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4 gennaio 2024
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 17-ter. (( (Degli atti in generale). )) (( 1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonche' di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullita'.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonche' di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullita'.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 65
- 1. Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenzahttps://www.brocardi.it/ · 1
[La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.] (1) Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle …
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Giurisprudenza • 86
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 11/02/2025, n. 2448Provvedimento: Sentenza n. 2448/2025 Depositato il 11/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: AG OM, Giudice monocratico in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 15756/2024 depositato il 09/07/2024 proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate Riscossione - Napoli elettivamente domiciliato presso Email_3 …Leggi di più...
- violazione principi sinteticità e chiarezza·
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- art. 17-ter D.Lgs. 546/1992·
- art. 14 D.Lgs. 546/1992·
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- notifica PEC·
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