CASS
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2024, n. 11139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11139 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LULI XHENI nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dai difensori del ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LU EN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 settembre 2023 con la quale il Tribunale di Trieste ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in data 26 luglio 2023, ha disposto il sequestro preventivo di cinque immobili intestati alla ricorrente in quanto pertinenti ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 292 e 394 cod. proc. pen. La motivazione a fondamento del sequestro disposto dal primo giudice sarebbe priva dell'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. La difesa ha segnalato che il giudice per le indagini preliminari avrebbe disposto il sequestro sulla base dei medesimi elementi indiziari posti a Penale Sent. Sez. 2 Num. 11139 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 17/01/2024 fondamento di analoga richiesta avanzata dal Pubblico Ministero e rigettata dal medesimo giudice con provvedimento depositato pochi giorni prima. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 648-bis, 648-ter e 321 cod. proc. pen. 3.1. La difesa ha, preliminarmente, eccepito la mancanza di querela in ordine al reato presupposto di appropriazione indebita e la conseguente non configurabilità delle fattispecie contestate. 3.2. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondate le censure difensive in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, motivando in modo generico e del tutto disancorato dagli atti di indagine. Le condotte dell'indagata sarebbero inidonee a perfezionare i reati contestati stante la tracciabilità di tutte le operazioni oggetto di indagine, l'avvenuta restituzione delle somme da parte della ricorrente in ragione dei prestiti ricevuti per 10.000,00 euro circa La difesa ha, altresì, evidenziato che i debiti erariali a carico di RA (convivente dell'indagata) ammonterebbero a soli 160.000 euro e non 870.000 euro, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato. 3.3. I comportamenti attribuiti alla ricorrente sarebbero incompatibili con quanto sostenuto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del periculum in mora: la LU piuttosto che far sparire i soldi all'estero avrebbe acquistato in modo lecito e tracciabile degli immobili in Italia. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 5. Il primo motivo di impugnazione è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale, chiamato a vagliare il vizio da mancanza di autonoma valutazione eccepito dall'indagato, ha, infatti, riscontrato, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, il rispetto da parte del Giudice per le indagini preliminari di un modello motivazionale che non espone il provvedimento genetico alla dedotta nullità. I giudici del riesame, in particolare, hanno correttamente evidenziato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare, dopo aver esposto gli esiti di indagine per contenuti che fisiologicamente riproducono le richieste del Pubblico Ministero, contiene un'autonoma ed integrativa attività di giudizio, a differenza di quanto affermato in modo apodittico e del tutto generico da parte della ricorrente (vedi pag. 2 dell'ordinanza oggetto di ricorso). L'autonoma valutazione è, infatti, compatibile con la tecnica di redazione «per incorporazione» ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed 2 un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale che abbia indotto il giudice di merito ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01). 6. Il secondo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito. 6.1. La censura con la quale è dedotta la carenza di querela in relazione al reato presupposto di appropriazione indebita è destituita di fondamento giuridico. Il Tribunale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui i reati di ricettazione e riciclaggio sussistono anche in caso di mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto (vedi Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 8695 del 24/01/2023, Virzì, non massimata). 6.2. Le ulteriori doglianze con le quali il ricorrente lamenta vizi di legge e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora sono dedotte per motivi non deducibili in sede di legittimità. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non massimata). Nel caso di specie il riferimento alla violazione di legge ed alla apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive proposte nell'atto di riesame e fondato la propria decisione sugli elementi indiziari desumibili dalle informative di p.g. trasmesse dal Pubblico Ministero attestanti il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reati di cui al capo di incolpazione ed il concreto pericolo 3 di dispersione/occultamento dei beni sottoposti a sequestro (vedi pagg. 2, 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede non essendo riconducibili né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così eq u itativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 17 gennaio 2024 Il Con si Estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LU EN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 settembre 2023 con la quale il Tribunale di Trieste ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in data 26 luglio 2023, ha disposto il sequestro preventivo di cinque immobili intestati alla ricorrente in quanto pertinenti ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 292 e 394 cod. proc. pen. La motivazione a fondamento del sequestro disposto dal primo giudice sarebbe priva dell'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. La difesa ha segnalato che il giudice per le indagini preliminari avrebbe disposto il sequestro sulla base dei medesimi elementi indiziari posti a Penale Sent. Sez. 2 Num. 11139 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 17/01/2024 fondamento di analoga richiesta avanzata dal Pubblico Ministero e rigettata dal medesimo giudice con provvedimento depositato pochi giorni prima. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 648-bis, 648-ter e 321 cod. proc. pen. 3.1. La difesa ha, preliminarmente, eccepito la mancanza di querela in ordine al reato presupposto di appropriazione indebita e la conseguente non configurabilità delle fattispecie contestate. 3.2. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondate le censure difensive in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, motivando in modo generico e del tutto disancorato dagli atti di indagine. Le condotte dell'indagata sarebbero inidonee a perfezionare i reati contestati stante la tracciabilità di tutte le operazioni oggetto di indagine, l'avvenuta restituzione delle somme da parte della ricorrente in ragione dei prestiti ricevuti per 10.000,00 euro circa La difesa ha, altresì, evidenziato che i debiti erariali a carico di RA (convivente dell'indagata) ammonterebbero a soli 160.000 euro e non 870.000 euro, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato. 3.3. I comportamenti attribuiti alla ricorrente sarebbero incompatibili con quanto sostenuto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del periculum in mora: la LU piuttosto che far sparire i soldi all'estero avrebbe acquistato in modo lecito e tracciabile degli immobili in Italia. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 5. Il primo motivo di impugnazione è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale, chiamato a vagliare il vizio da mancanza di autonoma valutazione eccepito dall'indagato, ha, infatti, riscontrato, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, il rispetto da parte del Giudice per le indagini preliminari di un modello motivazionale che non espone il provvedimento genetico alla dedotta nullità. I giudici del riesame, in particolare, hanno correttamente evidenziato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare, dopo aver esposto gli esiti di indagine per contenuti che fisiologicamente riproducono le richieste del Pubblico Ministero, contiene un'autonoma ed integrativa attività di giudizio, a differenza di quanto affermato in modo apodittico e del tutto generico da parte della ricorrente (vedi pag. 2 dell'ordinanza oggetto di ricorso). L'autonoma valutazione è, infatti, compatibile con la tecnica di redazione «per incorporazione» ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed 2 un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale che abbia indotto il giudice di merito ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01). 6. Il secondo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito. 6.1. La censura con la quale è dedotta la carenza di querela in relazione al reato presupposto di appropriazione indebita è destituita di fondamento giuridico. Il Tribunale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui i reati di ricettazione e riciclaggio sussistono anche in caso di mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto (vedi Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 8695 del 24/01/2023, Virzì, non massimata). 6.2. Le ulteriori doglianze con le quali il ricorrente lamenta vizi di legge e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora sono dedotte per motivi non deducibili in sede di legittimità. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non massimata). Nel caso di specie il riferimento alla violazione di legge ed alla apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive proposte nell'atto di riesame e fondato la propria decisione sugli elementi indiziari desumibili dalle informative di p.g. trasmesse dal Pubblico Ministero attestanti il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reati di cui al capo di incolpazione ed il concreto pericolo 3 di dispersione/occultamento dei beni sottoposti a sequestro (vedi pagg. 2, 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede non essendo riconducibili né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così eq u itativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 17 gennaio 2024 Il Con si Estensore La Presidente