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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5260 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VARESE SIMONA
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato VARESE SIMONA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 e Parte_1 CP_1
DEL GIUDICE hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazio- ne personale tra loro, unione celebrata in Maddaloni (CE) in data 09/08/2003, dal- la quale sono nati due figli: (in data 29/11/2004) ed (in data Per_1 Per_2
23/10/2007).
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata a [...]- Parte_1
DALONI (CE) il 02/03/1979) e (nato a [...] Controparte_1
(CE) il 02/05/1970) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presup- posti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
MADDALONI (CE) il 02/03/1979) e (nato a Controparte_1
MADDALONI (CE) il 02/05/1970) che hanno contratto matrimonio in data
09/08/2003 a Maddaloni (CE), come risulta dal registro degli atti di matrimo- nio del Comune di Maddaloni (CE), atto n. 133 – Parte 2 – serie A, Anno 2003;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral- mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni
(CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 4. spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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