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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/05/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
2.5.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8905/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Balbi - opponente - Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Vera Artimagnella
e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella
- opposti -
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 043 76 2023 00002320 000, notificata in data
14.9.2023, originata da crediti per sanzioni comminate dall' e per un contributo CP_3 CP_2
relativi ai seguenti atti: n. 043 2016 0000708043 000, n. 043 2017 0005205582 000, n. 043 2018
0004689924 000, n. 343 2019 0001935777 000, dell'importo di €.28.714,28, chiedendone l'annullamento.
Costituitisi in giudizio, l' e l' hanno chiesto il rigetto CP_2 Controparte_1 dell'opposizione.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
pagina 1 di 5 I motivi di opposizione sono i seguenti: 1) difetto di motivazione del Preavviso, 2) ulteriore difetto di motivazione;
3) inesistenza della previa notifica delle cartelle e dell'avviso; 4) Maturata prescrizione delle sanzioni ed accessori;
5) omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Innanzitutto, sono inammissibili le eccezioni formali relative alla carenza di motivazione dell'atto oggetto di opposizione perché intempestive.
Tali contestazioni introducono un'opposizione agli atti esecutivi (art. 29, comma 2, d.lgs. 46/1999), per la cui regolamentazione è fatto rinvio alle forme ordinarie, poiché essa è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto, pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento (Cass. civ. n.
21080/2015).
Nel caso di specie, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria è stata notificata in data
14.9.2023, ma il ricorso è stato proposto oltre i successivi venti giorni, ossia mediante il deposito del ricorso in data 18.10.2023.
Deve, poi, essere rilevata l'inoppugnabilità delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito, sottesi alla comunicazione oggetto di opposizione.
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere proposta, “pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”, ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/2011.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, invece, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
L'omessa impugnazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile.
Nel caso di specie, l' e l' hanno offerto prova della notifica Controparte_4 CP_2 degli atti sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Precisamente:
- la cartella di pagamento n. 043 2016 0000708043 000 è stata notificata in data 30.03.2016 con racc. A/R a mani dell'odierno ricorrente (v. all. n. 5 alla memoria della ) e CP_5
successivamente è stato intimato il pagamento della sanzione con le intimazioni di pagamento nn. 04320189002336210000 e 04320199002662392000, rispettivamente notificate con pec il
6.03.2018 e il 26.04.2019 (v. all. n. 8 e 10 alla memoria della ), con il preavviso CP_5
pagina 2 di 5 di fermo amministrativo n. 04380201900006977000, notificato con pec il 10.07.2019 (v. all. n.
11 alla memoria della ), con le intimazioni di pagamento nn. CP_5
04320199008949091000, 04320229003314654000, 04320239002691941000, rispettivamente notificate con pec il 26.11.2019, il 19.05.2022, il 27.06.2023 (v. all. n. 12, 13, 14 alla memoria della ); CP_5
- la cartella di pagamento n. 043 2017 0005205582 000 è stata notificata a mezzo pec in data
9.06.2017 (v. all. n. 6 alla memoria della ) e successivamente è stato intimato il CP_5 pagamento della sanzione con l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
04384201800000832001, notificato con pec il 7.02.2018 (v. all. n. 9 alla memoria della
), con il preavviso di fermo amministrativo n. 04380201900006977000, CP_5
notificato con pec il 10.07.2019 (v. all. n. 11 alla memoria della ), con le CP_5
intimazioni di pagamento nn. 04320199002662392000, 04320199008949091000,
04320229003314654000, 04320239002691941000, rispettivamente notificate mediante pec il
26.04.2019, il 26.11.2019, il 19.05.2022, il 27.06.2023 (v. all. n. 10, 12, 13 e 14 alla memoria della ); CP_5
- la cartella di pagamento n. 043 2018 0004689924 000 è stata notificata a mezzo pec in data
19.06.2018 (v. all. n. 7 alla memoria della ) e successivamente è stato intimato il CP_5
pagamento della sanzione con il preavviso di fermo amministrativo n.
04380201900006977000, notificato con pec il 10.07.2019 (v. all. n. 11 alla memoria della
), con le intimazioni di pagamento nn. 04320199008949091000, CP_5
04320229003314654000, 04320239002691941000, rispettivamente notificate con pec il
26.11.2019, il 19.05.2022, il 27.06.2023 (v. all. n. 12, 13, 14 alla memoria della
); CP_5
- l'avviso di addebito n. 343 2019 0001935777 000 è stato notificato a mezzo pec il 30.09.2019
(v. all. 3 alla memoria dell' ) e successivamente è stato intimato il pagamento dei CP_2
contributi con le intimazioni di pagamento nn. 04320229003314654000,
04320239002691941000, rispettivamente notificate con pec il 19.05.2022 e il 27.06.2023 (v. all. n. 13, 14 alla memoria della Concessionaria).
Sulla validità delle notifiche effettuate da un indirizzo del notificante ( Controparte_1
) non proviene dai Pubblici Elenchi, deve osservarsi quanto segue.
[...]
pagina 3 di 5 La pec utilizzata per la notifica è comunque una pec istituzionale la cui riconducibilità all'
[...]
non può essere equivocata o considerata incerta, né il contenuto della stessa può in alcun CP_1
modo essere equivocato o ledere il diritto alla difesa del contribuente.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15979/2022, ha affermato in tema di notificazione a mezzo pec che la notifica del ricorso effettuata dalla Procura generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla 4 provenienza ed all'oggetto.
Ancor più di recente la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, è tornata sulla questione e ha ritenuto legittima e perfettamente valida ed efficace la notificazione avvenuta a mezzo pec seppure non presente nei pubblici elenchi, sovvertendo così un filone giurisprudenziale di senso contrario.
La Cassazione nello specifico ha ritenuto del tutto inesistente la lesione del diritto di difesa del contribuente in caso di notifica da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri e ciò in quanto il destinatario non ha preclusione alcuna nell'esercitare le proprie difese. Diversamente si andrebbe contro i principi di buona fede e lealtà che devono invece essere assolutamente centrali nei rapporti tra le parti processuali. Stante l'assenza del pregiudizio e, peraltro, la chiara individuabilità del mittente e del contenuto della notificazione a mezzo pec avvenuta tramite un indirizzo istituzionale e chiaramente riconducibile al mittente seppure non ricompreso nei pubblici elenchi, la Cassazione ha sancito l'efficacia piena della notifica.
Come anzidetto, dunque, le pretese creditorie sono divenute inoppugnabili dopo la notifica degli atti e non possono dirsi prescritte, atteso che, come appena illustrato, prima della notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (oggetto di giudizio), sono intervenuti medio tempore atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti.
Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 – seguono la soccombenza della parte ricorrente (senza l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante il mancato funzionamento di tutti i collegamenti ipertestuali), con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' e dell' Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €.4.629,00, oltre IVA, CPA e spese legali, come per
[...] legge (per ciascuno), con distrazione nei confronti dell'avv. Vera Artimagnella.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de Salvia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
2.5.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8905/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Balbi - opponente - Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Vera Artimagnella
e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella
- opposti -
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 043 76 2023 00002320 000, notificata in data
14.9.2023, originata da crediti per sanzioni comminate dall' e per un contributo CP_3 CP_2
relativi ai seguenti atti: n. 043 2016 0000708043 000, n. 043 2017 0005205582 000, n. 043 2018
0004689924 000, n. 343 2019 0001935777 000, dell'importo di €.28.714,28, chiedendone l'annullamento.
Costituitisi in giudizio, l' e l' hanno chiesto il rigetto CP_2 Controparte_1 dell'opposizione.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
pagina 1 di 5 I motivi di opposizione sono i seguenti: 1) difetto di motivazione del Preavviso, 2) ulteriore difetto di motivazione;
3) inesistenza della previa notifica delle cartelle e dell'avviso; 4) Maturata prescrizione delle sanzioni ed accessori;
5) omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Innanzitutto, sono inammissibili le eccezioni formali relative alla carenza di motivazione dell'atto oggetto di opposizione perché intempestive.
Tali contestazioni introducono un'opposizione agli atti esecutivi (art. 29, comma 2, d.lgs. 46/1999), per la cui regolamentazione è fatto rinvio alle forme ordinarie, poiché essa è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto, pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento (Cass. civ. n.
21080/2015).
Nel caso di specie, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria è stata notificata in data
14.9.2023, ma il ricorso è stato proposto oltre i successivi venti giorni, ossia mediante il deposito del ricorso in data 18.10.2023.
Deve, poi, essere rilevata l'inoppugnabilità delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito, sottesi alla comunicazione oggetto di opposizione.
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere proposta, “pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”, ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/2011.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, invece, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
L'omessa impugnazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile.
Nel caso di specie, l' e l' hanno offerto prova della notifica Controparte_4 CP_2 degli atti sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Precisamente:
- la cartella di pagamento n. 043 2016 0000708043 000 è stata notificata in data 30.03.2016 con racc. A/R a mani dell'odierno ricorrente (v. all. n. 5 alla memoria della ) e CP_5
successivamente è stato intimato il pagamento della sanzione con le intimazioni di pagamento nn. 04320189002336210000 e 04320199002662392000, rispettivamente notificate con pec il
6.03.2018 e il 26.04.2019 (v. all. n. 8 e 10 alla memoria della ), con il preavviso CP_5
pagina 2 di 5 di fermo amministrativo n. 04380201900006977000, notificato con pec il 10.07.2019 (v. all. n.
11 alla memoria della ), con le intimazioni di pagamento nn. CP_5
04320199008949091000, 04320229003314654000, 04320239002691941000, rispettivamente notificate con pec il 26.11.2019, il 19.05.2022, il 27.06.2023 (v. all. n. 12, 13, 14 alla memoria della ); CP_5
- la cartella di pagamento n. 043 2017 0005205582 000 è stata notificata a mezzo pec in data
9.06.2017 (v. all. n. 6 alla memoria della ) e successivamente è stato intimato il CP_5 pagamento della sanzione con l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
04384201800000832001, notificato con pec il 7.02.2018 (v. all. n. 9 alla memoria della
), con il preavviso di fermo amministrativo n. 04380201900006977000, CP_5
notificato con pec il 10.07.2019 (v. all. n. 11 alla memoria della ), con le CP_5
intimazioni di pagamento nn. 04320199002662392000, 04320199008949091000,
04320229003314654000, 04320239002691941000, rispettivamente notificate mediante pec il
26.04.2019, il 26.11.2019, il 19.05.2022, il 27.06.2023 (v. all. n. 10, 12, 13 e 14 alla memoria della ); CP_5
- la cartella di pagamento n. 043 2018 0004689924 000 è stata notificata a mezzo pec in data
19.06.2018 (v. all. n. 7 alla memoria della ) e successivamente è stato intimato il CP_5
pagamento della sanzione con il preavviso di fermo amministrativo n.
04380201900006977000, notificato con pec il 10.07.2019 (v. all. n. 11 alla memoria della
), con le intimazioni di pagamento nn. 04320199008949091000, CP_5
04320229003314654000, 04320239002691941000, rispettivamente notificate con pec il
26.11.2019, il 19.05.2022, il 27.06.2023 (v. all. n. 12, 13, 14 alla memoria della
); CP_5
- l'avviso di addebito n. 343 2019 0001935777 000 è stato notificato a mezzo pec il 30.09.2019
(v. all. 3 alla memoria dell' ) e successivamente è stato intimato il pagamento dei CP_2
contributi con le intimazioni di pagamento nn. 04320229003314654000,
04320239002691941000, rispettivamente notificate con pec il 19.05.2022 e il 27.06.2023 (v. all. n. 13, 14 alla memoria della Concessionaria).
Sulla validità delle notifiche effettuate da un indirizzo del notificante ( Controparte_1
) non proviene dai Pubblici Elenchi, deve osservarsi quanto segue.
[...]
pagina 3 di 5 La pec utilizzata per la notifica è comunque una pec istituzionale la cui riconducibilità all'
[...]
non può essere equivocata o considerata incerta, né il contenuto della stessa può in alcun CP_1
modo essere equivocato o ledere il diritto alla difesa del contribuente.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15979/2022, ha affermato in tema di notificazione a mezzo pec che la notifica del ricorso effettuata dalla Procura generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla 4 provenienza ed all'oggetto.
Ancor più di recente la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, è tornata sulla questione e ha ritenuto legittima e perfettamente valida ed efficace la notificazione avvenuta a mezzo pec seppure non presente nei pubblici elenchi, sovvertendo così un filone giurisprudenziale di senso contrario.
La Cassazione nello specifico ha ritenuto del tutto inesistente la lesione del diritto di difesa del contribuente in caso di notifica da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri e ciò in quanto il destinatario non ha preclusione alcuna nell'esercitare le proprie difese. Diversamente si andrebbe contro i principi di buona fede e lealtà che devono invece essere assolutamente centrali nei rapporti tra le parti processuali. Stante l'assenza del pregiudizio e, peraltro, la chiara individuabilità del mittente e del contenuto della notificazione a mezzo pec avvenuta tramite un indirizzo istituzionale e chiaramente riconducibile al mittente seppure non ricompreso nei pubblici elenchi, la Cassazione ha sancito l'efficacia piena della notifica.
Come anzidetto, dunque, le pretese creditorie sono divenute inoppugnabili dopo la notifica degli atti e non possono dirsi prescritte, atteso che, come appena illustrato, prima della notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (oggetto di giudizio), sono intervenuti medio tempore atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti.
Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 – seguono la soccombenza della parte ricorrente (senza l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante il mancato funzionamento di tutti i collegamenti ipertestuali), con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' e dell' Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €.4.629,00, oltre IVA, CPA e spese legali, come per
[...] legge (per ciascuno), con distrazione nei confronti dell'avv. Vera Artimagnella.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de Salvia
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