Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 494/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(P. IVA e C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Luigi Pingitore e Domenico Licastro, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Delianuova (RC), via
Sant'Elia n. 42
–appellante-
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Sbarre Superiori n. 42, presso il distretto n. 11 di , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita CP_1
Marrapodi e Anna Maria Tripodi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
NONCHÉ
[...]
-appellata contumace-
oggetto: appalto opere pubbliche - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi
n. 1249/2018, pubblicata il 19.12.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 30.09.2024, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “l'odierna appellante, per come in atti rappresentata e difesa, vista l'ordinanza del 9 febbraio 2024 con il quale l'Ill.mo Collegio, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha disposto la trattazione del presente procedimento per l'udienza del 7 ottobre 2024 mediante deposito di note di trattazione scritta a mezzo del PCT, nel presenziare all'udienza per il tramite del sottoscritto procuratore, deduce come in prosieguo. L'avv. Pingitore, anche per conto dell'avv. Licastro, precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e ne chiede l'integrale accoglimento”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 1.10.2024, i procuratori dell'appellata così precisavano le conclusioni Controparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento delle proprie eccezioni, deduzioni e difese che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, confermare la sentenza di primo grado oggi appellata, in quanto corretta e legittima. In subordine, in caso di riforma della stessa sentenza, confermarla nella parte relativa alla statuizione della carenza di legittimazione passiva di . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di Controparte_1 giudizio”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Palmi, avverso il decreto n. 48/2017 con il quale, il medesimo Tribunale, le ingiungeva il pagamento, in favore del , in persona del legale Parte_1 rappresentante, della somma di €. 6.867,07 - a titolo di lavori eseguiti per la salvaguardia ed il recupero ambientale per conto della – oltre Parte_2 interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
Adduceva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere subentrata, a seguito della soppressione delle quale Ente delegato Controparte_2 all'attuazione del piano di liquidazione di queste ultime. Precisava, infatti, che, con delibera n. 229/2016 e successivo decreto n. 117/2016, la Giunta Regionale aveva nominato e conferito apposito incarico al Commissario Straordinario Unico, ai fini della liquidazione di tutte le poste passive delle da realizzare Controparte_2 attraverso l'utilizzo delle poste attive provenienti dal patrimonio dell'Ente soppresso e che, a seguito della soppressione delle non si era verificata una Controparte_2 successione a titolo universale dell'istituita nei rapporti giuridici CP_1 dell'Ente soppresso poiché, con la Legge Regionale n. 25/2013, erano state istituite apposite “gestioni liquidatorie”, affidate ai Commissari liquidatori, rimaste di pertinenza delle Specificava, altresì, che il Direttore Generale di Controparte_2
, con apposite delibere della Giunta Regionale, era stato nominato al CP_1 solo fine di dare attuazione alla liquidazione delle soppresse, Controparte_2 secondo le indicazioni dei piani approvati dai Commissari Straordinari, assumendo, temporaneamente, la rappresentatività legale delle soppresse Comunità nei CP_2 confronti dei terzi.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice di revocare l'emesso decreto ingiuntivo con vittoria di spese legali del giudizio di cognizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente la creditrice opposta chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
nei Controparte_2 confronti della quale estendeva la domanda di pagamento e, nel merito, contestando l'avversa opposizione con richiesta di integrale rigetto.
Autorizzata la chiamata, rimaneva contumace la Struttura Unica del Commissario
Straordinario per la liquidazione delle Comunità Controparte_2
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 13.12.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1249/2018, pubblicata il 19.12.2018, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione, revocando l'emesso decreto ingiuntivo, dichiarava inammissibile la domanda avanzata nei confronti della terza chiamata e condannava l'opposta al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello il , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo a questa Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, di condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento, in suo favore, della somma di €. 6.867,08 oltre interessi moratori, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva, ritualmente, , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, insistendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, per la conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva accolto il difetto di legittimazione passiva in suo favore.
Non si costituiva la Struttura Unica del Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Calabresi di cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza di questa Corte del 9.02.2024.
Con successiva ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento, proposta dalla creditrice opposta nei confronti della terza chiamata in causa, a seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla debitrice opposta ed accolta dal Tribunale.
Rileva sul punto che l'interesse alla chiamata in causa della
[...]
- Controparte_2 tempestivamente formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta, previamente valutata e di seguito autorizzata dal Tribunale con ordinanza del 16.05.2017 (secondo le previsioni di cui all'art. 269, comma 3, c.p.c.) - è sorto a seguito delle difese spiegate dall'opponente con l'atto introduttivo dalle quali è emerso che “il reale soggetto nei confronti del quale la domanda di pagamento doveva essere diretta era la struttura commissariale” nei confronti della quale si è verificata l'estensione automatica della domanda.
Chiede, quindi, a questa Corte, in riforma parziale della sentenza di primo grado, di condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante, al pagamento, in suo favore,
[...] della somma di €. 6.867,08 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
La doglianza è fondata.
Deve premettersi che, come, più volte, rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, naturalmente preposto a dare definizione al rapporto intercorrente tra le parti del procedimento monitorio, non comporta l'inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta nei confronti di terzi. Iniziativa che sottopone, piuttosto, “al rispetto delle regole di rito e delle conseguenti preclusioni valevoli per il giudizio ordinario, una volta individuata rispetto ad opponente ed opposto la posizione sostanziale di attore e convenuto da cui far derivare i correlati poteri processuali” (Cass.
01/03/2007 n. 4800; Cass. 27/06/2000 n. 8718).
E', poi, ampiamente noto che il giudizio introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge, come prevede l'art. 645 c.p.c., comma 2, secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, essendo strutturato sulla falsariga di un giudizio impugnatorio, in cui si assiste ad una inversione dei ruoli processuali delle parti.
Nel richiamo alle norme del procedimento ordinario di cognizione resta applicabile, pertanto, anche l'art. 183 c.p.c., comma 5, a mente del quale l'attore-opposto può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto-opponente, ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., comma 3, ove l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto.
La chiamata del terzo da parte dell'opposto-attore sostanziale - in applicazione dell'art. 269 c.p.c., comma 3 – è, tuttavia, subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia venuta effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (Cass.
27/06/2000 cit.; Cass. 27/01/2003 n. 1185; Cass. 07/06/2013 n. 14444, massimata su altro, in motivazione sub par. 2; Cass. 26/06/2018 n. 16868, non massimata).
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene questa Corte che il Tribunale sia incorso in un'errata interpretazione della norma, e quindi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, come richiamato dall'art. 645 c.p.c., comma 2, nella parte in cui si è limitato a riscontrare l'insussistenza, nella specie, dei presupposti di applicazione di quella parte del precetto che legittima l'attore alla proposizione della riconvenzionale alla riconvenzionale del convenuto, cd. reconventio reconventionis, senza avvedersi che la norma abilita, altresì,
l'attore a chiedere la chiamata in giudizio di terzi in quanto l'esigenza sia sorta in forza delle difese del convenuto.
Ed invero - a fronte dell'opposizione di che aveva eccepito il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva “atteso che la stessa non è Ente delegato all'attuazione del piano di liquidazione della né di alcuna altra Parte_3 [...]
come si legge nella gravata sentenza – l'opposta aveva richiesto ed Parte_4 ottenuto dal giudice di primo grado che fosse chiamata in giudizio la
[...]
- quale Controparte_2
Ente preposto alla liquidazione delle stesse e per il compimento degli Controparte_2 atti e dei provvedimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto con i piani approvati con le
D.G.R. n.384,385, 386 e 424/2016 – estendendo la domanda di pagamento nei confronti di quest'ultima. La chiamata in giudizio, stretta nella sua consequenzialità all'eccezione sollevata dall'opponente, era, invero, sostenuta da una comunanza di causa non revocabile in dubbio nei rapporti tra creditore ed e tra creditore e Controparte_1 [...]
Controparte_2
in ragione della medesima causa petendi (in termini, in fattispecie avente i
[...] medesimi contenuti: Cass. n. 16868 cit.).
Tant'è che il giudice di prime cure, in applicazione del meccanismo di cui all'art. 269
c.p.c., comma 3, autorizzava l'opposto-attore sostanziale, alla chiamata del terzo salvo, poi, ritenere, in aperta contraddizione con la ridetta autorizzazione, l'estensione della domanda attrice, nei confronti del terzo, inammissibile.
Tale percorso processuale si pone, peraltro, in evidente violazione del canone di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, di conservazione degli effetti degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali, considerato che la declaratoria di inammissibilità di una iniziativa processuale delle parti deve rivestire i caratteri di preliminare risposta dell'autorità giudiziaria perché essa possa assolvere al ruolo sanzionatorio riconosciutole dal sistema, ruolo che risulta invece denegato là dove la prima intervenga dopo che l'attività processuale sia stata spiegata ed abbia prodotto, nel processo, i suoi effetti.
Sotto altro profilo “ove l'inammissibilità, quale generale categoria non tocchi gli snodi vitali del processo prefigurando una violazione del principio del contraddittorio, elevato a regola cardine del giusto processo, ma valga a censurare intempestive iniziative di parte, la decisione a cui è chiamato il giudice del merito deve contemperare gli effetti della sanzionabilità della scelta processuale con quelli che si siano comunque prodotti nel processo” (C.C. n. n. 10218/2018).
Sicché, un intempestivo rilievo di inammissibilità della domanda non deve travolgere retroattivamente un impulso processuale che, ove anche non rispettoso delle modalità previste dal sistema per darvi ingresso, abbia comunque prodotto i suoi effetti (arg. ex
Cass. 20/04/2018 n. 9820 e, in termini, Cass. 10/07/2014 n. 15753, in via di principio allineate nell'affermata necessità che decisioni processuali adottate dal giudice del merito in punto di inammissibilità delle iniziative di parte siano sostenute, nei loro prodotti esiti, dal non contrasto con i principi della ragionevole durata del processo, di conservazione e di economia processuale).
Tanto è destinato a valere ove il fisiologico percorso da cui in concreto l'atto processuale si è discostato - senza pregiudizio del principio del contraddittorio e nel rispetto del canone di proporzionalità del rimedio rispetto al risultato da conseguire - sarebbe stato quello di determinare l'insorgenza di un separato giudizio le cui ragioni di connessione, o comunanza in genere, con il precedente avrebbero dovuto portare alla riunione postuma, rispetto all'iniziale iniziativa, delle cause (C.C. n. n. 10218/2018).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, considerata l'ammissibilità della chiamata in causa della Controparte_2 il proposto appello deve essere accolto con conseguente
[...] riforma della gravata sentenza su punto.
Con riferimento, invece, al difetto di legittimazione passiva di , Controparte_1 non può che evidenziarsi che, in assenza di impugnativa sul punto, si è formato il giudicato interno sulla questione.
Peraltro, per giurisprudenza ormai consolidata “non sussistendo alcun trasferimento d funzioni a favore di non può realizzarsi alcuna successione attiva o passiva nei CP_1 rapporti giuridici facenti capo alle ex;
una differente interpretazione Controparte_2 determinerebbe un accollo da parte di di tutte le poste passive, attuali e/o future CP_1
(derivanti da contenziosi definiti e non definiti), facenti capo alle ex Controparte_2
non può, allo stato, essere chiamata a rispondere dei debiti contratti dalle Controparte_1 soppresse Comunità in quanto totalmente priva di legittimazione passiva (per contro CP_2 facente capo alla Regione Calabria e, per essa, alle competenti Gestioni liquidatorie”(CDS n.
7169/18, 7169/2018, 5145/2018).
Ed ancora “a) ... non sussistendo alcun trasferimento di funzioni a favore di , non CP_1 può realizzarsi alcuna successione attiva o passiva nei rapporti giuridici facenti capo alle ex Controparte_2
b) ... una differente interpretazione determinerebbe un accollo, da parte di , di tutte le CP_1 poste passive, attuali e/o future (derivanti da contenziosi definiti e non definiti), facenti capo alle ex Controparte_2
c) ... non può, allo stato, essere chiamata a rispondere dei debiti contratti Controparte_1 dalle soppresse Comunità in quanto totalmente priva di legittimazione passiva (per contro CP_2 facente capo alla Regione Calabria e, per essa, alle competenti Gestioni liquidatorie” (CDS n.
7169/18, 7169/2018, 5145/2018).
È, quindi, senza dubbio corretta la ricostruzione normativa operata da in quanto l'art. 3 della Legge n. 25/2013 attribuiva chiaramente Controparte_1 alle 'gestioni liquidatorie' l'incarico di porre in essere l'attività di liquidazione delle e non prevedeva alcuna successione di una società nell'altra. Controparte_2
Nondimeno, a seguito delle delibere nn. 384, 385 e 386 del 13 ottobre 2015 della
Giunta Regionale, il Direttore Generale dell ha assunto il ruolo di CP_1 rappresentante legale delle stesse senza però acquisire la titolarità dei loro rapporti giuridici controversi, e quindi senza che ciò comportasse la sua legittimazione passiva.
Pacifico, perciò, che la terza chiamata è l'Ente preposto alla liquidazione di tutte le poste passive delle soppresse compreso, ovviamente, il credito Controparte_2 oggetto del presente giudizio.
Orbene, con riferimento al credito oggetto dell'ingiunzione, dalla documentazione prodotta dalla creditrice opposta a corredo del procedimento monitorio (contratto d'appalto rep. n. 1/06 del 20.04.2006, fattura n. 22/2009 regolarmente annotata nei libri contabili dell'opposta, certificazione attestante la regolare esecuzione dei lavori del 28.04.2009 e corrispondenza intercorsa) si evince la fondatezza della pretesa azionata, di cui il relativo onere di pagamento, in riforma della gravata sentenza, non può che essere posto a carico della Controparte_2
[...]
La riforma parziale della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016), procedendosi ad una separata regolamentazione tra l'opponente e l'opposta nonché tra quest'ultima e la terza chiamata.
In relazione al rapporto tra il l'opponente e l'opposta, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della creditrice opposta. Mentre, per quanto attiene al rapporto tra la chiamante e la terza chiamata, stante l'accoglimento del gravame, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di quest'ultima.
Indi, le spese vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022,
e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da
Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini: primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da 5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00 Fase trattazione €. 840,00
Fase decisionale €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
secondo grado
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da 5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisionale €. 965,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1249/2018, pubblicata il 19.12.2018, così decide:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento,
[...] in favore del , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di €. 6.867,08 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo, confermando per il resto la gravata sentenza, ad eccezione che in punto di spese;
-condanna il in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate per il primo
[...] grado di giudizio in €. 2.540,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00
a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
--condanna la Controparte_2
in persona del legale rappresentante, al pagamento delle
[...] spese di entrambi i gradi del giudizio, in favore del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate per il
[...] primo grado di giudizio in €. 2.540,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e
CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.05.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)