Art. 1.
Misure in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale
1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 ((nella causa C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)) , le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, ((entro dodici mesi)) dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) , ad aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative gia' assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto dal comma 2.
2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024)) .
Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano ((e si motivano)) le relative deroghe ((, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)) . La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in ((zone nelle quali)) risulta superato uno o piu' dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto (( NO2 )) . A
decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione ((strutturale)) alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione ((diesel di categoria "Euro 5")) e' inserita nei ((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
(( 2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria "Euro 3" monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 .
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate in particolare adeguate percorrenze chilometriche nonche' le modalita' di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo)) 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate ((vi provvedono)) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ((.))
Misure in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale
1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 ((nella causa C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)) , le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, ((entro dodici mesi)) dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) , ad aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative gia' assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto dal comma 2.
2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024)) .
Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano ((e si motivano)) le relative deroghe ((, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)) . La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in ((zone nelle quali)) risulta superato uno o piu' dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto (( NO2 )) . A
decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione ((strutturale)) alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione ((diesel di categoria "Euro 5")) e' inserita nei ((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
(( 2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria "Euro 3" monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 .
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate in particolare adeguate percorrenze chilometriche nonche' le modalita' di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo)) 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate ((vi provvedono)) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ((.))