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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3200/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18003/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048432376000 TASSA AUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1647/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata in data 5 ottobre 2025, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità d'imposta 2020, per un importo complessivo di € 368.
Il ricorrente ha censurato l'atto impugnato deducendo una plurima violazione di legge, ed in particolare:
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impositivo;
il difetto di legittimazione passiva del medesimo ricorrente, non essendo egli proprietario del veicolo assoggettato a tassazione;
l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, in qualità di ente impositore, chiedendo il rigetto del ricorso e resistendo alle avverse deduzioni. In particolare, con riferimento all'eccepita prescrizione, la resistente ha evidenziato che, in data 3 luglio 2023, è stato notificato al contribuente un atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale.
Si è costituita altresì l'ADE-R per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'eccezione relativa alla maturata prescrizione della pretesa tributaria risulta infondata.
La Regione Campania, quale ente impositore, ha infatti fornito prova documentale della regolarità della notifica dell'atto interruttivo, perfezionatasi in data 3 luglio 2023 per compiuta giacenza. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dalla documentazione prodotta dall'ente della riscossione.
Gli atti prodromici risultano, dunque, regolarmente notificati, con la conseguenza che la pretesa tributaria deve ritenersi divenuta irretrattabile.
Al ricorrente residuava soltanto la facoltà di impugnare l'ultimo atto notificato per vizi propri. Non risultano, tuttavia, impugnative specificamente rivolte avverso tale atto;
ne consegue che gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
71817636
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18003/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048432376000 TASSA AUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1647/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata in data 5 ottobre 2025, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità d'imposta 2020, per un importo complessivo di € 368.
Il ricorrente ha censurato l'atto impugnato deducendo una plurima violazione di legge, ed in particolare:
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impositivo;
il difetto di legittimazione passiva del medesimo ricorrente, non essendo egli proprietario del veicolo assoggettato a tassazione;
l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, in qualità di ente impositore, chiedendo il rigetto del ricorso e resistendo alle avverse deduzioni. In particolare, con riferimento all'eccepita prescrizione, la resistente ha evidenziato che, in data 3 luglio 2023, è stato notificato al contribuente un atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale.
Si è costituita altresì l'ADE-R per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'eccezione relativa alla maturata prescrizione della pretesa tributaria risulta infondata.
La Regione Campania, quale ente impositore, ha infatti fornito prova documentale della regolarità della notifica dell'atto interruttivo, perfezionatasi in data 3 luglio 2023 per compiuta giacenza. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dalla documentazione prodotta dall'ente della riscossione.
Gli atti prodromici risultano, dunque, regolarmente notificati, con la conseguenza che la pretesa tributaria deve ritenersi divenuta irretrattabile.
Al ricorrente residuava soltanto la facoltà di impugnare l'ultimo atto notificato per vizi propri. Non risultano, tuttavia, impugnative specificamente rivolte avverso tale atto;
ne consegue che gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
71817636
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.