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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4013/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101665 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101665 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101665 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070101894/2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6855/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla Resistente_4 S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Resistente_1, e dai soci Res_2, Res_1 e Resistente_3, avverso due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta per l'anno d'imposta 2018:
– l'avviso n. TF7030101665/2023, relativo alle imposte IRES, IRAP e IVA, notificato alla società;
– l'avviso n. TF7070101894/2023, relativo all'imputazione ai soci dei maggiori utili extracontabili derivanti dal maggior reddito accertato in capo alla società.
Gli atti impositivi traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto il 18 luglio 2023 dalla Guardia di Finanza di Mondragone, a seguito di una verifica fiscale riguardante l'utilizzo da parte della società di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 S.r.l..
La Guardia di Finanza aveva ritenuto che tale impresa fosse una “cartiera”, priva di reale struttura produttiva, coinvolta nell'indagine penale denominata Operazione Calypso, sostenendo che le fatture in contestazione documentassero prestazioni mai avvenute.
Con il ricorso introduttivo, la società e i soci, difesi dall'avv. Difensore_1, hanno eccepito la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione del funzionario delegato e per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. Nel merito, hanno dedotto l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali, la tracciabilità dei pagamenti e la buona fede della contribuente, allegando contratti, ordini, DDT di consegna e restituzione, documentazione fotografica e contabile.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la
Società_1 fosse priva di beni e personale e che la contribuente avesse consapevolmente partecipato al meccanismo di frode.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione XI, con sentenza n. 1324/11/24, depositata l'8 aprile 2024, ha accolto integralmente il ricorso, annullando entrambi gli avvisi.
Il collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito alcuna prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, fondando l'accertamento su meri elementi presuntivi tratti dal PVC e da atti penali non prodotti.
Ha invece valorizzato la documentazione contrattuale, contabile e bancaria fornita dalla società, ritenendo provata l'effettività dei rapporti con la Società_1, la quale disponeva di personale e mezzi propri, e ha rilevato la mancanza di un'autonoma istruttoria da parte dell'Ufficio.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta ha proposto appello principale, notificato e depositato a mezzo PEC il 10 giugno 2024, chiedendo la riforma integrale della decisione e la conferma delle pretese impositive nei confronti sia della società sia dei soci.
L'Amministrazione ha dedotto la violazione degli artt. 39 DPR 600/1973, 54 DPR 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente preteso una prova diretta dell'inesistenza delle operazioni e trascurato gli elementi indiziari raccolti.
Ha insistito sulla natura fittizia della Società_1, sull'assenza di una struttura produttiva reale e sulla necessaria consapevolezza della contribuente, richiamando anche la responsabilità solidale dei soci in quanto destinatari di utili extracontabili.
La Resistente_4 S.r.l. e i soci Res_1_2_3, costituitisi in appello con controdeduzioni e appello incidentale, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione alla firma e per carenza di delega del funzionario sottoscrittore, chiedendo in ogni caso la conferma della decisione di primo grado.
Nel merito, hanno ribadito la mancanza di prove concrete dell'inesistenza delle operazioni e la piena tracciabilità dei rapporti commerciali, nonché la violazione del contraddittorio e la mancanza di una motivazione autonoma degli avvisi.
Con l'appello incidentale hanno inoltre lamentato che il giudice di prime cure non avesse espressamente accolto tutte le eccezioni dedotte, in particolare quella relativa all'omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria integrativa, nella quale – per la prima volta – ha richiamato l'esistenza del procedimento penale a carico dei sigg. Res_1 ed Res_2, iscritti al R.G.N.R. 7991/2023 presso la Procura della Repubblica di Napoli.
L'Ufficio ha riferito che i predetti erano stati rinviati a giudizio con udienza fissata al 25 settembre 2024, sostenendo che tale circostanza confermasse la fondatezza delle contestazioni fiscali e chiedendo, anche per tale ragione, l'accoglimento dell'appello principale.
La difesa della contribuente, con memorie illustrative e di replica depositate il 21 novembre 2024, ha eccepito la inammissibilità della memoria integrativa dell'Ufficio, poiché non sottoscritta dal Direttore provinciale ma da un diverso funzionario privo di delega, nonché per violazione dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992, essendo stata depositata oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'integrazione dei motivi.
Nel merito, ha contestato la totale inconferenza della questione penale, richiamando il principio del “doppio binario” di cui all'art. 20 D.Lgs. 74/2000, secondo il quale la pendenza di un procedimento penale non comporta la sospensione né incide automaticamente sul processo tributario.
Con ordinanza interlocutoria adottata all'udienza del 6 dicembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria della
Campania – Sezione 16 ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 7991/2023 e ha rinviato la trattazione all'udienza dell'11 aprile 2025.
Poiché gli atti non erano ancora pervenuti, con ordinanza del 4 aprile 2025 la Corte ha rinnovato l'ordine di acquisizione.
Nelle memorie successive, la difesa della Resistente_4 ha depositato una nota di deposito di provvedimenti favorevoli in casi analoghi (Società_2 S.r.l. e Resistente_4 S.r.l. anno 2017), tra cui la sentenza n. 1335/11/24 della CGT di Caserta.
Tale pronuncia, riguardante l'annualità 2017 e i medesimi soci, aveva accolto il ricorso della società, riconoscendo l'effettività delle operazioni con Società_1 e la buona fede della contribuente, e rappresenta dunque precedente diretto e coerente con la decisione impugnata in questo giudizio.
Infine, con nota depositata il 28.10.2025 per l'udienza del 14 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il procedimento penale n. 7991/2023 è in fase dibattimentale dinanzi alla V Sezione Penale del Tribunale di Napoli, con udienza rinviata al 9 dicembre 2025, come confermato dalla relazione difensiva dell'avv. Nominativo_1.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio si fonda sulle stesse risultanze del processo verbale di constatazione del 18 luglio 2023
e non introduce nuovi elementi di prova rispetto al primo grado.
La memoria integrativa si limita a segnalare la pendenza del procedimento penale n. 7991/2023, senza allegare atti o risultanze idonee a provare la natura fittizia delle operazioni contestate.
Le controdeduzioni e le memorie difensive dell'appellata, corredate da documentazione bancaria, contrattuale e di trasporto, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Ufficio.
Le prove già acquisite in primo grado dimostrano la concreta esecuzione delle operazioni commerciali con
Società_1 S.r.l., la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di elementi idonei a fondare la consapevolezza della frode.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso nel merito con specifico riferimento alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, muovendo da una puntuale analisi del materiale probatorio posto a fondamento dell'accertamento.
La decisione evidenzia anzitutto che l'impianto dell'Ufficio poggia in modo determinante su risultanze di indagini penali afferenti all'operazione denominata Calypso, osservando come il PVC della Guardia di
Finanza: “appaia fondato su atti di indagine preliminare penale relativi all'operazione denominata Calypso”, atti che, tuttavia, “non sono stati prodotti nel presente giudizio, e ciò solo basterebbe ad accogliere il ricorso”. Il Collegio sottolinea che tali atti, pur richiamati, non sono mai stati messi a disposizione né del contribuente né del giudice, con la conseguenza che l'accertamento risulta privo di un effettivo riscontro probatorio verificabile.
Quanto alla qualificazione della società fornitrice come “cartiera”, la sentenza rileva come nel PVC: “si enuncia solamente che la società Società_1 srl aveva svolto il ruolo 'cartiera'”, senza che vengano illustrati, neppure in sintesi, “gli elementi di prova circa l'esistenza di un più grande giro di società cartiere e le modalità di coinvolgimento della ricorrente”. Il giudice afferma espressamente che: “non emergono né dal PVC della G.d.F. né dall'atto impugnato indizi gravi, precisi e concordanti del sistema di società cartiere descritto”, e che, pertanto, l'assunto dell'inesistenza delle operazioni resta privo di adeguato supporto probatorio.
La decisione valorizza, invece, la documentazione prodotta dalla contribuente, rilevando che dalla motivazione stessa dell'avviso di accertamento risulta come: “dalla documentazione confluita (fatture, documenti di trasporto, registrazioni di libro giornale) risulta che la Resistente_4 inviava le materie prime e semilavorati presso la Società_1 per lavorazioni esterne”, lavorazioni che si concludevano con la restituzione dei beni oggetto di lavorazione, coerentemente con l'attività esercitata dalla ricorrente.
Il Collegio osserva inoltre che la presunta falsità delle fatture viene inferita dall'Ufficio sulla base di elementi meramente congetturali, chiarendo che: “l'Ufficio non ha fornito alcuna prova concreta in tal senso, nemmeno meri indizi privi di gravità, precisione e concordanza”.
Sul piano dell'onere della prova, la sentenza richiama espressamente il principio affermato dalla Corte di
Cassazione, ribadendo che: “nel caso di operazioni considerate oggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione in fattura non è mai stata effettuata”, e rilevando che, nel caso di specie, tale onere non risulta assolto.
Il giudice esclude, infine, qualsiasi dimostrazione della consapevole partecipazione della contribuente a un disegno fraudolento, affermando in modo netto che: “alcuna prova risulta prodotta dalla resistente in ordine alla consapevole partecipazione della ricorrente alla frode”, né risulta dimostrato che la società fornitrice fosse, negli anni oggetto di accertamento, “una società totalmente o solo parzialmente cartiera”.
Alla luce di tali considerazioni, il primo giudice conclude che l'accertamento non è sorretto da elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, fondandosi su presupposti non verificati e su atti mai prodotti, a fronte di una documentazione della contribuente coerente, tracciata e idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.
Tali argomentazioni, così articolate e motivate, sono integralmente condivise e fatte proprie da questa Corte, in quanto conformi ai principi in materia di onere della prova e corretta qualificazione delle operazioni ai fini tributari.
Pertanto, assorbiti i motivi di appello incidentale, non emergendo nuove circostanze di fatto né profili giuridici tali da sovvertire l'esito del primo grado, l'appello principale deve essere rigettato e la sentenza confermata.
Le spese del grado vanno compensate stante anche il comportamento processuale delle parti e la mancata tempestiva ottemperanza alla Ordiananza della Corte di acquisizione documentale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4013/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101665 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101665 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101665 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070101894/2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6855/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla Resistente_4 S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Resistente_1, e dai soci Res_2, Res_1 e Resistente_3, avverso due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta per l'anno d'imposta 2018:
– l'avviso n. TF7030101665/2023, relativo alle imposte IRES, IRAP e IVA, notificato alla società;
– l'avviso n. TF7070101894/2023, relativo all'imputazione ai soci dei maggiori utili extracontabili derivanti dal maggior reddito accertato in capo alla società.
Gli atti impositivi traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto il 18 luglio 2023 dalla Guardia di Finanza di Mondragone, a seguito di una verifica fiscale riguardante l'utilizzo da parte della società di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 S.r.l..
La Guardia di Finanza aveva ritenuto che tale impresa fosse una “cartiera”, priva di reale struttura produttiva, coinvolta nell'indagine penale denominata Operazione Calypso, sostenendo che le fatture in contestazione documentassero prestazioni mai avvenute.
Con il ricorso introduttivo, la società e i soci, difesi dall'avv. Difensore_1, hanno eccepito la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione del funzionario delegato e per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. Nel merito, hanno dedotto l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali, la tracciabilità dei pagamenti e la buona fede della contribuente, allegando contratti, ordini, DDT di consegna e restituzione, documentazione fotografica e contabile.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la
Società_1 fosse priva di beni e personale e che la contribuente avesse consapevolmente partecipato al meccanismo di frode.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione XI, con sentenza n. 1324/11/24, depositata l'8 aprile 2024, ha accolto integralmente il ricorso, annullando entrambi gli avvisi.
Il collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito alcuna prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, fondando l'accertamento su meri elementi presuntivi tratti dal PVC e da atti penali non prodotti.
Ha invece valorizzato la documentazione contrattuale, contabile e bancaria fornita dalla società, ritenendo provata l'effettività dei rapporti con la Società_1, la quale disponeva di personale e mezzi propri, e ha rilevato la mancanza di un'autonoma istruttoria da parte dell'Ufficio.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta ha proposto appello principale, notificato e depositato a mezzo PEC il 10 giugno 2024, chiedendo la riforma integrale della decisione e la conferma delle pretese impositive nei confronti sia della società sia dei soci.
L'Amministrazione ha dedotto la violazione degli artt. 39 DPR 600/1973, 54 DPR 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente preteso una prova diretta dell'inesistenza delle operazioni e trascurato gli elementi indiziari raccolti.
Ha insistito sulla natura fittizia della Società_1, sull'assenza di una struttura produttiva reale e sulla necessaria consapevolezza della contribuente, richiamando anche la responsabilità solidale dei soci in quanto destinatari di utili extracontabili.
La Resistente_4 S.r.l. e i soci Res_1_2_3, costituitisi in appello con controdeduzioni e appello incidentale, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione alla firma e per carenza di delega del funzionario sottoscrittore, chiedendo in ogni caso la conferma della decisione di primo grado.
Nel merito, hanno ribadito la mancanza di prove concrete dell'inesistenza delle operazioni e la piena tracciabilità dei rapporti commerciali, nonché la violazione del contraddittorio e la mancanza di una motivazione autonoma degli avvisi.
Con l'appello incidentale hanno inoltre lamentato che il giudice di prime cure non avesse espressamente accolto tutte le eccezioni dedotte, in particolare quella relativa all'omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria integrativa, nella quale – per la prima volta – ha richiamato l'esistenza del procedimento penale a carico dei sigg. Res_1 ed Res_2, iscritti al R.G.N.R. 7991/2023 presso la Procura della Repubblica di Napoli.
L'Ufficio ha riferito che i predetti erano stati rinviati a giudizio con udienza fissata al 25 settembre 2024, sostenendo che tale circostanza confermasse la fondatezza delle contestazioni fiscali e chiedendo, anche per tale ragione, l'accoglimento dell'appello principale.
La difesa della contribuente, con memorie illustrative e di replica depositate il 21 novembre 2024, ha eccepito la inammissibilità della memoria integrativa dell'Ufficio, poiché non sottoscritta dal Direttore provinciale ma da un diverso funzionario privo di delega, nonché per violazione dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992, essendo stata depositata oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'integrazione dei motivi.
Nel merito, ha contestato la totale inconferenza della questione penale, richiamando il principio del “doppio binario” di cui all'art. 20 D.Lgs. 74/2000, secondo il quale la pendenza di un procedimento penale non comporta la sospensione né incide automaticamente sul processo tributario.
Con ordinanza interlocutoria adottata all'udienza del 6 dicembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria della
Campania – Sezione 16 ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 7991/2023 e ha rinviato la trattazione all'udienza dell'11 aprile 2025.
Poiché gli atti non erano ancora pervenuti, con ordinanza del 4 aprile 2025 la Corte ha rinnovato l'ordine di acquisizione.
Nelle memorie successive, la difesa della Resistente_4 ha depositato una nota di deposito di provvedimenti favorevoli in casi analoghi (Società_2 S.r.l. e Resistente_4 S.r.l. anno 2017), tra cui la sentenza n. 1335/11/24 della CGT di Caserta.
Tale pronuncia, riguardante l'annualità 2017 e i medesimi soci, aveva accolto il ricorso della società, riconoscendo l'effettività delle operazioni con Società_1 e la buona fede della contribuente, e rappresenta dunque precedente diretto e coerente con la decisione impugnata in questo giudizio.
Infine, con nota depositata il 28.10.2025 per l'udienza del 14 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il procedimento penale n. 7991/2023 è in fase dibattimentale dinanzi alla V Sezione Penale del Tribunale di Napoli, con udienza rinviata al 9 dicembre 2025, come confermato dalla relazione difensiva dell'avv. Nominativo_1.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio si fonda sulle stesse risultanze del processo verbale di constatazione del 18 luglio 2023
e non introduce nuovi elementi di prova rispetto al primo grado.
La memoria integrativa si limita a segnalare la pendenza del procedimento penale n. 7991/2023, senza allegare atti o risultanze idonee a provare la natura fittizia delle operazioni contestate.
Le controdeduzioni e le memorie difensive dell'appellata, corredate da documentazione bancaria, contrattuale e di trasporto, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Ufficio.
Le prove già acquisite in primo grado dimostrano la concreta esecuzione delle operazioni commerciali con
Società_1 S.r.l., la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di elementi idonei a fondare la consapevolezza della frode.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso nel merito con specifico riferimento alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, muovendo da una puntuale analisi del materiale probatorio posto a fondamento dell'accertamento.
La decisione evidenzia anzitutto che l'impianto dell'Ufficio poggia in modo determinante su risultanze di indagini penali afferenti all'operazione denominata Calypso, osservando come il PVC della Guardia di
Finanza: “appaia fondato su atti di indagine preliminare penale relativi all'operazione denominata Calypso”, atti che, tuttavia, “non sono stati prodotti nel presente giudizio, e ciò solo basterebbe ad accogliere il ricorso”. Il Collegio sottolinea che tali atti, pur richiamati, non sono mai stati messi a disposizione né del contribuente né del giudice, con la conseguenza che l'accertamento risulta privo di un effettivo riscontro probatorio verificabile.
Quanto alla qualificazione della società fornitrice come “cartiera”, la sentenza rileva come nel PVC: “si enuncia solamente che la società Società_1 srl aveva svolto il ruolo 'cartiera'”, senza che vengano illustrati, neppure in sintesi, “gli elementi di prova circa l'esistenza di un più grande giro di società cartiere e le modalità di coinvolgimento della ricorrente”. Il giudice afferma espressamente che: “non emergono né dal PVC della G.d.F. né dall'atto impugnato indizi gravi, precisi e concordanti del sistema di società cartiere descritto”, e che, pertanto, l'assunto dell'inesistenza delle operazioni resta privo di adeguato supporto probatorio.
La decisione valorizza, invece, la documentazione prodotta dalla contribuente, rilevando che dalla motivazione stessa dell'avviso di accertamento risulta come: “dalla documentazione confluita (fatture, documenti di trasporto, registrazioni di libro giornale) risulta che la Resistente_4 inviava le materie prime e semilavorati presso la Società_1 per lavorazioni esterne”, lavorazioni che si concludevano con la restituzione dei beni oggetto di lavorazione, coerentemente con l'attività esercitata dalla ricorrente.
Il Collegio osserva inoltre che la presunta falsità delle fatture viene inferita dall'Ufficio sulla base di elementi meramente congetturali, chiarendo che: “l'Ufficio non ha fornito alcuna prova concreta in tal senso, nemmeno meri indizi privi di gravità, precisione e concordanza”.
Sul piano dell'onere della prova, la sentenza richiama espressamente il principio affermato dalla Corte di
Cassazione, ribadendo che: “nel caso di operazioni considerate oggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione in fattura non è mai stata effettuata”, e rilevando che, nel caso di specie, tale onere non risulta assolto.
Il giudice esclude, infine, qualsiasi dimostrazione della consapevole partecipazione della contribuente a un disegno fraudolento, affermando in modo netto che: “alcuna prova risulta prodotta dalla resistente in ordine alla consapevole partecipazione della ricorrente alla frode”, né risulta dimostrato che la società fornitrice fosse, negli anni oggetto di accertamento, “una società totalmente o solo parzialmente cartiera”.
Alla luce di tali considerazioni, il primo giudice conclude che l'accertamento non è sorretto da elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, fondandosi su presupposti non verificati e su atti mai prodotti, a fronte di una documentazione della contribuente coerente, tracciata e idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.
Tali argomentazioni, così articolate e motivate, sono integralmente condivise e fatte proprie da questa Corte, in quanto conformi ai principi in materia di onere della prova e corretta qualificazione delle operazioni ai fini tributari.
Pertanto, assorbiti i motivi di appello incidentale, non emergendo nuove circostanze di fatto né profili giuridici tali da sovvertire l'esito del primo grado, l'appello principale deve essere rigettato e la sentenza confermata.
Le spese del grado vanno compensate stante anche il comportamento processuale delle parti e la mancata tempestiva ottemperanza alla Ordiananza della Corte di acquisizione documentale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.