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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15290 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42822/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Francesco Maria Graziano e Rina Izzo, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to Eleonora De Santis, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.01.2024 ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione da con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 14.04.2017 in Sant'Angelo Romano (RM), precisando che dall'unione era nata la figlia ( 9.09.2015), deducendo, a fondamento della Per_1 domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione paritetica, con mantenimento diretto della stessa da parte dei genitori, e di disporsi
1 che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le deduzioni della Controparte_1 controparte ed ha aderito alla domanda di separazione dal coniuge, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, la determinazione delle modalità di frequentazione padre-figlia come specificato in comparsa, la previsione di un assegno mensile pari ad euro 600,00 mensili a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.07.2025, il Presidente f.f., in data 22.10.2025 emanava i provvedimenti provvisori di cui all'art. 708 c.p.c.
All'udienza del 16.07.2025 il Giudice riservava la decisione al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Deve inoltre disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti come da ordinanza del 22.10.2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 14.04.2017 in Sant'Angelo Romano
[...]
(RM); dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Sant'Angelo Romano (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 3, Parte I, Serie Ufficio 1); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data 22.10.2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
31.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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