Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 10
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avvisi per difetto di sottoscrizione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte conferma la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso nel merito.

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    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte conferma la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso nel merito.

  • Accolto
    Effettiva esistenza delle operazioni commerciali

    La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto provata l'effettività dei rapporti commerciali, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di elementi idonei a fondare la consapevolezza della frode. L'Ufficio non ha fornito prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, basandosi su elementi presuntivi e atti penali non prodotti.

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    Effettiva esistenza delle operazioni commerciali

    La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto provata l'effettività dei rapporti commerciali, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di elementi idonei a fondare la consapevolezza della frode. L'Ufficio non ha fornito prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, basandosi su elementi presuntivi e atti penali non prodotti.

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    Effettiva esistenza delle operazioni commerciali

    La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto provata l'effettività dei rapporti commerciali, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di elementi idonei a fondare la consapevolezza della frode. L'Ufficio non ha fornito prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, basandosi su elementi presuntivi e atti penali non prodotti.

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    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte conferma la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso nel merito.

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    Effettiva esistenza delle operazioni commerciali

    La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto provata l'effettività dei rapporti commerciali, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di elementi idonei a fondare la consapevolezza della frode. L'Ufficio non ha fornito prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, basandosi su elementi presuntivi e atti penali non prodotti.

  • Rigettato
    Erronea pretesa di prova diretta dell'inesistenza delle operazioni

    La Corte rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado che ha ritenuto l'accertamento privo di adeguato supporto probatorio. L'Ufficio non ha fornito prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, basandosi su elementi presuntivi e atti penali non prodotti.

  • Rigettato
    Natura fittizia della Società_1

    La Corte rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado che ha ritenuto non provata la natura fittizia della Società_1 e la consapevole partecipazione della contribuente alla frode. L'Ufficio non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • Rigettato
    Responsabilità solidale dei soci

    L'appello viene rigettato in quanto le contestazioni fiscali nei confronti della società sono state ritenute infondate. Di conseguenza, viene meno anche la responsabilità dei soci.

  • Rigettato
    Omessa espressione su eccezione di contraddittorio

    L'appello incidentale viene assorbito dal rigetto dell'appello principale e dalla conferma della sentenza di primo grado, che implicitamente ha ritenuto fondata tale eccezione nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 10
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo