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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2830 - 2024 del R.G., avente ad oggetto
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANNICCHIARICO FRANCESCO, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse disciplinato Parte_1
il regime di affidamento, mantenimento e visita della figlia minore , nata l'[...] in Persona_1
LA ON (BR) dalla relazione intrattenuta con , alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
introduttivo.
La ricorrente deduceva che il aveva trasferito il proprio domicilio a Tenerife, chiedendo disporsi CP_1
l'affido esclusivo della figlia in suo favore e porsi a carico dell'ex compagno l'obbligo di versarle un contributo a titolo di concorso al mantenimento della minore nella misura di euro 500,00 mensili, formulando altre domande accessorie.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Passando all'esame del merito della vicenda si rende doveroso osservare che secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio: “in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso
può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice
conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non
solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa
ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi
precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere
soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (Cass.
civ., 02/12/2010, n. 24526; Cass. civ. sez. I, 06/07/2022, n.21425).
Rammentato tale principio, ritiene il Collegio che nel caso di specie, la ricorrente si sia limitata a ricollegare la presunta inadeguatezza educativa del quale causa giustificativa della deroga al regime ordinario CP_1
legale dell'affido condiviso, alla semplice circostanza che egli risieda all'estero, non riferendo alcunché in ordine alle sue effettive capacità genitoriali.
Non sussistendo la prova concreta di serie ragioni che suggeriscano la deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., la figlia minore va pertanto affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui convive;
la responsabilità genitoriale sarà quindi esercitata da entrambi i genitori, disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e di comune accordo per le decisioni di maggiore interesse.
Tenuto conto della età della minore di soli anni 5 e della circostanza che il vive all'estero, il CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale ritiene opportuno rimettere al libero accordo delle parti la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, da esercitarsi comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, extra- scolastici, di vita e di relazione della piccola . Per_1
In considerazione dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, il dovrà concorrere CP_1
al suo mantenimento, versando alla ricorrente un assegno periodico mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022 nella misura del 50%.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data
20/06/2024 da nata il [...] in [...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nato l'[...] in [...], così provvede:
1. AFFIDA ad entrambi i genitori la figlia minore nata l'[...] a [...] Persona_2
(BR), con collocazione presso il domicilio materno, rimettendo alle parti la regolamentazione dell'esercizio di visita del padre;
2. PONE a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di assegno di mantenimento per CP_1 Pt_1
la figlia minore, la somma mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data
04.07.2022 nella misura del 50%;
3. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 28.02.2025.
Il Presidente est. Dott. Martino Casavola
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2830 - 2024 del R.G., avente ad oggetto
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANNICCHIARICO FRANCESCO, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse disciplinato Parte_1
il regime di affidamento, mantenimento e visita della figlia minore , nata l'[...] in Persona_1
LA ON (BR) dalla relazione intrattenuta con , alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
introduttivo.
La ricorrente deduceva che il aveva trasferito il proprio domicilio a Tenerife, chiedendo disporsi CP_1
l'affido esclusivo della figlia in suo favore e porsi a carico dell'ex compagno l'obbligo di versarle un contributo a titolo di concorso al mantenimento della minore nella misura di euro 500,00 mensili, formulando altre domande accessorie.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Passando all'esame del merito della vicenda si rende doveroso osservare che secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio: “in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso
può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice
conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non
solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa
ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi
precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere
soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (Cass.
civ., 02/12/2010, n. 24526; Cass. civ. sez. I, 06/07/2022, n.21425).
Rammentato tale principio, ritiene il Collegio che nel caso di specie, la ricorrente si sia limitata a ricollegare la presunta inadeguatezza educativa del quale causa giustificativa della deroga al regime ordinario CP_1
legale dell'affido condiviso, alla semplice circostanza che egli risieda all'estero, non riferendo alcunché in ordine alle sue effettive capacità genitoriali.
Non sussistendo la prova concreta di serie ragioni che suggeriscano la deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., la figlia minore va pertanto affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui convive;
la responsabilità genitoriale sarà quindi esercitata da entrambi i genitori, disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e di comune accordo per le decisioni di maggiore interesse.
Tenuto conto della età della minore di soli anni 5 e della circostanza che il vive all'estero, il CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale ritiene opportuno rimettere al libero accordo delle parti la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, da esercitarsi comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, extra- scolastici, di vita e di relazione della piccola . Per_1
In considerazione dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, il dovrà concorrere CP_1
al suo mantenimento, versando alla ricorrente un assegno periodico mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022 nella misura del 50%.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data
20/06/2024 da nata il [...] in [...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nato l'[...] in [...], così provvede:
1. AFFIDA ad entrambi i genitori la figlia minore nata l'[...] a [...] Persona_2
(BR), con collocazione presso il domicilio materno, rimettendo alle parti la regolamentazione dell'esercizio di visita del padre;
2. PONE a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di assegno di mantenimento per CP_1 Pt_1
la figlia minore, la somma mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data
04.07.2022 nella misura del 50%;
3. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 28.02.2025.
Il Presidente est. Dott. Martino Casavola
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
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