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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16265 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
EC RA DI rel.
TE NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14272/2024, vertente
TRA
(Roma, 6.8.1977), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Matera e Parte_1 dell'avv. Antonio Gaudio ricorrente
E
(Stoccolma, 6.4.1979), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GI BE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi e , nei cui confronti questo ufficio ha Parte_1 Parte_2 pronunciato sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni dell'accordo 2 di separazione sottoscritto dalle parti in data 28.10.2022 mediante negoziazione assistita, che prevedeva, tra le altre cose, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori (2.12.2013) e e il loro collocamento paritario Persona_1 Persona_2 alternato (15 giorni presso la madre e 15 giorni presso il padre) con mantenimento diretto da parte dei genitori e spese straordinarie al 50% tra i coniugi;
la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio ma ha chiesto il collocamento prevalente delle minori presso il proprio domicilio e ha domandato di porre a carico del padre un contributo perequativo pari ad
€ 400,00 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
all'udienza del 22.1.2025, dopo aver sentito i coniugi, il giudice ha nominato la dott.ssa al fine di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare Persona_3 per valutare le competenze genitoriali delle parti, lo stato psicofisico delle minori e per verificare se il regime di frequentazione alternata fosse confacente all'interesse delle figlie;
in data 25.7.2025 la dott.ssa ha depositato la consulenza dando atto che nel corso Per_3 delle operazioni peritali le parti avevano raggiunto un accordo;
si legge nella consulenza:
“nulla ha suggerito la necessità di modificare quanto già attuato da tempo. ed Per_1 Per_2 potranno continuare la frequentazione a settimane alterne tra i genitori con scambio tra i genitori il venerdì a scuola. Va comunque detto che in conclusione i genitori hanno comunque concordato di voler mantenere questo assetto” (cfr. CTU, pag. 31), aggiungendo che “alla luce degli accertamenti e dell'accordo raggiunto tra i genitori in sede di CTU, si ritiene che l'affidamento condiviso sia la soluzione più idonea” (cfr. CTU, pag. 32).
Inoltre i genitori all'esito della CTU hanno trovato un accordo anche sui seguenti punti:
“- la nomina del Coordinatore Genitoriale: nella persona della Dott.ssa
[...]
Tale figura sarà fondamentale per gestire eventuali difficoltà decisionali che Per_4 dovessero presentarsi, per supportare la comunicazione e la gestione delle decisioni quotidiane in merito alle bambine. Il coordinatore genitoriale sarà una risorsa essenziale per facilitare il dialogo tra i genitori, prevenire nuovi conflitti e garantire un ambiente più sereno per le minori. Il Coordinatore vigilerà attentamente sulla prosecuzione dell'intervento terapeutico per Maya;
tale terapia non dovrà essere interrotta se non su parere della terapeuta della bambina.
- Inserimento di ad un Gruppo di parola presso il “Gemelli” o presso altro Centro Per_2
( ad esempio Villa Lais). Sarà cura del Co.Ge. attivarsi in tal senso.
Ed inoltre i genitori hanno concordato:
- L'iscrizione di alla Scuola pubblica “Mommsen” Per_1
- L'iscrizione di alla scuola privata “Gianelli”. Il pagamento della scuola privata Per_2 sarà a carico di entrambi i genitori al 50%” (cfr. CTU, pag. 32); 3 in occasione delle note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di voler recepire l'accordo raggiunto in sede di
CTU, con spese legali e di CTU compensate.
Il collegio osserva che le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e delle minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Visto l'esito del giudizio, le spese legali possono compensarsi e quelle di CTU saranno ripartite tra le parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14272/2024, recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate tra le parti e riportate in motivazione;
compensa le spese di lite;
spese di CTU in via definitiva a carico di entrambi in pari quota
Roma, 31-10-2025
La giudice est La Presidente
EC RA RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
EC RA DI rel.
TE NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14272/2024, vertente
TRA
(Roma, 6.8.1977), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Matera e Parte_1 dell'avv. Antonio Gaudio ricorrente
E
(Stoccolma, 6.4.1979), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GI BE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi e , nei cui confronti questo ufficio ha Parte_1 Parte_2 pronunciato sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni dell'accordo 2 di separazione sottoscritto dalle parti in data 28.10.2022 mediante negoziazione assistita, che prevedeva, tra le altre cose, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori (2.12.2013) e e il loro collocamento paritario Persona_1 Persona_2 alternato (15 giorni presso la madre e 15 giorni presso il padre) con mantenimento diretto da parte dei genitori e spese straordinarie al 50% tra i coniugi;
la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio ma ha chiesto il collocamento prevalente delle minori presso il proprio domicilio e ha domandato di porre a carico del padre un contributo perequativo pari ad
€ 400,00 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
all'udienza del 22.1.2025, dopo aver sentito i coniugi, il giudice ha nominato la dott.ssa al fine di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare Persona_3 per valutare le competenze genitoriali delle parti, lo stato psicofisico delle minori e per verificare se il regime di frequentazione alternata fosse confacente all'interesse delle figlie;
in data 25.7.2025 la dott.ssa ha depositato la consulenza dando atto che nel corso Per_3 delle operazioni peritali le parti avevano raggiunto un accordo;
si legge nella consulenza:
“nulla ha suggerito la necessità di modificare quanto già attuato da tempo. ed Per_1 Per_2 potranno continuare la frequentazione a settimane alterne tra i genitori con scambio tra i genitori il venerdì a scuola. Va comunque detto che in conclusione i genitori hanno comunque concordato di voler mantenere questo assetto” (cfr. CTU, pag. 31), aggiungendo che “alla luce degli accertamenti e dell'accordo raggiunto tra i genitori in sede di CTU, si ritiene che l'affidamento condiviso sia la soluzione più idonea” (cfr. CTU, pag. 32).
Inoltre i genitori all'esito della CTU hanno trovato un accordo anche sui seguenti punti:
“- la nomina del Coordinatore Genitoriale: nella persona della Dott.ssa
[...]
Tale figura sarà fondamentale per gestire eventuali difficoltà decisionali che Per_4 dovessero presentarsi, per supportare la comunicazione e la gestione delle decisioni quotidiane in merito alle bambine. Il coordinatore genitoriale sarà una risorsa essenziale per facilitare il dialogo tra i genitori, prevenire nuovi conflitti e garantire un ambiente più sereno per le minori. Il Coordinatore vigilerà attentamente sulla prosecuzione dell'intervento terapeutico per Maya;
tale terapia non dovrà essere interrotta se non su parere della terapeuta della bambina.
- Inserimento di ad un Gruppo di parola presso il “Gemelli” o presso altro Centro Per_2
( ad esempio Villa Lais). Sarà cura del Co.Ge. attivarsi in tal senso.
Ed inoltre i genitori hanno concordato:
- L'iscrizione di alla Scuola pubblica “Mommsen” Per_1
- L'iscrizione di alla scuola privata “Gianelli”. Il pagamento della scuola privata Per_2 sarà a carico di entrambi i genitori al 50%” (cfr. CTU, pag. 32); 3 in occasione delle note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di voler recepire l'accordo raggiunto in sede di
CTU, con spese legali e di CTU compensate.
Il collegio osserva che le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e delle minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Visto l'esito del giudizio, le spese legali possono compensarsi e quelle di CTU saranno ripartite tra le parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14272/2024, recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate tra le parti e riportate in motivazione;
compensa le spese di lite;
spese di CTU in via definitiva a carico di entrambi in pari quota
Roma, 31-10-2025
La giudice est La Presidente
EC RA RT ZI