizioni dei propri clienti/sottoscrittori di quote tramite una specifica iniziativa di tutela denominata “PosteIiniziativa CO” della compagnia . CP_4 Tale iniziativa prevedeva la possibilità di recuperare la perdita (a spese di Controparte_1
, pari ad € 2.200,00 pro-quota e alla scadenza di 5 anni dalla sottoscrizione di
[...] una polizza di Ramo I. Nel caso di specie tale garanzia non aveva trovato applicazione perché i coniugi avevano trasferito per valuta le proprie quote del Fondo Parte_4 presso altro istituto di credito (Allianz Bank), in data 23.7.2018 il e in data Pt_2 26.7.2016 la sicché nei loro confronti non era stato possibile attuare tale Pt_1 iniziativa di tutela il cui presupposto era l'aver mantenuto il titolo senza soluzione di continuità.
Concludeva chiedendo: “- in via preliminare dichiarare la intervenuta prescrizione dell'azione di nullità, nonché del danno conseguente all'asserita responsabilità precontrattuale;
- nel merito respingere le domande attoree, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte e non provate;
- in via subordinata nel merito e salvo gravame, nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare la condotta colposa della parte ricorrente e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto da e, Controparte_1 comunque, decurtare lo stesso dei dividendi percepiti dai ricorrenti. - Con vittoria, delle spese di lite, oltre accessori e spese generali, come per legge”.
4. All'udienza del 9.10.24 il giudice concedeva termini per note scritte.
All'udienza del 25.09.2025 la causa veniva riservata in decisione.
5. Ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice debba essere accolta.
5.1. In via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità e della conseguente responsabilità contrattuale.
Quanto al primo profilo, deduce parte convenuta che l'azione di nullità prevista dall'art. 23 T.U.F. in quanto rilevabile dal solo cliente non sarebbe sottoposta al regime delle nullità ma a quello delle annullabilità e dunque sarebbe sottoposta a termine di prescrizione quinquennale.
3 La deduzione è infondata, quello che la legge vuole dice: il legislatore ha utilizzato in maniera inequivoca il termine nullità per riferirsi alla sanzione derivante dall'inadempimento della forma scritta. Non residuano spazi interpretativi.
Il termine di prescrizione rilevante nel caso di specie è dunque quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Quanto al secondo aspetto deduce che la violazione dei doveri di buona fede lamentata da parte attrice avrebbe natura di responsabilità precontrattuale e dunque sussumibile nel genus delle responsabilità extracontrattuali, sottoposte a regime di prescrizione quinquennale, concludendo quindi nel senso che la pretesa si sarebbe prescritta decorsi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto.
La conclusione non appare corretta, ai sensi dell'art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal verificarsi del fatto illecito che coincide con la verificazione del danno, dunque, con la scadenza del contratto o, come nel caso di specie, con l'azzeramento del valore della quota intervenuto pacificamente il 19.7.19.
In ogni caso deve osservarsi che Cass. 15099/21, in continuità con la giurisprudenza maggioritaria ha acclarato che “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato).
Parte attrice ha provato l'esistenza del contratto quadro mediante il deposito degli estratti conto da cui emerge l'esistenza del conto titoli intestato a e Parte_3
(all. 10 all'atto di costituzione), di aver sottoscritto i contratti di acquisto Parte_1 delle quote del fondo CO il 20 e il 27.9.2005, di aver proposto reclamo a il CP_1 30.9.2014 e di aver diffidato la predetta il 27.6.19.
Su tali basi, tanto l'azione di nullità/risoluzione quanto il diritto al risarcimento del danno, entrambe soggette alla prescrizione ordinaria, non possono ritenersi prescritti non essendo intercorsi 10 anni tra un evento interruttivo e l'altro.
5.2 Passando al merito, deve in prima battuta osservarsi che l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richieste è posto in capo ai soggetti abilitati (cfr. art. 23 co. 6 TUF vigente al momento della sottoscrizione).
Come si è visto parte attrice ha provato l'esistenza del conto titoli, di aver sottoscritto i contratti di acquisto dell'investimento proposto da controparte e ha allegato di non essere stata adeguatamente informata dell'effettivo rischio cui veniva esposta mediante la sottoscrizione del fondo obelisco.
Parte convenuta ha dedotto di aver adempiuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa vigente all'epoca della sottoscrizione in quanto: 1) con la sottoscrizione del contratto quadro Libri e SI avevano preso contezza del contenuto della sezione F dello stesso in cui venivano descritti i rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (cfr. all. 1 alla costituzione); 2) all'atto della sottoscrizione era stata
4 consegnata dal personale delle Poste l'appendice B – Modulo di sottoscrizione del Fondo Comune di investimento di tipo chiuso “CO”.
Rilevava ancora che parte attrice aveva sottoscritto i moduli di acquisto dichiarando altresì di aver ricevuto il prospetto informativo nel quale sarebbero stati indicati i rischi dell'investimento e tanto bastava.
Tanto premesso, è opportuno chiarire immediatamente che il contratto di intermediazione finanziaria che lega le parti dell'odierno processo è uno strumento di gestione dei risparmi del cliente dell'intermediario finanziario. Il risparmiatore è individuato dalla legge come soggetto debole del rapporto contrattuale e, pertanto, è tutelato anche attraverso precisi obblighi informativi gravanti in capo all'intermediario.
Più nello specifico
Ai sensi dell'art. 21 T.U.F.: “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Gli artt. 26 e ss. del Regolamento Intermediari specificano poi il contenuto dei doveri degli intermediari.
In particolare, l'art. 28 dispone, con specifico riferimento agli obblighi informativi, che
“
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono34: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Infine, l'art. 29 stabilisce che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. (…) Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su
5 altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
In estrema sintesi, la normativa vigente all'epoca dei fatti imponeva all'intermediario di operare con diligenza nell'interesse dei clienti in modo che gli stessi fossero sempre adeguatamente informati nel compimento di una operazione inadeguata rispetto al profilo di propensione al rischio del risparmiatore che in concreto la eseguiva.
Per valutare la fondatezza della domanda deve pertanto chiarirsi:
1) se l'operazione fosse adeguata al profilo di propensione al rischio del risparmiatore che la compie;
2) se la risposta è negativa, se il risparmiatore che intende compiere l'operazione inadeguata rispetto al suo profilo di rischio sia stato adeguatamente informato dell'effettiva rischiosità dell'investimento e delle modalità di investimento.
Quanto all'adeguatezza dell'operazione del profilo di rischio degli investitori parti dell'odierno processo.
Parte attrice ha allegato che i due acquisti di quote del fondo obelisco erano stati sollecitati dall'intermediario; che gli acquirenti Libri e SI erano all'epoca dei fatti già ultrasessantenni e privi di esperienza in ambito finanziario;
che le provviste dell'operazione provenivano da una vendita immobiliare;
che le stesse rappresentavano
“i risparmi di una vita”.
Parte convenuta, su cui grava l'onere della prova, nulla deduce a riguardo limitandosi ad osservare che erano state consegnate alle parti alla stipulazione del contratto quadro gli avvisi in ordine alla generica rischiosità dell'attività di investimento e il prospetto informativo del fondo CO.
Ritiene questo giudice che non vi possano essere dubbi in ordine all'inadeguatezza dell'operazione sollecitata da rispetto al profilo di predisposizione al rischio degli CP_1 odierni ricorrenti. I fondi immobiliari chiusi sono prodotti finanziari caratterizzati da un profilo di rischio alto in quanto -fra l'altro- sono caratterizzati da scarsa liquidità ed espongono alla perdita totale del capitale. L'operazione appare tanto più rischiosa ove si consideri il rilevante ammontare della somma investita (110.000€) in un unico strumento finanziario, in spregio a qualsivoglia regola prudenziale in ordine alla diversificazione degli investimenti.
In sintesi, a fronte di una allegazione di assoluta inesperienza dell'investitore, non confutata da parte convenuta, vi è la proposta di un investimento ad alto rischio, sia in astratto che in concreto.
A questo punto occorre chiedersi se l'informazione fornita all'odierna parte attrice possa ritenersi adeguata, secondo i crismi normativi, a rendere edotta la parte della natura dell'operazione, dei suoi rischi e delle sue implicazioni e se sia stato perseguito dall'intermediario il concreto interesse del risparmiatore.
La risposta nella specie non può che essere negativa.
A margine le considerazioni di scienza economica applicata che consentirebbero senza timore di smentita di ritenere non adeguatamente informato un investitore con bassa propensione al rischio che investa, come nel caso di specie, una parte rilevante del proprio patrimonio in un unico prodotto ad alto rischio senza operare una opportuna diversificazione.
6 Restando ancorati a profili di diritto, la Corte di cassazione, con specifico riferimento alla normativa anteriore al d.lgs. 164/07, ha chiarito che “nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. n. 11522 CP_5 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute.” (Cass. Ord. 23570/2020) e ancora che “l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1998, secondo la CP_5 disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere” (Cass. Ord. 19104/23).
Insomma, la Corte di cassazione ha esplicitato che l'onere informativo dell'intermediario che consenta all'investitore di operare consapevolmente non può consistere nella mera consegna del prospetto informativo dello strumento finanziario ma necessita che il rischio sia esplicitato in maniera specifica e tenendo in considerazione il tipo di investitore con cui l'intermediario in concreto si interfaccia.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di non essere stata adeguatamente informata della rischiosità della proposta di investimento e che, al contrario, era stata rassicurata dall'intermediario circa la “sicurezza” dell'investimento. Parte convenuta si è limitata a prova contraria a provare che, all'atto della sottoscrizione dei contratti di investimento, parte attrice dichiarava 1) di aver ricevuto il prospetto informativo e 2) che “l'ordine impartito si riferisce a: titolo a rischio;
conflitto di interessi sul titolo” autorizzano l'intermediario comunque ad eseguirlo (cfr. pag. 3 modulo sottoscrizione).
Quanto a quest'ultima approvazione scritta, la stessa non può essere ritenuta sufficiente a dimostrare l'adeguatezza dell'informazione fornita all'investitore, trattandosi di indicazioni estremamente generiche e per nulla significative, a titolo esemplificativo e non esaustivo: non viene indicato quale sia il conflitto di interesse e in cosa consista, il titolo viene definito genericamente a rischio ma è agevole osservare che non esistono titoli non a rischio, perfino i titoli di stato presentano un profilo di rischio che ne determina il rendimento.
Gli obblighi di informazione non possono neppure rietenersi soddisfatti mediante la consegna materiale del prospetto informativo del fondo al cliente. La funzione del predetto documento infatti è quella di descrivere le caratteristiche del prodotto finanziario, non quella di rapportare le caratteristiche del prodott alla situazione del
7 reale investitore per stabilire se, in concreto, l'investimento in quel prodotto sia o meno operazione adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
A margine l'ulteriore circostanza che, considerato il dettato dell'art. 29 del Regolamento Intermediari, avrebbe dovuto informare l'investitore CP_1 dell'inadeguatezza dell'investimento al suo profilo di profilo di propensione al rischio e delle ragioni per cui non sarebbe stato opportuno procedere.
A ben vedere è accaduto l'esatto contrario in quanto la sottoscrizione è derivata da sollecitazione all'investimento da parte dell'intermediario.
Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova positiva della condotta diligente e dell'adempimento delle obbligazioni informative dell'intermediario.
La violazione degli obblighi informativi non è causa di nullità del contratto in assenza di esplicita previsione in tal senso ma è inquadrabile come inadempimento grave.
Deve pertanto essere accolta la domanda di risoluzione dei contratti sottoscritti da e rispettivamente il 20.09.2005 e il 27.09.2005. Parte_1 Parte_3
Conseguenzialmente, ritenuto accertato il nesso di causalità tra la condotta inadempiente dell'intermediario e il danno patito da parte attrice consistente nella perdita integrale del capitale investito (cfr. Cass. 12544/17), deve essere CP_1 condannata alla restituzione del capitale investito pari a € 110.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deve trovare accoglimento l'eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme da restituire con i dividendi pacificamente riscossi da parte attrice ma non quantificati da nessuna delle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi € 8.433,00 oltre IVA, cpa e spese come per legge, somma determinata applicando lo scaglione da 52.001 a 260.000 € ai valori medi, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la risoluzione per inadempimento di parte convenuta degli ordini di acquisto delle quote del Fondo di investimento chiuso CO sottoscritti da rispettivamente il 20.9.2005 e il 27.9.2005; Parte_5
2. condanna parte convenuta alla restituzione della somma di € 110.000 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo previa detrazione dei dividendi riscossi;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali che si liquidano in
€8.433,00 oltre ad €409,00 per spese vive documentate in favore delle attrici.
Reggio Calabria 29.10.25
8 il Giudice
AN MP
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN MP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 631/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 terdecies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), in proprio e n.q. di eredi di
[...] C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliate in via Antonio Cimino n. 65 – Reggio Parte_3 Calabria presso lo studio dell'avv. Pietro Siviglia che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- Ricorrenti -
e
C.F. ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Giuseppe Savino e Maria Zingaro che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Resistente –
OGGETTO: contratti di investimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.03.2024, e citavano in giudizio Pt_1 Pt_2 Controparte_1 (di seguito per brevità ”) chiedendo di: “
1. DICHIARARE, la nullità e/o
[...] CP_1 l'annullabilità e/o invalidità dei 2 contratti di acquisto titoli (Fondo Immobiliare CO) stipulati il 20.09.2005 e 27.09.2005 tra i coniugi e la Parte_4 [...]
per violazione degli artt. 21, 23, 24, 28, 94 T.U.F. nonché degli artt. 28, Controparte_1 29 e 30 Reg. CONSOB;
2. CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della somma di € 110.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo detratti gli eventuali dividendi riscossi;
3. IN VIA SUBORDINATA, dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della vendita delle quote e, pertanto, risolvere il contratto de quo, nonché condannare la convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno da liquidarsi in € 110.000,00 o, anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre
1 interessi legali dal dovuto al soddisfo.
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 110.000,00 ed è versato il contributo di legge”.
Premettevano che e in data rispettivamente Parte_3 Parte_1 27.09.2005 e 20.09.2005, avevano acquistato, dietro sollecitazione della convenuta, titoli del Fondo Immobiliare c.d. CO per un controvalore complessivo di € 50.000,00 e di € 60.000,00. La sottoscrizione del Libri vedeva, quale cointestataria la figlia Parte_2
I coniugi avevano richiesto un investimento sicuro e a rischio basso, con certezza nel rimborso del capitale. Il funzionario di di contro, aveva proposto Controparte_1 l'acquisto dei predetti titoli, assicurando l'assoluta mancanza di rischio nell'investimento, il buon rendimento del titolo e la certezza del rimborso del capitale.
Dopo aver ottenuto alcuni dividendi, l'investimento si era rivelato fallimentare e i coniugi avevano scoperto di aver acquistato titoli ad alto rischio, con capitale non garantito e addirittura in conflitto di interessi.
In data 30.09.2014 i coniugi avevano formulato espresso reclamo alla resistente che con note del 18.11.2014 e del 19.11.2014 aveva respinto le pretese.
In punto di diritto, previa ricostruzione del c.d. caso obelisco, le ricorrenti eccepivano la violazione degli obblighi di cui all'art. 21 D.lgs. 58/1998. Affermavano che i coniugi non erano stati informati adeguatamente sulla rischiosità dell'operazione avendo, peraltro, un profilo medio-basso.
Eccepivano la violazione degli artt. 28, 29 e 30 del Regolamento Consob deducendo la negligenza dell'intermediario e la responsabilità dello stesso delle perdite subite dall'investitore.
Instavano per il risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo investito detratto quanto eventualmente ricavato dai dividendi prima della caduta del titolo, in forza della violazione dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Eccepivano la nullità del contratto originariamente intercorso tra le parti o, in subordine, la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'intermediario degli obblighi di informazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14.06.2024, si costituiva
[...] eccependo, in via preliminare, la prescrizione della domanda di nullità Controparte_1 per inosservanza della forma scritta dei contratti per cui è causa. Più specificamente, qualificava la responsabilità in esame quale precontrattuale e, di conseguenza, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, quale responsabilità extracontrattuale, con applicazione del relativo termine quinquennale di prescrizione.
Ricostruendo il quadro normativo nell'ambito dei servizio di investimento, rilevava l'infondatezza delle avverse domande tenuto conto della consegna ai coniugi di copia del contratto di conto corrente postale e delle condizioni particolari e servizi aggiuntivi in occasione dell'apertura dei rispettivi rapporti di conto corrente.
Evidenziava che i ricorrenti non avevano disconosciuto di aver sottoscritto il “Modulo di sottoscrizione-Appendice B” e tutti gli altri documenti contrattuali.
2 Inoltre, affermava di avere sempre fornito periodica comunicazione ai coniugi Per_1 sullo sviluppo dei loro investimenti, inviando, ogni semestre, gli estratti conto
[...] dei depositi titoli. In ogni caso, sottolineava la mancata contestazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto incorrendo nella decadenza di ogni successiva pretesa.
Precisava che il modulo di sottoscrizione e l'ordine di acquisto delle quote del fondo CO erano stati regolarmente compilati e sottoscritti dai signori e Pt_2 Pt_1 rispettivamente in data 20 e 27 settembre 2005 e che, al momento della sottoscrizione del contratto d'investimento, l'intermediario non era gravato degli obblighi di classificazione dei propri investitori introdotti solo successivamente dalla direttiva c.d. MIFID, approvata con D.lgs. 164/2007.
In merito alla domanda risarcitoria evidenziava l'inattualità dei danni lamentati, tenuto conto che il Fondo Immobiliare “CO” era gestito da , soggetto CP_2 terzo rispetto al che aveva curato sotto la propria responsabilità Controparte_3 le attività di acquisto e gestione degli immobili.
Rilevava che, pur rivestendo il ruolo di mera collocatrice del fondo, scevro da alcuna responsabilità in merito alla gestione dello stesso, aveva comunque scelto di salvaguardare e posizioni dei propri clienti/sottoscrittori di quote tramite una specifica iniziativa di tutela denominata “PosteIiniziativa CO” della compagnia . CP_4 Tale iniziativa prevedeva la possibilità di recuperare la perdita (a spese di Controparte_1
, pari ad € 2.200,00 pro-quota e alla scadenza di 5 anni dalla sottoscrizione di
[...] una polizza di Ramo I. Nel caso di specie tale garanzia non aveva trovato applicazione perché i coniugi avevano trasferito per valuta le proprie quote del Fondo Parte_4 presso altro istituto di credito (Allianz Bank), in data 23.7.2018 il e in data Pt_2 26.7.2016 la sicché nei loro confronti non era stato possibile attuare tale Pt_1 iniziativa di tutela il cui presupposto era l'aver mantenuto il titolo senza soluzione di continuità.
Concludeva chiedendo: “- in via preliminare dichiarare la intervenuta prescrizione dell'azione di nullità, nonché del danno conseguente all'asserita responsabilità precontrattuale;
- nel merito respingere le domande attoree, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte e non provate;
- in via subordinata nel merito e salvo gravame, nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare la condotta colposa della parte ricorrente e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto da e, Controparte_1 comunque, decurtare lo stesso dei dividendi percepiti dai ricorrenti. - Con vittoria, delle spese di lite, oltre accessori e spese generali, come per legge”.
4. All'udienza del 9.10.24 il giudice concedeva termini per note scritte.
All'udienza del 25.09.2025 la causa veniva riservata in decisione.
5. Ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice debba essere accolta.
5.1. In via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità e della conseguente responsabilità contrattuale.
Quanto al primo profilo, deduce parte convenuta che l'azione di nullità prevista dall'art. 23 T.U.F. in quanto rilevabile dal solo cliente non sarebbe sottoposta al regime delle nullità ma a quello delle annullabilità e dunque sarebbe sottoposta a termine di prescrizione quinquennale.
3 La deduzione è infondata, quello che la legge vuole dice: il legislatore ha utilizzato in maniera inequivoca il termine nullità per riferirsi alla sanzione derivante dall'inadempimento della forma scritta. Non residuano spazi interpretativi.
Il termine di prescrizione rilevante nel caso di specie è dunque quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Quanto al secondo aspetto deduce che la violazione dei doveri di buona fede lamentata da parte attrice avrebbe natura di responsabilità precontrattuale e dunque sussumibile nel genus delle responsabilità extracontrattuali, sottoposte a regime di prescrizione quinquennale, concludendo quindi nel senso che la pretesa si sarebbe prescritta decorsi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto.
La conclusione non appare corretta, ai sensi dell'art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal verificarsi del fatto illecito che coincide con la verificazione del danno, dunque, con la scadenza del contratto o, come nel caso di specie, con l'azzeramento del valore della quota intervenuto pacificamente il 19.7.19.
In ogni caso deve osservarsi che Cass. 15099/21, in continuità con la giurisprudenza maggioritaria ha acclarato che “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato).
Parte attrice ha provato l'esistenza del contratto quadro mediante il deposito degli estratti conto da cui emerge l'esistenza del conto titoli intestato a e Parte_3
(all. 10 all'atto di costituzione), di aver sottoscritto i contratti di acquisto Parte_1 delle quote del fondo CO il 20 e il 27.9.2005, di aver proposto reclamo a il CP_1 30.9.2014 e di aver diffidato la predetta il 27.6.19.
Su tali basi, tanto l'azione di nullità/risoluzione quanto il diritto al risarcimento del danno, entrambe soggette alla prescrizione ordinaria, non possono ritenersi prescritti non essendo intercorsi 10 anni tra un evento interruttivo e l'altro.
5.2 Passando al merito, deve in prima battuta osservarsi che l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richieste è posto in capo ai soggetti abilitati (cfr. art. 23 co. 6 TUF vigente al momento della sottoscrizione).
Come si è visto parte attrice ha provato l'esistenza del conto titoli, di aver sottoscritto i contratti di acquisto dell'investimento proposto da controparte e ha allegato di non essere stata adeguatamente informata dell'effettivo rischio cui veniva esposta mediante la sottoscrizione del fondo obelisco.
Parte convenuta ha dedotto di aver adempiuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa vigente all'epoca della sottoscrizione in quanto: 1) con la sottoscrizione del contratto quadro Libri e SI avevano preso contezza del contenuto della sezione F dello stesso in cui venivano descritti i rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (cfr. all. 1 alla costituzione); 2) all'atto della sottoscrizione era stata
4 consegnata dal personale delle Poste l'appendice B – Modulo di sottoscrizione del Fondo Comune di investimento di tipo chiuso “CO”.
Rilevava ancora che parte attrice aveva sottoscritto i moduli di acquisto dichiarando altresì di aver ricevuto il prospetto informativo nel quale sarebbero stati indicati i rischi dell'investimento e tanto bastava.
Tanto premesso, è opportuno chiarire immediatamente che il contratto di intermediazione finanziaria che lega le parti dell'odierno processo è uno strumento di gestione dei risparmi del cliente dell'intermediario finanziario. Il risparmiatore è individuato dalla legge come soggetto debole del rapporto contrattuale e, pertanto, è tutelato anche attraverso precisi obblighi informativi gravanti in capo all'intermediario.
Più nello specifico
Ai sensi dell'art. 21 T.U.F.: “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Gli artt. 26 e ss. del Regolamento Intermediari specificano poi il contenuto dei doveri degli intermediari.
In particolare, l'art. 28 dispone, con specifico riferimento agli obblighi informativi, che
“
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono34: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Infine, l'art. 29 stabilisce che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. (…) Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su
5 altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
In estrema sintesi, la normativa vigente all'epoca dei fatti imponeva all'intermediario di operare con diligenza nell'interesse dei clienti in modo che gli stessi fossero sempre adeguatamente informati nel compimento di una operazione inadeguata rispetto al profilo di propensione al rischio del risparmiatore che in concreto la eseguiva.
Per valutare la fondatezza della domanda deve pertanto chiarirsi:
1) se l'operazione fosse adeguata al profilo di propensione al rischio del risparmiatore che la compie;
2) se la risposta è negativa, se il risparmiatore che intende compiere l'operazione inadeguata rispetto al suo profilo di rischio sia stato adeguatamente informato dell'effettiva rischiosità dell'investimento e delle modalità di investimento.
Quanto all'adeguatezza dell'operazione del profilo di rischio degli investitori parti dell'odierno processo.
Parte attrice ha allegato che i due acquisti di quote del fondo obelisco erano stati sollecitati dall'intermediario; che gli acquirenti Libri e SI erano all'epoca dei fatti già ultrasessantenni e privi di esperienza in ambito finanziario;
che le provviste dell'operazione provenivano da una vendita immobiliare;
che le stesse rappresentavano
“i risparmi di una vita”.
Parte convenuta, su cui grava l'onere della prova, nulla deduce a riguardo limitandosi ad osservare che erano state consegnate alle parti alla stipulazione del contratto quadro gli avvisi in ordine alla generica rischiosità dell'attività di investimento e il prospetto informativo del fondo CO.
Ritiene questo giudice che non vi possano essere dubbi in ordine all'inadeguatezza dell'operazione sollecitata da rispetto al profilo di predisposizione al rischio degli CP_1 odierni ricorrenti. I fondi immobiliari chiusi sono prodotti finanziari caratterizzati da un profilo di rischio alto in quanto -fra l'altro- sono caratterizzati da scarsa liquidità ed espongono alla perdita totale del capitale. L'operazione appare tanto più rischiosa ove si consideri il rilevante ammontare della somma investita (110.000€) in un unico strumento finanziario, in spregio a qualsivoglia regola prudenziale in ordine alla diversificazione degli investimenti.
In sintesi, a fronte di una allegazione di assoluta inesperienza dell'investitore, non confutata da parte convenuta, vi è la proposta di un investimento ad alto rischio, sia in astratto che in concreto.
A questo punto occorre chiedersi se l'informazione fornita all'odierna parte attrice possa ritenersi adeguata, secondo i crismi normativi, a rendere edotta la parte della natura dell'operazione, dei suoi rischi e delle sue implicazioni e se sia stato perseguito dall'intermediario il concreto interesse del risparmiatore.
La risposta nella specie non può che essere negativa.
A margine le considerazioni di scienza economica applicata che consentirebbero senza timore di smentita di ritenere non adeguatamente informato un investitore con bassa propensione al rischio che investa, come nel caso di specie, una parte rilevante del proprio patrimonio in un unico prodotto ad alto rischio senza operare una opportuna diversificazione.
6 Restando ancorati a profili di diritto, la Corte di cassazione, con specifico riferimento alla normativa anteriore al d.lgs. 164/07, ha chiarito che “nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. n. 11522 CP_5 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute.” (Cass. Ord. 23570/2020) e ancora che “l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1998, secondo la CP_5 disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere” (Cass. Ord. 19104/23).
Insomma, la Corte di cassazione ha esplicitato che l'onere informativo dell'intermediario che consenta all'investitore di operare consapevolmente non può consistere nella mera consegna del prospetto informativo dello strumento finanziario ma necessita che il rischio sia esplicitato in maniera specifica e tenendo in considerazione il tipo di investitore con cui l'intermediario in concreto si interfaccia.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di non essere stata adeguatamente informata della rischiosità della proposta di investimento e che, al contrario, era stata rassicurata dall'intermediario circa la “sicurezza” dell'investimento. Parte convenuta si è limitata a prova contraria a provare che, all'atto della sottoscrizione dei contratti di investimento, parte attrice dichiarava 1) di aver ricevuto il prospetto informativo e 2) che “l'ordine impartito si riferisce a: titolo a rischio;
conflitto di interessi sul titolo” autorizzano l'intermediario comunque ad eseguirlo (cfr. pag. 3 modulo sottoscrizione).
Quanto a quest'ultima approvazione scritta, la stessa non può essere ritenuta sufficiente a dimostrare l'adeguatezza dell'informazione fornita all'investitore, trattandosi di indicazioni estremamente generiche e per nulla significative, a titolo esemplificativo e non esaustivo: non viene indicato quale sia il conflitto di interesse e in cosa consista, il titolo viene definito genericamente a rischio ma è agevole osservare che non esistono titoli non a rischio, perfino i titoli di stato presentano un profilo di rischio che ne determina il rendimento.
Gli obblighi di informazione non possono neppure rietenersi soddisfatti mediante la consegna materiale del prospetto informativo del fondo al cliente. La funzione del predetto documento infatti è quella di descrivere le caratteristiche del prodotto finanziario, non quella di rapportare le caratteristiche del prodott alla situazione del
7 reale investitore per stabilire se, in concreto, l'investimento in quel prodotto sia o meno operazione adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
A margine l'ulteriore circostanza che, considerato il dettato dell'art. 29 del Regolamento Intermediari, avrebbe dovuto informare l'investitore CP_1 dell'inadeguatezza dell'investimento al suo profilo di profilo di propensione al rischio e delle ragioni per cui non sarebbe stato opportuno procedere.
A ben vedere è accaduto l'esatto contrario in quanto la sottoscrizione è derivata da sollecitazione all'investimento da parte dell'intermediario.
Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova positiva della condotta diligente e dell'adempimento delle obbligazioni informative dell'intermediario.
La violazione degli obblighi informativi non è causa di nullità del contratto in assenza di esplicita previsione in tal senso ma è inquadrabile come inadempimento grave.
Deve pertanto essere accolta la domanda di risoluzione dei contratti sottoscritti da e rispettivamente il 20.09.2005 e il 27.09.2005. Parte_1 Parte_3
Conseguenzialmente, ritenuto accertato il nesso di causalità tra la condotta inadempiente dell'intermediario e il danno patito da parte attrice consistente nella perdita integrale del capitale investito (cfr. Cass. 12544/17), deve essere CP_1 condannata alla restituzione del capitale investito pari a € 110.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deve trovare accoglimento l'eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme da restituire con i dividendi pacificamente riscossi da parte attrice ma non quantificati da nessuna delle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi € 8.433,00 oltre IVA, cpa e spese come per legge, somma determinata applicando lo scaglione da 52.001 a 260.000 € ai valori medi, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la risoluzione per inadempimento di parte convenuta degli ordini di acquisto delle quote del Fondo di investimento chiuso CO sottoscritti da rispettivamente il 20.9.2005 e il 27.9.2005; Parte_5
2. condanna parte convenuta alla restituzione della somma di € 110.000 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo previa detrazione dei dividendi riscossi;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali che si liquidano in
€8.433,00 oltre ad €409,00 per spese vive documentate in favore delle attrici.
Reggio Calabria 29.10.25
8 il Giudice
AN MP
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